17. ABROGAZIONE E ADEGUAMENTO DEI REGOLAMENTI COMUNALI E REGIONALI
Articolo 17 -Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali e regionali
LEGGE 46/90
1. I comuni e le regioni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti, qualora siano in contrasto con la presente legge.
Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali e regionali - Commenti
1. I comuni e le regioni sono tenuti ad adeguare le proprie 
  disposizioni, qualora siano in contrasto con la legge 46/90. Nel caso in cui 
  questo non sia avvenuto, la legge 46/90 prevale sui provvedimenti comunali e 
  regionali, in quanto:
  - in base alla gerarchia delle fonti del diritto i regolamenti comunali sono 
  subordinati alle leggi;
  - la competenza legislativa in materia di sicurezza (degli impianti tecnici) 
  è riservata allo Stato e non alle regioni.