LEGGE 46/90 
  Articolo 6 - Progettazione degli impianti
1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2 dell'articolo 1 è obbligatoria la redazione del progetto da parte di professionisti, iscritti negli albi professionali, nell'ambito delle rispettive competenze.
2. La redazione del progetto per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui al comma 1 è obbligatoria al di sopra dei limiti dimensionali indicati nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 15.
3. Il progetto di cui al comma 1 è depositato:
  a) presso gli organi competenti al rilascio di licenze di impianto o di autorizzazioni 
  alla costruzione quando previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari 
  vigenti;
  b) presso gli uffici comunali, contestualmente al progetto edilizio, per gli 
  impianti il cui progetto non sia soggetto per legge ad approvazione.
  DPR 447/91
  Articolo 4 - Progettazione degli impianti
1. Fatta salva l'applicazione di norme che impongono 
  una progettazione degli impianti, la redazione del progetto di cui all'Articolo 
  6 della legge è obbligatoria per l'installazione, la trasformazione e 
  l'ampliamento dei seguenti impianti:
  a) per gli impianti elettrici di cui all'Articolo 1, comma 1 lettera a) della 
  legge, per tutte le utenze condominiali di uso comune aventi potenza impegnata 
  superiore a 6 kW e per le utenze domestiche di singole unità abitative 
  di superficie superiore a 400 m2 ; per gli impianti effettuati con lampade fluorescenti 
  a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio 
  il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 
  VA rese dagli alimentatori;
  b) per gli impianti di cui all'Articolo 1, comma 2 della legge relativi agli 
  immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e 
  ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, 
  inclusa la parte in bassa tensione o quando le utenze sono alimentate in bassa 
  tensione qualora la superficie superi i 200 m2;
  c) il progetto è comunque obbligatorio per gli impianti elettrici con 
  potenza impegnata superiore o uguale a 1,5 kW per tutta l'unità immobiliare 
  provvista, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica 
  del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), in caso di locali adibiti ad uso 
  medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o maggior rischio di incendio;
  d) per gli impianti di cui all'Articolo 1, comma 1, lettera b) della legge, 
  per gli impianti elettronici in genere, quando coesistono con impianti elettrici 
  con obbligo di progettazione nonché per gli impianti di protezione da 
  scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 m3 dotati di impianti 
  elettrici soggetti a normativa specifica CEI o in edifici con volume superiore 
  a 200 m3 e con una altezza superiore a cinque metri;
  e) per gli impianti di cui all'Articolo 1, comma 1 lettera c) della legge, per 
  le canne fumarie collettive ramificate, nonché per gli impianti di climatizzazione 
  per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o 
  superiore a 40.000 frigorie/ora;
  f) per gli impianti di cui all'Articolo 1 comma 1 lettera e) della legge, per 
  il trasporto e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore 
  a 34,8 kW o di gas medicali per uso ospedaliero e simili, nel caso di stoccaggi;
  g) per gli impianti di cui all'Articolo 1, comma 1, lettera g) della legge, 
  qualora siano inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato 
  prevenzione incendi e comunque quando gli idranti sono in numero pari o superiore 
  a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.
  
  2. I progetti devono contenere gli schemi dellimpianto e i disegni planimetrici 
  nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dellinstallazione 
  della trasformazione o dellampliamento dellimpianto stesso, con 
  particolare riguardo allindividuazione dei materiali e componenti da utilizzare 
  e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Si considerano redatti 
  secondo la buona tecnica professionale i progetti elaborati in conformità 
  alle indicazioni delle guide dellEnte italiano di unificazione (UNI) e 
  del CEI.
3. Qualora limpianto a base di progetto sia variato in opera, il progetto presentato deve essere integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante tali varianti in corso dopera, alle quali, oltre che al progetto, linstallatore deve fare riferimento nella sua dichiarazione di conformità.
Progettazione degli impianti - Commenti
1. I progetti devono essere costituiti dai disegni planimetrici, dagli schemi, e da una relazione tecnica che serva a chiarire consistenza e tipologia dellimpianto, con attenzione a materiali e componenti. Si considerano redatti secondo la buona tecnica professionale i progetti elaborati in conformità alle guide dellUNI e del CEI.
2. La legge 46/90 contiene riferimenti precisi per quanto 
  riguarda le responsabilità dei progettisti di impianti tecnici. Tali 
  responsabilità possono essere amministrative (in base allart. 16 
  della legge 46/90 ed allart. 10 del DPR 447/91) o disciplinari (ai sensi 
  dellart. 16 comma 5 del DPR 447/91). Non possono, inoltre, escludersi 
  responsabilità civili o penali in conseguenza di fatti illeciti collegabili 
  allinosservanza delle norme prevenzionali previste dalla legge 46/90.
  Se infatti limpianto provoca danni o infortuni, il mancato rispetto della 
  legislazione in materia di sicurezza (di cui la legge 46/90 è parte integrante) 
  determina profili di colpa a carico del progettista, dai quali possono derivare 
  sanzioni civili e/o penali.
3. Linstallatore ha lobbligo si attenersi 
  al progetto nella realizzazione dellimpianto.
  Se però il progetto non è conforme alla regola dellarte, 
  linstallatore deve adoperarsi affinché siano apportate, prima 
  dellinizio dei lavori o in corso dopera, le varianti al progetto 
  che possano garantire una corretta esecuzione dellimpianto. Solo in questo 
  modo, la posizione di responsabilità dellinstallatore può 
  essere dissociata da quella del progettista.
  Linstallatore, al pari del committente, può inoltre essere ritenuto 
  corresponsabile per illeciti civilmente o penalmente rilevanti, nel caso in 
  cui, per la redazione del progetto, venga scelto un professionista privo della 
  necessaria competenza, provocando in tal modo danni o infortuni a persone o 
  cose.
4. Nel caso si rendano necessarie varianti al progetto, 
  la legge stabilisce che linstallatore deve fare riferimento a tali varianti 
  nella dichiarazione di conformità, ma non specifica chi debba redigerle, 
  né chi debba pagarle. 
  E però pacifico che è il committente a dover affidare al 
  progettista lincarico di predisporre le varianti, assumendosi i relativi 
  oneri finanziari.