LEGGE 46/90 
  Articolo 9 - Dichiarazione di conformità
1. Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 7. Di tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell'impresa installatrice e recante i numeri di partita IVA e di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonché, ove previsto, il progetto di cui all'articolo 6.
DPR 447/91
  Articolo 7 - Dichiarazione di conformità
1. La dichiarazione di conformità viene resa sulla base di modelli predisposti con decreto del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato sentiti l'UNI e il CEI.
2. La dichiarazione di conformità è rilasciata anche sugli impianti realizzati dagli uffici tecnici interni delle ditte non installatrici, intendendosi per uffici tecnici interni le strutture aziendali preposte all'impiantistica.
3. Copia della dichiarazione è inviata dal committente alla Commissione provinciale per l'artigianato o a quella insediata presso la Camera di commercio.
DPR 392/94
  Articolo 5 - Dichiarazione di conformità
1. I responsabili degli uffici tecnici delle aziende non installatrici che posseggono i requisiti tecnico-professionali previsti dall'articolo 3 della legge, e che siano preposti alla sicurezza e alla realizzazione degli impianti aziendali possono rilasciare, per tali impianti, la dichiarazione di conformità prevista dall'articolo 9 della legge e dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447.
DPR 392/94
  Articolo 7 - Norme abrogate
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati gli articoli 4, 5, 15, commi 2 e 3, della legge 5 marzo 1990, n. 46, e gli articoli 3 e 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447.
  Dichiarazione di conformità - Commenti
1. Le imprese installatrici, al termine dei lavori, devono rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti; tale dichiarazione deve essere rilasciata anche dagli uffici tecnici interni (ossia dalle strutture aziendali preposte all'impiantistica) delle ditte non installatrici. Copia della dichiarazione di conformità, firmata dall'impresa e dal responsabile tecnico, deve essere spedita dall'impresa stessa alla Camera di Commercio della propria circoscrizione.
2. La dichiarazione di conformità non è 
  richiesta per la manutenzione ordinaria dell'impianto, mentre deve essere rilasciata 
  per le operazioni di manutenzione straordinaria; nel seguito è sinteticamente 
  riportata la differenza tra le suddette attività:
  - manutenzione ordinaria: comprende tutti gli interventi atti a contenere il 
  degrado d'uso degli impianti e a far fronte ad eventi accidentali, che comunque 
  non modifichino la struttura essenziale degli impianti o la loro destinazione 
  d'uso;
  - manutenzione straordinaria: la definizione si ricava indirettamente per contrasto 
  rispetto alla definizione precedente: tutti gli interventi che modificano la 
  struttura essenziale degli impianti o la loro destinazione d'uso.
3. Alla dichiarazione di conformità devono essere 
  allegati i seguenti documenti:
  - progetto (nei casi in cui sia obbligatorio);
  - relazione tecnica ed elenco dei componenti;
  - schema dell'impianto (in assenza del progetto);
  - riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali (nome 
  dell'impresa e data della dichiarazione), in caso di interventi su impianti 
  realizzati dopo il 13 marzo 1990;
  - copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali. 
  
  Lo schema dell'impianto riveste particolare importanza e costituisce una tutela 
  per l'installatore poiché gli consente di dimostrare eventuali manomissioni 
  e varianti intervenute successivamente all'ultimazione del proprio lavoro.
4. La dichiarazione di conformità è un 
  atto che riveste valore pubblicistico per il suo ruolo certificativo in funzione 
  del pubblico interesse alla sicurezza degli impianti, tant'è che viene 
  acquisita dal Sindaco per il rilascio del certificato di agibilità o 
  di abitabilità. 
  Chi rilascia una dichiarazione di conformità mendace commette un reato, 
  poiché viola l'art. 481 del Codice Penale (Falsità ideologica 
  in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità.).
5. La legge non specifica il numero di dichiarazioni 
  di conformità che devono essere sottoscritte dall'impresa installatrice; 
  alla luce dell'attuale quadro legislativo, la logica suggerisce di rilasciare:
  - quattro copie della dichiarazione se viene realizzato un nuovo impianto: una 
  per il committente, una da allegare alla richiesta del certificato di abitabilità 
  o di agibilità o, se questo fosse già stato rilasciato, da consegnare 
  in comune, una da inviare alla camera di commercio ed una che l'impresa deve 
  conservare (meglio se controfirmata dal committente);
  - tre copie della dichiarazione in caso di trasformazione, ampliamento o manutenzione 
  straordinaria di un impianto esistente (non occorre la copia per il certificato 
  di abitabilità o di agibilità).
7. La circolare n. 3439/C del 27 marzo 1998 ha chiarito 
  che: 
  - il mancato rilascio della dichiarazione di conformità rientra tra le 
  violazioni di cui all'art. 16, comma 1 della legge 46/90 (la formulazione della 
  legge poteva lasciare dubbi in proposito). 
  - le imprese installatrici non sono tenute ad inviare singolarmente ogni dichiarazione 
  di conformità alla Camera di Commercio, ma sono permesse comunicazioni 
  cumulative di più dichiarazioni con cadenza trimestrale o addirittura 
  semestrale, a seconda delle dimensioni dell'impresa.
8. In caso di rifacimento parziale degli impianti:
  - la dichiarazione di conformità si riferisce solo ai lavori effettuati 
  e non a tutto l'impianto;
  - la parte preesistente dell'impianto dev'essere modificata se compromette la 
  sicurezza della parte nuova; 
  - per valutare l'obbligatorietà del progetto, bisogna fare riferimento 
  ai limiti dimensionali dell'intero impianto nel suo complesso.