5. RICONOSCIMENTO DEI REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI

LEGGE 46/90
Articolo 5 - Riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali

1. Hanno diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali, previa domanda da presentare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla commissione provinciale per l'artigianato, coloro che dimostrino di essere iscritti, alla medesima data, da almeno un anno nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, come imprese installatrici o di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.

2. Hanno altresì diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali, previa domanda da presentare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, coloro che dimostrino di essere iscritti, alla medesima data, da almeno un anno nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni, come imprese installatrici o di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.


DPR 447/91
Articolo 3 - Certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali

1. Il certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali è rilasciato alle imprese artigiane della Commissione provinciale per l'artigianato che ha provveduto all'accertamento dei requisiti a norma dell'Articolo 4 della legge o al riconoscimento degli stessi a norma dell'Articolo 5 comma 1.

2. Alle imprese singole o associate o al responsabile tecnico di cui al comma 2 dell'Articolo 1 della legge il certificato di riconoscimento è rilasciato dalla Camera di commercio competente presso la quale è stata presentata la domanda di cui all'Articolo 5, comma 2, della legge o presso la quale si è concluso positivamente l'accertamento di cui all'Articolo 4 della legge ad opera della commissione nominata dalla giunta della medesima Camera di commercio.

3. Il certificato è rilasciato sulla base di modelli approvati con decreto del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, che fisserà altresì le modalità per l'effettuazione di periodiche verifiche circa la permanenza in capo alle imprese dei requisiti tecnico-professionali.


DPR 392/94
Articolo 3 - Denuncia di inizio di attività da parte delle imprese

1. Le imprese abilitate ai sensi dell'articolo 2 della legge che intendono esercitare alcune o tutte le attività di installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 della legge, presentano, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 2, decimo comma della legge 24 dicembre 1993, n. 537, denuncia di inizio delle attività stesse indicando, con riferimento alle lettere dell'articolo 1 e alle relative singole voci, quali esse effettivamente siano e dichiarandosi in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 della legge.

2. Le imprese artigiane presentano la denuncia direttamente alle commissioni provinciali per l'artigianato, unitamente alla domanda di iscrizione al relativo albo ai fini del riconoscimento della qualifica artigiana; le altre imprese presentano la denuncia direttamente alla camera di commercio, che provvede all'iscrizione nel registro delle ditte di cui al testo unico 20 settembre 1934, n. 2011.

3. Le imprese alle quali siano stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento secondo modelli approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il certificato è rilasciato, secondo competenza, dalle commissioni provinciali e dalla camera di commercio, che svolgono anche le attività di verifica di cui all'articolo 19 citato.

4. Copia della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 9 della legge, sottoscritta anche dal responsabile tecnico, è inviata a cura dell'impresa alla camera di commercio nella cui circoscrizione l'impresa stessa ha la propria sede.


DPR 392/94
Articolo 7 - Norme abrogate

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati gli articoli 4, 5, 15, commi 2 e 3, della legge 5 marzo 1990, n. 46, e gli articoli 3 e 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447.