Atti Legislativi: ordine 
  di importanza e caratteristiche  
  
  Le fonti del diritto, in ordine di importanza, sono:
- la Costituzione Repubblicana;
  - le leggi nazionali e regionali (nelle materie indicate dall'art. 117 della 
  Costituzione);
  - i decreti legislativi e i decreti legge;
  - i regolamenti governativi (decreti interministeriali e ministeriali).
Vanno infine ricordate le direttive comunitarie, che prevalgono sulle leggi 
  nazionali, essendo sottostanti soltanto alla Costituzione.
Legge
  Le leggi vengono emanate dal Parlamento della Repubblica e dalle regioni, alle 
  quali la Costituzione ha riconosciuto autonomia normativa in materie specifiche. 
  Le leggi entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione 
  sulla Gazzetta Ufficiale, salvo termini diversi stabiliti nella legge stessa. 
Legge delega
  E' una legge con la quale viene delegato al governo l'esercizio della funzione 
  legislativa in una specifica materia; l'art. 76 della Costituzione sancisce 
  che l'esercizio di tale funzione può essere delegato al governo soltanto 
  per un tempo limitato e con una concreta determinazione di principi e criteri 
  direttivi.
Decreto legislativo
  Il decreto legislativo è un provvedimento avente forza di legge emanato 
  dal governo in base ad una concessione di potestà legislativa da una 
  parte del Parlamento, cioè in base ad una legge delega e nei limiti di 
  questa stabiliti; tali limiti fissano i criteri e i principi direttivi ai quali 
  il governo deve attenersi e il periodo di tempo entro il quale il decreto deve 
  essere emesso. Il decreto legislativo ha lo stesso valore della legge; esso 
  non deve essere presentato in Parlamento per la conversione in legge.
  Se il potere esecutivo nell'emanare la norma ha oltrepassato i limiti stabiliti 
  dalla legge delega, il decreto legislativo può essere impugnato per illegittimità 
  costituzionale.
Decreto legge
  Il decreto legge è un decreto avente forza di legge emanato dal governo 
  senza preventiva delega del potere legislativo (cioè del Parlamento). 
  Il potere del governo ad emanare decreti legge è sancito dall'art. 77 
  della Costituzione e trova la sua giustificazione nello stato di necessità 
  e nella urgenza di provvedere su una determinata materia.
  Per conservare piena efficacia detti decreti devono essere convertiti in legge 
  entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. A tale scopo nello stesso giorno 
  della loro emissione devono essere presentati alle Camere.
Decreto ministeriale
  E' un atto del potere esecutivo (governo). Costituisce espressione di una facoltà 
  spettante ai singoli ministri ma limitata al campo di rispettiva competenza 
  e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti dello Stato.
  Il decreto ministeriale non deve essere presentato al Parlamento, ma registrato 
  alla Corte dei Conti.
  Tale registrazione è una condizione necessaria per la sua efficacia, 
  giacché solo dopo di essa può essere pubblicato.
Circolare
  Viene così denominato l'atto amministrativo con cui l'amministrazione 
  centrale si rivolge alle autorità inferiori impartendo loro istruzioni 
  di servizio; con lo stesso atto molto spesso vengono risolti dubbi in relazione 
  all'applicazione di una legge o vengono indicati i criteri da seguire nella 
  sua pratica esecuzione; nei rapporti interni essa è pure usata per far 
  conoscere al funzionario notizie che interessano un particolare servizio.
  La circolare non ha efficacia di legge né di regolamento, ed è 
  vincolante soltanto per gli uffici sottoposti.
  Le circolari non hanno carattere legislativo ma solo amministrativo avendo come 
  scopo quello di disciplinare l'attività degli organi amministrativi dipendenti, 
  onde assicurare unità di indirizzo e di coordinamento nell'attuazione 
  dei loro compiti.
Decreto del Presidente della Repubblica (DPR)
  E' un regolamento, ovvero un atto amministrativo contenente norme giuridiche 
  aventi valore di fonti secondarie del diritto (rispetto alla legge).
  Esistono tre specie di regolamenti e cioè di esecuzione, autonomi e di 
  organizzazione.
  Sono regolamenti di esecuzione quelli emanati per regolare l'applicazione di 
  una legge; autonomi quelli emanati per disciplinare materie riservate alla competenza 
  specifica del potere esecutivo; di organizzazione quelli emanati per disciplinare 
  l'ordinamento e il funzionamento degli uffici pubblici.
  I regolamenti emanati con decreto del Presidente della Repubblica devono essere 
  vistati dal Ministro Guardasigilli, registrati alla Corte dei Conti, pubblicati 
  sulla Gazzetta Ufficiale e inseriti nella Raccolta delle leggi e dei decreti 
  dello Stato.
Direttiva CE
  E' l'atto promanante da organi della Comunità Europea con il quale si 
  detta la disciplina comune in una determinata materia. La direttiva ha per destinatari 
  gli Stati che hanno aderito alla Comunità e li obbliga ad emanare successive 
  norme interne di attuazione. Per i singoli cittadini le direttive non sono immediatamente 
  vincolanti, mentre lo sono poi le successive norme di adeguamento.
  In via di eccezione le direttive sono di applicazione immediata nei seguenti 
  casi: se impongono al destinatario un comportamento negativo; se si limitano 
  a ribadire obblighi già previsti dai trattati istitutivi della Comunità; 
  se sono dettagliate e particolareggiate, al punto da escludere qualunque discrezionalità 
  degli Stati membri per la loro attuazione.