LEGGE 46/90 
  Articolo 4 - Accertamento dei requisiti tecnico-professionali
1. L'accertamento dei requisiti tecnico-professionali 
  è espletato per le imprese artigiane dalle commissioni provinciali per 
  l'artigianato.
  Per tutte le altre imprese è espletato da una commissione nominata dalla 
  giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e composta 
  da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri dei quali un membro in rappresentanza 
  degli ordini professionali, un membro in rappresentanza dei collegi professionali, 
  un membro in rappresentanza degli enti erogatori di energia elettrica e di gas 
  ed i restanti membri designati dalle organizzazioni delle categorie più 
  rappresentative a livello nazionale degli esercenti le attività disciplinate 
  dalla presente legge; la commissione è presieduta da un docente universitario 
  di ruolo di materia tecnica o da un docente di istituto tecnico industriale 
  di ruolo di materia tecnica.
2. Le imprese, alle quali siano stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 15.
DPR 392/94
  Articolo 7 - Norme abrogate
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati gli articoli 4, 5, 15, commi 2 e 3, della legge 5 marzo 1990, n. 46, e gli articoli 3 e 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447.
Accertamento dei requisiti tecnico-professionali - Commenti
1. Il DPR 392/94 ha semplificato la procedura per l'abilitazione 
  delle imprese installatrici. Le imprese che desiderano esercitare una o tutte 
  le attività disciplinate dalla legge 46/90, devono infatti presentare 
  soltanto una denuncia di inizio di attività; in tal modo si autocertificano 
  e dichiarano di essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali prescritti 
  dalla legge. Le "autocertificazioni" delle imprese installatrici vengono 
  poi esaminate dalle Camere di Commercio, che hanno il compito di verificare 
  la sussistenza dei requisiti di legge e il potere di vietare la prosecuzione 
  dell'attività, in caso di accertamento di violazione della legge.
  Gli installatori che dichiarano (in sede di autocertificazione) di essere in 
  possesso di requisiti che in realtà non possiedono, commettono un reato 
  e sono passibili di sanzioni penali, ai sensi dell'art. 483 del Codice Penale 
  (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico).