LEGGE 46/90 
  Articolo 3 - Requisiti tecnico-professionali
1. I requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 
  2, comma 2, sono i seguenti:
  a) laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una università 
  statale o legalmente riconosciuta;
  b) oppure diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con specializzazione 
  relativa al settore delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, presso 
  un istituto statale o legalmente riconosciuto, previo un periodo di inserimento, 
  di almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
  c) oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente 
  in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di 
  almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
  d) oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa 
  del settore, nel medesimo ramo di attività dell'impresa stessa, per un 
  periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato, 
  in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle 
  attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione 
  degli impianti di cui all'articolo 1.
DPR 447/91
  Articolo 2 - Requisiti tecnico-professionali
1. Con la dizione "alle dirette dipendenze di un'impresa del settore "di cui all'Articolo 3, comma 1, lettere b) e c) della legge deve intendersi non solo il rapporto di lavoro subordinato ma altresì ogni altra forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa artigiana da parte del titolare, dei soci o dei familiari.
  Requisiti tecnico-professionali - Commenti
  1. I requisiti tecnico-professionali richiesti per l'installazione, la trasformazione, 
  l'ampliamento e la manutenzione degli impianti sono:
  a) laurea in materia tecnica specifica;
  b) diploma di scuola secondaria superiore (previo 1 anno consecutivo di inserimento 
  in un'impresa del settore);
  c) titolo o attestato di formazione professionale (previo inserimento 2 anni 
  consecutivi in un'impresa del settore);
  d) prestazione lavorativa in un'impresa del settore (per 3 anni escluso quello 
  dell'apprendistato).
2. La circolare n. 3439/C del 27 marzo 1998 chiarisce 
  alcune questioni riguardanti l'accertamento ed il riconoscimento dei requisiti 
  e, in particolare ciò che concerne i seguenti argomenti:
  a) periodo di lavoro maturato in un'impresa non regolarizzata;
  b) qualificazioni limitate;
  c) associazione in partecipazione;
  d) riconoscimento dei requisiti a titolari di impresa individuale, soci o amministratori 
  di società;
  e) avvio di un'attività di installazione da parte di un soggetto iscritto 
  all'elenco dei verificatori;
  f) lavoro part-time;
  g) periodo di apprendistato svolto da persona in possesso di idoneo titolo di 
  studio;
  h) periodo di lavoro con contratti di formazione-lavoro.