D.Lgs. 
  9 Aprile 2008, n. 81 
  Attuazione dell'articolo 1 della 
  legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza 
  nei luoghi di lavoro.
  Data Emanazione: 09/04/2008
  Data Pubblicazione: 30/04/2008 
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  Indice degli Allegati
Titolo I
  PRINCIPI COMUNI 
Capo I
  Disposizioni generali 
  Art.1. 
  Finalità
  Art.2. Definizioni
  Art.3. Campo di applicazione
  Art.4. Computo dei lavoratori
Capo II
  Sistema istituzionale
   Art.5. 
  Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento 
  nazionale delle attivita' di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul 
  lavoro
  Art.6. Commissione consultiva permanente per la 
  salute e sicurezza sul lavoro
  Art.7. Comitati regionali di coordinamento
  Art.8. Sistema informativo nazionale per la prevenzione 
  nei luoghi di lavoro
  Art.9. Enti pubblici aventi compiti in materia di 
  salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
  Art.10. Informazione e assistenza in materia di 
  salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
  Art.11. Attività promozionali
  Art.12. Interpello
  Art.13. Vigilanza
  Art.14. Disposizioni per il contrasto del lavoro 
  irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
Capo III
  Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro
Sezione I
  MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI
  Art.15. 
  Misure generali di tutela
  Art.16. Delega di funzioni
  Art.17. Obblighi del datore di lavoro non delegabili
  Art.18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
  Art.19. Obblighi del preposto
  Art.20. Obblighi dei lavoratori
  Art.21. Disposizioni relative ai componenti dell'impresa 
  familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi
  Art.22. Obblighi dei progettisti
  Art.23. Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori
  Art.24. Obblighi degli installatori
  Art.25. Obblighi del medico competente
  Art.26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto 
  o d'opera o di somministrazione
  Art.27. Sistema di qualificazione delle imprese 
  e dei lavoratori autonomi
Sezione II
  VALUTAZIONE DEI RISCHI
Art.28. Oggetto della valutazione 
  dei rischi
  Art.29. Modalita' di effettuazione della valutazione 
  dei rischi
  Art.30. Modelli di organizzazione e di gestione
Sezione III
  SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
  Art.31. 
  Servizio di prevenzione e protezione
  Art.32. Capacita' e requisiti professionali degli 
  addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed 
  esterni
  Art.33. Compiti del servizio di prevenzione e protezione
  Art.34. Svolgimento diretto da parte del datore 
  di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi
  Art.35. Riunione periodica
Sezione IV
  FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
  Art.36. 
  Informazione ai lavoratori
  Art.37. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
Sezione V
  SORVEGLIANZA SANITARIA
  Art.38. 
  Titoli e requisiti del medico competente
  Art.39. Svolgimento dell'attivita' di medico competente
  Art.40. Rapporti del medico competente con il Servizio 
  sanitario nazionale
  Art.41. Sorveglianza sanitaria
  Art.42. Provvedimenti in caso di inidoneita' alla 
  mansione specifica
Sezione VI
  GESTIONE DELLE EMERGENZE
  Art.43. 
  Disposizioni generali
  Art.44. Diritti dei lavoratori in caso di pericolo 
  grave e immediato
  Art.45. Primo soccorso
  Art.46. Prevenzione incendi
Sezione VII
  CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI
  Art.47. 
  Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
  Art.48. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 
  territoriale
  Art.49. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 
  di sito produttivo
  Art.50. Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori 
  per la sicurezza
  Art.51. Organismi paritetici
  Art.52. Sostegno alla piccola e media impresa, 
  ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticita'
Sezione VIII
  DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE 
  MALATTIE PROFESSIONALI
  Art.53. 
  Tenuta della documentazione
  Art.54. Comunicazioni e trasmissione della documentazione
 Capo IV
  Disposizioni penali
Sezione I
  SANZIONI
  Art.55. 
  Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
  Art.56. Sanzioni per il preposto
  Art.57. Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti 
  i fornitori e gli installatori
  Art.58. Sanzioni per il medico competente
  Art.59. Sanzioni per i lavoratori
  Art.60. Sanzioni per i componenti dell'impresa 
  familiare, i lavoratori autonomi, i piccoli imprenditori e i soci delle societa' 
  semplici operanti nel settore agricolo
Sezione II
  DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO PENALE
  Art.61. Esercizio dei diritti 
  della persona offesa
Titolo II
  LUOGHI DI LAVORO
Capo I
  Disposizioni generali
  Art.62. Definizioni
  Art.63. Requisiti di salute e di sicurezza
  Art.64. Obblighi del datore di lavoro
  Art.65. Locali sotterranei o semisotterranei
  Art.66. Lavori in ambienti sospetti di inquinamento
  Art.67. Notifiche all'organo di vigilanza competente 
  per territorio
Capo II
  Sanzioni
  Art.68. Sanzioni per il datore 
  di lavoro
Titolo III
  USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Capo I
  Uso delle attrezzature di lavoro
  Art.69. Definizioni
  Art.70. Requisiti di sicurezza
  Art.71. Obblighi del datore di lavoro
  Art.72. Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti 
  in uso
  Art.73. Informazione e formazione
Capo II
  Uso dei dispositivi di protezione individuale
  Art.74. Definizioni
  Art.75. Obblighi di uso
  Art.76. Requisiti dei DPI
  Art.77. Obblighi del datore di lavoro
  Art.78. Obblighi dei lavoratori
  Art.79. Criteri per l'individuazione e l'uso
Capo III
  Impianti e apparecchiature elettriche
  Art.80. Obblighi del datore 
  di lavoro
  Art.81. Requisiti di sicurezza
  Art.82. Lavori sotto tensione
  Art.83. Lavori in prossimita' di parti attive
  Art.84. Protezione dai fulmini
  Art.85. Protezione di edifici, impianti strutture ed attrezzature
  Art.86. Verifiche
  Art.87. Sanzioni a carico del datore di lavoro
Titolo IV
  CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
Capo I
  Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
  Art.88. Campo di applicazione
  Art.89. Definizioni
  Art.90. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
  Art.91. Obblighi del coordinatore per la progettazione
  Art.92. Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori
  Art.93. Responsabilita' dei committenti e dei responsabili dei 
  lavori
  Art.94. Obblighi dei lavoratori autonomi
  Art.95. Misure generali di tutela
  Art.96. Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
  Art.97. Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria
  Art.98. Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione 
  del coordinatore per l'esecuzione dei lavori
  Art.99. Notifica preliminare
  Art.100. Piano di sicurezza e di coordinamento
  Art.101. Obblighi di trasmissione
  Art.102. Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza
  Art.103. Modalita' di previsione dei livelli di emissione sonora
  Art.104. Modalita' attuative di particolari obblighi
Capo II
  Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei 
  lavori in quota
Sezione I
  Campo di applicazione
  Art.105. Attività soggette
  Art.106. Attività escluse
  Art.107. Definizioni
Sezione II
  Disposizioni di carattere generale
  Art.108. Viabilità nei cantieri
  Art.109. Recinzione del cantiere
  Art.110. Luoghi di transito
  Art.111. Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature 
  per lavori in quota
  Art.113. Scale
  Art.114. Protezione dei posti di lavoro
  Art.115. Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto
  Art.116. Obblighi dei datori di lavoro concernenti l'impiego 
  di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi
  Art.117. Lavori in prossimita' di parti attive
Sezione III
  Scavi e fondazioni
  Art.118. Splateamento e sbancamento
  Art.119. Pozzi, scavi e cunicoli
  Art.120. Deposito di materiali in prossimita' degli scavi
  Art.121. Presenza di gas negli scavi
Sezione IV
  Ponteggi e impalcature in legname
  Art.122. Ponteggi ed opere provvisionali
  Art.123. Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali
  Art.124. Deposito di materiali sulle impalcature
  Art.125. Disposizione dei montanti
  Art.126. Parapetti
  Art.127. Ponti a sbalzo
  Art.128. Sottoponti
  Art.129. Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio
  Art.130. Andatoie e passerelle
Sezione V
  Ponteggi fissi
  Art.131. Autorizzazione alla costruzione 
  ed all'impiego
  Art.132. Relazione tecnica
  Art.133. Progetto
  Art.134. Documentazione
  Art.135. Marchio del fabbricante
  Art.136. Montaggio e smontaggio
  Art.137. Manutenzione e revisione
  Art.138. Norme particolari
Sezione VI
  Ponteggi movibili
  Art.139. Ponti su cavalletti
  Art.140. Ponti su ruote a torre
Sezione VII
  Costruzioni edilizie
  Art.141. Strutture speciali
  Art.142. Costruzioni di archi, volte e simili
  Art.143. Posa delle armature e delle centine
  Art.144. Resistenza delle armature
  Art.145. Disarmo delle armature
  Art.146. Difesa delle aperture
  Art.147. Scale in muratura
  Art.148. Lavori speciali
  Art.149. Paratoie e cassoni
Sezione VIII
  Demolizioni
  Art.150. Rafforzamento delle strutture
  Art.151. Ordine delle demolizioni
  Art.152. Misure di sicurezza
  Art.153. Convogliamento del materiale di demolizione
  Art.154. Sbarramento della zona di demolizione
  Art.155. Demolizione per rovesciamento
  Art.156. Verifiche
Capo III
  Sanzioni
  Art.157. Sanzioni per i committenti e i 
  responsabili dei lavori
  Art.158. Sanzioni per i coordinatori
  Art.159. Sanzioni per i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti
  Art.160. Sanzioni per i lavoratori
Titolo V
  SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Capo I
  Disposizioni generali
  Art.161. Campo di applicazione
  Art.162. Definizioni
  Art.163. Obblighi del datore di lavoro
Capo II
  Sanzioni
  Art.165. Sanzioni a carico del datore di 
  lavoro e del dirigente
  Art.166. Sanzioni a carico del preposto
Titolo VI
  MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
Capo I
  Disposizioni generali
  Art.167. Campo di applicazione
  Art.168. Obblighi del datore di lavoro
  Art.169. Informazione, formazione e addestramento
Capo II
  Sanzioni
  Art.170. Sanzioni a carico del datore di 
  lavoro e del dirigente
  Art.171. Sanzioni a carico del preposto
Titolo VII
  ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI
Capo I
  Disposizioni generali
  Art.172. Campo di applicazione
  Art.173. Definizioni
Capo II
  Obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
  Art.174. Obblighi del datore di lavoro
  Art.175. Svolgimento quotidiano del lavoro
  Art.176. Sorveglianza sanitaria
  Art.177. Informazione e formazione
Capo III
  Sanzioni
  Art.178.Sanzioni a carico del datore di 
  lavoro e del dirigente
  Art.179. Sanzioni a carico del preposto
Titolo VIII
  AGENTI FISICI
Capo I
  Disposizioni generali
  Art.180. Definizioni e campo di applicazione
  Art.181. Valutazione dei rischi
  Art.182. Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi
  Art.183. Lavoratori particolarmente sensibili
  Art.184. Informazione e formazione dei lavoratori
  Art.185. Sorveglianza sanitaria
  Art.186. Cartella sanitaria e di rischio
Capo II
  Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il 
  lavoro
  Art.187. Campo di applicazione
  Art.188. Definizioni
  Art.189. Valori limite di esposizione e valori di azione
  Art.190. Valutazione del rischio
  Art.191. Valutazione di attivita' a livello di esposizione molto 
  variabile
  Art.192. Misure di prevenzione e protezione
  Art.193. Uso dei dispositivi di protezione individuali
  Art.194. Misure per la limitazione dell'esposizione
  Art.195. Informazione e formazione dei lavoratori
  Art.196. Sorveglianza sanitaria
  Art.197. Deroghe
  Art.198. Linee Guida per i settori della musica delle attivita' 
  ricreative e dei call center
Capo III
  Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni
  Art.199. Campo di applicazione
  Art.200. Definizioni
  Art.201. Valori limite di esposizione e valori d'azione
  Art.202. Valutazione dei rischi
  Art.203. Misure di prevenzione e protezione
  Art.204. Sorveglianza sanitaria
  Art.205. Deroghe
Capo IV
  Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici
  Art.206. Campo di applicazione
  Art.207. Definizioni
  Art.208. Valori limite di esposizione e valori d'azione
  Art.209. Identificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi
  Art.210. Misure di prevenzione e protezione
  Art.211. Sorveglianza sanitaria
  Art.212. Linee guida
Capo V
  Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali
  Art.213. Campo di applicazione
  Art.214. Definizioni
  Art.215. Valori limite di esposizione
  Art.216. Identificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi
  Art.217. Disposizioni miranti ad eliminare o a ridurre i rischi
  Art.218. sorveglianza sanitaria
Capo VI
  Sanzioni
  Art.219. Sanzioni a carico del datore di 
  lavoro e del dirigente
  Art.220. Sanzioni a carico del medico competente
Titolo IX
  SOSTANZE PERICOLOSE
Capo I
  Protezione da agenti chimici
  Art.221. Campo di applicazione
  Art.222. Definizioni
  Art.223. Valutazione dei rischi
  Art.224. Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi
  Art.225. Misure specifiche di protezione e di prevenzione
  Art.226. Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze
  Art.227. Informazione e formazione per i lavoratori
  Art.228. Divieti
  Art.229. Sorveglianza sanitaria
  Art.230. Cartelle sanitarie e di rischio
  Art.231. Consultazione e partecipazione dei lavoratori
  Art.232. Adeguamenti normativi
Capo II
  Protezione da agenti cancerogeni e mutageni
Sezione I
  Disposizioni generali
  Art.233. Campo di applicazione
  Art.234. Definizioni
Sezione II
  Obblighi del datore di lavoro
  Art.235. Sostituzione e riduzione
  Art.236. Valutazione del rischio
  Art.237. Misure tecniche, organizzative, procedurali
  Art.238. Misure tecniche
  Art.239. Informazione e formazione
  Art.240. Esposizione non prevedibile
  Art.241. Operazioni lavorative particolari
Sezione III
  Sorveglianza sanitaria
  Art.242. Accertamenti sanitari e norme preventive 
  e protettive specifiche
  Art.243. Registro di esposizione e cartelle sanitarie
  Art.244. Registrazione dei tumori
  Art.245. Adeguamenti normativi
Capo III
  Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto
Sezione I
  Disposizioni generali
  Art.246. Campo di applicazione
  Art.247. Definizioni
 Sezione II
  Obblighi del datore di lavoro
  Art.248. Individuazione della presenza di 
  amianto
  Art.249. Valutazione del rischio
  Art.250. Valutazione del rischio
  Art.251. Misure di prevenzione e protezione
  Art.252. Misure igieniche
  Art.253. Controllo dell'esposizione
  Art.254. Valore limite
  Art.255. Operazioni lavorative particolari
  Art.256. Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto
  Art.257. Informazione dei lavoratori
  Art.258. Formazione dei lavoratori
  Art.259. Sorveglianza sanitaria
  Art.260. Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio
  Art.261. Mesoteliomi
Capo IV
  Sanzioni
  Art.262. Sanzioni per il datore di lavoro 
  e il dirigente
  Art.263. Sanzioni per il preposto
  Art.264. Sanzioni per il medico competente
  Art.265. Sanzioni per i lavoratori
Titolo X
  ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI
Capo I
  Art.266. Campo di applicazione
  Art.267. Definizioni
  Art.268. Classificazione degli agenti biologici
  Art.269. Comunicazione
  Art.270. Autorizzazione
Capo II
  Obblighi del datore di lavoro
  Art.271. Valutazione del rischio
  Art.272. Misure tecniche, organizzative, procedurali
  Art.273. Misure igieniche
  Art.274. Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie
  Art.275. Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari
  Art.276. Misure specifiche per i processi industriali
  Art.277. Misure di emergenza
  Art.278. Informazioni e formazione
Capo III
  Sorveglianza sanitari
  Art.279. Prevenzione e controllo
  Art.280. Registri degli esposti e degli eventi accidentali
  Art.281. Registro dei casi di malattia e di decesso
Capo IV
  Sanzioni
  Art.282. Sanzioni a carico dei datori di 
  lavoro e dei dirigenti
  Art.283. Sanzioni a carico dei preposti
  Art.284. Sanzioni a carico del medico competente
  Art.285. Sanzioni a carico dei lavoratori
  Art.286. Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi 
  esposti
Titolo XI
  PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE
Capo I
  Disposizioni generali
  Art.287. Campo di applicazione
  Art.288. Definizioni
Capo II
  Obblighi del datore di lavoro
  Art.289. Prevenzione e protezione contro 
  le esplosioni
  Art.290. Valutazione dei rischi di esplosione
  Art.291. Obblighi generali
  Art.292. Coordinamento
  Art.293. Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive
  Art.294. Documento sulla protezione contro le esplosioni
  Art.295. Termini per l'adeguamento
  Art.296. Verifiche
Capo III
  Sanzioni
  Art.297. Sanzioni a carico dei datori di 
  lavoro e dei dirigenti
Titolo XII
  DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE
  Art.298. Principio di specialita'
  Art.299. Esercizio di fatto di poteri direttivi
  Art.300. Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
  Art.301. Applicabilita' delle disposizioni di cui agli articoli 
  20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758
  Art.302. Definizione delle contravvenzioni punite con la sola 
  pena dell'arresto
  Art.303. Circostanza attenuante
Titolo XIII
  NORME TRANSITORIE E FINALI
  Art.304. Abrogazioni
  Art.305. Clausola finanziaria
  Art.306. Disposizioni finali
Allegato I - Gravi violazioni ai fini dell’adozione del 
  provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale
  Allegato II - Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto 
  da parte del datore di lavoro dei compiti prevenzione e protezione dai rischi 
  (art.10)
  Allegato IIIA - Cartella sanitaria e di rischio
  Allegato IIIB - Informazioni relative ai dati aggregati sanitari 
  e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria
  Allegato IV - Requisiti dei luoghi di lavoro
  1. AMBIENTI DI LAVORO
  2. PRESENZA NEI LUOGHI DI LAVORO DI AGENTI NOCIVI
  3. VASCHE, CANALIZZAZIONI, TUBAZIONI, SERBATOI, RECIPIENTI, 
  SILOS
  4. MISURE CONTRO L’INCENDIO E L’ESPLOSIONE
  5. PRIMO SOCCORSO
  6. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE AZIENDE AGRICOLE
PARTE I
  REQUISITI GENERALI APPLICABILI A TUTTE LE ATTREZZATURE DI LAVORO
  1. Osservazioni di carattere generale
  2. Sistemi e dispositivi di comando
  3. Rischi di rottura, proiezione e caduta di oggetti durante il funzionamento
  4. Emissioni di gas, vapori, liquidi, polvere, ecc.
  5. Stabilità
  6. Rischi dovuti agli elementi mobili
  7. Illuminazione
  8.Temperature estreme
  9. Segnalazioni, indicazioni.
  10. Vibrazioni
  11. Manutenzione, riparazione, regolazione ecc.
  12. Incendio ed esplosione
PARTE II
  PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI APPLICABILI AD ATTREZZATURE DI LAVORO SPECIFICHE
1 Prescrizioni applicabili alle attrezzature in pressione
  2 Prescrizioni applicabili ad attrezzature di lavoro mobili, semoventi o no.
  3.1 Prescrizioni generali
  4 Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro adibite al sollevamento 
  di persone e di persone e cose.
  5 Prescrizioni applicabili a determinate attrezzature di lavoro
  5.1 Mole abrasive
  5.2 Bottali, impastatrici, gramolatrici e macchine simili
  5.3 Macchine di fucinatura e stampaggio per urto
  5.4 Macchine utensili per metalli
  5.5 Macchine utensili per legno e materiali affini
  5.6 Presse e cesoie
  5.7 Frantoi, disintegratori, molazze e polverizzatori
  5.8 Macchine per centrifugare e simili
  5.9 Laminatoi, rullatrici, calandre e cilindri
  5.10 Apritoii, battitoi, carde, sfilacciatrici, pettinatrici e macchine simili
  5.11 Macchine per filare e simili
  5.12 Telai meccanici di tessitura
  5.13 Macchine diverse
  5.14 Impianti ed operazioni di saldatura o taglio ossiacetilenica ossidrica, 
  elettrica e simili
  5.15 Forni e stufe di essiccamento o di maturazione
  5.16 Impianti macchine ed apparecchi elettrici
Allegato VI - Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro
Osservazione preliminare
  1 Disposizioni generali applicabili a tutte le attrezzature di lavoro
  1.1 Installazione, disposizione e uso.
  1.2 Operazioni di montaggio e smontaggio.
  1.3 Illuminazione
  1.4 Avviamento
  1.5 Rischio di proiezione di oggetti
  1.6 Rischi dovuti agli elementi mobili
  1.7 Rischio di caduta di oggetti
  1.8 Materie e prodotti pericolosi e nocivi
  1.9 Rischio da spruzzi e investimento da materiali incandescenti
  2 Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro mobili, 
  semoventi o no.
  3 Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro che servono 
  a sollevare carichi
  3.1 Disposizioni di carattere generale
  3.2 Attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati
  4 Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro che servono 
  a sollevare persone
  5 Disposizioni concernenti l’uso di determinate attrezzature di lavoro
  6 Rischi per Energia elettrica
  7 Materie e prodotti infiammabili o esplodenti
  8 Impianti ed operazioni di saldatura ossiacetilenica, ossidrica e simili
  9 Macchine utensili per legno e materiali affini
  10 Macchine per filare e simili
  11 Impianti ed operazioni di saldatura o taglio ossiacetilenica ossidrica, elettrica 
  e simili
  
  Allegato VII - Verifiche di attrezzature
Allegato VIII
  1. Schema indicativo per l'inventario dei rischi ai fini dell'impiego 
  di attrezzature di protezione individuale 
  2. Elenco indicativo e non esauriente delle attrezzature di 
  protezione individuale
  Dispositivi di protezione della testa
  Dispositivi di protezione dell'udito
  Dispositivi di protezione degli occhi e del viso
  Dispositivi di protezione delle vie respiratorie
  Dispositivi di protezione delle mani e delle braccia
  Dispositivi di protezione dei piedi e delle gambe
  Dispositivi di protezione amovibili del collo del piede
  Dispositivi di protezione della pelle
  Dispositivi di protezione del tronco e dell'addome
  Dispositivi dell'intero corpo
  Dispositivo di sostegno del corpo (imbracatura di sicurezza)
  Indumenti di protezione
  3. Elenco indicativo e non esauriente delle attività 
  e dei settori di attività per i quali può rendersi necessario 
  mettere a disposizione attrezzature di protezione individuale
  1. Protezione del capo (protezione del cranio)
  2. Protezione del piede
  3. Protezione degli occhi o del volto
  4. Protezione delle vie respiratorie
  5. Protezione dell'udito
  6. Protezione del tronco, delle braccia e delle mani
  7. Indumenti di protezione contro le intemperie
  8. Indumenti fosforescenti
  9. Attrezzatura di protezione anticaduta (imbracature di sicurezza)
  10. Attacco di sicurezza con corda
  11. Protezione dell'epidermide
  4) Indicazioni non esaurienti per la valutazione dei dispositivi di protezione 
  individuale
  1. Elmetti di protezione per l’industria
  2. Occhiali protettivi e schermi per la protezione del viso
  3. Otoprotettori
  4. Dispositivi di protezione delle vie respiratorie
  5. Guanti di protezione
  6. Calzature per uso professionale
  7. Indumenti di protezione
  8. Giubbotti di salvataggio per l’industria
  9. Dispositivi di protezione contro le cadute dall’alto
Allegato IX
  Tab. 1 allegato IX – Distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche 
  e di impianti elettrici non protette o non sufficientemente protette.
  Allegato X - Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di 
  cui all'articolo 89 comma 1, lettera a)
  Allegato XI - Elenco dei lavori comportanti rischi particolari 
  per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui all'articolo 100, comma 1
  Allegato XII - Contenuto della notifica preliminare di cui all'articolo 
  99
  Allegato XIII - Prescrizioni di sicurezza e di salute per la 
  logistica di cantiere
  Prescrizioni per i servizi igienico-assistenziali a disposizione dei lavoratori 
  nei cantieri
  Prescrizioni per i posti di lavoro nei cantieri
  Allegato XIV - Contenuti minimi del corso di formazione per i coordinatori per 
  la progettazione e per l’esecuzione dei lavori
  PARTE TEORICA
  Modulo giuridico per complessive 28 ore
  Modulo tecnico per complessive 52 ore
  Modulo metodologico/organizzativo per complessive 16 ore
  PARTE PRATICA per complessive 24 ore
  VERIFICA FINALE DI APPRENDIMENTO
  MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI CORSI
  Allegato XV - Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri 
  temporanei o mobili
  1. DISPOSIZIONI GENERALI
  2. PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
  3. - PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO E PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
  4. - STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
Allegato XVI - Fascicolo con le caratteristiche dell'opera
  I. Introduzione.
  II. Contenuti.
  
  Il fascicolo comprende tre capitoli:
  CAPITOLO I
  Modalità per la descrizione dell'opera e l’individuazione dei soggetti 
  interessati.
  CAPITOLO II
  Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione 
  dell’opera e di quelle ausiliarie.
  CAPITOLO III
  Indicazioni per la definizione dei riferimenti della documentazione di supporto 
  esistente.
Allegato XVII - Idoneità tecnico professionale
  Allegato XVIII - Viabilità nei cantieri, ponteggi e 
  trasporto dei materiali
  1. Viabilità nei cantieri
  2. Ponteggi
  3. Trasporto dei materiali
  3.1. Castelli per elevatori
Allegato XIX - Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici 
  fissi
  Allegato XX
  A. Costruzione e impiego di scale portatili
  B. Autorizzazione ai laboratori di certificazione (concernenti ad esempio: scale, 
  puntelli, ponti su ruote a torre e ponteggi)
INTRODUZIONE
  SOGGETTI FORMATORI, DURATA, INDIRIZZI E REQUISITI MINIMI DEI CORSI DI FORMAZIONE 
  TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI E PREPOSTI ADDETTI AL MONTAGGIO / SMONTAGGIO 
  / TRASFORMAZIONE DI PONTEGGI (articolo 136 comma 8)
  1. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO
  2. INDIVIDUAZIONE E REQUISITI DEI DOCENTI
  3. INDIRIZZI E REQUISITI MINIMI DEI CORSI
  3.1 ORGANIZZAZIONE
  3.2. ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO
  3.3 METODOLOGIA DIDATTICA
  4. PROGRAMMA DEI CORSI
  PONTEGGI - 28 ORE
  5. VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE
  6. MODULO DI AGGIORNAMENTO
  7. REGISTRAZIONE SUL LIBRETTO FORMATIVO DEL CITTADINO
SOGGETTI FORMATORI, DURATA, INDIRIZZI E REQUISITI MINIMI DEI CORSI DI FORMAZIONE 
  TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI ADDETTI AI SISTEMI DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO 
  MEDIANTE FUNI (art. 116, comma 4)
  1. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO
  2. INDIVIDUAZIONE E REQUISITI DEI DOCENTI
  3. DESTINATARI DEI CORSI
  4. INDIRIZZI E REQUISITI MINIMI DEI CORSI
  4.1 ORGANIZZAZIONE
  4.2. ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO
  4.3 METODOLOGIA DIDATTICA
  5. PROGRAMMA DEI CORSI (PER LAVORATORI)
  6. VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE
  7. MODULO DI AGGIORNAMENTO
  8. REGISTRAZIONE SUL LIBRETTO FORMATIVO DEL CITTADINO
MODULO DI FORMAZIONE SPECIFICO TEORICO-PRATICO PER PREPOSTI CON FUNZIONE DI SORVEGLIANZA DEI LAVORI ADDETTI AI SISTEMI DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI (art. 116 comma 4)
MODULO DI AGGIORNAMENTO
Allegato XXII - Contenuti minimi del Pi.M.U.S.
  Allegato XXIII - Deroga ammessa per i ponti su ruote a torre
  Allegato XXIV - Prescrizioni generali per la segnaletica di 
  sicurezza
  Allegato XXV - Prescrizioni generali per i cartelli segnaletici
  Allegato XXVI - Prescrizioni per la segnaletica dei contenitori 
  e dellle tubazioni
  Allegato XXVII - Prescrizioni per la segnaletica destinata 
  ad identificare e ad indicare l'ubicazione delle attrezzature antincendio
  Allegato XXVIII - Prescrizioni per la segnalazione di ostacoli 
  di punti di pericolo e per la segnalazione delle vie di circolazione
  Allegato XXIX - Prescrizioni per i segnali luminosi
  Allegato XXX - Prescrizioni per i segnali acustici
  Allegato XXXI - Prescrizioni per la comunicazione verbale
  Allegato XXXII - Prescrizioni per i segnali gestuali
  Allegato XXXIII
  Allegato XXXIV - Requisiti minimi
  1. Attrezzature
  2. Ambiente
  3. Interfaccia elaboratore/uomo
Allegato XXXV
  A. Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio.
  B. Vibrazioni trasmesse al corpo intero.
Allegato XXXVI - Valori limite di esposizione e valori di 
  azione per i campi elettromagnetici
  Allegato XXXVII - Radiazioni ottiche
  Allegato XXXVIII - Valori limite di esposizione professionale
  Allegato XXXIX - Valori limite biologici obbligatori e procedure 
  di sorveglianza sanitaria
  Allegato XL - Divieti
  a) Agenti chimici
  b) Attività lavorative: Nessuna
Allegato XLI
  Allegato XLII - Elenco di sostanze, preparati e processi
  Allegato XLIII - Valori limite di esposizione professionale
  Allegato XLIV - Elenco esemplificativo di attività lavorative 
  che possono comportare la presenza di agenti biologici
  Allegato XLV - Segnale di rischio biologico
  Allegato XLVI - Elenco degli agenti biologici classificati
  VIRUS
  PARASSITI
  FUNGHI
Allegato XLVII - Specifiche sulle misure di contenimento e 
  sui livelli di contenimento
  Allegato XLVIII - Specifiche per processi industriali
  Allegato XLIX - Ripartizione delle aree in cui possono formarsi 
  atmosfere esplosive
  Allegato L (articolo 293, articolo 294, comma 2, lettera d), articolo 
  295, commi 1 e 2)
  A. PRESCRIZIONI MINIME PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PROTEZIONE DELLA SICUREZZA 
  E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI CHE POSSONO ESSERE ESPOSTI AL RISCHIO DI ATMOSFERE 
  ESPLOSIVE.
  B. CRITERI PER LA SCELTA DEGLI APPARECCHI E DEI SISTEMI DI PROTEZIONE.
D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 
  Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di 
  tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 
  Data Emanazione: 09/04/2008
  Data Pubblicazione: 30/04/2008
  
  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
  Vista la legge 3 agosto 2007, n. 123, recante: misure in tema di tutela della 
  salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la 
  riforma della normativa in materia;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, recante: 
  norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, recante: 
  norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, recante 
  norme generali per l'igiene del lavoro;
  Visto il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, recante: attuazione delle 
  direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, 
  in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione 
  ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'articolo 
  7 della legge 30 luglio 1990, n. 212;
  Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante: attuazione 
  delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 
  90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 
  99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti 
  il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;
  Visto il decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, recante: modificazioni 
  alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro;
  Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, recante attuazione della 
  direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di 
  sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro;
  Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante attuazione della 
  direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute 
  da attuare nei cantieri temporanei o mobili;
  Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della 
  responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle 
  associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 
  della legge 29 settembre 2000, n. 300;
  Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante attuazione delle 
  deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 
  febbraio 2003, n. 30;
  Vista la direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 
  aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione 
  dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici);
  Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187, recante attuazione della 
  direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative 
  all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche;
  Vista la direttiva 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 
  aprile 2006, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e salute relative 
  all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni 
  ottiche);
  Vista la legge comunitaria 2006 del 6 febbraio 2007, n. 13 recante disposizioni 
  per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' 
  europee;
  Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 257, recante attuazione della 
  direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative 
  all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi 
  elettromagnetici);
  Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella 
  riunione del 6 marzo 2008;
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori 
  e dei datori di lavoro;
  Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, 
  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella riunione 
  del 12 marzo 2008;
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei 
  deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 
  1° aprile 2008;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del 
  lavoro e della previdenza sociale, della salute, delle infrastrutture, dello 
  sviluppo economico, di concerto con i Ministri per le politiche europee, della 
  giustizia, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'interno, della 
  difesa, della pubblica istruzione, della solidarieta' sociale, dell'universita' 
  e della ricerca, per gli affari regionali e le autonomie locali e dell'economia 
  e delle finanze;
Emana
  il seguente decreto legislativo:
Titolo I
  PRINCIPI COMUNI
Capo I
  Disposizioni generali 
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo costituiscono attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo. Il presente decreto legislativo persegue le finalita' di cui al presente comma nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, nonche' in conformita' all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, garantendo l'uniformita' della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di eta' e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.
2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente decreto legislativo, riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e province autonome, si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali ancora non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma , della Costituzione.
3. Gli atti, i provvedimenti e gli adempimenti attuativi del presente decreto sono effettuati nel rispetto dei principi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo 
  si intende per:
  a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia 
  contrattuale, svolge un'attivita' lavorativa nell'ambito dell'organizzazione 
  di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al 
  solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli 
  addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore cosi' definito e' equiparato: 
  il socio lavoratore di cooperativa o di societa', anche di fatto, che presta 
  la sua attivita' per conto delle societa' e dell'ente stesso;
  l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice 
  civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di 
  orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di 
  cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare 
  momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali 
  mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti 
  di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale 
  nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti 
  chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali 
  limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla 
  strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla 
  legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili 
  del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio 
  civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 
  468, e successive modificazioni;
  b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro 
  con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto 
  dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attivita', 
  ha la responsabilita' dell'organizzazione stessa o dell'unita' produttiva in 
  quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni 
  di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
  per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, 
  ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui 
  quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato 
  dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione 
  e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attivita', e 
  dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, 
  o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro 
  coincide con l'organo di vertice medesimo;
  c) «azienda»: il complesso della struttura organizzata dal datore 
  di lavoro pubblico o privato;
  d) «dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali 
  e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, 
  attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attivita' lavorativa 
  e vigilando su di essa;
  e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali 
  e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico 
  conferitogli, sovrintende alla attivita' lavorativa e garantisce l'attuazione 
  delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei 
  lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
  f) «responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: persona 
  in possesso delle capacita' e dei requisiti professionali di cui all'articolo 
  32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio 
  di prevenzione e protezione dai rischi;
  g) «addetto al servizio di prevenzione e protezione»: persona in 
  possesso delle capacita' e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, 
  facente parte del servizio di cui alla lettera l);
  h) «medico competente»: medico in possesso di uno dei titoli e dei 
  requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo 
  quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della 
  valutazione dei rischi ed e' nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza 
  sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;
  i) «rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»: persona eletta 
  o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della 
  salute e della sicurezza durante il lavoro;
  l) «servizio di prevenzione e protezione dai rischi»: insieme delle 
  persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attivita' 
  di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;
  m) «sorveglianza sanitaria»: insieme degli atti medici, finalizzati 
  alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente 
  di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalita' di svolgimento 
  dell'attivita' lavorativa;
  n) «prevenzione»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie 
  anche secondo la particolarita' del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare 
  o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione 
  e dell'integrita' dell'ambiente esterno;
  o) «salute»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, 
  non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermita'; p) «sistema 
  di promozione della salute e sicurezza»: complesso dei soggetti istituzionali 
  che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione 
  dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute 
  e sicurezza dei lavoratori;
  q) «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di 
  tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito 
  dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attivita', finalizzata ad 
  individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare 
  il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli 
  di salute e sicurezza;
  r) «pericolo»: proprieta' o qualita' intrinseca di un determinato 
  fattore avente il potenziale di causare danni;
  s) «rischio»: probabilita' di raggiungimento del livello potenziale 
  di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore 
  o agente oppure alla loro combinazione;
  t) «unita' produttiva»: stabilimento o struttura finalizzati alla 
  produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria 
  e tecnico funzionale;
  u) «norma tecnica»: specifica tecnica, approvata e pubblicata da 
  un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo 
  nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;
  v) «buone prassi»: soluzioni organizzative o procedurali coerenti 
  con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente 
  e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso 
  la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate 
  e raccolte dalle regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza 
  del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli 
  infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 
  51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, 
  previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la piu' ampia 
  diffusione;
  z) «linee guida»: atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione 
  della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, 
  dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente 
  per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di 
  Bolzano;
  aa) «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire 
  ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione 
  aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo 
  svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, 
  alla riduzione e alla gestione dei rischi;
  bb) «informazione»: complesso delle attivita' dirette a fornire 
  conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi 
  in ambiente di lavoro; cc) «addestramento»: complesso delle attivita' 
  dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, 
  impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure 
  di lavoro;
  dd) «modello di organizzazione e di gestione»: modello organizzativo 
  e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per 
  la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto 
  legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 
  589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme 
  antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;
  ee) «organismi paritetici»: organismi costituiti a iniziativa di 
  una o piu' associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente 
  piu' rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione 
  di attivita' formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini 
  prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza 
  sul lavoro; l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti 
  in materia; ogni altra attivita' o funzione assegnata loro dalla legge o dai 
  contratti collettivi di riferimento;
  ff) «responsabilita' sociale delle imprese»: integrazione volontaria 
  delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle 
  loro attivita' commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate. 
1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attivita', privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.
2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonche' nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalita' istituzionali alle attivita' degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle universita', degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarita' organizzative, individuate entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale nonche', relativamente agli schemi di decreti di interesse delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza, gli organismi a livello nazionale rappresentativi del personale militare; analogamente si provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e i musei solo nel caso siano sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali. Con i successivi decreti, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alle attivita' lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione.
3. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nonche' le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e le disposizioni tecniche del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, richiamate dalla legge 26 aprile 1974, n. 191, e dai relativi decreti di attuazione; decorso inutilmente tale termine, trovano applicazione le disposizioni di cui al presente decreto.
4. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonche' ai soggetti ad essi equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi successivi del presente articolo.
5. Nell'ipotesi di prestatori di lavoro nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro di cui agli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, fermo restando quanto specificamente previsto dal comma 5 dell'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione di cui al presente decreto sono a carico dell'utilizzatore.
6. Nell'ipotesi di distacco del lavoratore di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l'obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato. Per il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, organi o autorita' nazionali, gli obblighi di cui al presente decreto sono a carico del datore di lavoro designato dall'amministrazione, organo o autorita' ospitante.
7. Nei confronti dei lavoratori a progetto di cui agli articoli 61, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 409, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente.
8. Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio, ai sensi dell'articolo 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni, il presente decreto legislativo e tutte le altre norme speciali vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute si applicano con esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.
9. Nei confronti dei lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, e dei lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37. Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III.
10. A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e telematico, compresi quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e di cui all'accordo-quadro europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002, si applicano le disposizioni di cui al titolo VII, indipendentemente dall'ambito in cui si svolge la prestazione stessa. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III. I lavoratori a distanza sono informati dal datore di lavoro circa le politiche aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine alle esigenze relative ai videoterminali ed applicano correttamente le direttive aziendali di sicurezza. Al fine di verificare la corretta attuazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza da parte del lavoratore a distanza, il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e le autorita' competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il lavoro nei limiti della normativa nazionale e dei contratti collettivi, dovendo tale accesso essere subordinato al preavviso e al consenso del lavoratore qualora la prestazione sia svolta presso il suo domicilio. Il lavoratore a distanza puo' chiedere ispezioni. Il datore di lavoro garantisce l'adozione di misure dirette a prevenire l'isolamento del lavoratore a distanza rispetto agli altri lavoratori interni all'azienda, permettendogli di incontrarsi con i colleghi e di accedere alle informazioni dell'azienda, nel rispetto di regolamenti o accordi aziendali.
11. Nei confronti dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222 del codice civile si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 26.
12. Nei confronti dei componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, dei piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile e dei soci delle societa' semplici operanti nel settore agricolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21.
13. In considerazione della specificita' dell'attivita' esercitata dalle imprese medie e piccole operanti nel settore agricolo, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, e limitatamente alle imprese che impiegano lavoratori stagionali ciascuno dei quali non superi le cinquanta giornate lavorative e per un numero complessivo di lavoratori compatibile con gli ordinamenti colturali aziendali, provvede ad emanare disposizioni per semplificare gli adempimenti relativi all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente piu' rappresentative del settore sul piano nazionale. I contratti collettivi stipulati dalle predette organizzazioni definiscono specifiche modalita' di attuazione delle previsioni del presente decreto legislativo concernenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nel caso le imprese utilizzino esclusivamente la tipologia di lavoratori stagionali di cui al precedente periodo.
1. Ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente 
  decreto legislativo fa discendere particolari obblighi non sono computati:
  a) i collaboratori familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile;
  b) i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento 
  di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche 
  disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di 
  alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante 
  la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
  c) gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti 
  ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, 
  attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese 
  le attrezzature munite di videoterminali;
  d) i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi 
  dell'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in sostituzione 
  di altri prestatori di lavoro assenti con diritto alla conservazione del posto 
  di lavoro; e) i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio 
  ai sensi degli articoli 70, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 
  2003, n. 276, e successive modificazioni, nonche' prestazioni che esulano dal 
  mercato del lavoro ai sensi dell'articolo 74 del medesimo decreto.
  f) i lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ove la loro attivita' 
  non sia svolta in forma esclusiva a favore del datore di lavoro committente;
  g) i volontari, come definiti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, i volontari 
  del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile e i volontari 
  che effettuano il servizio civile;
  h) i lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili di cui al decreto legislativo 
  1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;
  i) i lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222 del codice civile, fatto salvo 
  quanto previsto dalla successiva lettera l);
  l) i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 409, primo 
  comma, n. 3, del codice di procedura civile, nonche' i lavoratori a progetto 
  di cui agli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, 
  n. 276, e successive modificazioni, ove la loro attivita' non sia svolta in 
  forma esclusiva a favore del committente.
2. I lavoratori utilizzati mediante somministrazione di lavoro ai sensi degli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e i lavoratori assunti a tempo parziale ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni, si computano sulla base del numero di ore di lavoro effettivamente prestato nell'arco di un semestre.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, nell'ambito delle attivita' stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni, nonche' di quelle individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative, il personale in forza si computa a prescindere dalla durata del contratto e dall'orario di lavoro effettuato.
4. Il numero dei lavoratori impiegati per l'intensificazione dell'attivita' in determinati periodi dell'anno nel settore agricolo e nell'ambito di attivita' diverse da quelle indicate nel comma 3, corrispondono a frazioni di unita-lavorative-anno (ULA) come individuate sulla base della normativa comunitaria.
Capo II
  Sistema istituzionale
 Art.5. Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle 
  politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attivita' di vigilanza 
  in materia di salute e sicurezza sul lavoro ![]()
1. Presso il Ministero della salute, il Comitato per l'indirizzo e la valutazione 
  delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attivita' di vigilanza 
  in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il Comitato e' presieduto dal Ministro 
  della salute ed e' composto da:
  a) due rappresentanti del Ministero della salute;
  b) due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
  c) un rappresentante del Ministero dell'interno;
  d) cinque rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Al Comitato partecipano, con funzione consultiva, un rappresentante dell'INAIL, uno dell'ISPESL e uno dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).
3. Il Comitato di cui al comma 1, al fine di garantire la piu' completa attuazione 
  del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni, ha il compito di:
  a) stabilire le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute 
  e sicurezza sul lavoro;
  b) individuare obiettivi e programmi dell'azione pubblica di miglioramento delle 
  condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
  c) definire la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento 
  dell'azione di vigilanza, i piani di attivita' e i progetti operativi a livello 
  nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai comitati regionali 
  di coordinamento e dai programmi di azione individuati in sede comunitaria;
  d) programmare il coordinamento della vigilanza a livello nazionale in materia 
  di salute e sicurezza sul lavoro;
  e) garantire lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali al fine 
  di promuovere l'uniformita' dell'applicazione della normativa vigente;
  f) individuare le priorita' della ricerca in tema di prevenzione dei rischi 
  per la salute e sicurezza dei lavoratori.
4. Ai fini delle definizioni degli obbiettivi di cui al comma 2, lettere a), b), e), f), le parti sociali sono consultate preventivamente. Sull'attuazione delle azioni intraprese e' effettuata una verifica con cadenza almeno annuale.
5. Le modalita' di funzionamento del comitato sono fissate con regolamento interno da adottarsi a maggioranza qualificata rispetto al numero dei componenti; le funzioni di segreteria sono svolte da personale del Ministero della salute appositamente assegnato.
6. Ai componenti del Comitato ed ai soggetti invitati a partecipare ai sensi del comma 1, non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennita' di missione.
  Art.6. Commissione consultiva permanente per la salute 
  e sicurezza sul lavoro ![]()
1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' istituita la 
  Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. La Commissione 
  e' composta da:
  a) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che 
  la presiede;
  b) un rappresentante del Ministero della salute;
  c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
  d) un rappresentante del Ministero dell'interno;
  e) un rappresentante del Ministero della difesa;
  f) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture;
  g) un rappresentante del Ministero dei trasporti;
  h) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
  i) un rappresentante del Ministero della solidarieta' sociale;
  l) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento 
  della funzione pubblica;
  m) dieci rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e 
  di Bolzano, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, 
  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  n) dieci esperti designati delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente 
  piu' rappresentative a livello nazionale;
  o) dieci esperti designati delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, 
  anche dell'artigianato e della piccola e media impresa, comparativamente piu' 
  rappresentative a livello nazionale.
2. Per ciascun componente puo' essere nominato un supplente, il quale interviene unicamente in caso di assenza del titolare. Ai lavori della Commissione possono altresi' partecipare rappresentanti di altre amministrazioni centrali dello Stato in ragione di specifiche tematiche inerenti le relative competenze, con particolare riferimento a quelle relative alla materia dell'istruzione per le problematiche di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c).
3. All'inizio di ogni mandato la Commissione puo' istituire comitati speciali permanenti, dei quali determina la composizione e la funzione.
4. La Commissione si avvale della consulenza degli istituti pubblici con competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e puo' richiedere la partecipazione di esperti nei diversi settori di interesse.
5. I componenti della Commissione e i segretari sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su designazione degli organismi competenti e durano in carica cinque anni.
6. Le modalita' di funzionamento della commissione sono fissate con regolamento interno da adottarsi a maggioranza qualificata rispetto al numero dei componenti; le funzioni di segreteria sono svolte da personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale appositamente assegnato.
7. Ai componenti del Comitato ed ai soggetti invitati a partecipare ai sensi del comma 1, non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennita' di missione.
8. La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro 
  ha il compito di:
  a) esaminare i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul 
  lavoro e formulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione 
  vigente;
  b) esprimere pareri sui piani annuali elaborati dal Comitato di cui all'articolo 
  5;
  c) definire le attivita' di promozione e le azioni di prevenzione di cui all'articolo 
  11;
  d) validare le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  e) redigere annualmente, sulla base dei dati forniti dal sistema informativo 
  di cui all'articolo 8, una relazione sullo stato di applicazione della normativa 
  di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da trasmettere alle commissioni 
  parlamentari competenti e ai presidenti delle regioni;
  f) elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, le procedure standardizzate 
  di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 
  5, tenendo conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore. 
  Tali procedure vengono recepite con decreto dei Ministeri del lavoro e della 
  previdenza sociale, della salute e dell'interno acquisito il parere della Conferenza 
  permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento 
  e di Bolzano;
  g) definire criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione 
  delle imprese e dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 27. Il sistema di 
  qualificazione delle imprese e' disciplinato con decreto del Presidente della 
  Repubblica, acquisito il parere della Conferenza per i rapporti permanenti tra 
  lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi 
  entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
  h) valorizzare sia gli accordi sindacali sia i codici di condotta ed etici, 
  adottati su base volontaria, che, in considerazione delle specificita' dei settori 
  produttivi di riferimento, orientino i comportamenti dei datori di lavoro, anche 
  secondo i principi della responsabilita' sociale, dei lavoratori e di tutti 
  i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti 
  legislativamente;
  i) valutare le problematiche connesse all'attuazione delle direttive comunitarie 
  e delle convenzioni internazionali stipulate in materia di salute e sicurezza 
  del lavoro;
  l) promuovere la considerazione della differenza di genere in relazione alla 
  valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di prevenzione;
  m) indicare modelli di organizzazione e gestione aziendale ai fini di cui all'articolo 
  30. 
  Art.7. Comitati regionali di coordinamento 
  ![]()
1. Al fine di realizzare una programmazione coordinata di interventi, nonche' uniformita' degli stessi ed il necessario raccordo con il Comitato di cui all'articolo 5 e con la Commissione di cui all'articolo 6, presso ogni regione e provincia autonoma opera il comitato regionale di coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008.
  Art.8. Sistema informativo nazionale per la prevenzione 
  nei luoghi di lavoro ![]()
1. E' istituito il Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro al fine di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia della attivita' di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e per indirizzare le attivita' di vigilanza, attraverso l'utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite l'integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate.
2. Il Sistema informativo di cui al comma 1 e' costituito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero della salute, dal Ministero dell'interno, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dall'INAIL, dall'IPSEMA e dall'ISPESL, con il contributo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL). Allo sviluppo del medesimo concorrono gli organismi paritetici e gli istituti di settore a carattere scientifico, ivi compresi quelli che si occupano della salute delle donne.
3. L'INAIL garantisce la gestione tecnica ed informatica del SINP e, a tale fine, e' titolare del trattamento dei dati, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
4. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro 180 giorni dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, vengono definite le regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del SINP, nonche' le regole per il trattamento dei dati. Tali regole sono definite nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, cosi' come modificato ed integrato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, e dei contenuti del Protocollo di intesa sul Sistema informativo nazionale integrato per la prevenzione nei luoghi di lavoro. Con il medesimo decreto sono disciplinate le speciali modalita' con le quali le forze armate e le forze di polizia partecipano al sistema informativo relativamente alle attivita' operative e addestrative. Per tale finalita' e' acquisita l'intesa dei Ministri della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze.
5. La partecipazione delle parti sociali al Sistema informativo avviene attraverso la periodica consultazione in ordine ai flussi informativi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6.
6. I contenuti dei flussi informativi devono almeno riguardare:
  a) il quadro produttivo ed occupazionale;
  b) il quadro dei rischi;
  c) il quadro di salute e sicurezza dei lavoratori;
  d) il quadro degli interventi di prevenzione delle istituzioni preposte;
  e) il quadro degli interventi di vigilanza delle istituzioni preposte.
7. La diffusione delle informazioni specifiche e' finalizzata al raggiungimento di obiettivi di conoscenza utili per le attivita' dei soggetti destinatari e degli enti utilizzatori. I dati sono resi disponibili ai diversi destinatari e resi pubblici nel rispetto della normativa di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
8. Le attivita' di cui al presente articolo sono realizzate dalle amministrazioni di cui al comma 2 utilizzando le ordinarie risorse personali, economiche e strumentali in dotazione.
  Art.9. Enti pubblici aventi compiti in materia di salute 
  e sicurezza nei luoghi di lavoro ![]()
1. L'ISPESL, l'INAIL e l'IPSEMA sono enti pubblici nazionali con competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro che esercitano le proprie attivita', anche di consulenza, in una logica di sistema con il Ministero della salute, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. L'ISPESL, l'INAIL e l'IPSEMA operano in funzione delle attribuzioni loro 
  assegnate dalla normativa vigente, svolgendo in forma coordinata, per una maggiore 
  sinergia e complementarieta', le seguenti attivita':
  a) elaborazione e applicazione dei rispettivi piani triennali di attivita';
  b) interazione, per i rispettivi ruoli e competenze, in logiche di conferenza 
  permanente di servizio, per assicurare apporti conoscitivi al sistema di sostegno 
  ai programmi di intervento in materia di sicurezza e salute sul lavoro di cui 
  all'articolo 2, comma 1, lettera p), per verificare l'adeguatezza dei sistemi 
  di prevenzione e assicurativi e per studiare e proporre soluzioni normative 
  e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali;
  c) consulenza alle aziende, in particolare alle medie, piccole e micro imprese, 
  anche attraverso forme di sostegno tecnico e specialistico finalizzate sia al 
  suggerimento dei piu' adatti mezzi, strumenti e metodi operativi, efficaci alla 
  riduzione dei livelli di rischiosita' in materia di salute e sicurezza sul lavoro, 
  sia all'individuazione degli elementi di innovazione tecnologica in materia 
  con finalita' prevenzionali, raccordandosi con le altre istituzioni pubbliche 
  operanti nel settore e con le parti sociali;
  d) progettazione ed erogazione di percorsi formativi in materia di salute e 
  sicurezza sul lavoro tenuto conto ed in conformita' ai criteri e alle modalita' 
  elaborati ai sensi degli articoli 6 e 11;
  e) formazione per i responsabili e gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione 
  di cui all'articolo 32;
  f) promozione e divulgazione, della cultura della salute e della sicurezza del 
  lavoro nei percorsi formativi scolastici, universitari e delle istituzioni dell'alta 
  formazione artistica, musicale e coreutica, previa stipula di apposite convenzioni 
  con le istituzioni interessate;
  g) partecipazione, con funzioni consultive, al Comitato per l'indirizzo e la 
  valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attivita' 
  di vigilanza in materia di salute e sicurezza del lavoro di cui all'articolo 
  5;
  h) consulenza alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza 
  del lavoro di cui all'articolo 6;
  i) elaborazione, raccolta e diffusione delle buone prassi di cui all'articolo 
  2, comma 1, lettera v);
  l) predisposizione delle linee guida di cui all'articolo 2, comma 1, lettera 
  z);
  m) contributo al Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi 
  di lavoro secondo quanto previsto dall'articolo 8.
3. L'attivita' di consulenza di cui alla lettera c) del comma 2, non puo' essere svolta dai funzionari degli istituti di cui al presente articolo che svolgono attivita' di controllo e verifica degli obblighi nelle materie di competenza degli istituti medesimi. I soggetti che prestano tale attivita' non possono, per un periodo di tre anni dalla cessazione dell'incarico, esercitare attivita' di controllo e verifica degli obblighi nelle materie di competenza degli istituti medesimi. Nell'esercizio dell'attivita' di consulenza non vi e' l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale o di comunicazione ad altre Autorita' competenti delle contravvenzioni rilevate ove si riscontrino violazioni alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro; in ogni caso, l'esercizio dell'attivita' di consulenza non esclude o limita la possibilita' per l'ente di svolgere l'attivita' di controllo e verifica degli obblighi nelle materie di competenza degli istituti medesimi. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della salute per la parte concernente i funzionari dell'ISPESL, e' disciplinato lo svolgimento dell'attivita' di consulenza e dei relativi proventi, fermo restando che i compensi percepiti per lo svolgimento dell'attivita' di consulenza sono devoluti in ragione della meta' all'ente di appartenenza e nel resto al Fondo di cui all'articolo 52, comma 1.
4. L'INAIL fermo restando quanto previsto dall'articolo 12 della legge 11 marzo 
  1988, n. 67, dall'articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, 
  e dall'articolo 2, comma 130, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' 
  da ogni altra disposizione previgente, svolge, con la finalita' di ridurre il 
  fenomeno infortunistico e ad integrazione delle proprie competenze quale gestore 
  dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 
  professionali, i seguenti compiti oltre a quanto previsto negli altri articoli 
  del presente decreto:
  a) raccoglie e registra, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli 
  infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, 
  escluso quello dell'evento;
  b) concorre alla realizzazione di studi e ricerche sugli infortuni e sulle malattie 
  correlate al lavoro, coordinandosi con il Ministero della salute e con l'ISPESL;
  c) partecipa alla elaborazione, formulando pareri e proposte, della normazione 
  tecnica in materia;
  d) eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero 
  del lavoro e della previdenza sociale, le prestazioni del Fondo di cui all'articolo 
  1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In sede di prima applicazione, 
  le relative prestazioni sono fornite con riferimento agli infortuni verificatisi 
  a fare data dal 1° gennaio 2007.
5. L'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL e' ente di diritto pubblico, nel settore della ricerca, dotato di autonomia scientifica, organizzativa, patrimoniale, gestionale e tecnica. L'ISPESL e' organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale di ricerca, sperimentazione, controllo, consulenza, assistenza, alta formazione, informazione e documentazione in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, sicurezza sul lavoro e di promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro, del quale si avvalgono gli organi centrali dello Stato preposti ai settori della salute, dell'ambiente, del lavoro e della produzione e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. L'ISPESL, nell'ambito delle sue attribuzioni istituzionali, opera avvalendosi 
  delle proprie strutture centrali e territoriali, garantendo unitarieta' della 
  azione di prevenzione nei suoi aspetti interdisciplinari e svolge le seguenti 
  attivita':
  a) svolge e promuove programmi di studio e ricerca scientifica e programmi di 
  interesse nazionale nel campo della prevenzione degli infortuni, e delle malattie 
  professionali, della sicurezza sul lavoro e della promozione e tutela della 
  salute negli ambienti di vita e di lavoro;
  b) interviene nelle materie di competenza dell'Istituto, su richiesta degli 
  organi centrali dello Stato e delle regioni e delle province autonome di Trento 
  e di Bolzano, nell'ambito dei controlli che richiedono un'elevata competenza 
  scientifica. Ai fini della presente lettera, esegue, accedendo nei luoghi di 
  lavoro, accertamenti e indagini in materia di salute e sicurezza del lavoro;
  c) e' organo tecnico-scientifico delle Autorita' nazionali preposte alla sorveglianza 
  del mercato ai fini del controllo della conformita' ai requisiti di sicurezza 
  e salute di prodotti messi a disposizione dei lavoratori;
  d) svolge attivita' di organismo notificato per attestazioni di conformita' 
  relative alle Direttive per le quali non svolge compiti relativi alla sorveglianza 
  del mercato;
  e) e' titolare di prime verifiche e verifiche di primo impianto di attrezzature 
  di lavoro sottoposte a tale regime;
  f) fornisce consulenza al Ministero della salute, agli altri Ministeri e alle 
  regioni e alle province autonome in materia salute e sicurezza del lavoro;
  g) fornisce assistenza al Ministero della salute e alle regioni e alle province 
  autonome per l'elaborazione del Piano sanitario nazionale, dei piani sanitari 
  regionali e dei piani nazionali e regionali della prevenzione, per il monitoraggio 
  delle azioni poste in essere nel campo salute e sicurezza del lavoro e per la 
  verifica del raggiungimento dei livelli essenziali di assistenza in materia;
  h) supporta il Servizio sanitario nazionale, fornendo informazioni, formazione, 
  consulenza e assistenza alle strutture operative per la promozione della salute, 
  prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro;
  i) svolge, congiuntamente ai servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di 
  lavoro delle ASL, l'attivita' di vigilanza sulle strutture sanitarie del Servizio 
  sanitario nazionale;
  l) effettua il raccordo e la divulgazione dei risultati derivanti dalle attivita' 
  di prevenzione nei luoghi di lavoro svolte dalle strutture del Servizio sanitario 
  nazionale;
  m) partecipa alla elaborazione di norme di carattere generale e formula, pareri 
  e proposte circa la congruita' della norma tecnica non armonizzata ai requisiti 
  di sicurezza previsti dalla legislazione nazionale vigente;
  n) assicura la standardizzazione tecnico-scientifica delle metodiche e delle 
  procedure per la valutazione e la gestione dei rischi e per l'accertamento dello 
  stato di salute dei lavoratori in relazione a specifiche condizioni di rischio 
  e contribuisce alla definizione dei limiti di esposizione;
  o) diffonde, previa istruttoria tecnica, le buone prassi di cui all'articolo 
  2, comma 1, lettera v);
  p) coordina il network nazionale in materia di salute e sicurezza nei luoghi 
  di lavoro, in qualita' di focal point italiano nel network informativo dell'Agenzia 
  europea per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
  q) supporta l'attivita' di monitoraggio del Ministero della salute sulla applicazione 
  dei livelli essenziali di assistenza relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro.
7. L'IPSEMA svolge, con la finalita' di ridurre il fenomeno infortunistico 
  ed ad integrazione delle proprie competenze quale gestore dell'assicurazione 
  obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali del 
  settore marittimo, i seguenti compiti oltre a quanto previsto negli altri articoli 
  del presente decreto:
  a) raccoglie e registra, a fini statistici ed informativi, i dati relativi agli 
  infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, 
  escluso quello dell'evento;
  b) concorre alla realizzazione di studi e ricerche sugli infortuni e sulle malattie 
  correlate al lavoro, raccordandosi con il Ministero della salute e con l'ISPESL;
  c) finanzia, nell'ambito e nei limiti delle proprie spese istituzionali, progetti 
  di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  d) supporta, in raccordo con le amministrazioni competenti in materia di salute 
  per il settore marittimo, anche mediante convenzioni con l'INAIL, le prestazioni 
  di assistenza sanitaria riabilitativa per i lavoratori marittimi anche al fine 
  di assicurare il loro reinserimento lavorativo;
  e) eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero 
  del lavoro e della previdenza sociale, le prestazioni del Fondo di cui all'articolo 
  1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riferimento agli infortuni 
  del settore marittimo. In sede di prima applicazione, le relative prestazioni 
  sono fornite con riferimento agli infortuni verificatisi a fare data dal 1° 
  gennaio 2007. 
  Art.10. Informazione e assistenza in materia di salute 
  e sicurezza nei luoghi di lavoro ![]()
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tramite le AA.SS.LL. del SSN, il Ministero dell'interno tramite le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL), il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero dello sviluppo economico per il settore estrattivo, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), gli organismi paritetici e gli enti di patronato svolgono, anche mediante convenzioni, attivita' di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane, delle imprese agricole e delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro.
1. Nell'ambito della Commissione consultiva di cui all'articolo 6 sono definite, 
  in coerenza con gli indirizzi individuati dal Comitato di cui all'articolo 5, 
  le attivita' promozionali della cultura e delle azioni di prevenzione con riguardo 
  in particolare a:
  a) finanziamento di progetti di investimento in materia di salute e sicurezza 
  sul lavoro da parte delle piccole, medie e micro imprese;
  per l'accesso a tali finanziamenti deve essere garantita la semplicita' delle 
  procedure;
  b) finanziamento di progetti formativi specificamente dedicati alle piccole, 
  medie e micro imprese, ivi compresi quelli di cui all'articolo 52, comma 1, 
  lettera b);
  c) finanziamento delle attivita' degli istituti scolastici, universitari e di 
  formazione professionale finalizzata all'inserimento in ogni attivita' scolastica 
  ed universitaria, nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica 
  e nei percorsi di istruzione e formazione professionale di specifici percorsi 
  formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche volti a favorire 
  la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza nel rispetto delle 
  autonomie didattiche.
2. Ai finanziamenti di cui al comma 1 si provvede con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 1, comma 7-bis, della legge 3 agosto 2007, n. 123, come introdotto dall'articolo 2, comma 533, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'istruzione e dell'universita' e della ricerca, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede al riparto annuale delle risorse tra le attivita' di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 e dell'articolo 52, comma 2, lettera d).
3. Le amministrazioni centrali e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle proprie competenze, concorrono alla programmazione e realizzazione di progetti formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, attraverso modalita' operative da definirsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Alla realizzazione e allo sviluppo di quanto previsto nel periodo precedente possono altresi' concorrere le parti sociali, anche mediante i fondi interprofessionali.
4. Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro e' facolta' degli istituti scolastici, universitari e di formazione professionale inserire in ogni attivita' scolastica ed universitaria nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche ulteriori rispetto a quelli disciplinati dal comma 1, lettera c) e volti alle medesime finalita'. Tale attivita' e' svolta nell'ambito e nei limiti delle risorse disponibili degli istituti.
5. Nell'ambito e nei limiti delle risorse di cui al comma 2 trasferite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l'INAIL finanzia progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese e progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilita' sociale delle imprese. Costituisce criterio di priorita' per l'accesso al finanziamento l'adozione da parte delle imprese delle buone passi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera v).
6. Nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, le amministrazioni pubbliche promuovono attivita' specificamente destinate ai lavoratori immigrati o alle lavoratrici, finalizzate a migliorare i livelli di tutela dei medesimi negli ambienti di lavoro.
7. In sede di prima applicazione, per il primo anno dall'entrata in vigore del presente decreto, le risorse di cui all'articolo 1, comma 7-bis, della legge 3 agosto 2007, n. 123, come introdotto dall'articolo 2, comma 533, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono utilizzate, secondo le priorita', ivi compresa una campagna straordinaria di formazione, stabilite, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, con accordo adottato, previa consultazione delle parti sociali, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e la province autonome di Trento e di Bolzano.
1. Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonche', di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini o collegi professionali, possono inoltrare alla Commissione per gli interpelli di cui al comma 2, esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro.
2. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Commissione per gli interpelli composta da due rappresentanti del Ministero del lavoro e previdenza sociale, da due rappresentanti del Ministero della salute e da quattro rappresentanti delle regioni e delle province autonome. Qualora la materia oggetto di interpello investa competenze di altre amministrazioni pubbliche la Commissione e' integrata con rappresentanti delle stesse. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennita' di missione.
3. Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al comma 1 costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l'esercizio delle attivita' di vigilanza.
1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e' svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' per il settore minerario, fino all'effettiva attuazione del trasferimento di competenze da adottarsi ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dal Ministero dello sviluppo economico, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalita' del presente articolo, nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.
2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione 
  vigente al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, 
  lo stesso personale puo' esercitare l'attivita' di vigilanza sull'applicazione 
  della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle 
  seguenti attivita', informandone preventivamente il servizio di prevenzione 
  e sicurezza dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio:
  a) attivita' nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e piu' in 
  particolare lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione 
  e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in cemento 
  armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio 
  di elementi prefabbricati; lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti 
  l'impiego di esplosivi;
  b) lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei;
  c) ulteriori attivita' lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, 
  individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta 
  dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, e della salute, adottato 
  sentito il comitato di cui all'articolo 5 e previa intesa con la Conferenza 
  permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di 
  Trento e di Bolzano, in relazione alle quali il personale ispettivo del Ministero 
  del lavoro e della previdenza sociale svolge attivita' di vigilanza sull'applicazione 
  della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, informandone 
  preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell'Azienda sanitaria 
  locale competente per territorio.
3. In attesa del complessivo riordino delle competenze in tema di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, restano ferme le competenze in materia di salute e sicurezza dei lavoratori attribuite alle autorita' marittime a bordo delle navi ed in ambito portuale, agli uffici di sanita' aerea e marittima, alle autorita' portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale nonche' ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia e per i Vigili del fuoco; i predetti servizi sono competenti altresi' per le aree riservate o operative e per quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalita' di attuazione, con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute. L'Amministrazione della giustizia puo' avvalersi dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia, anche mediante convenzione con i rispettivi Ministeri, nonche' dei servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie.
4. La vigilanza di cui al presente articolo e' esercitata nel rispetto del coordinamento di cui agli articoli 5 e 7.
5. Il personale delle pubbliche amministrazioni, assegnato agli uffici che svolgono attivita' di vigilanza, non puo' prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attivita' di consulenza.
6. L'importo delle somme che l'ASL, in qualita' di organo di vigilanza, ammette a pagare in sede amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, integra l'apposito capitolo regionale per finanziare l'attivita' di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.
7. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, con riferimento agli organi di vigilanza competenti, come individuati dal presente decreto.
  Art.14. Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare 
  e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori ![]()
1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonche' di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 92, comma 1, lettera e), gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione di un'attivita' imprenditoriale qualora riscontrino l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonche' in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In attesa della adozione del citato decreto, le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attivita' imprenditoriale sono quelle individuate nell'allegato I. L'adozione del provvedimento di sospensione e' comunicata all'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed al Ministero delle infrastrutture, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell'emanazione di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonche' per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni. Le disposizioni del presente comma si applicano anche con riferimento ai lavori nell'ambito dei cantieri edili. Ai provvedimenti del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. (1)
2. I poteri e gli obblighi di cui al comma 1 spettano anche agli organi di vigilanza delle aziende sanitarie locali, con riferimento all'accertamento della reiterazione delle violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro di cui al comma 1. In materia di prevenzione incendi trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 16, 19 e 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
3. Il provvedimento di sospensione puo' essere revocato da parte dell'organo di vigilanza che lo ha adottato.
4. E' condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'organo di vigilanza 
  del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 1:
  a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra 
  documentazione obbligatoria;
  b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi 
  di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della 
  salute e della sicurezza sul lavoro; (1)
  c) il pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a Euro 2500 rispetto a quelle 
  di cui al comma 6.
5. E' condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'organo di vigilanza 
  delle aziende sanitarie locali di cui al comma 2:
  a) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi 
  di gravi e reiterate violazioni delle disciplina in materia di tutela della 
  salute e della sicurezza sul lavoro;
  b) il pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a Euro 2500 rispetto a quelle 
  di cui al comma 6.
6. E' comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.
7. L'importo delle somme aggiuntive di cui al comma 4, lettera c), integra la dotazione del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed e' destinato al finanziamento degli interventi di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
8. L'importo delle somme aggiuntive di cui al comma 5, lettera b), integra l'apposito capitolo regionale per finanziare l'attivita' di prevenzione nei luoghi di lavoro.
9. Avverso i provvedimenti di sospensione di cui ai commi 1 e 2 e' ammesso ricorso, entro 30 giorni, rispettivamente, alla Direzione regionale del lavoro territorialmente competente e al presidente della Giunta regionale, i quali si pronunciano nel termine di 15 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il provvedimento di sospensione perde efficacia.
10. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente articolo e' punito con l'arresto fino a sei mesi.
11. Nelle ipotesi delle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al comma 1, le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto delle competenze in tema di vigilanza in materia.
(1) Comma così modificato dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
Capo III
  Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro
Sezione I
  MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI
  Art.15. Misure generali di tutela ![]()
1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori 
  nei luoghi di lavoro sono:
  a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
  b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in 
  modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda 
  nonche' l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
  c) l'eliminazione dei rischi e, ove cio' non sia possibile, la loro riduzione 
  al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
  d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella 
  concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione 
  dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti 
  sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
  e) la riduzione dei rischi alla fonte;
  f) la sostituzione di cio' che e' pericoloso con cio' che non lo e', o e' meno 
  pericoloso;
  g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono 
  essere, esposti al rischio;
  h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di 
  lavoro;
  i) la priorita' delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di 
  protezione individuale;
  l) il controllo sanitario dei lavoratori;
  m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari 
  inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
  n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
  o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
  p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori 
  per la sicurezza;
  q) l'istruzioni adeguate ai lavoratori;
  r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
  s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la 
  sicurezza;
  t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento 
  nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di 
  condotta e di buone prassi;
  u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, 
  di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
  v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
  z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare 
  riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformita' alla indicazione dei fabbricanti.
2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.
1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente 
  esclusa, e' ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
  a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
  b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalita' ed esperienza 
  richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
  c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione 
  e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
  d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento 
  delle funzioni delegate;
  e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicita'.
3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4.
  Art.17. Obblighi del datore di lavoro non delegabili 
  ![]()
1. Il datore di lavoro non puo' delegare le seguenti attivita':
  a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento 
  previsto dall'articolo 28;
  b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione 
  dai rischi. 
  Art.18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente 
  ![]()
1. Il datore di lavoro, che esercita le attivita' di cui all'articolo 3, e 
  i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attivita' secondo le attribuzioni 
  e competenze ad essi conferite, devono:
  a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria 
  nei casi previsti dal presente decreto legislativo.
  b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure 
  di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro 
  in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, 
  comunque, di gestione dell'emergenza;
  c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacita' e delle 
  condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
  d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, 
  sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico 
  competente, ove presente;
  e) prendere le misure appropriate affinche' soltanto i lavoratori che hanno 
  ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che 
  li espongono ad un rischio grave e specifico;
  f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, 
  nonche' delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del 
  lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione 
  individuali messi a loro disposizione;
  g) richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo 
  carico nel presente decreto;
  h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di 
  emergenza e dare istruzioni affinche' i lavoratori, in caso di pericolo grave, 
  immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
  i) informare il piu' presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un 
  pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o 
  da prendere in materia di protezione;
  l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui 
  agli articoli 36 e 37;
  m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della 
  salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attivita' 
  in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
  n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori 
  per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della 
  salute;
  o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, 
  su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento 
  di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), nonche' consentire al medesimo 
  rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r);
  p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, e, su richiesta di 
  questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente 
  copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate 
  possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente 
  esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
  r) comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, 
  a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che 
  comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento 
  e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che 
  comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
  s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi 
  di cui all'articolo 50;
  t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione 
  dei luoghi di lavoro, nonche' per il caso di pericolo grave e immediato, secondo 
  le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla 
  natura dell'attivita', alle dimensioni dell'azienda o dell'unita' produttiva, 
  e al numero delle persone presenti;
  u) nell'ambito dello svolgimento di attivita' in regime di appalto e di subappalto, 
  munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, 
  contenente le generalita' del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
  v) nelle unita' produttive con piu' di 15 lavoratori, convocare la riunione 
  periodica di cui all'articolo 35;
  z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi 
  e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, 
  o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della 
  protezione;
  aa) comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori 
  per la sicurezza;
  bb) vigilare affinche' i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza 
  sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto 
  giudizio di idoneita'.
2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed 
  al medico competente informazioni in merito a:
  a) la natura dei rischi;
  b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure 
  preventive e protettive;
  c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
  d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali;
  e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.
1. In riferimento alle attivita' indicate all'articolo 3, i preposti, secondo 
  le loro attribuzioni e competenze, devono:
  a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori 
  dei loro obblighi di legge, nonche' delle disposizioni aziendali in materia 
  di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi 
  e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in 
  caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
  b) verificare affinche' soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni 
  accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
  c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di 
  rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinche' i lavoratori, in caso 
  di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o 
  la zona pericolosa;
  d) informare il piu' presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un 
  pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o 
  da prendere in materia di protezione;
  e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori 
  di riprendere la loro attivita' in una situazione di lavoro in cui persiste 
  un pericolo grave ed immediato;
  f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze 
  dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, 
  sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle 
  quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
  g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 
  37. 
  Art.20. Obblighi dei lavoratori ![]()
1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. I lavoratori devono in particolare:
  a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento 
  degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, 
  dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
  c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati 
  pericolosi, i mezzi di trasporto, nonche' i dispositivi di sicurezza;
  d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
  e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto 
  le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonche' 
  qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi 
  direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilita' 
  e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni 
  di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori 
  per la sicurezza;
  f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza 
  o di segnalazione o di controllo;
  g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro 
  competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri 
  lavoratori;
  h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal 
  datore di lavoro;
  i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo 
  o comunque disposti dal medico competente.
3. I lavoratori di aziende che svolgono attivita' in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalita' del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita' nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
  Art.21. Disposizioni relative ai componenti dell'impresa 
  familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi 
  ![]()
1. I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice 
  civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 
  2222 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del 
  codice civile e i soci delle societa' semplici operanti nel settore agricolo 
  devono:
  a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformita' alle disposizioni di cui 
  al titolo III;
  b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente 
  alle disposizioni di cui al titolo III;
  c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente 
  le proprie generalita', qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di 
  lavoro nel quale si svolgano attivita' in regime di appalto o subappalto.
2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attivita' 
  svolte e con oneri a proprio carico hanno facolta' di:
  a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 
  41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
  b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza 
  sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attivita' svolte, secondo le 
  previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme 
  speciali. 
  Art.22. Obblighi dei progettisti ![]()
1. I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.
  Art.23. Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori 
  ![]()
1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformita', gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.
  Art.24. Obblighi degli installatori ![]()
1. Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonche' alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.
  Art.25. Obblighi del medico competente ![]()
1. Il medico competente:
  a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione 
  alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, 
  della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure 
  per la tutela della salute e della integrita' psico-fisica dei lavoratori, all'attivita' 
  di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, 
  e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari 
  tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalita' organizzative del 
  lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari 
  di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilita' 
  sociale;
  b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso 
  protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione 
  gli indirizzi scientifici piu' avanzati;
  c) istituisce, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, 
  di cui alla lettera f), aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilita', 
  una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza 
  sanitaria. Nelle aziende o unita' produttive con piu' di 15 lavoratori il medico 
  competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia;
  d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione 
  sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto 
  legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
  e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione 
  sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessita' 
  di conservazione;
  f) invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie 
  e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione 
  del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 
  30 giugno 2003, n. 196. Il lavoratore interessato puo' chiedere copia delle 
  predette cartelle all'ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina 
  generale;
  g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria 
  cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo 
  termine, sulla necessita' di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo 
  la cessazione della attivita' che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce 
  altresi', a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori 
  per la sicurezza;
  h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria 
  di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della 
  documentazione sanitaria;
  i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, 
  al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione 
  dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi 
  collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul 
  significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la 
  tutela della salute e della integrita' psico-fisica dei lavoratori;
  l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa 
  che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicita' 
  diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della 
  sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
  m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori 
  i cui risultati gli sono forniti con tempestivita' ai fini della valutazione 
  del rischio e della sorveglianza sanitaria;
  n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti 
  di cui all'articolo 38 al Ministero della salute entro il termine di sei mesi 
  dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  Art.26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o 
  d'opera o di somministrazione ![]()
1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice 
  o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola 
  unita' produttiva della stessa, nonche' nell'ambito dell'intero ciclo produttivo 
  dell'azienda medesima:
  a) verifica, con le modalita' previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 
  8, lettera g), l'idoneita' tecnico professionale delle imprese appaltatrici 
  o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante 
  contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore 
  del decreto di cui al periodo che precede, la verifica e' eseguita attraverso 
  le seguenti modalita':
  1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria 
  e artigianato;
  2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori 
  autonomi del possesso dei requisiti di idoneita' tecnico professionale, ai sensi 
  dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 
  in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente 
  della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
  b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici 
  esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione 
  e di emergenza adottate in relazione alla propria attivita'.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
  a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi 
  sul lavoro incidenti sull'attivita' lavorativa oggetto dell'appalto;
  b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono 
  esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare 
  rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte 
  nell'esecuzione dell'opera complessiva.
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove cio' non e' possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento e' allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attivita' delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilita' solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attivita' delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.
5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullita' ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale.
6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entita' e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico piu' vicino a quello preso in considerazione.
7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.
8. Nell'ambito dello svolgimento di attivita' in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita' del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
  Art.27. Sistema di qualificazione delle imprese e dei 
  lavoratori autonomi ![]()
1. Nell'ambito della Commissione di cui all'articolo 6, anche tenendo conto delle indicazioni provenienti da organismi paritetici, vengono individuati settori e criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati.
2. Il possesso dei requisiti per ottenere la qualificazione di cui al comma 1 costituisce elemento vincolante per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per l'accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica, sempre se correlati ai medesimi appalti o subappalti.
Sezione II
  VALUTAZIONE DEI RISCHI
 Art.28. Oggetto della valutazione dei rischi 
  ![]()
1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonche' nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonche' quelli connessi alle differenze di genere, all'eta', alla provenienza da altri Paesi.
2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione 
  della valutazione, deve avere data certa e contenere:
  a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute 
  durante l'attivita' lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati 
  per la valutazione stessa;
  b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi 
  di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 
  17, comma 1, lettera a);
  c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento 
  nel tempo dei livelli di sicurezza;
  d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, 
  nonche' dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a 
  cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze 
  e poteri;
  e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione 
  e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello 
  territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del 
  rischio;
  f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori 
  a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacita' professionale, 
  specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresi' rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.
  Art.29. Modalita' di effettuazione della valutazione 
  dei rischi 
 
1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41.
2. Le attivita' di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
3. La valutazione e il documento di cui al comma 1 debbono essere rielaborati, nel rispetto delle modalita' di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessita'. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.
4. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), e quello di cui all'articolo 26, comma 3, devono essere custoditi presso l'unita' produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.
5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attivita' di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonche g).
6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell'elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attivita' svolte 
  nelle seguenti aziende:
  a) aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
  b) aziende in cui si svolgono attivita' che espongono i lavoratori a rischi 
  chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione 
  ad amianto;
  c) aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV del presente 
  decreto. 
  Art.30. Modelli di organizzazione e di gestione 
  ![]()
1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente 
  della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' 
  e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica di cui al decreto 
  legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, 
  assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici 
  relativi:
  a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, 
  impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
  b) alle attivita' di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure 
  di prevenzione e protezione conseguenti;
  c) alle attivita' di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, 
  gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei 
  rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  d) alle attivita' di sorveglianza sanitaria;
  e) alle attivita' di informazione e formazione dei lavoratori;
  f) alle attivita' di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e 
  delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
  g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
  h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure 
  adottate.
2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attivita' di cui al comma 1.
3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attivita' svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonche' un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
4. Il modello organizzativo deve altresi' prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneita' delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attivita' in relazione al progresso scientifico e tecnologico.
5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.
6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attivita' finanziabili ai sensi dell'articolo 11.
Sezione III
  SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
  Art.31. Servizio di prevenzione e protezione ![]()
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 34, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all'interno della azienda o della unita' produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo.
2. Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di cui al comma 1, devono possedere le capacita' e i requisiti professionali di cui all'articolo 32, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa della attivita' svolta nell'espletamento del proprio incarico.
3. Nell'ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro puo' avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l'azione di prevenzione e protezione del servizio.
4. Il ricorso a persone o servizi esterni e' obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unita' produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 32.
5. Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non e' per questo esonerato dalla propria responsabilita' in materia.
6. L'istituzione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, 
  ovvero dell'unita' produttiva, e' comunque obbligatoria nei seguenti casi:
  a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 
  agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica 
  o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
  b) nelle centrali termoelettriche;
  c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto 
  legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
  d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, 
  polveri e munizioni;
  e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
  f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
  g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
7. Nelle ipotesi di cui al comma 6 il responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve essere interno.
8. Nei casi di aziende con piu' unita' produttive nonche' nei casi di gruppi di imprese, puo' essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l'istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile.
  Art.32. Capacita' e requisiti professionali degli addetti 
  e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni 
  
 
  
1. Le capacita' ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attivita' lavorative.
2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 
  1, e' necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al 
  diploma di istruzione secondaria superiore nonche' di un attestato di frequenza, 
  con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla 
  natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attivita' lavorative.
  Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e 
  protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, e' necessario possedere 
  un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi 
  di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura 
  ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma 1, di 
  organizzazione e gestione delle attivita' tecnico amministrative e di tecniche 
  di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi di cui ai periodi 
  precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall'accordo sancito 
  il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, 
  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta 
  Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni.
3. Possono altresi' svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui al comma 2, dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2.
4. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle universita', dall'ISPESL, dall'INAIL, o dall'IPSEMA per la parte di relativa competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e dalle altre Scuole superiori delle singole amministrazioni, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici, nonche' dai soggetti di cui al punto 4 dell'accordo di cui al comma 2 nel rispetto dei limiti e delle specifiche modalita' ivi previste. Ulteriori soggetti formatori possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
5. Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo. Ulteriori titoli di studio possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono 
  tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell'accordo 
  Stato-regioni di cui al comma 2.
  E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 34.
7. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attivita' di formazione di cui al presente articolo nei confronti dei componenti del servizio interno sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.
8. Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari 
  e nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, il datore di 
  lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio 
  di prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile del servizio 
  di prevenzione e protezione, individuandolo tra:
  a) il personale interno all'unita' scolastica in possesso dei requisiti di cui 
  al presente articolo che si dichiari a tal fine disponibile;
  b) il personale interno ad una unita' scolastica in possesso dei requisiti di 
  cui al presente articolo che si dichiari disponibile ad operare in una pluralita' 
  di istituti.
9. In assenza di personale di cui alle lettere a) e b) del comma 8, gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dell'opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista.
10. Nei casi di cui al comma 8 il datore di lavoro che si avvale di un esperto esterno per ricoprire l'incarico di responsabile del servizio deve comunque organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un adeguato numero di addetti.
  Art.33. Compiti del servizio di prevenzione e protezione 
  
 
  
1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
  a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e 
  all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrita' degli ambienti 
  di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza 
  dell'organizzazione aziendale;
  b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive 
  di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
  c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attivita' aziendali;
  d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
  e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza 
  sul lavoro, nonche' alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
  f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.
2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.
3. Il servizio di prevenzione e protezione e' utilizzato dal datore di lavoro.
  Art.34. Svolgimento diretto da parte del datore di 
  lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ![]()
1. Salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, il datore di lavoro puo' svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonche' di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell'allegato 2 dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi.
2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attivita' lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla pubblicazione dell'accordo di cui al periodo precedente, conserva validita' la formazione effettuata ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto e' riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell'accordo di cui al periodo precedente.
3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 e' altresi' tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell'accordo di cui al precedente comma. L'obbligo di cui al precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
1. Nelle aziende e nelle unita' produttive che occupano piu' di 15 lavoratori, 
  il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione 
  dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:
  a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
  b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
  c) il medico competente, ove nominato;
  d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:
  a) il documento di valutazione dei rischi;
  b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza 
  sanitaria;
  c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi 
  di protezione individuale;
  d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei 
  lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.
3. Nel corso della riunione possono essere individuati:
  a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni 
  e di malattie professionali;
  b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee 
  guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.
4. La riunione ha altresi' luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nelle unita' produttive che occupano fino a 15 lavoratori e' facolta' del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un'apposita riunione.
5. Della riunione deve essere redatto un verbale che e' a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.
Sezione IV
  FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
  Art.36. Informazione ai lavoratori ![]()
1. Il datore di lavoro provvede affinche' ciascun lavoratore riceva una adeguata 
  informazione:
  a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attivita' della 
  impresa in generale;
  b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione 
  dei luoghi di lavoro;
  c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli 
  articoli 45 e 46;
  d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione 
  e protezione, e del medico competente.
2. Il datore di lavoro provvede altresi' affinche' ciascun lavoratore riceva 
  una adeguata informazione:
  a) sui rischi specifici cui e' esposto in relazione all'attivita' svolta, le 
  normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
  b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla 
  base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle 
  norme di buona tecnica;
  c) sulle misure e le attivita' di protezione e prevenzione adottate.
3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 9.
4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.
  Art.37. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti 
  
 
  
1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione 
  sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle 
  conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
  a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della 
  prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi 
  di vigilanza, controllo, assistenza;
  b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure 
  e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto 
  di appartenenza dell'azienda.
2. La durata, i contenuti minimi e le modalita' della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
3. Il datore di lavoro assicura, altresi', che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni gia' in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede e' definita mediante l'accordo di cui al comma 2.
4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire 
  in occasione:
  a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione 
  qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
  b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
  c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, 
  di nuove sostanze e preparati pericolosi.
5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.
6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.
7. I preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un'adeguata 
  e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti 
  in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di 
  cui al presente comma comprendono:
  a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
  b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
  c) valutazione dei rischi;
  d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione 
  e protezione.
8. I soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti, tramite l'accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
9. I lavoratori incaricati dell'attivita' di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
11. Le modalita', la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi: a) principi giuridici comunitari e nazionali; b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; d) definizione e individuazione dei fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; g) aspetti normativi dell'attivita' di rappresentanza dei lavoratori; h) nozioni di tecnica della comunicazione. La durata minima dei corsi e' di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalita' dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non puo' essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano piu' di 50 lavoratori.
12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'articolo 50 ove presenti, durante l'orario di lavoro e non puo' comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.
14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attivita' di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. Il contenuto del libretto formativo e' considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.
Sezione V
  SORVEGLIANZA SANITARIA
 Art.38. Titoli e requisiti del medico competente 
  
 
  
1. Per svolgere le funzioni di medico competente e' necessario possedere uno 
  dei seguenti titoli o requisiti:
  a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori 
  e psicotecnica;
  b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e 
  psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia 
  e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
  c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, 
  n. 277;
  d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.
2. I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti 
  a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito 
  decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministero 
  della salute. I soggetti di cui al precedente periodo i quali, alla data di 
  entrata in vigore del presente decreto, svolgano le attivita' di medico competente 
  o dimostrino di avere svolto tali attivita' per almeno un anno nell'arco dei 
  tre anni anteriori all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono 
  abilitati a svolgere le medesime funzioni.
  A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro 
  comprovante l'espletamento di tale attivita'.
3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente e' altresi' necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina «medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro».
4. I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della salute.
  Art.39. Svolgimento dell'attivita' di medico competente 
  
 
  
1. L'attivita' di medico competente e' svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).
2. Il medico competente svolge la propria opera in qualita' di:
  a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata 
  con l'imprenditore;
  b) libero professionista;
  c) dipendente del datore di lavoro.
3. Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attivita' di vigilanza, non puo' prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attivita' di medico competente.
4. Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l'autonomia.
5. Il medico competente puo' avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.
6. Nei casi di aziende con piu' unita' produttive, nei casi di gruppi d'imprese nonche' qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessita', il datore di lavoro puo' nominare piu' medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento.
  Art.40. Rapporti del medico competente con il Servizio 
  sanitario nazionale ![]()
1. Entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato 3B.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono le informazioni di cui al comma 1, aggregate dalle aziende sanitarie locali, all'ISPESL.
  Art.41. Sorveglianza sanitaria ![]()
1. La sorveglianza sanitaria e' effettuata dal medico competente:
  a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonche' 
  dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;
  b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico 
  competente correlata ai rischi lavorativi.
2. La sorveglianza sanitaria comprende:
  a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni 
  al lavoro cui il lavoratore e' destinato al fine di valutare la sua idoneita' 
  alla mansione specifica;
  b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori 
  ed esprimere il giudizio di idoneita' alla mansione specifica. La periodicita' 
  di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, 
  di norma, in una volta l'anno. Tale periodicita' puo' assumere cadenza diversa, 
  stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio.
  L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, puo' disporre contenuti e 
  periodicita' della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati 
  dal medico competente;
  c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico 
  competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, 
  suscettibili di peggioramento a causa dell'attivita' lavorativa svolta, al fine 
  di esprimere il giudizio di idoneita' alla mansione specifica;
  d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneita' 
  alla mansione specifica;
  e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla 
  normativa vigente.
3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:
  a) in fase preassuntiva;
  b) per accertare stati di gravidanza;
  c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b) e d) sono altresi' finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53.
6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di 
  cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
  a) idoneita';
  b) idoneita' parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
  c) inidoneita' temporanea;
  d) inidoneita' permanente.
7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneita' temporanea vanno precisati i limiti temporali di validita'.
8. Dei giudizi di cui al comma 6, il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.
9. Avverso i giudizi del medico competente e' ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.
  Art.42. Provvedimenti in caso di inidoneita' alla mansione 
  specifica ![]()
1. Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all'articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneita' alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute.
2. Il lavoratore di cui al comma 1 che viene adibito a mansioni inferiori conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonche' la qualifica originaria. Qualora il lavoratore venga adibito a mansioni equivalenti o superiori si applicano le norme di cui all'articolo 2103 del codice civile, fermo restando quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Sezione VI
  GESTIONE DELLE EMERGENZE
1. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera t), il 
  datore di lavoro:
  a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia 
  di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
  b) designa preventivamente i lavoratori di cui all'articolo 18, comma 1, lettera 
  b);
  c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave 
  e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;
  d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e da' istruzioni affinche' 
  i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non puo' essere evitato, 
  possano cessare la loro attivita', o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente 
  il luogo di lavoro;
  e) adotta i provvedimenti necessari affinche' qualsiasi lavoratore, in caso 
  di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre 
  persone e nell'impossibilita' di contattare il competente superiore gerarchico, 
  possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, 
  tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.
2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell'azienda e dei rischi specifici dell'azienda o della unita' produttiva secondo i criteri previsti nei decreti di cui all'articolo 46.
3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unita' produttiva.
4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attivita' in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.
  Art.44. Diritti dei lavoratori in caso di pericolo 
  grave e immediato ![]()
1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non puo' essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non puo' subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.
2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilita' di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non puo' subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.
1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attivita' e delle dimensioni dell'azienda o della unita' produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.
2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell'attivita', al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e dai successivi decreti ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Con appositi decreti ministeriali, acquisito il parere della Conferenza permanente, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengono definite le modalita' di applicazione in ambito ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e successive modificazioni.
1. La prevenzione incendi e' la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumita' delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.
2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumita' dei lavoratori.
3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 
  139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente 
  decreto, i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in 
  relazione ai fattori di rischio, adottano uno o piu' decreti nei quali sono 
  definiti:
  a) i criteri diretti atti ad individuare:
  1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze 
  qualora esso si verifichi;
  2) misure precauzionali di esercizio;
  3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
  4) criteri per la gestione delle emergenze;
  b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, 
  compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.
4. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998.
5. Al fine di favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, ed ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con decreto del Ministro dell'interno sono istituiti, presso ogni direzione regionale dei vigili del fuoco, dei nuclei specialistici per l'effettuazione di una specifica attivita' di assistenza alle aziende. Il medesimo decreto contiene le procedure per l'espletamento della attivita' di assistenza.
6. In relazione ai principi di cui ai commi precedenti, ogni disposizione contenuta nel presente decreto legislativo, concernente aspetti di prevenzione incendi, sia per l'attivita' di disciplina che di controllo, deve essere riferita agli organi centrali e periferici del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Restano ferme le rispettive competenze di cui all'articolo 13.
7. Le maggiori risorse derivanti dall'espletamento della funzione di controllo di cui al presente articolo, sono rassegnate al Corpo nazionale dei vigili per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.
Sezione VII
  CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI
  Art.47. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 
  
 
  
1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalita' di cui al comma 6.
2. In tutte le aziende, o unita' produttive, e' eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
3. Nelle aziende o unita' produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure e' individuato per piu' aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall'articolo 48.
4. Nelle aziende o unita' produttive con piu' di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante e' eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.
5. Il numero, le modalita' di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
6. L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell'ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della salute, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalita' di attuazione del presente comma.
7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 e' il seguente: a) un rappresentante nelle aziende ovvero unita' produttive sino a 200 lavoratori; b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unita' produttive da 201 a 1.000 lavoratori; c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unita' produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti e' aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.
8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.
  Art.48. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 
  territoriale ![]()
1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale di cui all'articolo 47, comma 3, esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui all'articolo 50 e i termini e con le modalita' ivi previste con riferimento a tutte le aziende o unita' produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
2. Le modalita' di elezione o designazione del rappresentante di cui al comma 1 sono individuate dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale. In mancanza dei predetti accordi, le modalita' di elezione o designazione sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le associazioni di cui al presente comma.
3. Tutte le aziende o unita' produttive nel cui ambito non e' stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza partecipano al Fondo di cui all'articolo 52.
4. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale accede ai luoghi di lavoro nel rispetto delle modalita' e del termine di preavviso individuati dagli accordi di cui al comma 2. Il termine di preavviso non opera in caso di infortunio grave. In tale ultima ipotesi l'accesso avviene previa segnalazione all'organismo paritetico.
5. Ove l'azienda impedisca l'accesso, nel rispetto delle modalita' di cui al presente articolo, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, questi lo comunica all'organismo paritetico o, in sua mancanza, all'organo di vigilanza territorialmente competente.
6. L'organismo paritetico o, in mancanza, il Fondo di cui all'articolo 52 comunica alle aziende e ai lavoratori interessati il nominativo del rappresentante della sicurezza territoriale.
7. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalita', la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva secondo un percorso formativo di almeno 64 ore iniziali, da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di elezione o designazione, e 8 ore di aggiornamento annuale.
8. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e' incompatibile con l'esercizio di altre funzioni sindacali operative.
  Art.49. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 
  di sito produttivo ![]()
1. Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo sono individuati 
  nei seguenti specifici contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza 
  di piu' aziende o cantieri:
  a) i porti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), c) e d), della legge 
  28 gennaio 1994, n. 84, sedi di autorita' portuale nonche' quelli sede di autorita' 
  marittima da individuare con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza 
  sociale e dei trasporti, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata 
  in vigore del presente decreto;
  b) centri intermodali di trasporto di cui alla direttiva del Ministro dei trasporti 
  del 18 ottobre 2006, n. 3858;
  c) impianti siderurgici;
  d) cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, intesa quale entita' presunta dei 
  cantieri, rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, 
  anche autonomi, previste per la realizzazione di tutte le opere;
  e) contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza 
  delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti 
  nell'area superiore a 500.
2. Nei contesti di cui al comma precedente il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo e' individuato, su loro iniziativa, tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende operanti nel sito produttivo.
3. La contrattazione collettiva stabilisce le modalita' di individuazione di cui al comma 2, nonche' le modalita' secondo cui il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo esercita le attribuzioni di cui all'articolo 50 in tutte le aziende o cantieri del sito produttivo in cui non vi siano rappresentanti per la sicurezza e realizza il coordinamento tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del medesimo sito.
  Art.50. Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori 
  per la sicurezza ![]()
1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante 
  dei lavoratori per la sicurezza:
  a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
  b) e' consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione 
  dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della 
  prevenzione nella azienda o unita' produttiva;
  c) e' consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio 
  di prevenzione, alla attivita' di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla 
  evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
  d) e' consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 
  37;
  e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione 
  dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonche' quelle inerenti alle 
  sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione 
  e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
  f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
  g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista 
  dall'articolo 37;
  h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di 
  prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrita' fisica dei lavoratori;
  i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle 
  autorita' competenti, dalle quali e', di norma, sentito;
  l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
  m) fa proposte in merito alla attivita' di prevenzione;
  n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della 
  sua attivita';
  o) puo' fare ricorso alle autorita' competenti qualora ritenga che le misure 
  di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti 
  e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e 
  la salute durante il lavoro.
2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonche' dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facolta' riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non puo' subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attivita' e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
3. Le modalita' per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a).
5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3.
6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3, nonche' al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.
7. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.
1. A livello territoriale sono costituiti gli organismi paritetici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee).
2. Fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, gli organismi di cui al comma 1 sono prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti.
3. Gli organismi paritetici possono supportare le imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
4. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali o partecipativi previsti da accordi interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o aziendali.
5. Agli effetti dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli organismi di cui al comma 1 sono parificati ai soggetti titolari degli istituti della partecipazione di cui al medesimo articolo.
6. Gli organismi paritetici di cui al comma 1, purche' dispongano di personale con specifiche competenze tecniche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, possono effettuare, nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza, sopralluoghi per le finalita' di cui al comma 3.
7. Gli organismi di cui al presente articolo trasmettono al Comitato di cui all'articolo 7 una relazione annuale sull'attivita' svolta.
8. Gli organismi paritetici comunicano alle aziende di cui all'articolo 48, comma 2, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Analoga comunicazione effettuano nei riguardi degli organi di vigilanza territorialmente competenti.
  Art.52. Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti 
  dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticita' ![]()
1. Presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul 
  lavoro (INAIL) e' costituito il fondo di sostegno alla piccola e media impresa, 
  ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticita'. 
  Il fondo opera a favore delle realta' in cui la contrattazione nazionale o integrativa 
  non preveda o costituisca sistemi di rappresentanza dei lavoratori e di pariteticita' 
  migliorativi o, almeno, di pari livello ed ha quali obiettivi il:
  a) sostegno ed il finanziamento, in misura non inferiore al cinquanta per cento 
  delle disponibilita' del Fondo, delle attivita' delle rappresentanze dei lavoratori 
  per la sicurezza territoriali, anche con riferimento alla formazione;
  b) finanziamento della formazione dei datori di lavoro delle piccole e medie 
  imprese, dei piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile, 
  dei lavoratori stagionali del settore agricolo e dei lavoratori autonomi;
  c) sostegno delle attivita' degli organismi paritetici.
2. Il fondo di cui al comma 1 e' finanziato:
  a) da un contributo delle aziende di cui all'articolo 48, comma 3, in misura 
  pari a due ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato presso l'azienda 
  ovvero l'unita' produttiva;
  b) dalle entrate derivanti dall'irrogazione delle sanzioni previste dal presente 
  decreto per la parte eccedente quanto riscosso a seguito dell'irrogazione delle 
  sanzioni previste dalla previgente normativa abrogata dal presente decreto nel 
  corso dell'anno 2007, incrementato del 10 per cento;
  c) con una quota parte delle risorse di cui all'articolo 9, comma 3;
  d) relativamente all'attivita' formative per le piccole e medie imprese di cui 
  al comma 1, lettera b), anche dalle risorse di cui all'articolo 11, comma 2.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato, previa intesa con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti le modalita' di funzionamento del fondo di cui al comma 1, i criteri di riparto delle risorse tra le finalita' di cui al medesimo comma nonche' il relativo procedimento amministrativo e contabile di alimentazione.
4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale redige una relazione annuale sulla attivita' svolta, da inviare al Fondo.
Sezione VIII
  DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE 
  MALATTIE PROFESSIONALI
 Art.53. Tenuta della documentazione ![]()
1. E' consentito l'impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione prevista dal presente decreto legislativo.
2. Le modalita' di memorizzazione dei dati e di accesso al sistema di gestione 
  della predetta documentazione devono essere tali da assicurare che:
  a) l'accesso alle funzioni del sistema sia consentito solo ai soggetti a cio' 
  espressamente abilitati dal datore di lavoro;
  b) la validazione delle informazioni inserite sia consentito solo alle persone 
  responsabili, in funzione della natura dei dati;
  c) le operazioni di validazione dei dati di cui alla lettera b) siano univocamente 
  riconducibili alle persone responsabili che le hanno effettuate mediante la 
  memorizzazione di codice identificativo autogenerato dagli stessi;
  d) le eventuali informazioni di modifica, ivi comprese quelle inerenti alle 
  generalita' e ai dati occupazionali del lavoratore, siano solo aggiuntive a 
  quelle gia' memorizzate;
  e) sia possibile riprodurre su supporti a stampa, sulla base dei singoli documenti, 
  ove previsti dal presente decreto legislativo, le informazioni contenute nei 
  supporti di memoria;
  f) le informazioni siano conservate almeno su due distinti supporti informatici 
  di memoria e siano implementati programmi di protezione e di controllo del sistema 
  da codici virali;
  g) sia redatta, a cura dell'esercente del sistema, una procedura in cui siano 
  dettagliatamente descritte le operazioni necessarie per la gestione del sistema 
  medesimo. Nella procedura non devono essere riportati i codici di accesso.
3. Nel caso in cui le attivita' del datore di lavoro siano articolate su vari sedi geografiche o organizzate in distinti settori funzionali, l'accesso ai dati puo' avvenire mediante reti di comunicazione elettronica, attraverso la trasmissione della password in modalita' criptata e fermo restando quanto previsto al comma 2 relativamente alla immissione e validazione dei dati da parte delle persone responsabili.
4. La documentazione, sia su supporto cartaceo che informatico, deve essere custodita nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali.
5. Tutta la documentazione rilevante in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e tutela delle condizioni di lavoro puo' essere tenuta su unico supporto cartaceo o informatico. Ferme restando le disposizioni relative alla valutazione dei rischi, le modalita' per l'eventuale eliminazione o per la tenuta semplificata della documentazione di cui al periodo che precede sono definite con successivo decreto, adottato, previa consultazione delle parti sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. Fino ai sei mesi successivi all'adozione del decreto interministeriale di cui all'articolo 8 comma 4, del presente decreto restano in vigore le disposizioni relative al registro infortuni ed ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici.
  Art.54. Comunicazioni e trasmissione della documentazione 
  
 
  
1. La trasmissione di documentazione e le comunicazioni a enti o amministrazioni pubbliche, comunque previste dal presente decreto legislativo possono avvenire tramite sistemi informatizzati, nel formato e con le modalita' indicati dalle strutture riceventi.
Capo IV
  Disposizioni penali
Sezione I
  SANZIONI
 Art.55. Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente 
  
 
  
1. E' punito con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 5.000 
  a 15.000 euro il datore di lavoro:
  a) che omette la valutazione dei rischi e l'adozione del documento di cui all'articolo 
  17, comma 1, lettera a), ovvero che lo adotta in assenza degli elementi di cui 
  alle lettere a), b), d) ed f) dell'articolo 28 e che viola le disposizioni di 
  cui all'articolo 18, comma 1, lettere q) e z), prima parte;
  b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione 
  e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), salvo il caso previsto 
  dall'articolo 34;
2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto 
  da sei mesi a un anno e sei mesi se la violazione e' commessa:
  a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f);
  b) in aziende in cui si svolgono attivita' che espongono i lavoratori a rischi 
  biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, 
  cancerogeni mutageni, e da attivita' di manutenzione, rimozione smaltimento 
  e bonifica di amianto;
  c) per le attivita' disciplinate dal titolo IV caratterizzate dalla compresenza 
  di piu' imprese e la cui entita' presunta di lavoro non sia inferiore a 200 
  uomini-giorno.
3. E' punito con l'ammenda da 3.000 a 9.000 euro il datore di lavoro che non redige il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), secondo le modalita' di cui all'articolo 29, commi 1, 2 e 3, nonche' nei casi in cui nel documento di valutazione dei rischi manchino una o piu' delle indicazioni di cui all'articolo 28, comma 2, lettere c) ed e).
4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
  a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 800 a 3.000 euro per 
  la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere b), e), g), i), m), n), o), 
  p), 34, comma 3, 36, commi 1, 2 e 3, 43, comma 1, lettere a), b) e c);
  b) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 5.000 euro per 
  la violazione degli articoli 18, commi 1, lettere d), h), e v), e 2, 26, comma 
  1, lettera b), 43, comma 1, lettere d) ed e), 45, comma 1, 46, comma 2;
  c) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 5.000 euro per 
  la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera c). Nei casi previsti dal comma 
  2, si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi;
  d) con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro 
  per la violazione degli articoli 26, comma 1, e 2, lettere a) e b), 34, commi 
  1 e 2;
  e) con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro 
  per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettera l), e 43, comma 4;
  f) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a 10.000 euro per 
  non aver provveduto alla nomina di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a);
  g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 4.500 euro per la violazione 
  dell'articolo 18, comma 1, lettera bb);
  h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro per la violazione 
  degli articoli 29, comma 4, e 35, comma 2; (1)
  i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 7.500 euro per la violazione 
  dell'articolo 18, comma 1, lettera r), con riferimento agli infortuni superiori 
  ai tre giorni;
  l) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro per la violazione 
  dell'articolo 18, comma 1, lettera r), con riferimento agli infortuni superiori 
  ad un giorno;
  m) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore, 
  in caso di violazione dell'articolo 26, comma 8;
  n) con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000 in caso 
  di violazione dall'articolo 18, comma 1, lettera s);
  o) con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500 in caso di violazione 
  dall'articolo 18, comma 1, lettera aa).
5. L'applicazione della sanzione di cui al comma 4, lettera i), esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
(1) Comma così modificato dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
  Art.56. Sanzioni per il preposto ![]()
1. I preposti sono puniti nei limiti dell'attivita' alla quale sono tenuti 
  in osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo 19:
  a) con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da 500 a 2.000 euro per la 
  violazione dell'articolo 19, comma 1, lettere a), e), f);
  b) con l'arresto sino a un mese o con l'ammenda da 300 a 900 euro per la violazione 
  dell'articolo 19, comma 1, lettere b), c), d);
  c) con l'ammenda da 300 a 900 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 
  1, lettera g). 
  Art.57. Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti i 
  fornitori e gli installatori ![]()
1. I progettisti che violano il disposto dell'articolo 22 sono puniti con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 600 a 2.000 euro.
2. I fabbricanti e i fornitori che violano il disposto dell'articolo 23 sono puniti con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 15.000 a 45.000 euro.
3. Gli installatori che violano il disposto dell'articolo 24 sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 1.000 a 3.000 euro.
  Art.58. Sanzioni per il medico competente ![]()
1. Il medico competente e' punito:
  a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 500 a 2.500 euro per la violazione 
  dell'articolo 25, comma 1, lettere d), e) e f);
  b) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.500 euro per la 
  violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere b), c) e g);v c) con l'arresto 
  fino a tre mesi o con l'ammenda da 1.000 a 5.000 euro per la violazione dell'articolo 
  25, comma 1, lettera l);
  d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro per la violazione 
  dell'articolo 25, comma 1, lettere h), i) e m), e per la violazione dell'articolo 
  41, comma 5;
  e) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.500 euro per la violazione 
  dell'articolo 40, comma 1. 
  Art.59. Sanzioni per i lavoratori ![]()
1. I lavoratori sono puniti:
  a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro per la violazione 
  dell'articolo 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) e i);
  b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione 
  dell'articolo 20 comma 3; la stessa sanzione si applica ai lavoratori autonomi 
  di cui alla medesima disposizione. 
  Art.60. Sanzioni per i componenti dell'impresa familiare, 
  i lavoratori autonomi, i piccoli imprenditori e i soci delle societa' semplici 
  operanti nel settore agricolo ![]()
1. I soggetti di cui all'articolo 21 sono puniti:
  a) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 2.000 euro per la violazione 
  dell'articolo 21, comma 1, lettere a) e b);
  b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione 
  dell'articolo 21, comma 1, lettera c). 
Sezione II
  DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO PENALE
 Art.61. Esercizio dei diritti della persona offesa 
  
 
  
1. In caso di esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto e' commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, il pubblico ministero ne da' immediata notizia all'INAIL ed all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, ai fini dell'eventuale costituzione di parte civile e dell'azione di regresso.
2. Le organizzazioni sindacali e le associazioni dei familiari delle vittime di infortuni sul lavoro hanno facolta' di esercitare i diritti e le facolta' della persona offesa di cui agli articoli 91 e 92 del codice di procedura penale, con riferimento ai reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.
Titolo II
  LUOGHI DI LAVORO
Capo I
  Disposizioni generali
1. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, unicamente ai fini dell'applicazione 
  del presente titolo, si intendono per luoghi di lavoro:
  a) i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda 
  o dell'unita' produttiva, nonche' ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda 
  o dell'unita' produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro;
  b) i campi, i boschi e altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o 
  forestale.
2. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano:
  a) ai mezzi di trasporto;
  b) ai cantieri temporanei o mobili;
  c) alle industrie estrattive;
  d) ai pescherecci. 
  Art.63. Requisiti di salute e di sicurezza ![]()
1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV.
2. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili.
3. L'obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, le scale, le docce, i gabinetti ed i posti di lavoro utilizzati ed occupati direttamente da lavoratori disabili.
4. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai luoghi di lavoro gia' utilizzati prima del 1° gennaio 1993; in ogni caso devono essere adottate misure idonee a consentire la mobilita' e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale.
5. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti di cui al comma 1 il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e previa autorizzazione dell'organo di vigilanza territorialmente competente, adotta le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.
6. I requisiti di sicurezza e di salute relativi a campi, boschi e altri terreni facenti parte di una azienda agricola o forestale, sono specificati nel punto 7 dell'allegato IV.
  Art.64. Obblighi del datore di lavoro ![]()
1. Il datore di lavoro provvede affinche':
  a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 63, commi 
  1, 2 e 3;
  b) le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite 
  di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne 
  l'utilizzazione in ogni evenienza;
  c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare 
  manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto piu' rapidamente possibile, 
  i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
  d) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare 
  pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;
  e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione 
  dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del 
  loro funzionamento. 
  Art.65. Locali sotterranei o semisotterranei ![]()
1. E' vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei.
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, possono essere destinati al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi il datore di lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.
3. L'organo di vigilanza puo' consentire l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettate le norme del presente decreto legislativo e si sia provveduto ad assicurare le condizioni di cui al comma 2.
  Art.66. Lavori in ambienti sospetti di inquinamento 
  
 
  
1. E' vietato consentire l'accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l'assenza di pericolo per la vita e l'integrita' fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell'atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei. Quando possa esservi dubbio sulla pericolosita' dell'atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione. L'apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.
  Art.67. Notifiche all'organo di vigilanza competente 
  per territorio ![]()
1. La costruzione e la realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonche' gli ampliamenti e le ristrutturazioni di quelli esistenti, devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore ed essere notificati all'organo di vigilanza competente per territorio.
2. La notifica di cui al comma 1 deve indicare gli aspetti considerati nella 
  valutazione e relativi:
  a) alla descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e delle principali modalita' 
  di esecuzione delle stesse;
  b) alla descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti.
  L'organo di vigilanza territorialmente competente puo' chiedere ulteriori dati 
  e prescrivere modificazioni in relazione ai dati notificati.
3. La notifica di cui al presente articolo si applica ai luoghi di lavoro ove e' prevista la presenza di piu' di tre lavoratori.
4. La notifica di cui al presente articolo e' valida ai fini delle eliminazioni e delle semplificazioni di cui all'articolo 53, comma 5.
Capo II
  Sanzioni
 Art.68. Sanzioni per il datore di lavoro ![]()
1. Il datore di lavoro e' punito:
  a) con l'arresto da sei a dodici mesi o con l'ammenda da 4.000 a 16.000 euro 
  per la violazione dell'articolo 66;
  b) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 10.000 euro per 
  la violazione degli articoli 64 e 65, commi 1 e 2;
  c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 2.500 euro per la violazione 
  dell'articolo 67, commi 1 e 2. 
Titolo III
  USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Capo I
  Uso delle attrezzature di lavoro
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intende per:
  a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto 
  destinato ad essere usato durante il lavoro;
  b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa 
  ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, 
  l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, 
  la pulizia, il montaggio, lo smontaggio;
  c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimita' di una 
  attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce 
  un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso;
  d) lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte 
  in una zona pericolosa;
  e) operatore: il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro. 
  Art.70. Requisiti di sicurezza ![]()
1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.
2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V.
3. Si considerano conformi alle disposizioni di cui al comma 2 le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 395 del decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ovvero dell'articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
4. Qualora gli organi di vigilanza, nell'espletamento delle loro funzioni ispettive, 
  in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, accertino che un'attrezzatura 
  di lavoro messa a disposizione dei lavoratori dopo essere stata immessa sul 
  mercato o messa in servizio ai sensi della direttiva di prodotto, in tutto o 
  in parte, risulta non rispondente a uno o piu' requisiti essenziali di sicurezza 
  previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 2, ne 
  informano immediatamente l'autorita' nazionale di sorveglianza del mercato competente 
  per tipo di prodotto. In tale caso le procedure previste dagli articoli 20 e 
  21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, vengono espletate:
  a) dall'organo di vigilanza che ha rilevato la non rispondenza in sede di utilizzo, 
  nei confronti del datore di lavoro utilizzatore dell'esemplare di attrezzatura 
  oggetto dell'accertamento, mediante apposita prescrizione a rimuovere la situazione 
  di rischio determinata dalla mancata rispondenza ad uno o piu' requisiti essenziali 
  di sicurezza;
  b) dall'organo di vigilanza territorialmente competente, nei confronti del fabbricante 
  e dei soggetti della catena della distribuzione, alla conclusione dell'accertamento 
  tecnico effettuato dall'autorita' nazionale per la sorveglianza del mercato. 
  Art.71. Obblighi del datore di lavoro ![]()
1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.
2. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro 
  prende in considerazione:
  a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
  b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
  c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse;
  d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature gia' in uso.
3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell'allegato VI.
4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinche':
  a) le attrezzature di lavoro siano:
  1) installate ed utilizzate in conformita' alle istruzioni d'uso;
  2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza 
  dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70 e siano corredate, ove necessario, 
  da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione;
  3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza 
  stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle 
  prescrizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera z);
  b) siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle 
  attrezzature di lavoro per cui lo stesso e' previsto.
5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle modalita' di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore.
6. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinche' il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l'uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell'ergonomia.
7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilita' 
  particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende 
  le misure necessarie affinche':
  a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo 
  incaricati che abbiano ricevuto una formazione adeguata e specifica;
  b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati 
  siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.
8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro provvede 
  affinche':
  1) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione 
  siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della 
  messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere 
  o in una nuova localita' di impianto, al fine di assicurarne l'installazione 
  corretta e il buon funzionamento;
  2) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti 
  suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:
  1. a controlli periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni 
  fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di 
  queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;
  2. a controlli straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni 
  di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere 
  conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali 
  riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati 
  di inattivita';
  c) i controlli di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono 
  stato di conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature 
  di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.
9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.
10. Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede dell'unita' produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo.
11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche e' effettuata dall'ISPESL e le successive dalle ASL. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.
12. Per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l'ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.
13. Le modalita' di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII, nonche' i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
14. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti i Ministri della salute e dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 6, vengono apportate le modifiche all'allegato VII relativamente all'elenco delle attrezzature di lavoro da sottoporre alle verifiche di cui al comma 11.
  Art.72. Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti 
  in uso ![]()
1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria attrezzature di lavoro di cui all'articolo 70, comma 2, deve attestare, sotto la propria responsabilita', che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V.
2. Chiunque noleggi o conceda in uso ad un datore di lavoro attrezzature di lavoro senza conduttore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovra' altresi' acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente titolo.
  Art.73. Informazione e formazione ![]()
1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro 
  provvede, affinche' per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i 
  lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e 
  istruzione e ricevano una formazione adeguata in rapporto alla sicurezza relativamente:
  a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;
  b) alle situazioni anormali prevedibili.
2. Il datore di lavoro provvede altresi' a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonche' sui cambiamenti di tali attrezzature.
3. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.
4. Il datore di lavoro provvede affinche' i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilita' particolari di cui all'articolo 71, comma 7, ricevano una formazione adeguata e specifica, tale da consentirne l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.
5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali e' richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonche' le modalita' per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validita' della formazione.
Capo II
  Uso dei dispositivi di protezione individuale
1. Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato «DPI», qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o piu' rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonche' ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
2. Non costituiscono DPI:
  a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati 
  a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
  b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
  c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze 
  di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
  d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto 
  stradali;
  e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non 
  per attivita' lavorative;
  f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
  g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi. 
1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e sue successive modificazioni.
2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:
  a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per se' un rischio 
  maggiore;
  b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro; c) tenere 
  conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
  d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessita'.
3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di piu' DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.
  Art.77. Obblighi del datore di lavoro ![]()
1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:
  a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati 
  con altri mezzi;
  b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinche' questi siano adeguati 
  ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti 
  di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
  c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante 
  a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta 
  con quelle individuate alla lettera b);
  d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa 
  negli elementi di valutazione.
2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di: a) entita' del rischio;
b) frequenza dell'esposizione al rischio;
  c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
  d) prestazioni del DPI.
3. Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del decreto di cui all'articolo 79, comma 2, fornisce ai lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti dall'articolo 76.
4. Il datore di lavoro:
  a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante 
  la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali 
  indicazioni fornite dal fabbricante;
  b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo 
  casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
  c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
  d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano 
  l'uso di uno stesso DPI da parte di piu' persone, prende misure adeguate affinche' 
  tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
  e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
  f) rende disponibile nell'azienda ovvero unita' produttiva informazioni adeguate 
  su ogni DPI;
  g) stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell'utilizzo, per 
  la riconsegna e il deposito dei DPI;
  h) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico 
  addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.
5. In ogni caso l'addestramento e' indispensabile:
  a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, 
  appartenga alla terza categoria;
  b) per i dispositivi di protezione dell'udito. 
  Art.78. Obblighi dei lavoratori ![]()
1. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera h), i lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell'articolo 77 commi 4, lettera h), e 5.
2. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera d), i lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato ed espletato.
3. I lavoratori:
  a) provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione;
  b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.
4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI.
5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.
  Art.79. Criteri per l'individuazione e l'uso ![]()
1. Il contenuto dell'allegato VIII, costituisce elemento di riferimento per l'applicazione di quanto previsto all'articolo 77, commi 1 e 4.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, tenendo conto della natura, dell'attivita' e dei fattori specifici di rischio sono indicati:
a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI;
  b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorita' delle 
  misure di protezione collettiva, si rende necessario l'impiego dei DPI. 
Capo III
  Impianti e apparecchiature elettriche
  Art.80. Obblighi del datore di lavoro ![]()
1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinche' i materiali, le 
  apparecchiature e gli impianti elettrici messi a disposizione dei lavoratori 
  siano progettati, costruiti, installati, utilizzati e manutenuti in modo da 
  salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica ed in particolare 
  quelli derivanti da:
  a) contatti elettrici diretti;
  b) contatti elettrici indiretti;
  c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature 
  pericolose, archi elettrici e radiazioni;
  d) innesco di esplosioni;
  e) fulminazione diretta ed indiretta;
  f) sovratensioni;
  g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.
2. A tale fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui 
  al precedente comma 1, tenendo in considerazione:
  a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali 
  interferenze;
  b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
  c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili.
3. A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l'adozione delle misure di cui al comma 1.
  Art.81. Requisiti di sicurezza ![]()
1. Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonche' le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d'arte.
2. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, i materiali, i macchinari, le apparecchiature, le installazioni e gli impianti di cui al comma precedente, si considerano costruiti a regola d'arte se sono realizzati secondo le norme di buona tecnica contenute nell'allegato IX.
3. Le procedure di uso e manutenzione devono essere predisposte tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle norme di buona tecnica contenute nell'allegato IX.
1. E' vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti 
  nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto 
  previsto dallo stato della tecnica secondo la migliore scienza ed esperienza, 
  nonche' quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni:
  a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri 
  definiti nelle norme di buona tecnica;
  b) per tensioni nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500 
  V in corrente continua:
  1) l'esecuzione di lavori su parti in tensione deve essere affidata a lavoratori 
  riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attivita' secondo le 
  indicazioni della pertinente normativa tecnica;
  2) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri 
  definiti nelle norme di buona tecnica;
  c) per tensioni nominali superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in 
  corrente continua purche':
  1) i lavori su parti in tensione sono effettuati da aziende autorizzate con 
  specifico provvedimento dei competenti uffici del Ministero del lavoro e della 
  previdenza sociale ad operare sotto tensione;
  2) l'esecuzione di lavori su parti in tensione e' affidata a lavoratori abilitati 
  dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti 
  idonei per tale attivita';
  3) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri 
  definiti nelle norme di buona tecnica.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definiti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, lettera c), numero 1).
3. Hanno diritto al riconoscimento di cui al comma 2 le aziende gia' autorizzate ai sensi della legislazione vigente.
  Art.83. Lavori in prossimita' di parti attive ![]()
1. Non possono essere eseguiti lavori in prossimita' di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
2. Si considerano idonee ai fini di cui al comma 1 le disposizioni contenute nella pertinente normativa di buona tecnica.
  Art.84. Protezione dai fulmini ![]()
1. Il datore di lavoro provvede affinche' gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini con sistemi di protezione realizzati secondo le norme di buona tecnica.
  Art.85. Protezione di edifici, impianti strutture ed 
  attrezzature ![]()
1. Il datore di lavoro provvede affinche' gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dai pericoli determinati dall'innesco elettrico di atmosfere potenzialmente esplosive per la presenza o sviluppo di gas, vapori, nebbie o polveri infiammabili, o in caso di fabbricazione, manipolazione o deposito di materiali esplosivi.
2. Le protezioni di cui al comma 1 si realizzano utilizzando le specifiche disposizioni di cui al presente decreto legislativo e le pertinenti norme di buona tecnica di cui all'allegato IX.
1. Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, il datore di lavoro provvede affinche' gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini, siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della salute vengono stabilite, sulla base delle disposizioni vigenti, le modalita' ed i criteri per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 1.
3. L'esito dei controlli di cui al comma 1 deve essere verbalizzato e tenuto a disposizione dell'autorita' di vigilanza.
  Art.87. Sanzioni a carico del datore di lavoro ![]()
1. Il datore di lavoro e' punito con la pena dell'arresto da tre a sei mesi 
  o con l'ammenda da 2.000 a 10.000 euro per la violazione:
  a) dell'articolo 70, comma 1 e dell'articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 
  3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e 5.13.9 dell'allegato V, parte 
  II;
  b) dell'articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 ed 8;
  c) dell'articolo 82, comma 1, 83, comma 1 e 85, comma 1.
2. Il datore di lavoro e' punito con la pena dell'arresto da due a quattro 
  mesi o con l'ammenda da 1.000 euro a 4.000 euro per la violazione:
  a) dell'articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 2.10, 3.1.8, 3.1.11, 3.3.1, 
  5.1.3, 5.1.4, 5.5.3, 5.5.8, 5.7.1, 5.7.3, 5.12.1, 5.15.2, 5.16.2, 5.16. 4, dell'allegato 
  V, parte II;
  b) dell'articolo 71, comma 3, limitatamente ai punti 2.6, 2.11, 3.1.3, 3.1.4, 
  3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1 dell'allegato VI.
3. Il datore di lavoro e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria 
  da euro 750 a euro 2.500 per la violazione:
  a) dell'articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti diversi da quelli indicati 
  alle lettere a) e b) dell'allegato V, parte II, e dell'allegato VI;
  b) dell'articolo 71 commi 6 e 9 e 11;
  c) dell'articolo 72, commi 1 e 2;
  d) dell'articolo 86, comma 3. 
Titolo IV
  CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
Capo I
  Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
1. Il presente capo contiene disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all'articolo 89, comma 1, lettera a).
2. Le disposizioni del presente capo non si applicano:
  a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
  b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attivita' minerarie esistenti 
  entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni;
  c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera: 
  gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonche' i macchinari, 
  gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere 
  e gli impianti destinati all'arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori 
  del perimetro delle concessioni;
  d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti 
  delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali;
  e) alle attivita' di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi 
  liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma 
  continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello 
  Stato;
  f) ai lavori svolti in mare;
  g) alle attivita' svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in 
  altri luoghi in cui si effettuino riprese, purche' tali attivita' non implichino 
  l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile. 
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:
  a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: «cantiere»: 
  qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il 
  cui elenco e' riportato nell'allegato X.
  b) committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, 
  indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso 
  di appalto di opera pubblica, il committente e' il soggetto titolare del potere 
  decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;
  c) responsabile dei lavori: soggetto incaricato, dal committente, della progettazione 
  o del controllo dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide con il progettista 
  per la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la 
  fase di esecuzione dell'opera. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 
  12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori 
  e' il responsabile unico del procedimento;
  d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attivita' professionale contribuisce 
  alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;
  e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione 
  dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto 
  incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei 
  compiti di cui all'articolo 91;
  f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione 
  dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: 
  soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione 
  dei compiti di cui all'articolo 92, che non puo' essere il datore di lavoro 
  delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio 
  di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato;
  g) uomini-giorno: entita' presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle 
  giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la 
  realizzazione dell'opera;
  h) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa 
  esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi 
  dell'articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell'allegato 
  XV;
  i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente 
  che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, puo' avvalersi di imprese subappaltatrici 
  o di lavoratori autonomi;
  l) idoneita' tecnico-professionale: possesso di capacita' organizzative, nonche' 
  disponibilita' di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento 
  alla realizzazione dell'opera. 
  Art.90. Obblighi del committente o del responsabile 
  dei lavori ![]()
1. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15. Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.
2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, valuta i documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).
3. Nei cantieri in cui e' prevista la presenza di piu' imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.
4. Nel caso di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o piu' imprese.
6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, ha facolta' di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.
8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facolta' di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.
9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento 
  dei lavori ad un'unica impresa:
  a) verifica l'idoneita' tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle 
  imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai 
  lavori da affidare, con le modalita' di cui all'allegato XVII. Nei casi di cui 
  al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto 
  mediante presentazione da parte delle imprese del certificato di iscrizione 
  alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarita' 
  contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri 
  requisiti previsti dall'allegato XVII;
  b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, 
  distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori 
  effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto 
  nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonche' 
  una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni 
  sindacali comparativamente piu' rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. 
  Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera 
  soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico 
  di regolarita' contributiva e dell'autocertificazione relativa al contratto 
  collettivo applicato;
  c) trasmette all'amministrazione competente, prima dell'inizio dei lavori oggetto 
  del permesso di costruire o della denuncia di inizio attivita', il nominativo 
  delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle 
  lettere a) e b). L'obbligo di cui al periodo che precede sussiste anche in caso 
  di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni 
  a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio 
  personale dipendente senza ricorso all'appalto. In assenza del documento unico 
  di regolarita' contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice 
  dei lavori, l'efficacia del titolo abilitativo e' sospesa.
10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista, e' sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente.
11. In caso di lavori privati, la disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori non soggetti a permesso di costruire. Si applica in ogni caso quanto disposto dall'articolo 92, comma 2.
  Art.91. Obblighi del coordinatore per la progettazione 
  
 
  
  1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione 
  delle offerte, il coordinatore per la progettazione:
  a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, 
  comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV;
  b) predispone un fascicolo, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, 
  contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione 
  dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme 
  di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo 
  non e' predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 
  3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 
  in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 
  giugno 2001, n. 380.
2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), e' preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.
  Art.92. Obblighi del coordinatore per l'esecuzione 
  dei lavori ![]()
  1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione 
  dei lavori:
  a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, 
  da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni 
  loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 
  100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
  b) verifica l'idoneita' del piano operativo di sicurezza, da considerare come 
  piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui 
  all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adegua il piano 
  di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e il fascicolo di cui 
  all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori 
  ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese 
  esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese 
  esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
  c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la 
  cooperazione ed il coordinamento delle attivita' nonche' la loro reciproca informazione;
  d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali 
  al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza 
  finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
  e) segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione 
  scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle 
  disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui 
  all'articolo 100, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle 
  imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. 
  Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun 
  provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, 
  il coordinatore per l'esecuzione da' comunicazione dell'inadempienza alla azienda 
  unita' sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente 
  competenti;
  f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, 
  le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati 
  dalle imprese interessate.
2. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).
  Art.93. Responsabilita' dei committenti e dei responsabili 
  dei lavori ![]()
  1. Il committente e' esonerato dalle responsabilita' connesse all'adempimento 
  degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori. 
  In ogni caso il conferimento dell'incarico al responsabile dei lavori non esonera 
  il committente dalle responsabilita' connesse alla verifica degli adempimenti 
  degli obblighi di cui agli articoli 90, 92, comma 1, lettera e), e 99.
  2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore 
  per l'esecuzione, non esonera il responsabile dei lavori dalle responsabilita' 
  connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 
  91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c) e d). 
  Art.94. Obblighi dei lavoratori autonomi ![]()
  1. I lavoratori autonomi che esercitano la propria attivita' nei 
  cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente decreto legislativo, 
  si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, 
  ai fini della sicurezza. 
  Art.95. Misure generali di tutela ![]()
  1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione 
  dell'opera osservano le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 e curano, 
  ciascuno per la parte di competenza, in particolare:
  a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita';
  b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni 
  di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
  c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
  d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo 
  periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che 
  possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
  e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito 
  dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze 
  pericolose;
  f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva 
  da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
  g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
  h) le interazioni con le attivita' che avvengono sul luogo, all'interno o in 
  prossimita' del cantiere. 
  Art.96. Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti 
  e dei preposti ![]()
  1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese 
  esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche 
  familiare o con meno di dieci addetti:
  a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII;
  b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalita' chiaramente 
  visibili e individuabili;
  c) curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in 
  modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
  d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che 
  possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
  e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del 
  caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
  f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano 
  correttamente;
  g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, 
  lettera h).
2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all'articolo 18, comma 1, lettera z), e all'articolo 26, commi 1, lettera b), e 3.
  Art.97. Obblighi del datore di lavoro dell'impresa 
  affidataria ![]()
  1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria vigila sulla sicurezza 
  dei lavori affidati e sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni 
  del piano di sicurezza e coordinamento.
  2. Gli obblighi derivanti dall'articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui 
  all'articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell'impresa 
  affidataria. Per la verifica dell'idoneita' tecnico professionale si fa riferimento 
  alle modalita' di cui all'allegato XVII.
  3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:
  a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;
  b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese 
  esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani 
  operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione. 
  Art.98. Requisiti professionali del coordinatore per 
  la progettazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ![]()
  1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione 
  dei lavori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
  a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 
  a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del Ministro dell'universita' 
  e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario 
  alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica 
  conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di 
  cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 
  in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 
  n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi 
  del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca in 
  data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 
  2004, nonche' attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante 
  l'espletamento di attivita' lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno 
  un anno;
  b) laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto 
  decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi 
  8, 9, 10, 4, di cui al citato decreto ministeriale in data 4 agosto 2000, nonche' 
  attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento 
  di attivita' lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;
  c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, 
  nonche' attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante 
  l'espletamento di attivita' lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno 
  tre anni.
2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresi', in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dai rispettivi ordini o collegi professionali, dalle universita', dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia.
3. I contenuti, le modalita' e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all'allegato XIV.
4. L'attestato di cui al comma 2 non e' richiesto per coloro che, non piu' in servizio, abbiano svolto attivita' tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualita' di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di un esame relativo ad uno specifico insegnamento del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti minimi di cui all'allegato XIV, o l'attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario con i medesimi contenuti minimi. L'attestato di cui al comma 2 non e' richiesto per coloro che sono in possesso della laurea magistrale LM-26.
5. Le spese connesse all'espletamento dei corsi di cui al comma 2 sono a totale carico dei partecipanti.
6. Le regioni determinano la misura degli oneri per il funzionamento dei corsi di cui al comma 2, da esse organizzati, da porsi a carico dei partecipanti.
  Art.99. Notifica preliminare ![]()
  1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio 
  dei lavori, trasmette all'azienda unita' sanitaria locale e alla direzione provinciale 
  del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente 
  all'allegato XII, nonche' gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:
  a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3;
  b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono 
  nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute 
  in corso d'opera;
  c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entita' presunta di lavoro 
  non sia inferiore a duecento uomini-giorno.
2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.
3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'articolo 51 possono chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.
  Art.100. Piano di sicurezza e di coordinamento ![]()
  1. Il piano e' costituito da una relazione tecnica e prescrizioni 
  correlate alla complessita' dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi 
  critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per 
  la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di 
  cui all'allegato XI, nonche' la stima dei costi di cui al punto 4 dell'allegato 
  XV. Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e' corredato da tavole esplicative 
  di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una 
  planimetria sull'organizzazione del cantiere e, ove la particolarita' dell'opera 
  lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del piano di 
  sicurezza e di coordinamento e l'indicazione della stima dei costi della sicurezza 
  sono definiti all'allegato XV.
  2. Il piano di sicurezza e coordinamento e' parte integrante del contratto di 
  appalto.
  3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono 
  tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1 e nel piano operativo 
  di sicurezza.
  4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti 
  per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano 
  operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.
  5. L'impresa che si aggiudica i lavori ha facolta' di presentare al coordinatore 
  per l'esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, 
  ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della 
  propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare 
  modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.
  6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la cui esecuzione 
  immediata e' necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare 
  urgenti misure di salvataggio. 
  Art.101. Obblighi di trasmissione ![]()
1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.
2. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa affidataria trasmette il piano di cui al comma 1 alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.
3. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione.
  Art.102. Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza 
  
 
  
1. Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facolta' di formulare proposte al riguardo.
  Art.103. Modalita' di previsione dei livelli di emissione 
  sonora ![]()
1. L'emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti puo' essere stimata in fase preventiva facendo riferimento a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validita' e' riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, riportando la fonte documentale cui si e' fatto riferimento.
  Art.104. Modalita' attuative di particolari obblighi 
  
 
  
1. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori e' inferiore ai duecento giorni lavorativi, l'adempimento di quanto previsto dall'articolo 102 costituisce assolvimento dell'obbligo di riunione di cui all'articolo 35, salvo motivata richiesta del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
2. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori e' inferiore ai 200 giorni lavorativi, e ove sia prevista la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, la visita del medico competente agli ambienti di lavoro in cantieri aventi caratteristiche analoghe a quelli gia' visitati dallo stesso medico competente e gestiti dalle stesse imprese, e' sostituita o integrata, a giudizio del medico competente, con l'esame di piani di sicurezza relativi ai cantieri in cui svolgono la loro attivita' i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza. Il medico competente visita almeno una volta all'anno l'ambiente di lavoro in cui svolgono la loro attivita' i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, i criteri e i contenuti per la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti possono essere definiti dalle parti sociali in sede di contrattazione nazionale di categoria.
4. I datori di lavoro, quando e' previsto nei contratti di affidamento dei lavori che il committente o il responsabile dei lavori organizzi apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, sono esonerati da quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera b).
Capo II
  Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei 
  lavori in quota
Sezione I
  Campo di applicazione
1. Le norme del presente capo si applicano alle attivita' che, da chiunque esercitate e alle quali siano addetti lavoratori subordinati o autonomi, concernono la esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e di sterro. Costituiscono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. Le norme del presente capo si applicano ai lavori in quota di cui al presente capo e ad in ogni altra attivita' lavorativa.
1. Le disposizioni del presente capo non si applicano:
  a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
  b) alle attivita' di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi 
  liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma 
  continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello 
  Stato;
  c) ai lavori svolti in mare. 
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intende per lavoro in quota: attivita' lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.
Sezione II
  Disposizioni di carattere generale 
Art.108. Viabilità nei cantieri ![]()
1. Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilita' delle persone e dei veicoli conformemente al punto 1 dell'allegato XVIII.
  Art.109. Recinzione del cantiere ![]()
1. Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni
1. Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili deve essere impedito con barriere o protetto con l'adozione di misure o cautele adeguate.
  Art.111. Obblighi del datore di lavoro nell'uso di 
  attrezzature per lavori in quota ![]()
1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono 
  essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate 
  a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro piu' 
  idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformita' ai 
  seguenti criteri:
  a) priorita' alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione 
  individuale;
  b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori 
  da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di 
  rischi.
2. Il datore di lavoro sceglie il tipo piu' idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego. Il sistema di accesso adottato deve consentire l'evacuazione in caso di pericolo imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta.
3. Il datore di lavoro dispone affinche' sia utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l'uso di altre attrezzature di lavoro considerate piu' sicure non e' giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non puo' modificare.
4. Il datore di lavoro dispone affinche' siano impiegati sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi alle quali il lavoratore e' direttamente sostenuto, soltanto in circostanze in cui, a seguito della valutazione dei rischi, risulta che il lavoro puo' essere effettuato in condizioni di sicurezza e l'impiego di un'altra attrezzatura di lavoro considerata piu' sicura non e' giustificato a causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche esistenti dei siti che non puo' modificare. Lo stesso datore di lavoro prevede l'impiego di un sedile munito di appositi accessori in funzione dell'esito della valutazione dei rischi ed, in particolare, della durata dei lavori e dei vincoli di carattere ergonomico.
5. Il datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate in base ai commi precedenti, individua le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione, prevedendo, ove necessario, l'installazione di dispositivi di protezione contro le cadute. I predetti dispositivi devono presentare una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. I dispositivi di protezione collettiva contro le cadute possono presentare interruzioni soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli o a gradini.
6. Il datore di lavoro nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede l'eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti ed efficaci. Il lavoro e' eseguito previa adozione di tali misure. Una volta terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati.
7. Il datore di lavoro effettua i lavori temporanei in quota soltanto se le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.
8. Il datore di lavoro dispone affinche' sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai lavori in quota.
  Art.112. Idoneita' delle opere provvisionali ![]()
1. Le opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale ed a regola d'arte, proporzionate ed idonee allo scopo; esse devono essere conservate in efficienza per la intera durata del lavoro.
2. Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro verifica per eliminare quelli non ritenuti piu' idonei ai sensi dell'allegato XIX.
1. Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, devono essere costruite e mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza. I gradini devono avere pedata e alzata dimensionate a regola d'arte e larghezza adeguata alle esigenze del transito. Dette scale ed i relativi pianerottoli devono essere provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale o di altra difesa equivalente. Le rampe delimitate da due pareti devono essere munite di almeno un corrimano.
2. Le scale a pioli di altezza superiore a m 5, fissate su pareti o incastellature verticali o aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, devono essere provviste, a partire da m 2,50 dal pavimento o dai ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l'esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi piu' di cm 60. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala e' fissata. Quando l'applicazione della gabbia alle scale costituisca intralcio all'esercizio o presenti notevoli difficolta' costruttive, devono essere adottate, in luogo della gabbia, altre misure di sicurezza atte ad evitare la caduta delle persone per un tratto superiore ad un metro.
3. Le scale semplici portatili (a mano) devono essere costruite con materiale 
  adatto alle condizioni di impiego, devono essere sufficientemente resistenti 
  nell'insieme e nei singoli elementi e devono avere dimensioni appropriate al 
  loro uso. Dette scale, se di legno, devono avere i pioli fissati ai montanti 
  mediante incastro. I pioli devono essere privi di nodi. Tali pioli devono essere 
  trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; nelle scale 
  lunghe piu' di 4 metri deve essere applicato anche un tirante intermedio. E' 
  vietato l'uso di scale che presentino listelli di legno chiodati sui montanti 
  al posto dei pioli rotti. Esse devono inoltre essere provviste di:
  a) dispositivi antisdrucciolevoli alle estremita' inferiori dei due montanti;
  b) ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremita' superiori, 
  quando sia necessario per assicurare la stabilita' della scala.
4. Per le scale provviste alle estremita' superiori di dispositivi di trattenuta, 
  anche scorrevoli su guide, non sono richieste le misure di sicurezza indicate 
  nelle lettere a) e b) del comma 3. Le scale a mano usate per l'accesso ai vari 
  piani dei ponteggi e delle impalcature non devono essere poste l'una in prosecuzione 
  dell'altra.
  Le scale che servono a collegare stabilmente due ponti, quando sono sistemate 
  verso la parte esterna del ponte, devono essere provviste sul lato esterno di 
  un corrimano parapetto.
5. Quando l'uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento, esse devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona.
6. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano sistemate in modo 
  da garantire la loro stabilita' durante l'impiego e secondo i seguenti criteri:
  a) le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto stabile, resistente, 
  di dimensioni adeguate e immobile, in modo da garantire la posizione orizzontale 
  dei pioli;
  b) le scale a pioli sospese devono essere agganciate in modo sicuro e, ad eccezione 
  delle scale a funi, in maniera tale da evitare spostamenti e qualsiasi movimento 
  di oscillazione;
  c) lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili, durante il loro 
  uso, deve essere impedito con fissaggio della parte superiore o inferiore dei 
  montanti, o con qualsiasi dispositivo antiscivolo, o ricorrendo a qualsiasi 
  altra soluzione di efficacia equivalente;
  d) le scale a pioli usate per l'accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza 
  oltre il livello di accesso, a meno che altri dispositivi garantiscono una presa 
  sicura;
  e) le scale a pioli composte da piu' elementi innestabili o a sfilo devono essere 
  utilizzate in modo da assicurare il fermo reciproco dei vari elementi;
  f) le scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente prima di accedervi.
7. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri. In particolare il trasporto a mano di pesi su una scala a pioli non deve precludere una presa sicura.
8. Per l'uso delle scale portatili composte di due o piu' elementi innestati 
  (tipo all'italiana o simili), oltre quanto prescritto nel comma 3, si devono 
  osservare le seguenti disposizioni:
  a) la lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 metri, salvo particolari 
  esigenze, nel qual caso le estremita' superiori dei montanti devono essere assicurate 
  a parti fisse;
  b) le scale in opera lunghe piu' di 8 metri devono essere munite di rompitratta 
  per ridurre la freccia di inflessione;
  c) nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento 
  laterale;
  d) durante l'esecuzione dei lavori, una persona deve esercitare da terra una 
  continua vigilanza della scala.
9. Le scale doppie non devono superare l'altezza di m 5 e devono essere provviste di catena di adeguata resistenza o di altro dispositivo che impedisca l'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.
10. E' ammessa la deroga alle disposizioni di carattere costruttivo di cui ai commi 3, 8 e 9 per le scale portatili conformi all'allegato XX.
  Art.114. Protezione dei posti di lavoro ![]()
  1. Quando nelle immediate vicinanze dei ponteggi o del posto di caricamento 
  e sollevamento dei materiali vengono impastati calcestruzzi e malte o eseguite 
  altre operazioni a carattere continuativo il posto di lavoro deve essere protetto 
  da un solido impalcato sovrastante, contro la caduta di materiali.
  2. Il posto di carico e di manovra degli argani a terra deve essere delimitato 
  con barriera per impedire la permanenza ed il transito sotto i carichi.
  3. Nei lavori che possono dar luogo a proiezione di schegge, come quelli di 
  spaccatura o scalpellatura di blocchi o pietre e simili, devono essere predisposti 
  efficaci mezzi di protezione a difesa sia delle persone direttamente addette 
  a tali lavori sia di coloro che sostano o transitano in vicinanza. Tali misure 
  non sono richieste per i lavori di normale adattamento di pietrame nella costruzione 
  di muratura comune. 
  Art.115. Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto 
  
 
  
  1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione 
  collettiva come previsto all'articolo 111, comma 1, lettera a), e' necessario 
  che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione composti da diversi 
  elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, quali i seguenti:
  a) assorbitori di energia;
  b) connettori;
  c) dispositivo di ancoraggio;
  d) cordini;
  e) dispositivi retrattili;
  f) guide o linee vita flessibili;
  g) guide o linee vita rigide;
  h) imbracature.
2. Il sistema di protezione, certificato per l'uso specifico, deve permettere una caduta libera non superiore a 1,5 m o, in presenza di dissipatore di energia a 4 metri.
3. Il cordino deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali.
4. Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o mezzi equivalenti e di idoneo dispositivo anticaduta.
  Art.116. Obblighi dei datori di lavoro concernenti 
  l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi ![]()
  1. Il datore di lavoro impiega sistemi di accesso e di posizionamento mediante 
  funi in conformita' ai seguenti requisiti:
  a) sistema comprendente almeno due funi ancorate separatamente, una per l'accesso, 
  la discesa e il sostegno, detta fune di lavoro, e l'altra con funzione di dispositivo 
  ausiliario, detta fune di sicurezza. E' ammesso l'uso di una fune in circostanze 
  eccezionali in cui l'uso di una seconda fune rende il lavoro piu' pericoloso 
  e se sono adottate misure adeguate per garantire la sicurezza;
  b) lavoratori dotati di un'adeguata imbracatura di sostegno collegata alla fune 
  di sicurezza;
  c) fune di lavoro munita di meccanismi sicuri di ascesa e discesa e dotata di 
  un sistema autobloccante volto a evitare la caduta nel caso in cui l'utilizzatore 
  perda il controllo dei propri movimenti.
  La fune di sicurezza deve essere munita di un dispositivo mobile contro le cadute 
  che segue gli spostamenti del lavoratore;
  d) attrezzi ed altri accessori utilizzati dai lavoratori, agganciati alla loro 
  imbracatura di sostegno o al sedile o ad altro strumento idoneo;
  e) lavori programmati e sorvegliati in modo adeguato, anche al fine di poter 
  immediatamente soccorrere il lavoratore in caso di necessita'. Il programma 
  dei lavori definisce un piano di emergenza, le tipologie operative, i dispositivi 
  di protezione individuale, le tecniche e le procedure operative, gli ancoraggi, 
  il posizionamento degli operatori, i metodi di accesso, le squadre di lavoro 
  e gli attrezzi di lavoro;
  f) il programma di lavoro deve essere disponibile presso i luoghi di lavoro 
  ai fini della verifica da parte dell'organo di vigilanza competente per territorio 
  di compatibilita' ai criteri di cui all'articolo 111, commi 1 e 2.
2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori interessati una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, in particolare in materia di procedure di salvataggio.
3. La formazione di cui al comma 2 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:
  a) l'apprendimento delle tecniche operative e dell'uso dei dispositivi necessari;
  b) l'addestramento specifico sia su strutture naturali, sia su manufatti;
  c) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, loro caratteristiche 
  tecniche, manutenzione, durata e conservazione;
  d) gli elementi di primo soccorso;
  e) i rischi oggettivi e le misure di prevenzione e protezione;
  f) le procedure di salvataggio.
4. I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validita' dei corsi sono riportati nell'allegato XXI.
  Art.117. Lavori in prossimita' di parti attive 
  
 
  
  1. Quando occorre effettuare lavori in prossimita' di linee elettriche o di 
  impianti elettrici con parti attive non protette o che per circostanze particolari 
  si debbano ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le norme di 
  buona tecnica, si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni:
  a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata 
  dei lavori;
  b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento alle parti attive;
  c) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, 
  ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza.
2. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti.
Sezione III
  Scavi e fondazioni
 Art.118. Splateamento e sbancamento ![]()
  1. Nei lavori di splateamento o sbancamento eseguiti senza l'impiego di escavatori 
  meccanici, le pareti delle fronti di attacco devono avere una inclinazione o 
  un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti. 
  Quando la parete del fronte di attacco supera l'altezza di m 1,50, e' vietato 
  il sistema di scavo manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento 
  della parete.
  2. Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, 
  di gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, 
  deve essere provveduto all'armatura o al consolidamento del terreno.
  3. Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza 
  degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio del fronte di 
  attacco.
  4. Il posto di manovra dell'addetto all'escavatore, quando questo non sia munito 
  di cabina metallica, deve essere protetto con solido riparo.
  5. Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base 
  della parete di attacco e, in quanto necessario in relazione all'altezza dello 
  scavo o alle condizioni di accessibilita' del ciglio della platea superiore, 
  la zona superiore di pericolo deve essere almeno delimitata mediante opportune 
  segnalazioni spostabili col proseguire dello scavo. 
  Art.119. Pozzi, scavi e cunicoli ![]()
  1. Nello scavo di pozzi e di trincee profondi piu' di m 1,50, quando la consistenza 
  del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilita', anche in relazione alla 
  pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, alla 
  applicazione delle necessarie armature di sostegno.
  2. Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi 
  di almeno 30 centimetri.
  3. Nello scavo dei cunicoli, a meno che si tratti di roccia che non presenti 
  pericolo di distacchi, devono predisporsi idonee armature per evitare franamenti 
  della volta e delle pareti. Dette armature devono essere applicate man mano 
  che procede il lavoro di avanzamento; la loro rimozione puo' essere effettuata 
  in relazione al progredire del rivestimento in muratura.
  4. Idonee armature e precauzioni devono essere adottate nelle sottomurazioni 
  e quando in vicinanza dei relativi scavi vi siano fabbriche o manufatti le cui 
  fondazioni possano essere scoperte o indebolite dagli scavi.
  5. Nella infissione di pali di fondazione devono essere adottate misure e precauzioni 
  per evitare che gli scuotimenti del terreno producano lesioni o danni alle opere 
  vicine con pericolo per i lavoratori.
  6. Nei lavori in pozzi di fondazione profondi oltre 3 metri deve essere disposto, 
  a protezione degli operai addetti allo scavo ed all'asportazione del materiale 
  scavato, un robusto impalcato con apertura per il passaggio della benna.
  7. Nei pozzi e nei cunicoli deve essere prevista una adeguata assistenza all'esterno 
  e le loro dimensioni devono essere tali da permettere il recupero di un lavoratore 
  infortunato privo di sensi. 
 Art.120. Deposito di materiali in prossimita' degli 
  scavi ![]()
1. E' vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali depositi siano necessari per le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature.
  Art.121. Presenza di gas negli scavi ![]()
1. Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, devono essere adottate idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose.
2. Quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, asfissianti o la irrespirabilita' dell'aria ambiente e non sia possibile assicurare una efficiente aerazione ed una completa bonifica, i lavoratori devono essere provvisti di idonei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratore, ed essere muniti di idonei dispositivi di protezione individuale collegati ad un idoneo sistema di salvataggio, che deve essere tenuto all'esterno dal personale addetto alla sorveglianza. Questo deve mantenersi in continuo collegamento con gli operai all'interno ed essere in grado di sollevare prontamente all'esterno il lavoratore colpito dai gas.
3. Possono essere adoperate le maschere respiratorie, in luogo di autorespiratori, solo quando, accertate la natura e la concentrazione dei gas o vapori nocivi o asfissianti, esse offrano garanzia di sicurezza e sempreche' sia assicurata una efficace e continua aerazione.
4. Quando si sia accertata la presenza di gas infiammabili o esplosivi, deve provvedersi alla bonifica dell'ambiente mediante idonea ventilazione; deve inoltre vietarsi, anche dopo la bonifica, se siano da temere emanazioni di gas pericolosi, l'uso di apparecchi a fiamma, di corpi incandescenti e di apparecchi comunque suscettibili di provocare fiamme o surriscaldamenti atti ad incendiare il gas.
5. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 4, i lavoratori devono essere abbinati nell'esecuzione dei lavori.
Sezione IV
  Ponteggi e impalcature in legname
 Art.122. Ponteggi ed opere provvisionali ![]()
1. Nei lavori che sono eseguiti ad un'altezza superiore ai m 2, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente al punto 2 dell'allegato XVIII.
  Art.123. Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali 
  
 
  
1. Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori.
  Art.124. Deposito di materiali sulle impalcature ![]()
1. Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere e' vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori.
2. Il peso dei materiali e delle persone deve essere sempre inferiore a quello che e' consentito dalla resistenza strutturale del ponteggio; lo spazio occupato dai materiali deve consentire i movimenti e le manovre necessarie per l'andamento del lavoro.
  Art.125. Disposizione dei montanti ![]()
  1. I montanti devono essere costituiti con elementi accoppiati, i cui punti 
  di sovrapposizione devono risultare sfalsati di almeno un metro; devono altresi' 
  essere verticali o leggermente inclinati verso la costruzione.
  2. Per le impalcature fino ad 8 metri di altezza sono ammessi montanti singoli 
  in un sol pezzo; per impalcature di altezza superiore, soltanto per gli ultimi 
  7 metri i montanti possono essere ad elementi singoli.
  3. Il piede dei montanti deve essere solidamente assicurato alla base di appoggio 
  o di infissione in modo che sia impedito ogni cedimento in senso verticale ed 
  orizzontale.
  4. L'altezza dei montanti deve superare di almeno metri 1,20 l'ultimo impalcato 
  o il piano di gronda.
  5. La distanza tra due montanti consecutivi non deve essere superiore a m 3,60; 
  puo' essere consentita una maggiore distanza quando cio' sia richiesto da evidenti 
  motivi di esercizio del cantiere, purche', in tale caso, la sicurezza del ponteggio 
  risulti da un progetto redatto da un ingegnere o architetto corredato dai relativi 
  calcoli di stabilita'.
  6. Il ponteggio deve essere efficacemente ancorato alla costruzione almeno in 
  corrispondenza ad ogni due piani di ponteggio e ad ogni due montanti, con disposizione 
  di ancoraggi a rombo o di pari efficacia. 
  Art.126. Parapetti ![]()
  1. Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano 
  posti ad un'altezza maggiore di 2 metri, devono essere provvisti su tutti i 
  lati verso il vuoto di robusto parapetto e in buono stato di conservazione. 
  Art.127. Ponti a sbalzo ![]()
  1. Nei casi in cui particolari esigenze non permettono l'impiego di ponti normali, 
  possono essere consentiti ponti a sbalzo purche' la loro costruzione risponda 
  a idonei procedimenti di calcolo e ne garantisca la solidita' e la stabilita'. 
  Art.128. Sottoponti ![]()
  1. Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, 
  costruito come il ponte, a distanza non superiore a m 2,50.
  2. La costruzione del sottoponte puo' essere omessa per i ponti sospesi, per 
  i ponti a sbalzo e quando vengano eseguiti lavori di manutenzione e di riparazione 
  di durata non superiore a cinque giorni. 
 Art.129. Impalcature nelle costruzioni in conglomerato 
  cementizio ![]()
  1. Nella esecuzione di opere a struttura in conglomerato cementizio, quando 
  non si provveda alla costruzione da terra di una normale impalcatura con montanti, 
  prima di iniziare la erezione delle casseforme per il getto dei pilastri perimetrali, 
  deve essere sistemato, in corrispondenza al piano raggiunto, un regolare ponte 
  di sicurezza a sbalzo, avente larghezza utile di almeno m 1,20.
  2. Le armature di sostegno del cassero per il getto della successiva soletta 
  o della trave perimetrale, non devono essere lasciate sporgere dal filo del 
  fabbricato piu' di 40 centimetri per l'affrancamento della sponda esterna del 
  cassero medesimo. Come sotto ponte puo' servire l'impalcato o ponte a sbalzo 
  costruito in corrispondenza al piano sottostante.
  3. In corrispondenza ai luoghi di transito o stazionamento deve essere sistemato, 
  all'altezza del solaio di copertura del piano terreno, un impalcato di sicurezza 
  (mantovana) a protezione contro la caduta di materiali dall'alto. Tale protezione 
  puo' essere sostituita con una chiusura continua in graticci sul fronte del 
  ponteggio, qualora presenti le stesse garanzie di sicurezza, o con la segregazione 
  dell'area sottostante. 
 Art.130. Andatoie e passerelle ![]()
  1. Le andatoie devono avere larghezza non minore di m 0,60, quando siano destinate 
  soltanto al passaggio di lavoratori e di m 1,20, se destinate al trasporto di 
  materiali. La loro pendenza non deve essere maggiore del 50 per cento.
  2. Le andatoie lunghe devono essere interrotte da pianerottoli di riposo ad 
  opportuni intervalli; sulle tavole delle andatoie devono essere fissati listelli 
  trasversali a distanza non maggiore del passo di un uomo carico. 
Sezione 
  VI
  Ponteggi movibili  
  
  
  Art.139. Ponti su cavalletti 
  ![]()
  1. I ponti su cavalletti non devono aver altezza superiore 
  a metri 2 e non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi. 
  Capo 
  II 
  Sanzioni   
  
  
   Art.165. Sanzioni a carico del 
  datore di lavoro e del dirigente ![]()
  1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
  a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 
  2.000 a 10.000 euro per la violazione degli articoli 163 e 164, comma 1, lettera 
  b);
  b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda 
  da 1.000 a 4.500 euro per la violazione dell'articolo 164, comma 1, lettera 
  a).
  
  Art.166. Sanzioni a carico del preposto 
  ![]()
  1. Il preposto e' punito nei limiti dell'attivita' alla 
  quale e' tenuto in osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo 19:
  a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 400 
  a 1.200 euro per la violazione dell'articolo 163;
  b) con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da 150 
  a 600 euro per la violazione dell'articolo 164, comma 1, lettera a). 
  
  Titolo VI 
  
  MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
  
  Capo I
  Disposizioni generali
  
   Art.167. Campo di applicazione 
  ![]()
  1. Le norme del presente titolo si applicano alle attivita' 
  lavorative di movimentazione manuale dei carichi che comportano per i lavoratori 
  rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari.
  
  2. Ai fini del presente titolo, s'intendono:
  a) movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di 
  trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o piu' lavoratori, comprese 
  le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, 
  che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche 
  sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in 
  particolare dorso-lombari;
  b) patologie da sovraccarico biomeccanico: patologie delle 
  strutture osteoarticolari, muscolotendinee e nervovascolari. 
  
  Art.168. Obblighi del datore di lavoro 
  ![]()
  1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative 
  necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, 
  per evitare la necessita' di una movimentazione manuale dei carichi da parte 
  dei lavoratori.
  
  2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione 
  manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure 
  organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati e fornisce ai lavoratori 
  stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione 
  manuale di detti carichi, tenendo conto dell'allegato XXXIII, ed in particolare:
  a) organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione 
  assicuri condizioni di sicurezza e salute;
  b) valuta, se possibile anche in fase di proget-tazione, 
  le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione tenendo 
  conto dell'allegato XXXIII;
  c) evita o riduce i rischi, particolarmente di patologie 
  dorso-lombari, adottando le misure adeguate, tenendo conto in particolare dei 
  fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro 
  e delle esigenze che tale attivita' comporta, in base all'allegato XXXIII;
  d) sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria 
  di cui all'articolo 41, sulla base della valutazione del rischio e dei fattori 
  individuali di rischio di cui all'allegato XXXIII.
  
  3. Le norme tecniche costituiscono criteri di riferimento 
  per le finalita' del presente articolo e dell'allegato XXXIII, ove applicabili. 
  Negli altri casi si puo' fare riferimento alle buone prassi e alle linee guida. 
  
  
  Art.169. Informazione, formazione 
  e addestramento ![]()
  1. Tenendo conto dell'allegato XXXIII, il datore di lavoro:
  a) fornisce ai lavoratori le informazioni adeguate relativamente 
  al peso ed alle altre caratteristiche del carico movimentato;
  b) assicura ad essi la formazione adeguata in relazione 
  ai rischi lavorativi ed alle modalita' di corretta esecuzione delle attivita'.
  
  2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori l'addestramento 
  adeguato in merito alle corrette manovre e procedure da adottare nella movimentazione 
  manuale dei carichi. 
  
  Capo II 
  
  Sanzioni  
  
  
   Art.170. Sanzioni a carico del 
  datore di lavoro e del dirigente ![]()
  1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
  a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 
  euro 2.000 fino ad euro 10.000 per la violazione dell'articolo 168, commi 1 
  e 2, 169, comma 1, lettera b);
  b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda 
  da euro 1.000 a euro 4.500 per la violazione dell'articolo 169, comma 1, lettera 
  a). 
  
  Art.171. Sanzioni a carico del preposto 
  ![]()
  1. Il preposto e' punito nei limiti dell'attivita' alla 
  quale e' tenuto in osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo 19:
  a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da euro 
  400 ad euro 1.200 per la violazione dell'articolo 168, commi 1 e 2;
  b) con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da euro 
  150 ad euro 600 per la violazione dell'articolo 169, comma 1, lettera a). 
  
  Titolo VII 
  
  ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI
  
   Capo I
  Disposizioni generali 
  
  
   Art.172. Campo di applicazione 
  ![]()
  1. Le norme del presente titolo si applicano alle attivita' 
  lavorative che comportano l'uso di attrezzature munite di videoterminali.
  2. Le norme del presente titolo non si applicano ai lavoratori 
  addetti:
  a) ai posti di guida di veicoli o macchine;
  b) ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo 
  di trasporto;
  c) ai sistemi informatici destinati in modo prioritario 
  all'utilizzazione da parte del pubblico;
  d) alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa 
  e a tutte le attrezzature munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione 
  dei dati o delle misure, necessario all'uso diretto di tale attrezzatura;
  e) alle macchine di videoscrittura senza schermo separato. 
  
  
  Art.173. Definizioni ![]()
  1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende 
  per:
  a) videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico 
  a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato;
  b) posto di lavoro: l'insieme che comprende le attrezzature 
  munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di 
  immissione dati, incluso il mouse, il software per l'interfaccia uomo-macchina, 
  gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l'unita' 
  a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, 
  la sedia, il piano di lavoro, nonche' l'ambiente di lavoro immediatamente circostante;
  c) lavoratore: il lavoratore che utilizza un'attrezzatura 
  munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, 
  dedotte le interruzioni di cui all'articolo 175. 
  
  Capo II 
  
  Obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti 
  
  
   Art.174. Obblighi del datore 
  di lavoro ![]()
  1. Il datore di lavoro, all'atto della valutazione del 
  rischio di cui all'articolo 28, analizza i posti di lavoro con particolare riguardo:
  a) ai rischi per la vista e per gli occhi;
  b) ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento 
  fisico o mentale;
  c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.
  
  2. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per 
  ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni di cui al comma 1, tenendo 
  conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati.
  3. Il datore di lavoro organizza e predispone i posti 
  di lavoro di cui all'articolo 173, in conformita' ai requisiti minimi di cui 
  all'allegato XXXIV. 
  
  Art.175. Svolgimento quotidiano del 
  lavoro ![]()
  1. Il lavoratore, ha diritto ad una interruzione della 
  sua attivita' mediante pause ovvero cambiamento di attivita'.
  2. Le modalita' di tali interruzioni sono stabilite dalla 
  contrattazione collettiva anche aziendale.
  3. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante 
  l'interruzione di cui al comma 1, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa 
  di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.
  4. Le modalita' e la durata delle interruzioni possono 
  essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico competente 
  ne evidenzi la necessita'.
  5. E' comunque esclusa la cumulabilita' delle interruzioni 
  all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro.
  6. Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi 
  i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono 
  considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa 
  abbandonare il posto di lavoro.
  7. La pausa e' considerata a tutti gli effetti parte integrante 
  dell'orario di lavoro e, come tale, non e' riassorbibile all'interno di accordi 
  che prevedono la riduzione dell'orario complessivo di lavoro. 
  
  Art.176. Sorveglianza sanitaria 
  ![]()
  1. I lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria 
  di cui all'articolo 41, con particolare riferimento:
  a) ai rischi per la vista e per gli occhi;
  b) ai rischi per l'apparato muscolo-scheletrico.
  
  2. Sulla base delle risultanze degli accertamenti di cui 
  al comma 1 i lavoratori vengono classificati ai sensi dell'articolo 41, comma 
  6.
  3. Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza 
  diversa stabilita dal medico competente, la periodicita' delle visite di controllo 
  e' biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni 
  e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di eta'; quinquennale 
  negli altri casi.
  4. Per i casi di inidoneita' temporanea il medico competente 
  stabilisce il termine per la successiva visita di idoneita'.
  5. Il lavoratore e' sottoposto a visita di controllo per 
  i rischi di cui al comma 1 a sua richiesta, secondo le modalita' previste all'articolo 
  41, comma 2, lettera c).
  6. Il datore di lavoro fornisce a sue spese ai lavoratori 
  i dispositivi speciali di correzione visiva, in funzione dell'attivita' svolta, 
  quando l'esito delle visite di cui ai commi 1, 3 e 4 ne evidenzi la necessita' 
  e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione. 
  
  Art.177. Informazione e formazione 
  ![]()
  1. In ottemperanza a quanto previsto in via generale dall'articolo 
  18, comma 1, lettera l), il datore di lavoro:
  a) fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare 
  per quanto riguarda:
  1) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi 
  dello stesso di cui all'articolo 174;
  2) le modalita' di svolgimento dell'attivita';
  3) la protezione degli occhi e della vista;
  b) assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare 
  in ordine a quanto indicato al comma 1, lettera a). 
  
  Capo III 
  
  Sanzioni  
  
  
   Art.178.Sanzioni a carico del 
  datore di lavoro e del dirigente ![]()
  1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
  a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 
  euro 2.000 fino ad euro 10.000 per la violazione dell'articolo 174, comma 2 
  e 3, 175, 176, commi 1, 3, 5, 177, comma 1, lettera b);
  b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda 
  da euro 1.000 a euro 4.500 per la violazione dell'articolo 177, comma 1, lettera 
  a). 
  
  Art.179. Sanzioni a carico del preposto 
  
  1. Il preposto e' punito nei limiti dell'attivita' alla 
  quale e' tenuto in osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo 19:
  a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da euro 
  400 ad euro 1.200 per la violazione dell'articolo 174, comma 2 e 3, 175;
  b) con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da euro 
  150 ad euro 600 per la violazione dell'articolo 174, comma 1, lettera a). 
  
Titolo 
  VIII 
  AGENTI FISICI
 
   
  Capo I
  Disposizioni generali  
   
  
   Art.180. Definizioni e campo 
  di applicazione ![]()
  1. Ai fini del presente decreto legislativo per agenti 
  fisici si intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni 
  meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale, 
  il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la 
  salute e la sicurezza dei lavoratori.
  2. Fermo restando quanto previsto dal presente capo, per 
  le attivita' comportanti esposizione a rumore si applica il capo II, per quelle 
  comportanti esposizione a vibrazioni si applica il capo III, per quelle comportanti 
  esposizione a campi elettromagnetici si applica il capo IV, per quelle comportanti 
  esposizione a radiazioni ottiche artificiali si applica il capo V.
  3. La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti 
  e' disciplinata unicamente dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e 
  sue successive modificazioni. 
  
  Art.181. Valutazione dei rischi 
  ![]()
  1. Nell'ambito della valutazione di cui all'articolo 28, 
  il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti 
  fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione 
  e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle 
  buone prassi.
  2. La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni 
  ad agenti fisici e' programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, 
  da personale qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione 
  in possesso di specifiche conoscenze in materia. La valutazione dei rischi e' 
  aggiornata ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla 
  obsoleta, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria 
  la sua revisione. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei 
  livelli di esposizione costituiscono parte integrante del documento di valutazione 
  del rischio.
  3. Il datore di lavoro nella valutazione dei rischi precisa 
  quali misure di prevenzione e protezione devono essere adottate. La valutazione 
  dei rischi e' riportata sul documento di valutazione di cui all'articolo 28, 
  essa puo' includere una giustificazione del datore di lavoro secondo cui la 
  natura e l'entita' dei rischi non rendono necessaria una valutazione dei rischi 
  piu' dettagliata. 
  
  Art.182. Disposizioni miranti ad 
  eliminare o ridurre i rischi ![]()
  1. Tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilita' 
  di misure per controllare il rischio alla fonte, i rischi derivanti dall'esposizione 
  agli agenti fisici sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo. La riduzione 
  dei rischi derivanti dall'esposizione agli agenti fisici si basa sui principi 
  generali di prevenzione contenuti nel presente decreto.
  2. In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a 
  valori superiori ai valori limite di esposizione definiti nei capi II, III, 
  IV e V. Allorche', nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in 
  applicazione del presente capo i valori limite di esposizione risultino superati, 
  il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di 
  sotto dei valori limite di esposizione, individua le cause del superamento dei 
  valori limite di esposizione e adegua di conseguenza le misure di protezione 
  e prevenzione per evitare un nuovo superamento. 
  
  Art.183. Lavoratori particolarmente 
  sensibili ![]()
  1. Il datore di lavoro adatta le misure di cui all'articolo 
  182 alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili 
  al rischio, incluse le donne in stato di gravidanza ed i minori. 
  
  Art.184. Informazione e formazione 
  dei lavoratori ![]()
  1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 
  e 37, il datore di lavoro provvede affinche' i lavoratori esposti a rischi derivanti 
  da agenti fisici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti vengano informati 
  e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi con particolare 
  riguardo:
  a) alle misure adottate in applicazione del presente titolo;
  b) all'entita' e al significato dei valori limite di esposizione 
  e dei valori di azione definiti nei Capi II, III, IV e V, nonche' ai potenziali 
  rischi associati;
  c) ai risultati della valutazione, misurazione o calcolo 
  dei livelli di esposizione ai singoli agenti fisici;
  d) alle modalita' per individuare e segnalare gli effetti 
  negativi dell'esposizione per la salute;
  e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto 
  a una sorveglianza sanitaria e agli obiettivi della stessa;
  f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo 
  i rischi derivanti dall'esposizione;
  g) all'uso corretto di adeguati dispositivi di protezione 
  individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni sanitarie all'uso. 
  
  
  Art.185. Sorveglianza sanitaria 
  ![]()
  1. La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti agli 
  agenti fisici viene svolta secondo i principi generali di cui all'articolo 41, 
  ed e' effettuata dal medico competente nelle modalita' e nei casi previsti ai 
  rispettivi capi del presente titolo sulla base dei risultati della valutazione 
  del rischio che gli sono trasmessi dal datore di lavoro per il tramite del servizio 
  di prevenzione e protezione.
  2. Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli in 
  un lavoratore un'alterazione apprezzabile dello stato di salute correlata ai 
  rischi lavorativi il medico competente ne informa il lavoratore e, nel rispetto 
  del segreto professionale, il datore di lavoro, che provvede a:
  a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi;
  b) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare 
  o ridurre i rischi;
  c) tenere conto del parere del medico competente nell'attuazione 
  delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio. 
  
  Art.186. Cartella sanitaria e di 
  rischio ![]()
  1. Nella cartella di cui all'articolo 25, comma 1, lettera 
  c), il medico competente riporta i dati della sorveglianza sanitaria, ivi compresi 
  i valori di esposizione individuali, ove previsti negli specifici capi del presente 
  titolo, comunicati dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione 
  e protezione. 
  
  Capo II 
  
  Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione 
  al rumore durante il lavoro  
 
  
  Art.187. Campo di applicazione 
  ![]()
  1. Il presente capo determina i requisiti minimi per la 
  protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti 
  dall'esposizione al rumore durante il lavoro e in particolare per l'udito. 
  
  Art.188. Definizioni ![]()
  1. Ai fini del presente capo si intende per:
  a) pressione acustica di picco (ppeak): valore massimo 
  della pressione acustica istantanea ponderata in frequenza «C»;
  b) livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h): 
  [dB(A) riferito a 20 \muPa]: valore medio, ponderato in funzione del tempo, 
  dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale di 
  otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6. Si riferisce 
  a tutti i rumori sul lavoro, incluso il rumore impulsivo;
  c) livello di esposizione settimanale al rumore (LEX,w): 
  valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione giornaliera 
  al rumore per una settimana nominale di cinque giornate lavorative di otto ore, 
  definito dalla norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6, nota 2. 
  
  Art.189. Valori limite di esposizione 
  e valori di azione ![]()
  1. I valori limite di esposizione e i valori di azione, 
  in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione 
  acustica di picco, sono fissati a:
  a) valori limite di esposizione rispettivamente LEX = 
  87 dB(A) e ppeak = 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 \muPa);
  b) valori superiori di azione: rispettivamente LEX = 85 
  dB(A) e ppeak = 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 \muPa);
  c) valori inferiori di azione: rispettivamente LEX = 80 
  dB(A) e ppeak = 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 \muPa).
  
  2. Laddove a causa delle caratteristiche intrinseche della 
  attivita' lavorativa l'esposizione giornaliera al rumore varia significativamente, 
  da una giornata di lavoro all'altra, e' possibile sostituire, ai fini dell'applicazione 
  dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, il livello di esposizione 
  giornaliera al rumore con il livello di esposizione settimanale a condizione 
  che:
  a) il livello di esposizione settimanale al rumore, come 
  dimostrato da un controllo idoneo, non ecceda il valore limite di esposizione 
  di 87 dB(A);
  b) siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo 
  i rischi associati a tali attivita'.
  
  3. Nel caso di variabilita' del livello di esposizione 
  settimanale va considerato il livello settimanale massimo ricorrente. 
  
  Art.190. Valutazione del rischio 
  ![]()
  1. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 181, il 
  datore di lavoro valuta l'esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro 
  prendendo in considerazione in particolare:
  a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi 
  inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;
  b) i valori limite di esposizione e i valori di azione 
  di cui all'articolo 189;
  c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei 
  lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare riferimento 
  alle donne in gravidanza e i minori;
  d) per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti 
  sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore 
  e sostanze ototossiche connesse con l'attivita' svolta e fra rumore e vibrazioni;
  e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza 
  dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento 
  o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;
  f) le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai 
  costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformita' alle vigenti disposizioni 
  in materia;
  g) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate 
  per ridurre l'emissione di rumore;
  h) il prolungamento del periodo di esposizione al rumore 
  oltre l'orario di lavoro normale, in locali di cui e' responsabile;
  i) le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, 
  comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica;
  l) la disponibilita' di dispositivi di protezione dell'udito 
  con adeguate caratteristiche di attenuazione.
  
  2. Se, a seguito della valutazione di cui al comma 1, 
  puo' fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possono essere 
  superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono 
  esposti, i cui risultati sono riportati nel documento di valutazione.
  3. I metodi e le strumentazioni utilizzati devono essere 
  adeguati alle caratteristiche del rumore da misurare, alla durata dell'esposizione 
  e ai fattori ambientali secondo le indicazioni delle norme tecniche. I metodi 
  utilizzati possono includere la campionatura, purche' sia rappresentativa dell'esposizione 
  del lavoratore.
  4. Nell'applicare quanto previsto nel presente articolo, 
  il datore di lavoro tiene conto dell'incertezza delle misure determinate secondo 
  la prassi metrologica.
  5. La valutazione di cui al comma 1 individua le misure 
  di prevenzione e protezione necessarie ai sensi degli articoli 192, 193, 194, 
  195 e 196 ed e' documentata in conformita' all'articolo 28, comma 2. 
  
  Art.191. Valutazione di attivita' 
  a livello di esposizione molto variabile ![]()
  1. Fatto salvo il divieto al superamento dei valori limite 
  di esposizione, per attivita' che comportano un'elevata fluttuazione dei livelli 
  di esposizione personale dei lavoratori, il datore di lavoro puo' attribuire 
  a detti lavoratori un'esposizione al rumore al di sopra dei valori superiori 
  di azione, garantendo loro le misure di prevenzione e protezione conseguenti 
  e in particolare: 
  a) la disponibilita' dei dispositivi di protezione individuale 
  dell'udito; b) l'informazione e la formazione; 
  c) il controllo sanitario. In questo caso la misurazione 
  associata alla valutazione si limita a determinare il livello di rumore prodotto 
  dalle attrezzature nei posti operatore ai fini dell'identificazione delle misure 
  di prevenzione e protezione e per formulare il programma delle misure tecniche 
  e organizzative di cui all'articolo 192, comma 2.
  
  2. Sul documento di valutazione di cui all'articolo 28, 
  a fianco dei nominativi dei lavoratori cosi' classificati, va riportato il riferimento 
  al presente articolo. 
  
  Art.192. Misure di prevenzione e 
  protezione ![]()
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, il 
  datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo mediante 
  le seguenti misure:
  a) adozione di altri metodi di lavoro che implicano una 
  minore esposizione al rumore;
  b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto 
  del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualita' 
  di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti 
  di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto e' di limitare l'esposizione 
  al rumore;
  c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti 
  di lavoro;
  d) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto 
  delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione 
  al rumore;
  e) adozione di misure tecniche per il contenimento:
  1) del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, 
  involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;
  2) del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento 
  o di isolamento;
  f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature 
  di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;
  g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione 
  del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensita' dell'esposizione 
  e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.
  
  2. Se a seguito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 
  190 risulta che i valori inferiori di azione sono superati, il datore di lavoro 
  elabora ed applica un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre 
  l'esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di cui al comma 
  1.
  
  3. I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere 
  esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione sono indicati 
  da appositi segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e l'accesso alle stesse 
  e' limitato, ove cio' sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio 
  di esposizione.
  
  4. Nel caso in cui, data la natura dell'attivita', il 
  lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messi a disposizione dal 
  datore di lavoro, il rumore in questi locali e' ridotto a un livello compatibile 
  con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo. 
  
  Art.193. Uso dei dispositivi di protezione 
  individuali ![]()
  1. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 18, 
  comma 1, lettera c), il datore di lavoro, nei casi in cui i rischi derivanti 
  dal rumore non possono essere evitati con le misure di prevenzione e protezione 
  di cui all'articolo 192, fornisce i dispositivi di protezione individuali per 
  l'udito conformi alle disposizioni contenute nel titolo III, capo II, e alle 
  seguenti condizioni:
  a) nel caso in cui l'esposizione al rumore superi i valori 
  inferiori di azione il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori 
  dispositivi di protezione individuale dell'udito;
  b) nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o 
  al di sopra dei valori superiori di azione esige che i lavoratori utilizzino 
  i dispositivi di protezione individuale dell'udito;
  c) sceglie dispositivi di protezione individuale dell'udito 
  che consentono di eliminare il rischio per l'udito o di ridurlo al minimo, previa 
  consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti;
  d) verifica l'efficacia dei dispositivi di protezione 
  individuale dell'udito.
  
  2. Il datore di lavoro tiene conto dell'attenuazione prodotta 
  dai dispositivi di protezione individuale dell'udito indossati dal lavoratore 
  solo ai fini di valutare l'efficienza dei DPI uditivi e il rispetto del valore 
  limite di esposizione. I mezzi individuali di protezione dell'udito sono considerati 
  adeguati ai fini delle presenti norme se, correttamente usati, mantengono un 
  livello di rischio uguale od inferiore ai livelli inferiori di azione. 
  
  Art.194. Misure per la limitazione 
  dell'esposizione ![]()
  1. Fermo restando l'obbligo del non superamento dei valori 
  limite di esposizione, se, nonostante l'adozione delle misure prese in applicazione 
  del presente capo, si individuano esposizioni superiori a detti valori, il datore 
  di lavoro:
  a) adotta misure immediate per riportare l'esposizione 
  al di sotto dei valori limite di esposizione;
  b) individua le cause dell'esposizione eccessiva;
  c) modifica le misure di protezione e di prevenzione per 
  evitare che la situazione si ripeta. 
  
  Art.195. Informazione e formazione 
  dei lavoratori ![]()
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 184 nell'ambito 
  degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro garantisce 
  che i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di 
  azione vengano informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione 
  al rumore. 
  
  Art.196. Sorveglianza sanitaria 
  ![]()
  1. Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria 
  i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione. 
  La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o 
  con periodicita' diversa decisa dal medico competente, con adeguata motivazione 
  riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti 
  per la sicurezza di lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L'organo 
  di vigilanza, con provvedimento motivato, puo' disporre contenuti e periodicita' 
  della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente.
  2. La sorveglianza sanitaria di cui al comma 1 e' estesa 
  ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di azione, su 
  loro richiesta e qualora il medico competente ne confermi l'opportunita'. 
  
  Art.197. Deroghe ![]()
  1. Il datore di lavoro puo' richiedere deroghe all'uso 
  dei dispositivi di protezione individuale e al rispetto del valore limite di 
  esposizione, quando, per la natura del lavoro, l'utilizzazione di tali dispositivi 
  potrebbe comportare rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori maggiori 
  rispetto a quanto accadrebbe senza la loro utilizzazione.
  2. Le deroghe di cui al comma 1 sono concesse, sentite 
  le parti sociali, per un periodo massimo di quattro anni dall'organo di vigilanza 
  territorialmente competente che provvede anche a darne comunicazione, specificando 
  le ragioni e le circostanze che hanno consentito la concessione delle stesse, 
  al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le circostanze che giustificano 
  le deroghe di cui al comma 1 sono riesaminate ogni quattro anni e, in caso di 
  venire meno dei relativi presupposti, riprende immediata applicazione la disciplina 
  regolare.
  3. La concessione delle deroghe di cui al comma 2 e' condizionata 
  dall'intensificazione della sorveglianza sanitaria e da condizioni che garantiscano, 
  tenuto conto delle particolari circostanze, che i rischi derivanti siano ridotti 
  al minimo. Il datore di lavoro assicura l'intensificazione della sorveglianza 
  sanitaria ed il rispetto delle condizioni indicate nelle deroghe.
  4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale 
  trasmette ogni quattro anni alla Commissione della Unione europea un prospetto 
  globale e motivato delle deroghe concesse ai sensi del presente articolo. 
  
  Art.198. Linee Guida per i settori 
  della musica delle attivita' ricreative e dei call center ![]()
  1. Su proposta della Commissione permanente per la prevenzione 
  degli infortuni e l'igiene del lavoro di cui all'articolo 6, sentite la parti 
  sociali, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente capo, la 
  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
  autonome di Trento e di Bolzano definisce le linee guida per l'applicazione 
  del presente capo nei settori della musica, delle attivita' ricreative e dei 
  call center. 
  
   Capo III
  Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a 
  vibrazioni
  
  Art.199. Campo di applicazione 
  ![]()
  1. Il presente capo prescrive le misure per la tutela 
  della salute e della sicurezza dei lavoratori che sono esposti o possono essere 
  esposti a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche. Nei riguardi dei soggetti 
  indicati all'articolo 3, comma 2, del presente decreto legislativo le disposizioni 
  del presente capo sono applicate tenuto conto delle particolari esigenze connesse 
  al servizio espletato, quali individuate dai decreti ivi previsti. 
  
  Art.200. Definizioni ![]()
  1. Ai fini del presente capo, si intende per:
  a) vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: le vibrazioni 
  meccaniche che, se trasmesse al sistema mano-braccio nell'uomo, comportano un 
  rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi 
  vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari;
  b) vibrazioni trasmesse al corpo intero: le vibrazioni 
  meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la salute 
  e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide;
  c) esposizione giornaliera a vibrazioni trasmesse al sistema 
  mano-braccio A(8): [ms-2]: valore mediato nel tempo, ponderato in frequenza, 
  delle accelerazioni misurate per una giornata lavorativa nominale di otto ore;
  d) esposizione giornaliera a vibrazioni trasmesse al corpo 
  intero A(8): [ms-2]: valore mediato nel tempo, ponderato, delle accelerazioni 
  misurate per una giornata lavorativa nominale di otto ore. 
  
  Art.201. Valori limite di esposizione 
  e valori d'azione ![]()
  1. Ai fini del presente capo, si definiscono i seguenti 
  valori limite di esposizione e valori di azione.
  a) per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: 
  1) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di 
  riferimento di 8 ore, e' fissato a 5 m/s2; mentre su periodi brevi e' pari a 
  20 m/s2;
  2) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo 
  di riferimento di 8 ore, che fa scattare l'azione, e' fissato a 2,5 m/s2.
  b) per le vibrazioni trasmesse al corpo intero:
  1) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato 
  a un periodo di riferimento di 8 ore, e' fissato a 1,0 m/s2; mentre su periodi 
  brevi e' pari a 1,5 m/s2;
  2) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo 
  di riferimento di 8 ore, e' fissato a 0,5 m/s2.
  
  2. Nel caso di variabilita' del livello di esposizione 
  giornaliero va considerato il livello giornaliero massimo ricorrente. 
  
  Art.202. Valutazione dei rischi 
  ![]()
  1. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 181, il 
  datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura, i livelli di vibrazioni 
  meccaniche cui i lavoratori sono esposti.
  
  2. Il livello di esposizione alle vibrazioni meccaniche 
  puo' essere valutato mediante l'osservazione delle condizioni di lavoro specifiche 
  e il riferimento ad appropriate informazioni sulla probabile entita' delle vibrazioni 
  per le attrezzature o i tipi di attrezzature nelle particolari condizioni di 
  uso reperibili presso banche dati dell'ISPESL o delle regioni o, in loro assenza, 
  dalle informazioni fornite in materia dal costruttore delle attrezzature. Questa 
  operazione va distinta dalla misurazione, che richiede l'impiego di attrezzature 
  specifiche e di una metodologia appropriata e che resta comunque il metodo di 
  riferimento.
  
  3. L'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse 
  al sistema mano-braccio e' valutata o misurata in base alle disposizioni di 
  cui all'allegato XXXV, parte A.
  
  4. L'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse 
  al corpo intero e' valutata o misurata in base alle disposizioni di cui all'allegato 
  XXXV, parte B.
  
  5. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, il datore 
  di lavoro tiene conto, in particolare, dei seguenti elementi:
  a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi 
  inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti;
  b) i valori limite di esposizione e i valori d'azione 
  specificati nell'articolo 201;
  c) gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza 
  dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio con particolare riferimento 
  alle donne in gravidanza e ai minori;
  d) gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e salute 
  dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche, il rumore 
  e l'ambiente di lavoro o altre attrezzature;
  e) le informazioni fornite dal costruttore dell'attrezzatura 
  di lavoro;
  f) l'esistenza di attrezzature alternative progettate 
  per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche;
  g) il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni 
  trasmesse al corpo intero al di la' delle ore lavorative, in locali di cui e' 
  responsabile;
  h) condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature, 
  il bagnato, l'elevata umidita' o il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori 
  e del rachide;
  i) informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, 
  comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica. 
  
  
  Art.203. Misure di prevenzione e 
  protezione ![]()
  1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 182, in 
  base alla valutazione dei rischi di cui all'articolo 202, quando sono superati 
  i valori d'azione, il datore di lavoro elabora e applica un programma di misure 
  tecniche o organizzative, volte a ridurre al minimo l'esposizione e i rischi 
  che ne conseguono, considerando in particolare quanto segue:
  a) altri metodi di lavoro che richiedono una minore esposizione 
  a vibrazioni meccaniche;
  b) la scelta di attrezzature di lavoro adeguate concepite 
  nel rispetto dei principi ergonomici e che producono, tenuto conto del lavoro 
  da svolgere, il minor livello possibile di vibrazioni;
  c) la fornitura di attrezzature accessorie per ridurre 
  i rischi di lesioni provocate dalle vibrazioni, quali sedili che attenuano efficacemente 
  le vibrazioni trasmesse al corpo intero e maniglie o guanti che attenuano la 
  vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio;
  d) adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature 
  di lavoro, del luogo di lavoro, dei sistemi sul luogo di lavoro e dei DPI;
  e) la progettazione e l'organizzazione dei luoghi e dei 
  posti di lavoro;
  f) l'adeguata informazione e formazione dei lavoratori 
  sull'uso corretto e sicuro delle attrezzature di lavoro e dei DPI, in modo da 
  ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni meccaniche;
  g) la limitazione della durata e dell'intensita' dell'esposizione;
  h) l'organizzazione di orari di lavoro appropriati, con 
  adeguati periodi di riposo;
  i) la fornitura, ai lavoratori esposti, di indumenti per 
  la protezione dal freddo e dall'umidita'.
  
  2. Se, nonostante le misure adottate, il valore limite 
  di esposizione e' stato superato, il datore di lavoro prende misure immediate 
  per riportare l'esposizione al di sotto di tale valore, individua le cause del 
  superamento e adatta, di conseguenza, le misure di prevenzione e protezione 
  per evitare un nuovo superamento. 
  
  Art.204. Sorveglianza sanitaria 
  ![]()
  1. I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori 
  ai valori d'azione sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. La sorveglianza 
  viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicita' 
  diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel 
  documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza 
  dei lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, 
  con provvedimento motivato, puo' disporre contenuti e periodicita' della sorveglianza 
  diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente.
  
  2. I lavoratori esposti a vibrazioni sono altresi' sottoposti 
  alla sorveglianza sanitaria quando, secondo il medico competente, si verificano 
  una o piu' delle seguenti condizioni: l'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni 
  e' tale da rendere possibile l'individuazione di un nesso tra l'esposizione 
  in questione e una malattia identificabile o ad effetti nocivi per la salute 
  ed e' probabile che la malattia o gli effetti sopraggiungano nelle particolari 
  condizioni di lavoro del lavoratore ed esistono tecniche sperimentate che consentono 
  di individuare la malattia o gli effetti nocivi per la salute. 
  
  Art.205. Deroghe ![]()
  1. Nei settori della navigazione marittima e aerea, il 
  datore di lavoro, in circostanze debitamente giustificate, puo' richiedere la 
  deroga, limitatamente al rispetto dei valori limite di esposizione per il corpo 
  intero qualora, tenuto conto della tecnica e delle caratteristiche specifiche 
  dei luoghi di lavoro, non sia possibile rispettare tale valore limite nonostante 
  le misure tecniche e organizzative messe in atto.
  
  2. Nel caso di attivita' lavorative in cui l'esposizione 
  di un lavoratore a vibrazioni meccaniche e' abitualmente inferiore ai valori 
  di azione, ma puo' occasionalmente superare il valore limite di esposizione, 
  il datore di lavoro puo' richiedere la deroga al rispetto dei valori limite 
  a condizione che il valore medio dell'esposizione calcolata su un periodo di 
  40 ore sia inferiore al valore limite di esposizione e dimostri, con elementi 
  probanti, che i rischi derivanti dal tipo di esposizione cui e' sottoposto il 
  lavoratore sono inferiori a quelli derivanti dal livello di esposizione corrispondente 
  al valore limite.
  
  3. Le deroghe di cui ai commi 1 e 2 sono concesse, per 
  un periodo massimo di quattro anni, dall'organo di vigilanza territorialmente 
  competente che provvede anche a darne comunicazione, specificando le ragioni 
  e le circostanze che hanno consentito la concessione delle stesse, al Ministero 
  del lavoro e della previdenza sociale. Le deroghe sono rinnovabili e possono 
  essere revocate quando vengono meno le circostanze che le hanno giustificate.
  
  4. La concessione delle deroghe di cui ai commi 1 e 2 
  e' condizionata all'intensificazione della sorveglianza sanitaria e da condizioni 
  che garantiscano, tenuto conto delle particolari circostanze, che i rischi derivanti 
  siano ridotti al minimo. Il datore di lavoro assicura l'intensificazione della 
  sorveglianza sanitaria ed il rispetto delle condizioni indicate nelle deroghe.
  
  5. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale 
  trasmette ogni quattro anni alla Commissione della Unione europea un prospetto 
  dal quale emergano circostanze e motivi delle deroghe concesse ai sensi del 
  presente articolo. 
  
Capo IV
  Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici
  
   Art.206. Campo di applicazione 
  
 
  
  1. Il presente capo determina i requisiti minimi per la 
  protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti 
  dall'esposizione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz), come definiti 
  dall'articolo 207, durante il lavoro. Le disposizioni riguardano la protezione 
  dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti nocivi 
  a breve termine conosciuti nel corpo umano derivanti dalla circolazione di correnti 
  indotte e dall'assorbimento di energia, e da correnti di contatto.
  
  2. Il presente capo non riguarda la protezione da eventuali 
  effetti a lungo termine e i rischi risultanti dal contatto con i conduttori 
  in tensione. 
 Art.207. Definizioni 
  ![]()
  1. Agli effetti delle disposizioni del presente capo si 
  intendono per:
  a) campi elettromagnetici: campi magnetici statici e campi 
  elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo di frequenza inferiore 
  o pari a 300 GHz;
  b) valori limite di esposizione: limiti all'esposizione 
  a campi elettromagnetici che sono basati direttamente sugli effetti sulla salute 
  accertati e su considerazioni biologiche. Il rispetto di questi limiti garantisce 
  che i lavoratori esposti ai campi elettromagnetici sono protetti contro tutti 
  gli effetti nocivi a breve termine per la salute conosciuti;
  c) valori di azione: l'entita' dei parametri direttamente 
  misurabili, espressi in termini di intensita' di campo elettrico (E), intensita' 
  di campo magnetico (H), induzione magnetica (B) e densita' di potenza (S), che 
  determina l'obbligo di adottare una o piu' delle misure specificate nel presente 
  capo. Il rispetto di questi valori assicura il rispetto dei pertinenti valori 
  limite di esposizione. 
 
  Art.208. Valori limite di esposizione e valori d'azione 
  
 
  
  1. I valori limite di esposizione sono riportati nell'allegato XXXVI, lettera 
  A, tabella 1.
  2. I valori di azione sono riportati nell'allegato XXXVI, 
  lettera B, tabella 2. 
 Art.209. Identificazione 
  dell'esposizione e valutazione dei rischi ![]()
  1. Nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 
  181, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura o calcola i livelli 
  dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori. La valutazione, 
  la misurazione e il calcolo devono essere effettuati in conformita' alle norme 
  europee standardizzate del Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica 
  (CENELEC). Finche' le citate norme non avranno contemplato tutte le pertinenti 
  situazioni per quanto riguarda la valutazione, misurazione e calcolo dell'esposizione 
  dei lavoratori ai campi elettromagnetici, il datore di lavoro adotta le specifiche 
  linee guida individuate od emanate dalla Commissione consultiva permanente per 
  la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, o, in alternativa, 
  quelle del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), tenendo conto, se necessario, 
  dei livelli di emissione indicati dai fabbricanti delle attrezzature.
  
  2. A seguito della valutazione dei livelli dei campi elettromagnetici 
  effettuata in conformita' al comma 1, qualora risulti che siano superati i valori 
  di azione di cui all'articolo 208, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, 
  calcola se i valori limite di esposizione sono stati superati.
  
  3. La valutazione, la misurazione e il calcolo di cui 
  ai commi 1 e 2 non devono necessariamente essere effettuati in luoghi di lavoro 
  accessibili al pubblico, purche' si sia gia' proceduto ad una valutazione conformemente 
  alle disposizioni relative alla limitazione dell'esposizione della popolazione 
  ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz e risultino rispettate per i lavoratori 
  le restrizioni previste dalla raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio, del 
  12 luglio 1999, e siano esclusi rischi relativi alla sicurezza.
  
  4. Nell'ambito della valutazione del rischio di cui all'articolo 
  181, il datore di lavoro presta particolare attenzione ai seguenti elementi:
  a) il livello, lo spettro di frequenza, la durata e il 
  tipo dell'esposizione;
  b) i valori limite di esposizione e i valori di azione 
  di cui all'articolo 208;
  c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei 
  lavoratori particolarmente sensibili al rischio;
  d) qualsiasi effetto indiretto quale:
  1) interferenza con attrezzature e dispositivi medici 
  elettronici (compresi stimolatori cardiaci e altri dispositivi impiantati);
  2) rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici in campi 
  magnetici statici con induzione magnetica superiore a 3 mT;
  3) innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori);
  4) incendi ed esplosioni dovuti all'accensione di materiali 
  infiammabili provocata da scintille prodotte da campi indotti, correnti di contatto 
  o scariche elettriche;
  e) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate 
  per ridurre i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;
  f) la disponibilita' di azioni di risanamento volte a 
  minimizzare i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;
  g) per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte 
  nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni reperibili 
  in pubblicazioni scientifiche;
  h) sorgenti multiple di esposizione;
  i) esposizione simultanea a campi di frequenze diverse.
  
  5. Il datore di lavoro nel documento di valutazione del 
  rischio di cui all'articolo 28 precisa le misure adottate, previste dall'articolo 
  210. 
 Art.210. Misure 
  di prevenzione e protezione ![]()
  1. A seguito della valutazione dei rischi, qualora risulti 
  che i valori di azione di cui all'articolo 208 sono superati, il datore di lavoro, 
  a meno che la valutazione effettuata a norma dell'articolo 209, comma 2, dimostri 
  che i valori limite di esposizione non sono superati e che possono essere esclusi 
  rischi relativi alla sicurezza, elabora ed applica un programma d'azione che 
  comprenda misure tecniche e organizzative intese a prevenire esposizioni superiori 
  ai valori limite di esposizione, tenendo conto in particolare:
  a) di altri metodi di lavoro che implicano una minore 
  esposizione ai campi elettromagnetici;
  b) della scelta di attrezzature che emettano campi elettromagnetici 
  di intensita' inferiore, tenuto conto del lavoro da svolgere;
  c) delle misure tecniche per ridurre l'emissione dei campi 
  elettromagnetici, incluso se necessario l'uso di dispositivi di sicurezza, schermature 
  o di analoghi meccanismi di protezione della salute;
  d) degli appropriati programmi di manutenzione delle attrezzature 
  di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
  e) della progettazione e della struttura dei luoghi e 
  delle postazioni di lavoro;
  f) della limitazione della durata e dell'intensita' dell'esposizione;
  g) della disponibilita' di adeguati dispositivi di protezione 
  individuale.
  
  2. I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere 
  esposti a campi elettromagnetici che superano i valori di azione devono essere 
  indicati con un'apposita segnaletica. Tale obbligo non sussiste nel caso che 
  dalla valutazione effettuata a norma dell'articolo 209, comma 2, il datore di 
  lavoro dimostri che i valori limite di esposizione non sono superati e che possono 
  essere esclusi rischi relativi alla sicurezza. Dette aree sono inoltre identificate 
  e l'accesso alle stesse e' limitato laddove cio' sia tecnicamente possibile 
  e sussista il rischio di un superamento dei valori limite di esposizione.
  
  3. In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a 
  valori superiori ai valori limite di esposizione. Allorche', nonostante i provvedimenti 
  presi dal datore di lavoro in applicazione del presente capo, i valori limite 
  di esposizione risultino superati, il datore di lavoro adotta misure immediate 
  per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione, individua 
  le cause del superamento dei valori limite di esposizione e adegua di conseguenza 
  le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento.
  
  4. A norma dell'articolo 209, comma 4, lettera c), il 
  datore di lavoro adatta le misure di cui al presente articolo alle esigenze 
  dei lavoratori esposti particolarmente sensibili al rischio. 
 Art.211. Sorveglianza 
  sanitaria ![]()
  1. La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, 
  di norma una volta l'anno o con periodicita' inferiore decisa dal medico competente 
  con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio 
  di cui all'articolo 183, tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi 
  trasmessi dal datore di lavoro. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, 
  puo' disporre contenuti e periodicita' diversi da quelli forniti dal medico 
  competente.
  
  2. Fermo restando il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 
  182, sono tempestivamente sottoposti a controllo medico i lavoratori per i quali 
  e' stata rilevata un'esposizione superiore ai valori di azione di cui all'articolo 
  208, comma 2. 
 Art.212. Linee 
  guida ![]()
  1. Il Ministero della salute, avvalendosi degli organi 
  tecnico-scientifici del Servizio sanitario nazionale, sentita la Conferenza 
  permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di 
  Trento e di Bolzano, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente 
  decreto, elabora le linee guida per l'applicazione del presente capo nello specifico 
  settore dell'utilizzo in ambito sanitario delle attrezzature di risonanza magnetica. 
  
 Art.214. Definizioni 
  ![]()
  1. Agli effetti delle disposizioni del presente capo si 
  intendono per:
  a) radiazioni ottiche: tutte le radiazioni elettromagnetiche 
  nella gamma di lunghezza d'onda compresa tra 100 ¯Fm e 1 mm. Lo spettro delle 
  radiazioni ottiche si suddivide in radiazioni ultraviolette, radiazioni visibili 
  e radiazioni infrarosse:
  1) radiazioni ultraviolette: radiazioni ottiche a lunghezza 
  d'onda compresa tra 100 e 400 ¯Fm. La banda degli ultravioletti e' suddivisa 
  in UVA (315-400 ¯Fm), UVB (280-315 ¯Fm) e UVC (100-280 ¯Fm);
  2) radiazioni visibili: radiazioni ottiche a lunghezza 
  d'onda compresa tra 380 e 780 ¯Fm;
  3) radiazioni infrarosse: radiazioni ottiche a lunghezza 
  d'onda compresa tra 780 ¯Fm e 1 mm. La regione degli infrarossi e' suddivisa 
  in IRA (780-1400 ¯Fm), IRB (1400-3000 ¯Fm) e IRC (3000 ¯Fm-1 mm);
  b) laser (amplificazione di luce mediante emissione stimolata 
  di radiazione): qualsiasi dispositivo al quale si possa far produrre o amplificare 
  le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezze d'onda delle radiazioni 
  ottiche, soprattutto mediante il processo di emissione stimolata controllata;
  c) radiazione laser: radiazione ottica prodotta da un 
  laser;
  d) radiazione non coerente: qualsiasi radiazione ottica 
  diversa dalla radiazione laser;
  e) valori limite di esposizione: limiti di esposizione 
  alle radiazioni ottiche che sono basati direttamente sugli effetti sulla salute 
  accertati e su considerazioni biologiche. Il rispetto di questi limiti garantisce 
  che i lavoratori esposti a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche siano 
  protetti contro tutti gli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute conosciuti;
  f) irradianza (E) o densita' di potenza: la potenza radiante 
  incidente per unita' di area su una superficie espressa in watt su metro quadrato 
  (W m-2);
  g) esposizione radiante (H): integrale nel tempo dell'irradianza 
  espresso in joule su metro quadrato (J m-2);
  h) radianza (L): il flusso radiante o la potenza per unita' 
  d'angolo solido per unita' di superficie, espressa in watt su metro quadrato 
  su steradiante (W m-2 sr-1);
  i) livello: la combinazione di irradianza, esposizione 
  radiante e radianza alle quali e' esposto un lavoratore. 
 Art.215. Valori 
  limite di esposizione ![]()
  1. I valori limite di esposizione per le radiazioni incoerenti 
  sono riportati nell'allegato XXXVII, parte I.
  2. I valori limite di esposizione per le radiazioni laser 
  sono riportati nell'allegato XXXVII, parte II. 
 Art.216. Identificazione 
  dell'esposizione e valutazione dei rischi ![]()
  1. Nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 
  181, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura e/o calcola i livelli 
  delle radiazioni ottiche a cui possono essere esposti i lavoratori. La metodologia 
  seguita nella valutazione, nella misurazione e/o nel calcolo rispetta le norme 
  della Commissione elettrotecnica internazionale (IEC), per quanto riguarda le 
  radiazioni laser, le raccomandazioni della Commissione internazionale per l'illuminazione 
  (CIE) e del Comitato europeo di normazione (CEN) per quanto riguarda le radiazioni 
  incoerenti. Nelle situazioni di esposizione che esulano dalle suddette norme 
  e raccomandazioni, fino a quando non saranno disponibili norme e raccomandazioni 
  adeguate dell'Unione europea, il datore di lavoro adotta le specifiche linee 
  guida individuate od emanate dalla Commissione consultiva permanente per la 
  prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro o, in subordine, linee 
  guida nazionali o internazionali scientificamente fondate. In tutti i casi di 
  esposizione, la valutazione tiene conto dei dati indicati dai fabbricanti delle 
  attrezzature, se contemplate da pertinenti direttive comunitarie di prodotto.
  
  2. Il datore di lavoro, in occasione della valutazione 
  dei rischi, presta particolare attenzione ai seguenti elementi:
  a) il livello, la gamma di lunghezze d'onda e la durata 
  dell'esposizione a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche;
  b) i valori limite di esposizione di cui all'articolo 
  215;
  c) qualsiasi effetto sulla salute e sulla sicurezza dei 
  lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio;
  d) qualsiasi eventuale effetto sulla salute e sulla sicurezza 
  dei lavoratori risultante dalle interazioni sul posto di lavoro tra le radiazioni 
  ottiche e le sostanze chimiche foto-sensibilizzanti;
  e) qualsiasi effetto indiretto come l'accecamento temporaneo, 
  le esplosioni o il fuoco;
  f) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate 
  per ridurre i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali;
  g) la disponibilita' di azioni di risanamento volte a 
  minimizzare i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche;
  h) per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte 
  nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni pubblicate;
  i) sorgenti multiple di esposizione alle radiazioni ottiche 
  artificiali;
  l) una classificazione dei laser stabilita conformemente 
  alla pertinente norma IEC e, in relazione a tutte le sorgenti artificiali che 
  possono arrecare danni simili a quelli di un laser della classe 3B o 4, tutte 
  le classificazioni analoghe;
  m) le informazioni fornite dai fabbricanti delle sorgenti 
  di radiazioni ottiche e delle relative attrezzature di lavoro in conformita' 
  delle pertinenti direttive comunitarie.
  
  3. Il datore di lavoro nel documento di valutazione dei 
  rischi deve precisare le misure adottate previste dagli articoli 217 e 218. 
  
 Art.217. Disposizioni 
  miranti ad eliminare o a ridurre i rischi ![]()
  1. Se la valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, 
  comma 1, lettera a), mette in evidenza che i valori limite d'esposizione possono 
  essere superati, il datore di lavoro definisce e attua un programma d'azione 
  che comprende misure tecniche e/o organizzative destinate ad evitare che l'esposizione 
  superi i valori limite, tenendo conto in particolare:
  a) di altri metodi di lavoro che comportano una minore 
  esposizione alle radiazioni ottiche;
  b) della scelta di attrezzature che emettano meno radiazioni 
  ottiche, tenuto conto del lavoro da svolgere;
  c) delle misure tecniche per ridurre l'emissione delle 
  radiazioni ottiche, incluso, quando necessario, l'uso di dispositivi di sicurezza, 
  schermatura o analoghi meccanismi di protezione della salute;
  d) degli opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature 
  di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
  e) della progettazione e della struttura dei luoghi e 
  delle postazioni di lavoro;
  f) della limitazione della durata e del livello dell'esposizione;
  g) della disponibilita' di adeguati dispositivi di protezione 
  individuale;
  h) delle istruzioni del fabbricante delle attrezzature.
  
  2. In base alla valutazione dei rischi di cui all'articolo 
  216, i luoghi di lavoro in cui i lavoratori potrebbero essere esposti a livelli 
  di radiazioni ottiche che superino i valori di azione devono essere indicati 
  con un'apposita segnaletica. Dette aree sono inoltre identificate e l'accesso 
  alle stesse e' limitato, laddove cio' sia tecnicamente possibile.
  
  3. Il datore di lavoro adatta le misure di cui al presente 
  articolo alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente 
  sensibili al rischio. 
 Art.218. sorveglianza 
  sanitaria ![]()
  1. La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, 
  di norma una volta l'anno o con periodicita' inferiore decisa dal medico competente 
  con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio, 
  tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi trasmessi dal datore 
  di lavoro. La sorveglianza sanitaria e' effettuata con l'obiettivo di prevenire 
  e scoprire tempestivamente effetti negativi per la salute, nonche' prevenire 
  effetti a lungo termine negativi per la salute e rischi di malattie croniche 
  derivanti dall'esposizione a radiazioni ottiche.
  
  2. Fermo restando il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 
  182 e di quanto previsto al comma 1, sono tempestivamente sottoposti a controllo 
  medico i lavoratori per i quali e' stata rilevata un'esposizione superiore ai 
  valori limite di cui all'articolo 215.
  
  3. Laddove i valori limite sono superati, oppure sono 
  identificati effetti nocivi sulla salute:
  a) il medico o altra persona debitamente qualificata comunica 
  al lavoratore i risultati che lo riguardano. Il lavoratore riceve in particolare 
  le informazioni e i pareri relativi al controllo sanitario cui dovrebbe sottoporsi 
  dopo la fine dell'esposizione;
  b) il datore di lavoro e' informato di tutti i dati significativi 
  emersi dalla sorveglianza sanitaria tenendo conto del segreto professionale. 
  
  Capo VI
  Sanzioni
  
  Art.219. Sanzioni a carico del datore 
  di lavoro e del dirigente ![]()
  1. Il datore di lavoro e' punito con l'arresto da quattro 
  a otto mesi o con l'ammenda da 4.000 a 12.000 euro per la violazione degli articoli 
  181, comma 2, 190, commi 1 e 5, 209, commi 1 e 5, 216, comma 1.
  2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
  a) con arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda 
  da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 182, comma 2, 184, 185, 
  190, commi 2 e 3, 192, comma 2, 193, comma 1, 195, 197, comma 3, 202, 203, 205, 
  comma 4, 209, commi 2 e 4, 210, comma 1, e 217, comma 1;
  b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda 
  da euro 1.000 a euro 4.500 per la violazione degli articoli 210, commi 2 e 3, 
  e 217, commi 2 e 3. 
 Art.220. Sanzioni 
  a carico del medico competente ![]()
  
  1. Il medico competente e' punito con l'arresto fino tre 
  mesi o con l'ammenda da euro 1.000 a euro 4.000 per la violazione degli articoli 
  185 e 186. 
Titolo IX
  SOSTANZE PERICOLOSE
  
   Capo I
  Protezione da agenti chimici
  
  Art.221. Campo di applicazione 
  ![]()
  1. Il presente capo determina i requisiti minimi per la 
  protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che derivano, 
  o possono derivare, dagli effetti di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro 
  o come risultato di ogni attivita' lavorativa che comporti la presenza di agenti 
  chimici.
  
  2. I requisiti individuati dal presente capo si applicano 
  a tutti gli agenti chimici pericolosi che sono presenti sul luogo di lavoro, 
  fatte salve le disposizioni relative agli agenti chimici per i quali valgono 
  provvedimenti di protezione radiologica regolamentati dal decreto legislativo 
  del 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni.
  
  3. Le disposizioni del presente capo si applicano altresi' 
  al trasporto di agenti chimici pericolosi, fatte salve le disposizioni specifiche 
  contenute nei decreti ministeriali 4 settembre 1996, 15 maggio 1997, 28 settembre 
  1999 e nel decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, nelle disposizioni del 
  codice IMDG del codice IBC e nel codice IGC, quali definite dall'articolo 2 
  della direttiva 93/75/CEE, del Consiglio, del 13 settembre 1993, nelle disposizioni 
  dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose 
  per vie navigabili interne (ADN) e del regolamento per il trasporto delle sostanze 
  pericolose sul Reno (ADNR), quali incorporate nella normativa comunitaria e 
  nelle istruzioni tecniche per il trasporto sicuro di merci pericolose emanate 
  alla data del 25 maggio 1998.
  
  4. Le disposizioni del presente capo non si applicano 
  alle attivita' comportanti esposizione ad amianto che restano disciplinate dalle 
  norme contenute al capo III del presente titolo. 
 Art.222. Definizioni 
  ![]()
  1. Ai fini del presente capo si intende per:
  a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, 
  sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati 
  o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attivita' 
  lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul 
  mercato;
  b) agenti chimici pericolosi:
  1) agenti chimici classificati come sostanze pericolose 
  ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni, 
  nonche' gli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze 
  pericolose di cui al predetto decreto.
  Sono escluse le sostanze pericolose solo per l'ambiente;
  2) agenti chimici classificati come preparati pericolosi 
  ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni, 
  nonche' gli agenti che rispondono ai criteri di classificazione come preparati 
  pericolosi di cui al predetto decreto. Sono esclusi i preparati pericolosi solo 
  per l'ambiente;
  3) agenti chimici che, pur non essendo classifi-cabili 
  come pericolosi, in base ai numeri 1) e 2), possono comportare un rischio per 
  la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprieta' chimico-fisiche, 
  chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo 
  di lavoro, compresi gli agenti chimici cui e' stato assegnato un valore limite 
  di esposizione professionale;
  c) attivita' che comporta la presenza di agenti chimici: 
  ogni attivita' lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne prevede 
  l'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, 
  l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, 
  o che risultino da tale attivita' lavorativa;
  d) valore limite di esposizione professionale: se non 
  diversamente specificato, il limite della concentrazione media ponderata nel 
  tempo di un agente chimico nell'aria all'interno della zona di respirazione 
  di un lavoratore in relazione ad un determinato periodo di riferimento; un primo 
  elenco di tali valori e' riportato nell'allegato XXXVIII;
  e) valore limite biologico: il limite della concentrazione 
  del relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto, nell'appropriato 
  mezzo biologico; un primo elenco di tali valori e' riportato nell'allegato XXXIX;
  f) sorveglianza sanitaria: la valutazione dello stato 
  di salute del singolo lavoratore in funzione dell'esposizione ad agenti chimici 
  sul luogo di lavoro;
  g) pericolo: la proprieta' intrinseca di un agente chimico 
  di poter produrre effetti nocivi;
  h) rischio: la probabilita' che si raggiunga il potenziale 
  nocivo nelle condizioni di utilizzazione o esposizione. 
 Art.223. Valutazione 
  dei rischi ![]()
  1. Nella valutazione di cui all'articolo 28, il datore 
  di lavoro determina, preliminarmente l'eventuale presenza di agenti chimici 
  pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la 
  salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in 
  considerazione in particolare:
  a) le loro proprieta' pericolose;
  b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate 
  dal responsabile dell'immissione sul mercato tramite la relativa scheda di sicurezza 
  predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 
  2003, n. 65, e successive modifiche;
  c) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione;
  d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza 
  di tali agenti, compresa la quantita' degli stessi;
  e) i valori limite di esposizione professionale o i valori 
  limite biologici; di cui un primo elenco e' riportato negli allegati XXXVIII 
  e XXXIX;
  f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate 
  o da adottare;
  g) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali 
  azioni di sorveglianza sanitaria gia' intraprese.
  
  2. Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro indica 
  quali misure sono state adottate ai sensi dell'articolo 224 e, ove applicabile, 
  dell'articolo 225. Nella valutazione medesima devono essere incluse le attivita', 
  ivi compresa la manutenzione e la pulizia, per le quali e' prevedibile la possibilita' 
  di notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi 
  per la salute e la sicurezza, anche dopo l'adozione di tutte le misure tecniche.
  
  3. Nel caso di attivita' lavorative che comportano l'esposizione 
  a piu' agenti chimici pericolosi, i rischi sono valutati in base al rischio 
  che comporta la combinazione di tutti i suddetti agenti chimici.
  
  4. Fermo restando quanto previsto dai decreti legislativi 
  3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni, 
  il responsabile dell'immissione sul mercato di agenti chimici pericolosi e' 
  tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni 
  necessarie per la completa valutazione del rischio.
  
  5. La valutazione del rischio puo' includere la giustificazione 
  che la natura e l'entita' dei rischi connessi con gli agenti chimici pericolosi 
  rendono non necessaria un'ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei 
  rischi.
  
  6. Nel caso di un'attivita' nuova che comporti la presenza 
  di agenti chimici pericolosi, la valutazione dei rischi che essa presenta e 
  l'attuazione delle misure di prevenzione sono predisposte preventivamente. Tale 
  attivita' comincia solo dopo che si sia proceduto alla valutazione dei rischi 
  che essa presenta e all'attuazione delle misure di prevenzione.
  
  7. Il datore di lavoro aggiorna periodicamente la valutazione 
  e, comunque, in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata 
  ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la necessita'. 
  
 Art.224. Misure 
  e principi generali per la prevenzione dei rischi ![]()
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, i 
  rischi derivanti da agenti chimici pericolosi devono essere eliminati o ridotti 
  al minimo mediante le seguenti misure:
  a) progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione 
  sul luogo di lavoro;
  b) fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico 
  e relative procedure di manutenzione adeguate;
  c) riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono 
  o potrebbero essere esposti;
  d) riduzione al minimo della durata e dell'intensita' 
  dell'esposizione;
  e) misure igieniche adeguate;
  f) riduzione al minimo della quantita' di agenti presenti 
  sul luogo di lavoro in funzione delle necessita' della lavorazione;
  g) metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni 
  che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel 
  trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonche' dei rifiuti 
  che contengono detti agenti chimici.
  
  2. Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano 
  che, in relazione al tipo e alle quantita' di un agente chimico pericoloso e 
  alle modalita' e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di 
  lavoro, vi e' solo un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute 
  dei lavoratori e che le misure di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre 
  il rischio, non si applicano le disposizioni degli articoli 225, 226, 229, 230. 
  
 Art.225. Misure 
  specifiche di protezione e di prevenzione ![]()
  
  1. Il datore di lavoro, sulla base dell'attivita' e della 
  valutazione dei rischi di cui all'articolo 223, provvede affinche' il rischio 
  sia eliminato o ridotto mediante la sostituzione, qualora la natura dell'attivita' 
  lo consenta, con altri agenti o processi che, nelle condizioni di uso, non sono 
  o sono meno pericolosi per la salute dei lavoratori. Quando la natura dell'attivita' 
  non consente di eliminare il rischio attraverso la sostituzione il datore di 
  lavoro garantisce che il rischio sia ridotto mediante l'applicazione delle seguenti 
  misure da adottarsi nel seguente ordine di priorita':
  a) progettazione di appropriati processi lavorativi e 
  controlli tecnici, nonche' uso di attrezzature e materiali adeguati;
  b) appropriate misure organizzative e di protezione collettive 
  alla fonte del rischio;
  c) misure di protezione individuali, compresi i dispositivi 
  di protezione individuali, qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi 
  l'esposizione;
  d) sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma degli 
  articoli 229 e 230.
  
  2. Salvo che possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento 
  di un adeguato livello di prevenzione e di protezione, il datore di lavoro, 
  periodicamente ed ogni qualvolta sono modificate le condizioni che possono influire 
  sull'esposizione, provvede ad effettuare la misurazione degli agenti che possono 
  presentare un rischio per la salute, con metodiche standardizzate di cui e' 
  riportato un elenco meramente indicativo nell'allegato XLI o in loro assenza, 
  con metodiche appropriate e con particolare riferimento ai valori limite di 
  esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell'esposizione in 
  termini spazio temporali.
  
  3. Quando sia stato superato un valore limite di esposizione 
  professionale stabilito dalla normativa vigente il datore di lavoro identifica 
  e rimuove le cause che hanno cagionato tale superamento dell'evento, adottando 
  immediatamente le misure appropriate di prevenzione e protezione.
  
  4. I risultati delle misurazioni di cui al comma 2 sono 
  allegati ai documenti di valutazione dei rischi e resi noti ai rappresentanti 
  per la sicurezza dei lavoratori. Il datore di lavoro tiene conto delle misurazioni 
  effettuate ai sensi del comma 2 per l'adempimento degli obblighi conseguenti 
  alla valutazione dei rischi di cui all'articolo 223. Sulla base della valutazione 
  dei rischi e dei principi generali di prevenzione e protezione, il datore di 
  lavoro adotta le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura delle 
  operazioni, compresi l'immagazzinamento, la manipolazione e l'isolamento di 
  agenti chimici incompatibili fra di loro; in particolare, il datore di lavoro 
  previene sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze 
  infiammabili o quantita' pericolose di sostanze chimicamente instabili.
  
  5. Laddove la natura dell'attivita' lavorativa non consenta 
  di prevenire sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di 
  sostanze infiammabili o quantita' pericolose di sostanze chimicamente instabili, 
  il datore di lavoro deve in particolare:
  a) evitare la presenza di fonti di accensione che potrebbero 
  dar luogo a incendi ed esplosioni, o l'esistenza di condizioni avverse che potrebbero 
  provocare effetti fisici dannosi ad opera di sostanze o miscele di sostanze 
  chimicamente instabili;
  b) limitare, anche attraverso misure procedurali ed organizzative 
  previste dalla normativa vigente, gli effetti pregiudizievoli sulla salute e 
  la sicurezza dei lavoratori in caso di incendio o di esplosione dovuti all'accensione 
  di sostanze infiammabili, o gli effetti dannosi derivanti da sostanze o miscele 
  di sostanze chimicamente instabili.
  
  6. Il datore di lavoro mette a disposizione attrezzature 
  di lavoro ed adotta sistemi di protezione collettiva ed individuale conformi 
  alle disposizioni legislative e regolamentari pertinenti, in particolare per 
  quanto riguarda l'uso dei suddetti mezzi in atmosfere potenzialmente esplosive.
  
  7. Il datore di lavoro adotta misure per assicurare un 
  sufficiente controllo degli impianti, apparecchi e macchinari, anche mettendo 
  a disposizione sistemi e dispositivi finalizzati alla limitazione del rischio 
  di esplosione o dispositivi per limitare la pressione delle esplosioni.
  
  8. Il datore di lavoro informa i lavoratori del superamento 
  dei valori limite di esposizione professionale, delle cause dell'evento e delle 
  misure di prevenzione e protezione adottate e ne da' comunicazione, senza indugio, 
  all'organo di vigilanza. 
 Art.226. Disposizioni 
  in caso di incidenti o di emergenze ![]()
  1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 
  43 e 44, nonche' quelle previste dal decreto del Ministro dell'interno in data 
  10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 
  n. 81 del 7 aprile 1998, il datore di lavoro, al fine di proteggere la salute 
  e la sicurezza dei lavoratori dalle conseguenze di incidenti o di emergenze 
  derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro, predispone 
  procedure di intervento adeguate da attuarsi al verificarsi di tali eventi. 
  Tali misure comprendono esercitazioni di sicurezza da effettuarsi a intervalli 
  connessi alla tipologia di lavorazione e la messa a disposizione di appropriati 
  mezzi di pronto soccorso.
  
  2. Nel caso di incidenti o di emergenza, il datore di 
  lavoro adotta immediate misure dirette ad attenuarne gli effetti ed in particolare, 
  di assistenza, di evacuazione e di soccorso e ne informa i lavoratori. Il datore 
  di lavoro adotta inoltre misure adeguate per porre rimedio alla situazione quanto 
  prima.
  
  3. Ai lavoratori cui e' consentito operare nell'area colpita 
  o ai lavoratori indispensabili all'effettuazione delle riparazioni e delle attivita' 
  necessarie, sono forniti indumenti protettivi, dispositivi di protezione individuale 
  ed idonee attrezzature di intervento che devono essere utilizzate sino a quando 
  persiste la situazione anomala.
  
  4. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per 
  approntare sistemi d'allarme e altri sistemi di comunicazione necessari per 
  segnalare tempestivamente l'incidente o l'emergenza.
  
  5. Le misure di emergenza devono essere contenute nel 
  piano previsto dal decreto di cui al comma 1. In particolare nel piano vanno 
  inserite:
  a) informazioni preliminari sulle attivita' pericolose, 
  sugli agenti chimici pericolosi, sulle misure per l'identificazione dei rischi, 
  sulle precauzioni e sulle procedure, in modo tale che servizi competenti per 
  le situazioni di emergenza possano mettere a punto le proprie procedure e misure 
  precauzionali;
  b) qualunque altra informazione disponibile sui rischi 
  specifici derivanti o che possano derivare dal verificarsi di incidenti o situazioni 
  di emergenza, comprese le informazioni sulle procedure elaborate in base al 
  presente articolo.
  
  6. Nel caso di incidenti o di emergenza i soggetti non 
  protetti devono immediatamente abbandonare la zona interessata. 
 Art.227. Informazione 
  e formazione per i lavoratori ![]()
  1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 36 e 37, 
  il datore di lavoro garantisce che i lavoratori o i loro rappresentanti dispongano 
  di:
  a) dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio 
  e ulteriori informazioni ogni qualvolta modifiche importanti sul luogo di lavoro 
  determinino un cambiamento di tali dati;
  b) informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti 
  sul luogo di lavoro, quali l'identita' degli agenti, i rischi per la sicurezza 
  e la salute, i relativi valori limite di esposizione professionale e altre disposizioni 
  normative relative agli agenti;
  c) formazione ed informazioni su precauzioni ed azioni 
  adeguate da intraprendere per proteggere loro stessi ed altri lavoratori sul 
  luogo di lavoro;
  d) accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa 
  a disposizione dal responsabile dell'immissione sul mercato ai sensi dei decreti 
  legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni.
  
  2. Il datore di lavoro assicura che le informazioni siano:
  a) fornite in modo adeguato al risultato della valutazione 
  del rischio di cui all'articolo 223. Tali informazioni possono essere costituite 
  da comunicazioni orali o dalla formazione e dall'addestramento individuali con 
  il supporto di informazioni scritte, a seconda della natura e del grado di rischio 
  rivelato dalla valutazione del rischio;
  b) aggiornate per tener conto del cambiamento delle circostanze.
  
  3. Laddove i contenitori e le condutture per gli agenti 
  chimici pericolosi utilizzati durante il lavoro non siano contrassegnati da 
  segnali di sicurezza in base a quanto disposto dal titolo V, il datore di lavoro 
  provvede affinche' la natura del contenuto dei contenitori e delle condutture 
  e gli eventuali rischi connessi siano chiaramente identificabili.
  
  4. Il responsabile dell'immissione sul mercato devono 
  trasmettere ai datori di lavoro tutte le informazioni concernenti gli agenti 
  chimici pericolosi prodotti o forniti secondo quanto stabilito dai decreti legislativi 
  3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni. 
  
 Art.228. Divieti 
  ![]()
  1. Sono vietate la produzione, la lavorazione e l'impiego 
  degli agenti chimici sul lavoro e le attivita' indicate all'allegato XL.
  
  2. Il divieto non si applica se un agente e' presente 
  in un preparato, o quale componente di rifiuti, purche' la concentrazione individuale 
  sia inferiore al limite indicato nell'allegato stesso.
  3. In deroga al divieto di cui al comma 1, possono essere 
  effettuate, previa autorizzazione da rilasciarsi ai sensi del comma 5, le seguenti 
  attivita':
  a) attivita' a fini esclusivi di ricerca e sperimentazione 
  scientifica, ivi comprese le analisi;
  b) attivita' volte ad eliminare gli agenti chimici che 
  sono presenti sotto forma di sottoprodotto o di rifiuti;
  c) produzione degli agenti chimici destinati ad essere 
  usati come intermedi.
  
  4. Ferme restando le disposizioni di cui al presente capo, 
  nei casi di cui al comma 3, lettera c), il datore di lavoro evita l'esposizione 
  dei lavoratori, stabilendo che la produzione e l'uso piu' rapido possibile degli 
  agenti come prodotti intermedi avvenga in un sistema chiuso dal quale gli stessi 
  possono essere rimossi soltanto nella misura necessaria per il controllo del 
  processo o per la manutenzione del sistema.
  
  5. Il datore di lavoro che intende effettuare le attivita' 
  di cui al comma 3 deve inviare una richiesta di autorizzazione al Ministero 
  del lavoro e della previdenza sociale che la rilascia sentito il Ministero della 
  salute e la regione interessata. La richiesta di autorizzazione e' corredata 
  dalle seguenti informazioni:
  a) i motivi della richiesta di deroga;
  b) i quantitativi dell'agente da utilizzare annualmente;
  c) il numero dei lavoratori addetti;
  d) descrizione delle attivita' e delle reazioni o processi;
  e) misure previste per la tutela della salute e sicurezza 
  e per prevenire l'esposizione dei lavoratori. 
 Art.229. Sorveglianza 
  sanitaria ![]()
  1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 224, comma 
  2, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 i lavoratori 
  esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri 
  per la classificazione come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, 
  corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni 
  di categoria 3.
  
  2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata:
  a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta 
  l'esposizione;
  b) periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicita' 
  diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel 
  documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza 
  dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio e dei risultati della 
  sorveglianza sanitaria;
  c) all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. In 
  tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le eventuali 
  indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare.
  
  3. Il monitoraggio biologico e' obbligatorio per i lavoratori 
  esposti agli agenti per i quali e' stato fissato un valore limite biologico. 
  Dei risultati di tale monitoraggio viene informato il lavoratore interessato. 
  I risultati di tale monitoraggio, in forma anonima, vengono allegati al documento 
  di valutazione dei rischi e comunicati ai rappresentanti per la sicurezza dei 
  lavoratori.
  
  4. Gli accertamenti sanitari devono essere a basso rischio 
  per il lavoratore.
  
  5. Il datore di lavoro, su parere conforme del medico 
  competente, adotta misure preventive e protettive particolari per i singoli 
  lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati. 
  Le misure possono comprendere l'allontanamento del lavoratore secondo le procedure 
  dell'articolo 42.
  
  6. Nel caso in cui all'atto della sorveglianza sanitaria 
  si evidenzi, in un lavoratore o in un gruppo di lavoratori esposti in maniera 
  analoga ad uno stesso agente, l'esistenza di effetti pregiudizievoli per la 
  salute imputabili a tale esposizione o il superamento di un valore limite biologico, 
  il medico competente informa individualmente i lavoratori interessati ed il 
  datore di lavoro.
  
  7. Nei casi di cui al comma 6, il datore di lavoro deve:
  a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi effettuata 
  a norma dell'articolo 223;
  b) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare 
  o ridurre i rischi;
  c) tenere conto del parere del medico competente nell'attuazione 
  delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio;
  d) prendere le misure affinche' sia effettuata una visita 
  medica straordinaria per tutti gli altri lavoratori che hanno subito un'esposizione 
  simile.
  
  8. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, 
  puo' disporre contenuti e periodicita' della sorveglianza sanitaria diversi 
  rispetto a quelli definiti dal medico competente. 
 Art.230. Cartelle 
  sanitarie e di rischio ![]()
  1. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di 
  cui all'articolo 229 istituisce ed aggiorna la cartella sanitaria secondo quanto 
  previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera c), e fornisce al lavoratore interessato 
  tutte le informazioni previste dalle lettere g) ed h) del comma 1 del medesimo 
  articolo. Nella cartella di rischio sono, tra l'altro, indicati i livelli di 
  esposizione professionale individuali forniti dal Servizio di prevenzione e 
  protezione.
  
  2. Su richiesta, e' fornita agli organi di vigilanza copia 
  dei documenti di cui al comma 1. 
 Art.231. Consultazione 
  e partecipazione dei lavoratori ![]()
  1. La consultazione e partecipazione dei lavoratori o 
  dei loro rappresentanti sono attuate ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 
  50. 
 Art.232. Adeguamenti 
  normativi ![]()
  1. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza 
  sociale e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti 
  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' istituito 
  senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un comitato consultivo 
  per la determinazione e l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale 
  e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici. Il Comitato e' composto 
  da nove membri esperti nazionali di chiara fama in materia tossicologica e sanitaria 
  di cui tre in rappresentanza del Ministero della salute, su proposta dell'Istituto 
  superiore di sanita', dell'ISPESL e della Commissione tossicologica nazionale, 
  tre in rappresentanza della Conferenza dei Presidenti delle regioni e tre in 
  rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Comitato 
  si avvale del supporto organizzativo e logistico della Direzione generale della 
  tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza 
  sociale.
  
  2. Con uno o piu' decreti dei Ministri del lavoro e della 
  previdenza sociale e della salute d'intesa con la Conferenza permanente per 
  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentiti il Ministro 
  dello sviluppo economico, il Comitato di cui al comma 1 e le parti sociali, 
  sono recepiti i valori di esposizione professionale e biologici obbligatori 
  predisposti dalla Commissione europea, sono altresi' stabiliti i valori limite 
  nazionali anche tenuto conto dei valori limite indicativi predisposti dalla 
  Commissione medesima e sono aggiornati gli allegati XXXVIII, XXXIX, XL e XLI 
  in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione di normative e specifiche 
  comunitarie o internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti chimici 
  pericolosi.
  
  3. Con i decreti di cui al comma 2 e' inoltre determinato 
  il rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori 
  di cui all'articolo 224, comma 2, in relazione al tipo, alle quantita' ed alla 
  esposizione di agenti chimici, anche tenuto conto dei valori limite indicativi 
  fissati dalla Unione europea e dei parametri di sicurezza.
  
  4. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 
  2, con uno o piu' decreti dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale 
  e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
  Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere 
  stabiliti, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente 
  decreto, i parametri per l'individuazione del rischio basso per la sicurezza 
  e irrilevante per la salute dei lavoratori di cui all'articolo 224, comma 2, 
  sulla base di proposte delle associazioni di categoria dei datori di lavoro 
  interessate comparativamente rappresentative, sentite le associazioni dei prestatori 
  di lavoro interessate comparativamente rappresentative. Scaduto inutilmente 
  il termine di cui al presente articolo, la valutazione del rischio moderato 
  e' comunque effettuata dal datore di lavoro. 
  Capo II
  Protezione da agenti cancerogeni e mutageni
  
  Sezione I
  Disposizioni generali 
  
   Art.233. Campo di applicazione 
  ![]()
  1. Fatto salvo quanto previsto per le attivita' disciplinate 
  dal capo III e per i lavoratori esposti esclusivamente alle radiazioni previste 
  dal trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica, le norme 
  del presente titolo si applicano a tutte le attivita' nelle quali i lavoratori 
  sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni a causa della 
  loro attivita' lavorativa. 
 Art.234. Definizioni 
  ![]()
  1. Agli effetti del presente decreto si intende per:
  a) agente cancerogeno:
  1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla 
  classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai sensi del decreto 
  legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni;
  2) un preparato contenente una o piu' sostanze di cui 
  al numero 1), quando la concentrazione di una o piu' delle singole sostanze 
  risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione 
  di un preparato nelle categorie cancerogene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti 
  dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65 e successive 
  modificazioni;
  3) una sostanza, un preparato o un processo di cui all'allegato 
  XLII, nonche' una sostanza od un preparato emessi durante un processo previsto 
  dall'allegato XLII;
  b) agente mutageno:
  1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla 
  classificazione nelle categorie mutagene 1 o 2, stabiliti dal decreto legislativo 
  3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni;
  2) un preparato contenente una o piu' sostanze di cui 
  al punto 1), quando la concentrazione di una o piu' delle singole sostanze risponde 
  ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di 
  un preparato nelle categorie mutagene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai 
  decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive 
  modificazioni;
  c) valore limite: se non altrimenti specificato, il limite 
  della concentrazione media, ponderata in funzione del tempo, di un agente cancerogeno 
  o mutageno nell'aria, rilevabile entro la zona di respirazione di un lavoratore, 
  in relazione ad un periodo di riferimento determinato stabilito nell'allegato 
  XLIII. 
  Sezione II
  Obblighi del datore di lavoro
  
  Art.235. Sostituzione e riduzione 
  ![]()
  1. Il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione 
  di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo, 
  se tecnicamente possibile, con una sostanza o un preparato o un procedimento 
  che nelle condizioni in cui viene utilizzato non risulta nocivo o risulta meno 
  nocivo per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
  
  2. Se non e' tecnicamente possibile sostituire l'agente 
  cancerogeno o mutageno il datore di lavoro provvede affinche' la produzione 
  o l'utilizzazione dell'agente cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema chiuso 
  purche' tecnicamente possibile.
  
  3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non e' tecnicamente 
  possibile il datore di lavoro provvede affinche' il livello di esposizione dei 
  lavoratori sia ridotto al piu' basso valore tecnicamente possibile. L'esposizione 
  non deve comunque superare il valore limite dell'agente stabilito nell'allegato 
  XLIII. 
 Art.236. Valutazione 
  del rischio ![]()
  1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 235, il datore 
  di lavoro effettua una valutazione dell'esposizione a agenti cancerogeni o mutageni, 
  i risultati della quale sono riportati nel documento di cui all'articolo 17.
  
  2. Detta valutazione tiene conto, in particolare, delle 
  caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata e della loro frequenza, 
  dei quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati, 
  della loro concentrazione, della capacita' degli stessi di penetrare nell'organismo 
  per le diverse vie di assorbimento, anche in relazione al loro stato di aggregazione 
  e, qualora allo stato solido, se in massa compatta o in scaglie o in forma polverulenta 
  e se o meno contenuti in una matrice solida che ne riduce o ne impedisce la 
  fuoriuscita. La valutazione deve tener conto di tutti i possibili modi di esposizione, 
  compreso quello in cui vi e' assorbimento cutaneo.
  
  3. Il datore di lavoro, in relazione ai risultati della 
  valutazione di cui al comma 1, adotta le misure preventive e protettive del 
  presente capo, adattandole alle particolarita' delle situazioni lavorative.
  
  4. Il documento di cui all'articolo 28, comma 2, o l'autocertificazione 
  dell'effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 
  5, sono integrati con i seguenti dati:
  a) le attivita' lavorative che comportano la presenza 
  di sostanze o preparati cancerogeni o mutageni o di processi industriali di 
  cui all'allegato XLII, con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati 
  agenti cancerogeni;
  b) i quantitativi di sostanze ovvero preparati cancerogeni 
  o mutageni prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurita' o sottoprodotti;
  c) il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente 
  esposti ad agenti cancerogeni o mutageni;
  d) l'esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e il 
  grado della stessa;
  e) le misure preventive e protettive applicate ed il tipo 
  dei dispositivi di protezione individuale utilizzati;
  f) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli 
  agenti cancerogeni e le sostanze e i preparati eventualmente utilizzati come 
  sostituti.
  
  5. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione 
  di cui al comma 1 in occasione di modifiche del processo produttivo significative 
  ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi 
  tre anni dall'ultima valutazione effettuata.
  
  6. Il rappresentante per la sicurezza puo' richiedere 
  i dati di cui al comma 4, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 50, comma 
  6. 
 Art.237. Misure 
  tecniche, organizzative, procedurali ![]()
  1. Il datore di lavoro:
  a) assicura, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati, 
  che nelle varie operazioni lavorative sono impiegati quantitativi di agenti 
  cancerogeni o mutageni non superiori alle necessita' delle lavorazioni e che 
  gli agenti cancerogeni o mutageni in attesa di impiego, in forma fisica tale 
  da causare rischio di introduzione, non sono accumulati sul luogo di lavoro 
  in quantitativi superiori alle necessita' predette;
  b) limita al minimo possibile il numero dei lavoratori 
  esposti o che possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni, anche 
  isolando le lavorazioni in aree predeterminate provviste di adeguati segnali 
  di avvertimento e di sicurezza, compresi i segnali «vietato fumare», ed accessibili 
  soltanto ai lavoratori che debbono recarvisi per motivi connessi con la loro 
  mansione o con la loro funzione. In dette aree e' fatto divieto di fumare;
  c) progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo 
  che non vi e' emissione di agenti cancerogeni o mutageni nell'aria. Se cio' 
  non e' tecnicamente possibile, l'eliminazione degli agenti cancerogeni o mutageni 
  deve avvenire il piu' vicino possibile al punto di emissione mediante aspirazione 
  localizzata, nel rispetto dell'articolo 18, comma 1, lettera q). L'ambiente 
  di lavoro deve comunque essere dotato di un adeguato sistema di ventilazione 
  generale;
  d) provvede alla misurazione di agenti cancerogeni o mutageni 
  per verificare l'efficacia delle misure di cui alla lettera c) e per individuare 
  precocemente le esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile o da 
  un incidente, con metodi di campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni 
  dell'allegato XLI del presente decreto legislativo;
  e) provvede alla regolare e sistematica pulitura dei locali, 
  delle attrezzature e degli impianti;
  f) elabora procedure per i casi di emergenza che possono 
  comportare esposizioni elevate;
  g) assicura che gli agenti cancerogeni o mutageni sono 
  conservati, manipolati, trasportati in condizioni di sicurezza;
  h) assicura che la raccolta e l'immagazzinamento, ai fini 
  dello smaltimento degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti agenti 
  cancerogeni, avvengano in condizioni di sicurezza, in particolare utilizzando 
  contenitori ermetici etichettati in modo chiaro, netto, visibile;
  i) dispone, su conforme parere del medico competente, 
  misure protettive particolari con quelle categorie di lavoratori per i quali 
  l'esposizione a taluni agenti cancerogeni o mutageni presenta rischi particolarmente 
  elevati. 
 Art.238. Misure 
  tecniche ![]()
  1. Il datore di lavoro:
  a) assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici 
  appropriati ed adeguati;
  b) dispone che i lavoratori abbiano in dotazione idonei 
  indumenti protettivi da riporre in posti separati dagli abiti civili;
  c) provvede affinche' i dispositivi di protezione individuale 
  siano custoditi in luoghi determinati, controllati e puliti dopo ogni utilizzazione, 
  provvedendo altresi' a far riparare o sostituire quelli difettosi o deteriorati, 
  prima di ogni nuova utilizzazione.
  
  2. Nelle zone di lavoro di cui all'articolo 237, comma 
  1, lettera b), e' vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati 
  al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici. 
 Art.239. Informazione 
  e formazione ![]()
  1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base 
  delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per 
  quanto riguarda:
  a) gli agenti cancerogeni o mutageni presenti nei cicli 
  lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la salute connessi al loro impiego, 
  ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare;
  b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
  c) le misure igieniche da osservare;
  d) la necessita' di indossare e impiegare indumenti di 
  lavoro e protettivi e dispositivi individuali di protezione ed il loro corretto 
  impiego;
  e) il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e 
  le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze.
  
  2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione 
  adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.
  
  3. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 
  2 sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attivita' in questione 
  e vengono ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta 
  si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul 
  grado dei rischi.
  
  4. Il datore di lavoro provvede inoltre affinche' gli 
  impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni o mutageni 
  siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile. I contrassegni 
  utilizzati e le altre indicazioni devono essere conformi al disposto dei decreti 
  legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni. 
  
 Art.240. Esposizione 
  non prevedibile ![]()
  1. Qualora si verifichino eventi non prevedibili o incidenti 
  che possono comportare un'esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeni 
  o mutageni, il datore di lavoro adotta quanto prima misure appropriate per identificare 
  e rimuovere la causa dell'evento e ne informa i lavoratori e il rappresentante 
  per la sicurezza.
  
  2. I lavoratori devono abbandonare immediatamente l'area 
  interessata, cui possono accedere soltanto gli addetti agli interventi di riparazione 
  ed ad altre operazioni necessarie, indossando idonei indumenti protettivi e 
  dispositivi di protezione delle vie respiratorie, messi a loro disposizione 
  dal datore di lavoro. In ogni caso l'uso dei dispositivi di protezione non puo' 
  essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, e' limitata al tempo 
  strettamente necessario.
  
  3. Il datore di lavoro comunica senza indugio all'organo 
  di vigilanza il verificarsi degli eventi di cui al comma 1 indicando analiticamente 
  le misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze dannose o pericolose. 
  
 Art.241. Operazioni 
  lavorative particolari ![]()
  1. Per le operazioni lavorative, quale quella di manutenzione, 
  per le quali e' prevedibile, nonostante l'adozione di tutte le misure di prevenzione 
  tecnicamente applicabili, un'esposizione rilevante dei lavoratori addetti ad 
  agenti cancerogeni o mutageni, il datore di lavoro previa consultazione del 
  rappresentante per la sicurezza:
  a) dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso 
  alle suddette aree anche provvedendo, ove tecnicamente possibile, all'isolamento 
  delle stesse ed alla loro identificazione mediante appositi contrassegni;
  b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi 
  di protezione individuale che devono essere indossati dai lavoratori adibiti 
  alle suddette operazioni.
  
  2. La presenza nelle aree di cui al comma 1 dei lavoratori 
  addetti e' in ogni caso ridotta al tempo strettamente necessario con riferimento 
  alle lavorazioni da espletare. 
Sezione III
  Sorveglianza sanitaria
  
  Art.242. Accertamenti sanitari e 
  norme preventive e protettive specifiche ![]()
  1. I lavoratori per i quali la valutazione di cui all'articolo 
  236 ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.
  
  2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico 
  competente, adotta misure preventive e protettive per i singoli lavoratori sulla 
  base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati.
  
  3. Le misure di cui al comma 2 possono comprendere l'allontanamento 
  del lavoratore secondo le procedure dell'articolo 42.
  
  4. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, 
  nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di 
  una anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa 
  il datore di lavoro.
  
  5. A seguito dell'informazione di cui al comma 4 il datore 
  di lavoro effettua:
  a) una nuova valutazione del rischio in conformita' all'articolo 
  236;
  b) ove sia tecnicamente possibile, una misurazione della 
  concentrazione dell'agente in aria per verificare l'efficacia delle misure adottate.
  
  6. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate 
  informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti, con particolare 
  riguardo all'oppor-tunita' di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo 
  la cessazione dell'attivita' lavorativa. 
 Art.243. Registro 
  di esposizione e cartelle sanitarie ![]()
  1. I lavoratori di cui all'articolo 242 sono iscritti 
  in un registro nel quale e' riportata, per ciascuno di essi, l'attivita' svolta, 
  l'agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione 
  a tale agente. Detto registro e' istituito ed aggiornato dal datore di lavoro 
  che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente. Il responsabile 
  del servizio di prevenzione ed i rappresentanti per la sicurezza hanno accesso 
  a detto registro.
  
  2. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di 
  cui all'articolo 242, provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria 
  e di rischio secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera c).
  
  3. Il datore di lavoro comunica ai lavoratori interessati, 
  su richiesta, le relative annotazioni individuali contenute nel registro di 
  cui al comma 1 e, tramite il medico competente, i dati della cartella sanitaria 
  e di rischio.
  
  4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore 
  di lavoro invia all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul 
  lavoro - ISPESL la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato 
  unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro e ne consegna 
  copia al lavoratore stesso.
  
  5. In caso di cessazione di attivita' dell'azienda, il 
  datore di lavoro consegna il registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie 
  e di rischio all'ISPESL.
  
  6. Le annotazioni individuali contenute nel registro di 
  cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore 
  di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino 
  a quarant'anni dalla cessazione di ogni attivita' che espone ad agenti cangerogeni 
  o mutageni.
  
  7. I registri di esposizione, le annotazioni individuali 
  e le cartelle sanitarie e di rischio sono custoditi e trasmessi con salvaguardia 
  del segreto professionale e del trattamento dei dati personali e nel rispetto 
  del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.
  
  8. Il datore di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore 
  ad agenti cancerogeni, oltre a quanto previsto ai commi da 1 a 7:
  a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL 
  ed all'organo di vigilanza competente per territorio, e comunica loro ogni tre 
  anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni 
  intervenute;
  b) consegna, a richiesta, all'Istituto superiore di sanita' 
  copia del registro di cui al comma 1;
  c) in caso di cessazione di attivita' dell'azienda, consegna 
  copia del registro di cui al comma 1 all'organo di vigilanza competente per 
  territorio;
  d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza 
  esercitato attivita' con esposizione ad agenti cancerogeni, il datore di lavoro 
  chiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro 
  di cui al comma 1, nonche' copia della cartella sanitaria e di rischio, qualora 
  il lavoratore non ne sia in possesso ai sensi del comma 4.
  
  9. I modelli e le modalita' di tenuta del registro e delle 
  cartelle sanitarie e di rischio sono determinati dal decreto del Ministro della 
  salute 12 luglio 2007, n. 155, ed aggiornati con decreto dello stesso Ministro, 
  adottato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e 
  con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, 
  sentita la commissione consultiva permanente.
  
  10. L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della 
  salute dati di sintesi relativi al contenuto dei registri di cui al comma 1 
  ed a richiesta li rende disponibili alle regioni. 
 Art.244. Registrazione 
  dei tumori ![]()
  1. L'ISPESL, tramite una rete completa di Centri operativi 
  regionali (COR) e nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio, realizza sistemi 
  di monitoraggio dei rischi occupazionali da esposizione ad agenti chimici cancerogeni 
  e dei danni alla salute che ne conseguono, anche in applicazione di direttive 
  e regolamenti comunitari. A tale scopo raccoglie, registra, elabora ed analizza 
  i dati, anche a carattere nominativo, derivanti dai flussi informativi di cui 
  all'articolo 8 e dai sistemi di registrazione delle esposizioni occupazionali 
  e delle patologie comunque attivi sul territorio nazionale, nonche' i dati di 
  carattere occupazionale rilevati, nell'ambito delle rispettive attivita' istituzionali, 
  dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dall'Istituto nazionale di 
  statistica, dall'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro, e da altre 
  amministrazioni pubbliche. I sistemi di monitoraggio di cui al presente comma 
  altresi' integrano i flussi informativi di cui all'articolo 8.
  
  2. I medici e le strutture sanitarie pubbliche e private, 
  nonche' gli istituti previdenziali ed assicurativi pubblici o privati, che identificano 
  casi di neoplasie da loro ritenute attribuibili ad esposizioni lavorative ad 
  agenti cancerogeni, ne danno segnalazione all'ISPESL, tramite i Centri operativi 
  regionali (COR) di cui al comma 1, trasmettendo le informazioni di cui al decreto 
  del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicembre 2002, n. 308, che regola 
  le modalita' di tenuta del registro, di raccolta e trasmissione delle informazioni.
  
  3. Presso l'ISPESL e' costituito il registro nazionale 
  dei casi di neoplasia di sospetta origine professionale, con sezioni rispettivamente 
  dedicate:
  a) ai casi di mesotelioma, sotto la denominazione di Registro 
  nazionale dei mesoteliomi (ReNaM);
  b) ai casi di neoplasie delle cavita' nasali e dei seni 
  paranasali, sotto la denominazione di Registro nazionale dei tumori nasali e 
  sinusali (ReNaTuNS);
  c) ai casi di neoplasie a piu' bassa frazione eziologia 
  riguardo alle quali, tuttavia, sulla base dei sistemi di elaborazione ed analisi 
  dei dati di cui al comma 1, siano stati identificati cluster di casi possibilmente 
  rilevanti ovvero eccessi di incidenza ovvero di mortalita' di possibile significativita' 
  epidemiologica in rapporto a rischi occupazionali.
  
  4. L'ISPESL rende disponibili al Ministero della salute, 
  al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, all'INAIL ed alle regioni 
  e province autonome i risultati del monitoraggio con periodicita' annuale.
  
  5. I contenuti, le modalita' di tenuta, raccolta e trasmissione 
  delle informazioni e di realizzazione complessiva dei sistemi di monitoraggio 
  di cui ai commi 1 e 3 sono determinati dal Ministero della salute, d'intesa 
  con le regioni e province autonome. 
 Art.245. Adeguamenti 
  normativi ![]()
  1. La Commissione consultiva tossicologica nazionale individua 
  periodicamente le sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione 
  che, pur non essendo classificate ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 
  1997, n. 52, rispondono ai criteri di classificazione ivi stabiliti e fornisce 
  consulenza ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, 
  su richiesta, in tema di classificazione di agenti chimici pericolosi.
  
  2. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza 
  sociale e della salute, sentita la commissione consultiva permanente e la Commissione 
  consultiva tossicologica nazionale:
  a) sono aggiornati gli allegati XLII e XLIII in funzione 
  del progresso tecnico, dell'evoluzione di normative e specifiche comunitarie 
  o internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti cancerogeni o mutageni;
  b) e' pubblicato l'elenco delle sostanze in funzione dell'individuazione 
  effettuata ai sensi del comma 1. 
  Capo III
  Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto
  
  Sezione I
  Disposizioni generali 
  
  Art.246. Campo di applicazione 
  ![]()
  1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 27 marzo 
  1992, n. 257, le norme del presente decreto si applicano alle rimanenti attivita' 
  lavorative che possono comportare, per i lavoratori, il rischio di esposizione 
  ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti 
  amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonche' bonifica delle 
  aree interessate. 
 Art.247. Definizioni 
  ![]()
  l. Ai fini del presente capo il termine amianto designa 
  i seguenti silicati fibrosi:
  a) l'actinolite d'amianto, n. CAS 77536-66-4;
  b) la grunerite d'amianto (amosite), n. CAS 12172-73-5;
  c) l'antofillite d'amianto, n. CAS 77536-67-5;
  d) il crisotilo, n. CAS 12001-29-5;
  e) la crocidolite, n. CAS 12001-28-4;
  f) la tremolite d'amianto, n. CAS 77536-68-6. 
 Sezione II
  Obblighi del datore di lavoro
  
   Art.248. Individuazione della 
  presenza di amianto ![]()
  
  1. Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, 
  il datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei 
  locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali 
  a potenziale contenuto d'amianto.
  
  2. Se vi e' il minimo dubbio sulla presenza di amianto 
  in un materiale o in una costruzione, si applicano le disposizioni previste 
  dal presente capo. 
 Art.249. Valutazione 
  del rischio ![]()
  l. Nella valutazione di cui all'articolo 28, il datore 
  di lavoro valuta i rischi dovuti alla polvere proveniente dall'amianto e dai 
  materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell'esposizione 
  e le misure preventive e protettive da attuare.
  
  2. Nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensita' 
  e a condizione che risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi di cui al 
  comma 1 che il valore limite di esposizione all'amianto non e' superato nell'aria 
  dell'ambiente di lavoro, non si applicano gli articoli 250, 259 e 260, comma 
  1, nelle seguenti attivita':
  a) brevi attivita' non continuative di manutenzione durante 
  le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili;
  b) rimozione senza deterioramento di materiali non degradati 
  in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice;
  c) incapsulamento e confinamento di materiali contenenti 
  amianto che si trovano in buono stato;
  d) sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni 
  ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale.
  
  3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione 
  ogni qualvolta si verifichino modifiche che possono comportare un mutamento 
  significativo dell'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto 
  o dai materiali contenenti amianto.
  
  4. La Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 
  6 provvede a definire orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni 
  sporadiche e di debole intensita', di cui al comma 2. 
 Art.250. Valutazione 
  del rischio ![]()
  1. Prima dell'inizio dei lavori di cui all'articolo 246, 
  il datore di lavoro presenta una notifica all'organo di vigilanza competente 
  per territorio.
  
  2. La notifica di cui al comma l comprende almeno una 
  descrizione sintetica dei seguenti elementi:
  a) ubicazione del cantiere;
  b) tipi e quantitativi di amianto manipolati;
  c) attivita' e procedimenti applicati;
  d) numero di lavoratori interessati;
  e) data di inizio dei lavori e relativa durata;
  f) misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori 
  all'amianto.
  
  3. Il datore di lavoro provvede affinche' i lavoratori 
  o i loro rappresentanti abbiano accesso, a richiesta, alla documentazione oggetto 
  della notifica di cui ai commi l e 2.
  
  4. Il datore di lavoro, ogni qualvolta una modifica delle 
  condizioni di lavoro possa comportare un aumento significativo dell'esposizione 
  alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto, effettua 
  una nuova notifica. 
 Art.251. Misure 
  di prevenzione e protezione  ![]()
  1. In tutte le attivita' di cui all'articolo 246, l'esposizione 
  dei lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti 
  amianto nel luogo di lavoro deve essere ridotta al minimo e, in ogni caso, al 
  di sotto del valore limite fissato nell'articolo 254, in particolare mediante 
  le seguenti misure:
  a) il numero dei lavoratori esposti o che possono essere 
  esposti alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto 
  deve essere limitato al numero piu' basso possibile;
  b) i lavoratori esposti devono sempre utilizzare dispositivi 
  di protezione individuale (DPI) delle vie respiratorie con fattore di protezione 
  operativo adeguato alla concentrazione di amianto nell'aria e tale da garantire 
  all'utilizzatore in ogni caso che l'aria filtrata presente all'interno del DPI 
  sia non superiore ad un decimo del valore limite indicato all'articolo 254;
  c) l'utilizzo dei DPI deve essere intervallato da periodo 
  di riposo adeguati all'impegno fisico richiesto dal lavoro, l'accesso alle aree 
  di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione di cui all'articolo 
  256, comma 4, lettera d);
  d) per la protezione dei lavoratori addetti alle lavorazioni 
  previste dall'articolo 249, comma 3, si applica quanto previsto al comma 1, 
  lettera b), del presente articolo;
  e) i processi lavorativi devono essere concepiti in modo 
  tale da evitare di produrre polvere di amianto o, se cio' non e' possibile, 
  da evitare emissione di polvere di amianto nell'aria;
  f) tutti i locali e le attrezzature per il trattamento 
  dell'amianto devono poter essere sottoposti a regolare pulizia e manutenzione;
  g) l'amianto o i materiali che rilasciano polvere di amianto 
  o che contengono amianto devono essere stoccati e trasportati in appositi imballaggi 
  chiusi;
  h) i rifiuti devono essere raccolti e rimossi dal luogo 
  di lavoro il piu' presto possibile in appropriati imballaggi chiusi su cui sara' 
  apposta un'etichettatura indicante che contengono amianto. Detti rifiuti devono 
  essere successivamente trattati in conformita' alla vigente normativa in materia 
  di rifiuti pericolosi. 
 Art.252. Misure 
  igieniche ![]()
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 249, comma 
  2, per tutte le attivita' di cui all'articolo 246, il datore di lavoro adotta 
  le misure appropriate affinche':
  a) i luoghi in cui si svolgono tali attivita' siano:
  1) chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi 
  cartelli;
  2) accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbano 
  accedere a motivo del loro lavoro o della loro funzione;
  3) oggetto del divieto di fumare;
  b) siano predisposte aree speciali che consentano ai lavoratori 
  di mangiare e bere senza rischio di contaminazione da polvere di amianto;
  c) siano messi a disposizione dei lavoratori adeguati 
  indumenti di lavoro o adeguati dispositivi di protezione individuale;
  d) detti indumenti di lavoro o protettivi restino all'interno 
  dell'impresa. Essi possono essere trasportati all'esterno solo per il lavaggio 
  in lavanderie attrezzate per questo tipo di operazioni, in contenitori chiusi, 
  qualora l'impresa stessa non vi provveda o in caso di utilizzazione di indumenti 
  monouso per lo smaltimento secondo le vigenti disposizioni;
  e) gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti 
  in un luogo separato da quello destinato agli abiti civili;
  f) i lavoratori possano disporre di impianti sanitari 
  adeguati, provvisti di docce, in caso di operazioni in ambienti polverosi;
  g) l'equipaggiamento protettivo sia custodito in locali 
  a tale scopo destinati e controllato e pulito dopo ogni utilizzazione: siano 
  prese misure per riparare o sostituire l'equipaggiamento difettoso o deteriorato 
  prima di ogni utilizzazione. 
 Art.253. Controllo 
  dell'esposizione ![]()
  1. Al fine di garantire il rispetto del valore limite 
  fissato all'articolo 254 e in funzione dei risultati della valutazione iniziale 
  dei rischi, il datore di lavoro effettua periodicamente la misurazione della 
  concentrazione di fibre di amianto nell'aria del luogo di lavoro tranne nei 
  casi in cui ricorrano le condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 249. 
  I risultati delle misure sono riportati nel documento di valutazione dei rischi.
  
  2. Il campionamento deve essere rappresentativo dell'esposizione 
  personale del lavoratore alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali 
  contenenti amianto.
  
  3. I campionamenti sono effettuati previa consultazione 
  dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti.
  
  4. Il prelievo dei campioni deve essere effettuato da 
  personale in possesso di idonee qualifiche nell'ambito del servizio di cui all'articolo 
  31. I campioni prelevati sono successivamente analizzati ai sensi del decreto 
  del Ministro della sanita' in data 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento 
  ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 178 del 25 ottobre 
  1996.
  
  5. La durata dei campionamenti deve essere tale da consentire 
  di stabilire un'esposizione rappresentativa, per un periodo di riferimento di 
  otto ore tramite misurazioni o calcoli ponderati nel tempo.
  
  6. Il conteggio delle fibre di amianto e' effettuato di 
  preferenza tramite microscopia a contrasto di fase, applicando il metodo raccomandato 
  dall'Organizzazione mondiale della sanita' (OMS) nel 1997 o qualsiasi altro 
  metodo che offra risultati equivalenti.
  
  7. Ai fini della misurazione dell'amianto nell'aria, di 
  cui al comma l, si prendono in considerazione unicamente le fibre che abbiano 
  una lunghezza superiore a cinque micrometri e una larghezza inferiore a tre 
  micrometri e il cui rapporto lunghezza/larghezza sia superiore a 3:1. 
 Art.254. Valore 
  limite ![]()
  1. Il valore limite di esposizione per l'amianto e' fissato 
  a 0,1 fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel tempo 
  di riferimento di otto ore. I datori di lavoro provvedono affinche' nessun lavoratore 
  sia esposto a una concentrazione di amianto nell'aria superiore al valore limite.
  
  2. Quando il valore limite fissato al comma l viene superato, 
  il datore di lavoro individua le cause del superamento e adotta il piu' presto 
  possibile le misure appropriate per ovviare alla situazione. Il lavoro puo' 
  proseguire nella zona interessata solo se vengono prese misure adeguate per 
  la protezione dei lavoratori interessati.
  
  3. Per verificare l'efficacia delle misure di cui al comma 
  2, il datore di lavoro procede immediatamente ad una nuova determinazione della 
  concentrazione di fibre di amianto nell'aria.
  
  4. In ogni caso, se l'esposizione non puo' essere ridotta 
  con altri mezzi e' necessario l'uso di un dispositivo di protezione individuale 
  delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo tale da garantire 
  tutte le condizioni previste dall'articolo 251, comma 1, lettera b); l'utilizzo 
  dei DPI deve essere intervallato da periodi di riposo adeguati all'impegno fisico 
  richiesto dal lavoro; l'accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da 
  idonea decontaminazione di cui all'articolo 256, comma 4, lettera d).
  
  5. Nell'ipotesi di cui al comma 4, il datore di lavoro, 
  previa consultazione con i lavoratori o i loro rappresentanti, assicura i periodi 
  di riposo necessari, in funzione dell'impegno fisico e delle condizioni climatiche. 
  
 Art.255. Operazioni 
  lavorative particolari ![]()
  1. Nel caso di determinate operazioni lavorative in cui, 
  nonostante l'adozione di misure tecniche preventive per limitare la concentrazione 
  di amianto nell'aria, e' prevedibile che questa superi il valore limite di cui 
  all'articolo 254, il datore di lavoro adotta adeguate misure per la protezione 
  dei lavoratori addetti, ed in particolare:
  a) fornisce ai lavoratori un adeguato dispositivo di protezione 
  delle vie respiratorie e altri dispositivi di protezione individuali tali da 
  garantire le condizioni previste dall'articolo 251, comma 1, lettera b);
  b) provvede all'affissione di cartelli per segnalare che 
  si prevede il superamento del valore limite di esposizione;
  c) adotta le misure necessarie per impedire la dispersione 
  della polvere al di fuori dei locali o luoghi di lavoro;
  d) consulta i lavoratori o i loro rappresentanti di cui 
  all'articolo 46 sulle misure da adottare prima di procedere a tali attivita'. 
  
 Art.256. Lavori 
  di demolizione o rimozione dell'amianto ![]()
  1. I lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto 
  possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 
  30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
  
  2. Il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di 
  demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto da 
  edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonche' dai mezzi di trasporto, predispone 
  un piano di lavoro.
  
  3. Il piano di cui al comma 2 prevede le misure necessarie 
  per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e 
  la protezione dell'ambiente esterno.
  
  4. Il piano, in particolare, prevede e contiene informazioni 
  sui seguenti punti:
  a) rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto 
  prima dell'applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione 
  non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato 
  dal fatto che l'amianto o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul 
  posto;
  b) fornitura ai lavoratori di idonei dispositivi di protezione 
  individuale;
  c) verifica dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione 
  all'amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione 
  dell'amianto;
  d) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione 
  del personale incaricato dei lavori;
  e) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la 
  raccolta e lo smaltimento dei materiali;
  f) adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento 
  dei valori limite di cui all'articolo 254, delle misure di cui all'articolo 
  255, adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico;
  g) natura dei lavori e loro durata presumibile;
  h) luogo ove i lavori verranno effettuati;
  i) tecniche lavorative adottate per la rimozione dell'amianto;
  l) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che 
  si intendono utilizzare per attuare quanto previsto dalle lettere d) ed e).
  
  5. Copia del piano di lavoro e' inviata all'organo di 
  vigilanza, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori.
  
  6. L'invio della documentazione di cui al comma 5 sostituisce 
  gli adempimenti di cui all'articolo 50.
  
  7. Il datore di lavoro provvede affinche' i lavoratori 
  o i loro rappresentanti abbiano accesso alla documentazione di cui al comma 
  4. 
 Art.257. Informazione 
  dei lavoratori ![]()
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36, il 
  datore di lavoro fornisce ai lavoratori, prima che essi siano adibiti ad attivita' 
  comportanti esposizione ad amianto, nonche' ai loro rappresentanti, informazioni 
  su:
  a) i rischi per la salute dovuti all'esposizione alla 
  polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto;
  b) le specifiche norme igieniche da osservare, ivi compresa 
  la necessita' di non fumare;
  c) le modalita' di pulitura e di uso degli indumenti protettivi 
  e dei dispositivi di protezione individuale;
  d) le misure di precauzione particolari da prendere nel 
  ridurre al minimo l'esposizione;
  e) l'esistenza del valore limite di cui all'articolo 254 
  e la necessita' del monitoraggio ambientale.
  
  2. Oltre a quanto previsto al comma l, qualora dai risultati 
  delle misurazioni della concentrazione di amianto nell'aria emergano valori 
  superiori al valore limite fissato dall'articolo 254, il datore di lavoro informa 
  il piu' presto possibile i lavoratori interessati e i loro rappresentanti del 
  superamento e delle cause dello stesso e li consulta sulle misure da adottare 
  o, nel caso in cui ragioni di urgenza non rendano possibile la consultazione 
  preventiva, il datore di lavoro informa tempestivamente i lavoratori interessati 
  e i loro rappresentanti delle misure adottate. 
 Art.258. Formazione 
  dei lavoratori ![]()
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, il 
  datore di lavoro assicura che tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti 
  a polveri contenenti amianto ricevano una formazione sufficiente ed adeguata, 
  ad intervalli regolari.
  
  2. Il contenuto della formazione deve essere facilmente 
  comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze 
  e le competenze necessarie in materia di prevenzione e di sicurezza, in particolare 
  per quanto riguarda:
  a) le proprieta' dell'amianto e i suoi effetti sulla salute, 
  incluso l'effetto sinergico del tabagismo;
  b) i tipi di prodotti o materiali che possono contenere 
  amianto;
  c) le operazioni che possono comportare un'esposizione 
  all'amianto e l'importanza dei controlli preventivi per ridurre al minimo tale 
  esposizione;
  d) le procedure di lavoro sicure, i controlli e le attrezzature 
  di protezione;
  e) la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la 
  corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
  f) le procedure di emergenza;
  g) le procedure di decontaminazione;
  h) l'eliminazione dei rifiuti;
  i) la necessita' della sorveglianza medica.
  
  3. Possono essere addetti alla rimozione, smaltimento 
  dell'amianto e alla bonifica delle aree interessate i lavoratori che abbiano 
  frequentato i corsi di formazione professionale di cui all'articolo 10, comma 
  2, lettera h), della legge 27 marzo 1992, n. 257. 
 Art.259. Sorveglianza 
  sanitaria ![]()
  1. I lavoratori addetti alle opere di manutenzione, rimozione 
  dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei 
  relativi rifiuti, nonche' bonifica delle aree interessate cui all'articolo 246, 
  prima di essere adibiti allo svolgimento dei suddetti lavori e periodicamente, 
  almeno una volta ogni tre anni, o con periodicita' fissata dal medico competente, 
  sono sottoposti ad un controllo sanitario volto a verificare la possibilita' 
  di indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro.
  
  2. I lavoratori che durante la loro attivita' sono stati 
  iscritti anche una sola volta nel registro degli esposti di cui all'articolo 
  243, comma 1, sono sottoposti ad una visita medica all'atto della cessazione 
  del rapporto di lavoro; in tale occasione il medico competente deve fornire 
  al lavoratore le indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare 
  ed all'opportunita' di sottoporsi a successivi accertamenti sanitari.
  
  3. Gli accertamenti sanitari devono comprendere almeno 
  l'anamnesi individuale, l'esame clinico generale ed in particolare del torace, 
  nonche' esami della funzione respiratoria.
  
  4. Il medico competente, sulla base dell'evoluzione delle 
  conoscenze scientifiche e dello stato di salute del lavoratore, valuta l'opportunita' 
  di effettuare altri esami quali la citologia dell'espettorato, l'esame radiografico 
  del torace o la tomodensitometria. 
 Art.260. Registro 
  di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio ![]()
  1. Il datore di lavoro, per i lavoratori di cui all'articolo 
  246, che nonostante le misure di contenimento della dispersione di fibre nell'ambiente 
  e l'uso di idonei DPI, nella valutazione dell'esposizione accerta che l'esposizione 
  e' stata superiore a quella prevista dall'articolo 251, comma 1, lettera b), 
  e qualora si siano trovati nelle condizioni di cui all'articolo 240, li iscrive 
  nel registro di cui all'articolo 243, comma 1, e ne invia copia agli organi 
  di vigilanza ed all'ISPESL. L'iscrizione nel registro deve intendersi come temporanea 
  dovendosi perseguire l'obiettivo della non permanente condizione di esposizione 
  superiore a quanto indicato all'articolo 251, comma 1, lettera b).
  
  2. Il datore di lavoro, su richiesta, fornisce agli organi 
  di vigilanza e all'ISPESL copia dei documenti di cui al comma l.
  
  3. Il datore di lavoro, in caso di cessazione del rapporto 
  di lavoro, trasmette all'ISPESL la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore 
  interessato, unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro 
  di cui al comma 1.
  
  4. L'ISPESL provvede a conservare i documenti di cui al 
  comma 3 per un periodo di quaranta anni dalla cessazione dell'esposizione. 
 Art.261. Mesoteliomi 
  ![]()
  1. Nei casi accertati di mesotelioma, trovano applicazione 
  le disposizioni contenute nell'articolo 244, comma 3. 
 Capo IV
  Sanzioni
  
   Art.262. Sanzioni per il datore 
  di lavoro e il dirigente ![]()
  1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
  a) con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda 
  da 4.000 a 12.000 euro per la violazione degli articoli 223, commi da 1 a 3, 
  225, 226, 228, commi 1, 3, 4 e 5, 229, comma 7, 235, 236, comma 3, 237, 238, 
  comma 1, 239, comma 2, 240, commi 1 e 2, 241 e 242, commi 1, 2 e 5, lettera 
  b), 250, commi 1, 2 e 4, 251, 253, comma 1, 254, 255, 256, commi da 1 a 4, 257, 
  258, 259, commi 1, 2 e 3, e 260, comma 1;
  b) con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda 
  da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 223, comma 1, 227, commi 
  1, 2 e 3, 229, commi 1, 2, 3 e 5, 239, commi 1 e 4, 240, comma 3, 248, comma 
  1, e 252;
  c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 1.000 
  a 3.000 euro per la violazione degli articoli 250, comma 3, e 256, commi 5 e 
  7;
  d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 
  a 18.000 euro per la violazione degli articoli 243, commi 3, 4, 5, 6 e 8, 253, 
  comma 3, e 260, commi 2 e 3. 
 Art.263. Sanzioni 
  per il preposto ![]()
  1. Il preposto e' punito nei limiti dell'attivita' alla 
  quale e' tenuto in osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo 19:
  a) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 400 
  a 1.200 euro per la violazione degli articoli 225, 226, 228, commi 1, 3, 4 e 
  5, 235, 236, comma 3, 237, 238, comma 1, 240, commi 1 e 2, 241, e 242, commi 
  1 e 2;
  b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 
  a 800 euro per la violazione degli articoli 229, commi 1, 2, 3 e 5, e 239, commi 
  1 e 4. 
 Art.264. Sanzioni 
  per il medico competente ![]()
  1. Il medico competente e' punito:
  a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 1.000 
  a 4.500 euro per la violazione degli articoli 229, comma 3, primo periodo, e 
  comma 6, 230, e 242, comma 4;
  b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 
  a 800 euro per la violazione dell'articolo 243, comma 2. 
 Art.265. Sanzioni 
  per i lavoratori ![]()
  1. I lavoratori sono puniti con l'arresto fino a quindici 
  giorni o con l'ammenda da 100 a 400 euro per la violazione dell'articolo 240, 
  comma 2. 
 Titolo X
  ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI
  
   Capo I
  
  Art.266. Campo di applicazione 
  ![]()
  1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte le 
  attivita' lavorative nelle quali vi e' rischio di esposizione ad agenti biologici.
  
  2. Restano ferme le disposizioni particolari di recepimento 
  delle norme comunitarie sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente 
  modificati e sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente 
  modificati. 
 Art.267. Definizioni 
  ![]()
  1. Ai sensi del presente titolo s'intende per:
  a) agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se 
  geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe 
  provocare infezioni, allergie o intossicazioni;
  b) microrganismo: qualsiasi entita' microbiologica, cellulare 
  o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;
  c) coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro 
  di cellule derivate da organismi pluricellulari. 
 Art.268. Classificazione 
  degli agenti biologici ![]()
  1. Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro 
  gruppi a seconda del rischio di infezione:
  a) agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta 
  poche probabilita' di causare malattie in soggetti umani;
  b) agente biologico del gruppo 2: un agente che puo' causare 
  malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; e' poco 
  probabile che si propaga nella comunita'; sono di norma disponibili efficaci 
  misure profilattiche o terapeutiche;
  c) agente biologico del gruppo 3: un agente che puo' causare 
  malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; 
  l'agente biologico puo' propagarsi nella comunita', ma di norma sono disponibili 
  efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
  d) agente biologico del gruppo 4: un agente biologico 
  che puo' provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio 
  per i lavoratori e puo' presentare un elevato rischio di propagazione nella 
  comunita'; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.
  
  2. Nel caso in cui l'agente biologico oggetto di classificazione 
  non puo' essere attribuito in modo inequivocabile ad uno fra i due gruppi sopraindicati, 
  esso va classificato nel gruppo di rischio piu' elevato tra le due possibilita'.
  
  3. L'allegato XLVI riporta l'elenco 
  degli agenti biologici classificati nei gruppi 2, 3 e 4. 
 Art.269. Comunicazione 
  ![]()
  1. Il datore di lavoro che intende esercitare attivita' 
  che comportano uso di agenti biologici dei gruppi 2 o 3, comunica all'organo 
  di vigilanza territorialmente competente le seguenti informazioni, almeno trenta 
  giorni prima dell'inizio dei lavori:
  a) il nome e l'indirizzo dell'azienda e il suo titolare;
  b) il documento di cui all'articolo 271, comma 5.
  
  2. Il datore di lavoro che e' stato autorizzato all'esercizio 
  di attivita' che comporta l'utilizzazione di un agente biologico del gruppo 
  4 e' tenuto alla comunicazione di cui al comma 1.
  
  3. Il datore di lavoro invia una nuova comunicazione ogni 
  qualvolta si verificano nelle lavorazioni mutamenti che comportano una variazione 
  significativa del rischio per la salute sul posto di lavoro, o, comunque, ogni 
  qualvolta si intende utilizzare un nuovo agente classificato dal datore di lavoro 
  in via provvisoria.
  
  4. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso alle 
  informazioni di cui al comma 1.
  
  5. Ove le attività di cui al comma 1 comportano la presenza 
  di microrganismi geneticamente modificati, ai quali si applicano i livelli di 
  contenimento 2, 3 e 4 individuati all'allegato IV del decreto legislativo 12 
  aprile 2001, n. 206, il documento di cui al comma 1, lettera b), è sostituito 
  da copia della documentazione prevista per i singoli casi di specie dal predetto 
  decreto.
  
  6. I laboratori che forniscono un servizio diagnostico 
  sono tenuti alla comunicazione di cui al comma 1 anche per quanto riguarda gli 
  agenti biologici del gruppo 4. 
 Art.270. Autorizzazione 
  ![]()
  1. Il datore di lavoro che intende utilizzare, nell'esercizio 
  della propria attivita', un agente biologico del gruppo 4 deve munirsi di autorizzazione 
  del Ministero della salute.
  
  2. La richiesta di autorizzazione e' corredata da:
  a) le informazioni di cui all'articolo 269, comma 1;
  b) l'elenco degli agenti che si intende utilizzare.
  
  3. L'autorizzazione e' rilasciata dai competenti uffici 
  del Ministero della salute sentito il parere dell'Istituto superiore di sanita'. 
  Essa ha la durata di 5 anni ed e' rinnovabile. L'accertamento del venir meno 
  di una delle condizioni previste per l'autorizzazione ne comporta la revoca.
  
  4. Il datore di lavoro in possesso dell'autorizzazione 
  di cui al comma 1 informa il Ministero della salute di ogni nuovo agente biologico 
  del gruppo 4 utilizzato, nonche' di ogni avvenuta cessazione di impiego di un 
  agente biologico del gruppo 4.
  
  5. I laboratori che forniscono un servizio diagnostico 
  sono esentati dagli adempimenti di cui al comma 4.
  
  6. Il Ministero della salute comunica all'organo di vigilanza 
  competente per territorio le autorizzazioni concesse e le variazioni sopravvenute 
  nell'utilizzazione di agenti biologici del gruppo 4. Il Ministero della salute 
  istituisce ed aggiorna un elenco di tutti gli agenti biologici del gruppo 4 
  dei quali e' stata comunicata l'utilizzazione sulla base delle previsioni di 
  cui ai commi 1 e 4. 
Capo II
  obblighi del datore di lavoro
  
   Art.271. Valutazione del rischio 
  ![]()
  1. Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio 
  di cui all'articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili 
  relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalita' lavorative, 
  ed in particolare:
  a) della classificazione degli agenti biologici che presentano 
  o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall'allegato 
  XLVI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base 
  delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'articolo 268, commi 
  1 e 2;
  b) dell'informazione sulle malattie che possono essere 
  contratte;
  c) dei potenziali effetti allergici e tossici;
  d) della conoscenza di una patologia della quale e' affetto 
  un lavoratore, che e' da porre in correlazione diretta all'attivita' lavorativa 
  svolta;
  e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorita' 
  sanitaria competente che possono influire sul rischio;
  f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici 
  utilizzati.
  
  2. Il datore di lavoro applica i principi di buona prassi 
  microbiologica, ed adotta, in relazione ai rischi accertati, le misure protettive 
  e preventive di cui al presente titolo, adattandole alle particolarita' delle 
  situazioni lavorative.
  
  3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione 
  di cui al comma 1 in occasione di modifiche dell'attivita' lavorativa significative 
  ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi 
  tre anni dall'ultima valutazione effettuata.
  
  4. Nelle attivita', quali quelle riportate a titolo esemplificativo 
  nell'allegato XLIV, che, pur non comportando la deliberata intenzione di operare 
  con agenti biologici, possono implicare il rischio di esposizioni dei lavoratori 
  agli stessi, il datore di lavoro puo' prescindere dall'applicazione delle disposizioni 
  di cui agli articoli 273, 274, commi 1 e 2, 275, comma 3, e 279, qualora i risultati 
  della valutazione dimostrano che l'attuazione di tali misure non e' necessaria.
  
  5. Il documento di cui all'articolo 17 e' integrato dai 
  seguenti dati:
  a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano 
  il rischio di esposizione ad agenti biologici;
  b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla 
  lettera a);
  c) le generalita' del responsabile del servizio di prevenzione 
  e protezione dai rischi;
  d) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonche' 
  le misure preventive e protettive applicate;
  e) il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori 
  contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 
  4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico.
  
  6. Il rappresentante per la sicurezza e' consultato prima 
  dell'effettuazione della valutazione di cui al comma 1 ed ha accesso anche ai 
  dati di cui al comma 5. 
 Art.272. Misure 
  tecniche, organizzative, procedurali ![]()
  1. In tutte le attivita' per le quali la valutazione di 
  cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori il datore 
  di lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali, per evitare ogni 
  esposizione degli stessi ad agenti biologici.
  
  2. In particolare, il datore di lavoro:
  a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se 
  il tipo di attivita' lavorativa lo consente;
  b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente 
  esposti, al rischio di agenti biologici;
  c) progetta adeguatamente i processi lavorativi;
  d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure 
  di protezione individuali qualora non sia possibile evitare altrimenti l'esposizione;
  e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al 
  minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di 
  lavoro;
  f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato 
  nell'allegato XLV, e altri segnali di avvertimento appropriati;
  g) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare 
  e trattare campioni di origine umana ed animale;
  h) definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti;
  i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo 
  di lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, se necessario o tecnicamente 
  realizzabile;
  l) predispone i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento 
  e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante l'impiego 
  di contenitori adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento 
  dei rifiuti stessi;
  m) concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto 
  in condizioni di sicurezza di agenti biologici all'interno del luogo di lavoro. 
  
Art.273. Misure 
  igieniche ![]()
  1. In tutte le attivita' nelle quali la valutazione di 
  cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore 
  di lavoro assicura che:
  a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati 
  provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonche', se del caso, di lavaggi 
  oculari e antisettici per la pelle;
  b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi 
  od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili;
  c) i dispositivi di protezione individuale siano controllati, 
  disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresi' a far riparare 
  o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva;
  d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere 
  contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la 
  zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, 
  puliti e, se necessario, distrutti.
  2. Nelle aree di lavoro in cui c'e' rischio di esposizione 
  e' vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo 
  umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici. 
 Art.274. Misure 
  specifiche per strutture sanitarie e veterinarie ![]()
  1. Il datore di lavoro, nelle strutture sanitarie e veterinarie, 
  in sede di valutazione dei rischi, presta particolare attenzione alla possibile 
  presenza di agenti biologici nell'organismo dei pazienti o degli animali e nei 
  relativi campioni e residui e al rischio che tale presenza comporta in relazione 
  al tipo di attivita' svolta.
  
  2. In relazione ai risultati della valutazione, il datore 
  di lavoro definisce e provvede a che siano applicate procedure che consentono 
  di manipolare, decontaminare ed eliminare senza rischi per l'operatore e per 
  la comunita', i materiali ed i rifiuti contaminati.
  
  3. Nei servizi di isolamento che ospitano pazienti od 
  animali che sono, o potrebbero essere, contaminati da agenti biologici del gruppo 
  3 o del gruppo 4, le misure di contenimento da attuare per ridurre al minimo 
  il rischio di infezione sono indicate nell'allegato XLVII. 
 Art.275. Misure 
  specifiche per i laboratori e gli stabulari ![]()
  1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto all'allegato 
  XLVI, punto 6, nei laboratori comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 
  2, 3 o 4 a fini di ricerca, didattici o diagnostici, e nei locali destinati 
  ad animali da laboratorio deliberatamente contaminati con tali agenti, il datore 
  di lavoro adotta idonee misure di contenimento in conformita' all'allegato XLVII.
  
  2. Il datore di lavoro assicura che l'uso di agenti biologici 
  sia eseguito:
  a) in aree di lavoro corrispondenti almeno al secondo 
  livello di contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 2;
  b) in aree di lavoro corrispondenti almeno al terzo livello 
  di contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 3;
  c) in aree di lavoro corrispondenti almeno al quarto livello 
  di contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 4.
  
  3. Nei laboratori comportanti l'uso di materiali con possibile 
  contaminazione da agenti biologici patogeni per l'uomo e nei locali destinati 
  ad animali da esperimento, possibili portatori di tali agenti, il datore di 
  lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del secondo livello di contenimento.
  
  4. Nei luoghi di cui ai commi 1 e 3 in cui si fa uso di 
  agenti biologici non ancora classificati, ma il cui uso puo' far sorgere un 
  rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure 
  corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento.
  
  5. Per i luoghi di lavoro di cui ai commi 3 e 4, il Ministero 
  della salute, sentito l'Istituto superiore di sanita', puo' individuare misure 
  di contenimento piu' elevate. 
 Art.276. Misure 
  specifiche per i processi industriali ![]()
  1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto all'allegato 
  XLVII, punto 6, nei processi industriali comportanti l'uso di agenti biologici 
  dei gruppi 2, 3 e 4, il datore di lavoro adotta misure opportunamente scelte 
  tra quelle elencate nell'allegato XLVIII, tenendo anche conto dei criteri di 
  cui all'articolo 275.
  
  2. Nel caso di agenti biologici non ancora classificati, 
  il cui uso puo' far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il 
  datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello 
  di contenimento. 
Art.277. Misure 
  di emergenza ![]()
  1. Se si verificano incidenti che possono provocare la 
  dispersione nell'ambiente di un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 
  o 4, i lavoratori devono abbandonare immediatamente la zona interessata, cui 
  possono accedere soltanto quelli addetti ai necessari interventi, con l'obbligo 
  di usare gli idonei mezzi di protezione.
  
  2. Il datore di lavoro informa al piu' presto l'organo 
  di vigilanza territorialmente competente, nonche' i lavoratori ed il rappresentante 
  per la sicurezza, dell'evento, delle cause che lo hanno determinato e delle 
  misure che intende adottare, o che ha gia' adottato, per porre rimedio alla 
  situazione creatasi.
  
  3. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di 
  lavoro o al dirigente o al preposto, qualsiasi infortunio o incidente relativo 
  all'uso di agenti biologici. 
 Art.278. Informazioni 
  e formazione ![]()
  1. Nelle attivita' per le quali la valutazione di cui 
  all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di 
  lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni 
  ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:
  a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici 
  utilizzati;
  b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
  c) le misure igieniche da osservare;
  d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi 
  e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego;
  e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti 
  biologici del gruppo 4;
  f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e 
  le misure da adottare per ridurne al minimo le conseguenze.
  
  2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione 
  adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.
  
  3. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 
  2 sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attivita' in questione, 
  e ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si 
  verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul 
  grado dei rischi.
  
  4. Nel luogo di lavoro sono apposti in posizione ben visibile 
  cartelli su cui sono riportate le procedure da seguire in caso di infortunio 
  od incidente. 
 Capo III
  sorveglianza sanitaria
  
   Art.279. Prevenzione e controllo 
  ![]()
  1. I lavoratori addetti alle attivita' per le quali la 
  valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti 
  alla sorveglianza sanitaria.
  
  2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico 
  competente, adotta misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali, 
  anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, 
  fra le quali:
  a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei 
  lavoratori che non sono gia' immuni all'agente biologico presente nella lavorazione, 
  da somministrare a cura del medico competente;
  b) l'allontanamento temporaneo del lavoratore secondo 
  le procedure dell'articolo 42.
  
  3. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, 
  nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di 
  anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore 
  di lavoro.
  
  4. A seguito dell'informazione di cui al comma 3 il datore 
  di lavoro effettua una nuova valutazione del rischio in conformita' all'articolo 
  271.
  
  5. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate 
  informazioni sul controllo sanitario cui sono sottoposti e sulla necessita' 
  di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attivita' 
  che comporta rischio di esposizione a particolari agenti biologici individuati 
  nell'allegato XLVI nonche' sui vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione 
  e della non vaccinazione. 
 Art.280. Registri 
  degli esposti e degli eventi accidentali ![]()
  1. I lavoratori addetti ad attivita' comportanti uso di 
  agenti del gruppo 3 ovvero 4 sono iscritti in un registro in cui sono riportati, 
  per ciascuno di essi, l'attivita' svolta, l'agente utilizzato e gli eventuali 
  casi di esposizione individuale.
  
  2. Il datore di lavoro istituisce ed aggiorna il registro 
  di cui al comma 1 e ne cura la tenuta tramite il medico competente. Il responsabile 
  del servizio di prevenzione e protezione e il rappresentante per la sicurezza 
  hanno accesso a detto registro.
  
  3. Il datore di lavoro:
  a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'Istituto 
  superiore di sanita', all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza 
  sul lavoro e all'organo di vigilanza competente per territorio, comunicando 
  ad essi ogni tre anni e comunque ogni qualvolta questi ne fanno richiesta, le 
  variazioni intervenute;
  b) comunica all'Istituto superiore per la prevenzione 
  e sicurezza sul lavoro e all'organo di vigilanza competente per territorio la 
  cessazione del rapporto di lavoro, dei lavoratori di cui al comma 1, fornendo 
  al contempo l'aggiornamento dei dati che li riguardano e consegna al medesimo 
  Istituto le relative cartelle sanitarie e di rischio;
  c) in caso di cessazione di attivita' dell'azienda, consegna 
  all'Istituto superiore di sanita' e all'organo di vigilanza competente per territorio 
  copia del registro di cui al comma 1 ed all'Istituto superiore per la prevenzione 
  e sicurezza sul lavoro copia del medesimo registro nonche' le cartelle sanitarie 
  e di rischio;
  d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno esercitato 
  attivita' che comportano rischio di esposizione allo stesso agente richiede 
  all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui 
  al comma 1, nonche' copia della cartella sanitaria e di rischio;
  e) tramite il medico competente comunica ai lavoratori 
  interessati le relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui 
  al comma 1 e nella cartella sanitaria e di rischio, ed al rappresentante per 
  la sicurezza i dati collettivi anonimi contenuti nel registro di cui al comma 
  1.
  
  4. Le annotazioni individuali contenute nel registro di 
  cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore 
  di lavoro fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a dieci 
  anni dalla cessazione di ogni attivita' che espone ad agenti biologici. Nel 
  caso di agenti per i quali e' noto che possono provocare infezioni consistenti 
  o latenti o che danno luogo a malattie con recrudescenza periodica per lungo 
  tempo o che possono avere gravi sequele a lungo termine tale periodo e' di quaranta 
  anni.
  
  5. La documentazione di cui ai precedenti commi e' custodita 
  e trasmessa con salvaguardia del segreto professionale.
  
  6. I modelli e le modalita' di tenuta del registro di 
  cui al comma 1 e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati con 
  decreto del Ministro della salute e del lavoro e della previdenza sociale sentita 
  la Commissione consultiva permanente.
  
  7. L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della salute 
  dati di sintesi relativi alle risultanze del registro di cui al comma 1. 
 Art.281. Registro 
  dei casi di malattia e di decesso ![]()
  1. Presso l'ISPESL e' tenuto un registro dei casi di malattia 
  ovvero di decesso dovuti all'esposizione ad agenti biologici.
  
  2. I medici, nonche' le strutture sanitarie, pubbliche 
  o private, che refertano i casi di malattia, ovvero di decesso di cui al comma 
  1, trasmettono all'ISPESL copia della relativa documentazione clinica.
  
  3. Con decreto dei Ministri della salute e del lavoro 
  e della previdenza sociale, sentita la Commissione consultiva, sono determinati 
  il modello e le modalita' di tenuta del registro di cui al comma 1, nonche' 
  le modalita' di trasmissione della documentazione di cui al comma 2.
  
  4. Il Ministero della salute fornisce alla Commissione 
  CE, su richiesta, informazioni su l'utilizzazione dei dati del registro di cui 
  al comma 1. 
 Capo IV
  sanzioni
  
   Art.282. Sanzioni a carico dei 
  datori di lavoro e dei dirigenti ![]()
  1. Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti:
  a) con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda 
  da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 269, commi 1, 2 e 3;
  270, commi 1 e 4; 271, comma 2; 272; 273, comma 1; 274, 
  commi 2 e 3; 275; 276; 277, comma 2; 278, comma 1, 2 e 4; 279, commi 1, 2, 280, 
  commi 1 e 2;
  b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 
  a euro 18.000 per la violazione dell'articolo 280, commi 3 e 4. 
 Art.283. Sanzioni 
  a carico dei preposti ![]()
  1. Il preposto e' punito nei limiti dell'attivita' alla 
  quale e' tenuto in osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo 19:
  a) con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda 
  da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli: 271, comma 2; 272; 273, 
  comma 1; 274, commi 2 e 3; 275; 276; 278, commi 1 e 4; 279, commi 1 e 2. 
 Art.284. Sanzioni 
  a carico del medico competente ![]()
  1. Il medico competente e' punito con l'arresto fino a 
  due mesi o con l'ammenda da euro 1.000 a euro 4.000 per la violazione dell'articolo 
  279, comma 3. 
 Art.285. Sanzioni 
  a carico dei lavoratori ![]()
  1. I lavoratori sono puniti:
  a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da euro 
  150 a euro 600 per la violazione dell'articolo 277, comma 3;
  b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda 
  da euro 103 a euro 309 per la violazione dell'articolo 277, comma 1. 
 Art.286. Sanzioni 
  concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti ![]()
  1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 
  273, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 
  euro. 
Titolo XI
  PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE
  
  Capo I
  Disposizioni generali 
  
  Art.287. Campo di applicazione 
  ![]()
  1. Il presente titolo prescrive le misure per la tutela 
  della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al 
  rischio di atmosfere esplosive come definite all'articolo 288.
  2. Il presente titolo si applica anche nei lavori in sotterraneo 
  ove e' presente un'area con atmosfere esplosive, oppure e' prevedibile, sulla 
  base di indagini geologiche, che tale area si possa formare nell'ambiente.
  
  3. Il presente titolo non si applica:
  a) alle aree utilizzate direttamente per le cure mediche 
  dei pazienti, nel corso di esse;
  b) all'uso di apparecchi a gas di cui al decreto del Presidente 
  della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661;
  c) alla produzione, alla manipolazione, all'uso, allo 
  stoccaggio ed al trasporto di esplosivi o di sostanze chimicamente instabili;
  d) alle industrie estrattive a cui si applica il decreto 
  legislativo 25 novembre 1996, n. 624;
  e) all'impiego di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, 
  fluviale e aereo per i quali si applicano le pertinenti disposizioni di accordi 
  internazionali tra i quali il Regolamento per il trasporto delle sostanze pericolose 
  sul Reno (ADNR), l'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci 
  pericolose per vie navigabili interne (ADN), l'Organizzazione per l'Aviazione 
  civile internazionale (ICAO), l'Organizzazione marittima internazionale (IMO), 
  nonche' la normativa comunitaria che incorpora i predetti accordi. Il presente 
  titolo si applica invece ai veicoli destinati ad essere utilizzati in atmosfera 
  potenzialmente esplosiva. 
 Art.288. Definizioni 
  ![]()
  1. Ai fini del presente titolo, si intende per: «atmosfera 
  esplosiva» una miscela con l'aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili 
  allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri. 
  Capo II
  obblighi del datore di lavoro
  
   Art.289. Prevenzione e protezione 
  contro le esplosioni ![]()
  1. Ai fini della prevenzione e della protezione contro 
  le esplosioni, sulla base della valutazione dei rischi e dei principi generali 
  di tutela di cui all'articolo 15, il datore di lavoro adotta le misure tecniche 
  e organizzative adeguate alla natura dell'attivita'; in particolare il datore 
  di lavoro previene la formazione di atmosfere esplosive.
  
  2. Se la natura dell'attivita' non consente di prevenire 
  la formazione di atmosfere esplosive, il datore di lavoro deve:
  a) evitare l'accensione di atmosfere esplosive;
  b) attenuare gli effetti pregiudizievoli di un'esplosione 
  in modo da garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.
  
  3. Se necessario, le misure di cui ai commi 1 e 2 sono 
  combinate e integrate con altre contro la propagazione delle esplosioni e sono 
  riesaminate periodicamente e, in ogni caso, ogniqualvolta si verifichino cambiamenti 
  rilevanti. 
 Art.290. Valutazione 
  dei rischi di esplosione ![]()
  1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 
  17, comma 1, il datore di lavoro valuta i rischi specifici derivanti da atmosfere 
  esplosive, tenendo conto almeno dei seguenti elementi:
  a) probabilita' e durata della presenza di atmosfere esplosive;
  b) probabilita' che le fonti di accensione, comprese le 
  scariche elettrostatiche, siano presenti e divengano attive ed efficaci;
  c) caratteristiche dell'impianto, sostanze utilizzate, 
  processi e loro possibili interazioni;
  d) entita' degli effetti prevedibili.
  
  2. I rischi di esplosione sono valutati complessi-vamente.
  
  3. Nella valutazione dei rischi di esplosione vanno presi 
  in considerazione i luoghi che sono o possono essere in collegamento, tramite 
  aperture, con quelli in cui possono formarsi atmosfere esplosive. 
 Art.291. Obblighi 
  generali ![]()
  1. Al fine di salvaguardare la sicurezza e la salute dei 
  lavoratori, e secondo i principi fondamentali della valutazione dei rischi e 
  quelli di cui all'articolo 289, il datore di lavoro prende i provvedimenti necessari 
  affinche':
  a) dove possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantita' 
  tale da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori o di altri, 
  gli ambienti di lavoro siano strutturati in modo da permettere di svolgere il 
  lavoro in condizioni di sicurezza;
  b) negli ambienti di lavoro in cui possono svilupparsi 
  atmosfere esplosive in quantita' tale da mettere in pericolo la sicurezza e 
  la salute dei lavoratori, sia garantito un adeguato controllo durante la presenza 
  dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio, mediante l'utilizzo 
  di mezzi tecnici adeguati. 
 Art.292. Coordinamento 
  ![]()
  1. Fermo restando quanto previsto dal Titolo IV per i 
  cantieri temporanei e mobili, qualora nello stesso luogo di lavoro operino lavoratori 
  di piu' imprese, ciascun datore di lavoro e' responsabile per le questioni soggette 
  al suo controllo.
  
  2. Fermo restando la responsabilita' individuale di ciascun 
  datore di lavoro e quanto previsto dall'articolo 26, il datore di lavoro che 
  e' responsabile del luogo di lavoro, coordina l'attuazione di tutte le misure 
  riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori e specifica nel documento 
  sulla protezione contro le esplosioni, di cui all'articolo 294, l'obiettivo, 
  le misure e le modalita' di attuazione di detto coordinamento. 
 Art.293. Aree in 
  cui possono formarsi atmosfere esplosive ![]()
  1. Il datore di lavoro ripartisce in zone, a norma dell'allegato 
  XLIX, le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive.
  
  2. Il datore di lavoro assicura che per le aree di cui 
  al comma 1 siano applicate le prescrizioni minime di cui all'allegato L.
  
  3. Se necessario, le aree in cui possono formarsi atmosfere 
  esplosive in quantita' tali da mettere in pericolo la sicurezza e la salute 
  dei lavoratori sono segnalate nei punti di accesso a norma dell'allegato LI. 
  
 Art.294. 
  Documento sulla protezione contro le esplosioni ![]()
  1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 
  290 il datore di lavoro provvede a elaborare e a tenere aggiornato un documento, 
  denominato: «documento sulla protezione contro le esplosioni».
  
  2. Il documento di cui al comma 1, in particolare, deve 
  precisare:
  a) che i rischi di esplosione sono stati individuati e 
  valutati;
  b) che saranno prese misure adeguate per raggiungere gli 
  obiettivi del presente titolo;
  c) quali sono i luoghi che sono stati classificati nelle 
  zone di cui all'allegato XLIX;
  d) quali sono i luoghi in cui si applicano le prescrizioni 
  minime di cui all'allegato L;
  e) che i luoghi e le attrezzature di lavoro, compresi 
  i dispositivi di allarme, sono concepiti, impiegati e mantenuti in efficienza 
  tenendo nel debito conto la sicurezza;
  f) che, ai sensi del titolo III, sono stati adottati gli 
  accorgimenti per l'impiego sicuro di attrezzature di lavoro.
  
  3. Il documento di cui al comma 1 deve essere compilato 
  prima dell'inizio del lavoro ed essere riveduto qualora i luoghi di lavoro, 
  le attrezzature o l'organizzazione del lavoro abbiano subito modifiche, ampliamenti 
  o trasformazioni rilevanti.
  
  4. Il documento di cui al comma 1 e' parte integrante 
  del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1 
 Art.295. 
  Termini per l'adeguamento ![]()
  1. Le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono 
  formarsi atmosfere esplosive, gia' utilizzate o a disposizione dell'impresa 
  o dello stabilimento per la prima volta prima del 30 giugno 2003, devono soddisfare, 
  a decorrere da tale data, i requisiti minimi di cui all'allegato L, parte A, 
  fatte salve le altre disposizioni che le disciplinano.
  
  2. Le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono 
  formarsi atmosfere esplosive, che sono a disposizione dell'impresa o dello stabilimento 
  per la prima volta dopo il 30 giugno 2003, devono soddisfare i requisiti minimi 
  di cui all'allegato L, parti A e B.
  
  3. I luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono 
  formarsi atmosfere esplosive devono soddisfare le prescrizioni minime stabilite 
  dal presente titolo. 
 Art.296. Verifiche 
  ![]()
  1. Il datore di lavoro provvede affinche' le installazioni 
  elettriche nelle aree classificate come zone 0, 1, 20 o 21 ai sensi dell'allegato 
  XLIX siano sottoposte alle verifiche di cui ai capi III e IV del decreto del 
  Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462. 
  Capo III
  Sanzioni
  
   Art.297. Sanzioni a carico dei 
  datori di lavoro e dei dirigenti ![]()
  1. Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti con l'arresto 
  da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro 2.000 a euro 10.000 per la violazione 
  degli articoli 289, comma 2, 291, 292, comma 2, 293, commi 1 e 2, e 296. 
Titolo XII
  DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE
  
   Art.298. Principio di specialita' 
  ![]()
  1. Quando uno stesso fatto e' punito da una disposizione 
  prevista dal titolo I e da una o piu' disposizioni previste negli altri titoli, 
  si applica la disposizione speciale. 
 Art.299. Esercizio 
  di fatto di poteri direttivi ![]()
  1. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui 
  all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresi' su colui il 
  quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri 
  giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti. 
 Art.300. Modifiche 
  al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ![]()
  1. L'articolo 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 
  2001, n. 231, e' sostituito dal seguente:
  «Art. 25-septies (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime 
  commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul 
  lavoro). - 1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, 
  commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo 
  della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e 
  sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 
  quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano 
  le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non 
  inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
  
  2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al 
  delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle 
  norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione 
  pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. 
  Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano 
  le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non 
  inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
  
  3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo 
  comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della 
  salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura 
  non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente 
  periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, 
  per una durata non superiore a sei mesi.». 
 Art.301. Applicabilita' 
  delle disposizioni di cui agli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 
  19 dicembre 1994, n. 758 ![]()
  1. Alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e 
  sicurezza sul lavoro previste dal presente decreto nonche' da altre disposizioni 
  aventi forza di legge, per le quali sia prevista la pena alternativa dell'arresto 
  o dell'ammenda, si applicano le disposizioni in materia di prescrizione ed estinzione 
  del reato di cui agli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 19 dicembre 
  1994, n. 758. 
 Art.302. Definizione 
  delle contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto ![]()
  1. Per le contravvenzioni previste dal presente decreto 
  e punite con la sola pena dell'arresto il giudice applica, in luogo dell'arresto, 
  la pena dell'ammenda in misura comunque non inferiore a 8.000 euro e non superiore 
  a 24.000 euro, se entro la conclusione del giudizio di primo grado, risultano 
  eliminate tutte le irregolarita', le fonti di rischio e le eventuali conseguenze 
  dannose del reato.
  
  2. La sostituzione di cui al comma 1 non e' in ogni caso 
  consentita:
  a) quando la violazione abbia avuto un contributo causale 
  nel verificarsi di un infortunio sul lavoro;
  b) quando il fatto e' stato commesso da soggetto che abbia 
  gia' riportato condanna definitiva per la violazione di norme relative alla 
  prevenzione degli infortuni sul lavoro, ovvero per i reati di cui agli articoli 
  589 e 590 del codice penale, limitatamente all'ipotesi di violazione delle norme 
  relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
  
  3. Nell'ipotesi prevista al comma 1, il reato si estingue 
  decorsi tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza senza che l'imputato 
  abbia commesso ulteriori reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, 
  ovvero quelli di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, limitatamente 
  all'ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni 
  sul lavoro. In questo caso si estingue ogni effetto penale della condanna. 
 Art.303. Circostanza 
  attenuante ![]()
  1. La pena per i reati previsti dal presente decreto e 
  puniti con la pena dell'arresto, anche in via alternativa, e' ridotta fino ad 
  un terzo per il contravventore che, entro i termini di cui all'articolo 491 
  del codice di procedura penale, si adopera concretamente per la rimozione delle 
  irregolarita' riscontrate dagli organi di vigilanza e delle eventuali conseguenze 
  dannose del reato.
  2. La riduzione di cui al comma 1 non si applica nei casi 
  di definizione del reato ai sensi dell'articolo 302. 
  
  Titolo XIII
  NORME TRANSITORIE E FINALI 
  
   Art.304. Abrogazioni 
  ![]()
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 
  3, e dall'articolo 306, comma 2, dalla data di entrata in vigore del presente 
  decreto legislativo sono abrogati:
  a) il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 
  1955, n. 547, il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 
  164, il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, fatta 
  eccezione per l'articolo 64, il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, 
  il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il decreto legislativo 14 
  agosto 1996, n. 493, il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, il decreto 
  legislativo 19 agosto 2005, n. 187;
  b) l'articolo 36-bis, commi 1 e 2 del decreto-legge 4 
  luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, 
  n. 248;
  c) gli articoli: 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, 
  n. 123;
  d) ogni altra disposizione legislativa e regolamentare 
  nella materia disciplinata dal decreto legislativo medesimo incompatibili con 
  lo stesso.
  
  2. Con uno o piu' decreti integrativi attuativi della 
  delega prevista dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 agosto 2007, n. 123, 
  si provvede all'armonizzazione delle disposizioni del presente decreto con quelle 
  contenute in leggi o regolamenti che dispongono rinvii a norme del decreto legislativo 
  19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni 
  abrogate dal comma 1.
  
  3. Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui 
  al comma 2, laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio 
  a norme del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, 
  ovvero ad altre disposizioni abrogate dal comma 1, tali rinvii si intendono 
  riferiti alle corrispondenti norme del presente decreto legislativo. 
 Art.305. Clausola 
  finanziaria ![]()
  1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 11, commi 
  1 e 2, dall'esecuzione del presente decreto, ivi compreso quanto disposto dagli 
  articoli 5 e 6, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 
  pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti derivanti 
  dal presente decreto attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse, 
  umane, strumentali ed economiche, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni. 
  
 Art.306. Disposizioni 
  finali ![]()
  1. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente 
  della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, costituiscono integrazione di quelle 
  contenute nel presente decreto legislativo.
  
  2. Le disposizioni di cui agli articoli 17, comma 1, lettera 
  a), e 28, nonche' le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che 
  ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste 
  dal presente decreto, diventano efficaci a decorrere dal 1º gennaio 2009; fino 
  a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.(1)
  
  3. Le disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV entrano 
  in vigore alla data fissata dal primo comma dell'articolo 13, paragrafo 1, della 
  direttiva 2004/40/CE; le disposizioni di cui al capo V del medesimo titolo VIII 
  entrano in vigore il 26 aprile 2010.
  
  4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza 
  sociale, di concerto con i Ministri della salute e dello sviluppo economico, 
  sentita la commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, si da' attuazione 
  alle direttive in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di 
  lavoro dell'Unione europea per le parti in cui le stesse modificano modalita' 
  esecutive e caratteristiche di ordine tecnico previste dagli allegati al presente 
  decreto, nonche' da altre direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale.
  
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' 
  inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. 
  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
  
  Dato Roma, addi' 9 aprile 2008
  
  NAPOLITANO
  
  Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
  
  Damiano, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
  
  Turco, Ministro della salute
  
  Di Pietro, Ministro delle infrastrutture
  
  Bersani, Ministro dello sviluppo economico
  
  Bonino, Ministro per le politiche europee
  
  Scotti, Ministro della giustizia
  
  De Castro, Ministro delle politiche agricole alimentari 
  e forestali
  
  Amato, Ministro dell'interno
  
  Parisi, Ministro della difesa
  
  Fioroni, Ministro della pubblica istruzione
  
  Ferrero, Ministro della solidarieta' sociale
  
  Mussi, Ministro dell'universita' e della ricerca
  
  Lanzillotta, Ministro per gli affari regionali e le autonomie 
  locali
  
  Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
  
  Visto, il Guardasigilli: Scotti 
(1) Comma così modificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 129
    Allegato I - Gravi violazioni 
    ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale 
    
 
    ![]()
    
    Violazioni che espongono a rischi di carattere 
    generale
    - Mancata elaborazione del documento di valutazione 
    dei rischi;
    - Mancata elaborazione del Pianto di emergenza ed evacuazione; 
    
    - Mancata formazione ed addestramento; 
    - Mancata costituzione del servizio di prevenzione e 
    protezione e nomina del relativo responsabile; 
    - Mancata elaborazione del piano di sicurezza e coordinamento 
    (PSC); 
    - Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza 
    (POS); 
    - Mancata nomina del coordinatore per la progettazione; 
    
    - Mancata nomina del coordinatore per l’esecuzione. 
    
    
    Violazioni che espongono al rischio di caduta dall’alto
    - Mancato utilizzo della cintura di sicurezza; 
    - Mancanza di protezioni verso il vuoto. 
    
    Violazioni che espongono al rischio di seppellimento
    - Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte 
    salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del 
    terreno. 
    
    Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione
    - Lavori in prossimità di linee elettriche; 
    - Presenza di conduttori nudi in tensione; 
    - Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti 
    (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale). 
    
    
    Violazioni che espongono al rischio d’amianto
    - Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio 
    dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto. 
    
    Allegato II - Casi in cui 
    è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti 
    prevenzione e protezione dai rischi (art.10) 
 
    
 
    
    
    1. Aziende artigiane e industriali (1) ..........fino 
    a 30 addetti
    2. Aziende agricole e zootecniche...............fino 
    a 10 addetti (2) 
    3. Aziende della pesca.................................fino 
    a 20 addetti
    4. Altre aziende............................................fino 
    a 200 addetti
    
    (1) Escluse le aziende industriali di cui all’art.1 
    del decreto del Presidente della Repubblica n.17 maggio 1988, n.175, e successive 
    modifiche, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli 
    articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti 
    ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, 
    le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri 
    e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private. 
    
    Allegato IIIA - Cartella 
    sanitaria e di rischio 
 
    ![]()
    
    Cartella Sanitaria e di rischio 
    
    Allegato IIIB - Informazioni relative 
    ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza 
    sanitaria 
 
    ![]()
    Contenuti minimi
    Dati identificativi dell’azienda
    Dati identificativi del Medico competente
    Rischi cui sono esposti i lavoratori
    Protocolli sanitari adottati
    N. giorni di assenze
    Infortuni denunciati
    Malattie professionali segnalate
    Tipologia dei giudizi di idoneità 
    
    Allegato IV - Requisiti dei luoghi 
    di lavoro 
 
    ![]()
    
    1. AMBIENTI DI LAVORO
    
    1.1 Stabilità e solidità
    1.1.1. Gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o 
    qualunque altra opera e struttura presente nel luogo di lavoro devono essere 
    stabili e possedere una solidità che corrisponda al loro tipo d'impiego ed 
    alle caratteristiche ambientali.
    1.1.2. Gli stessi requisiti vanno garantiti nelle manutenzioni.
    1.1.3. I luoghi di lavoro destinati a deposito devono 
    avere, su una parete o in altro punto ben visibile, la chiara indicazione 
    del carico massimo ammissibile per unità di superficie dei solai.
    1.1.4. I carichi non devono superare tale massimo e 
    devono essere distribuiti razionalmente ai fini della stabilità del solaio.
    1.1.5. L'accesso per i normali lavori di manutenzione 
    e riparazione ai posti elevati di edifici, parti di impianti, apparecchi, 
    macchine, pali e simili deve essere reso sicuro ed agevole mediante l'impiego 
    di mezzi appropriati, quali andatoie, passerelle, scale, staffe o ramponi 
    montapali o altri idonei dispositivi.
    1.1.6. Il datore di lavoro deve mantenere puliti i locali 
    di lavoro, facendo eseguire la pulizia, per quanto è possibile, fuori dell'orario 
    di lavoro e in modo da ridurre al minimo il sollevamento della polvere dell'ambiente, 
    oppure mediante aspiratori.
    1.1.7. Nelle adiacenze dei locali di lavoro e delle 
    loro dipendenze, il datore di lavoro non può tenere depositi di immondizie 
    o di rifiuti e di altri materiali solidi o liquidi capaci di svolgere emanazioni 
    insalubri, a meno che non vengano adottati mezzi efficaci per evitare le molestie 
    o i danni che tali depositi possono arrecare ai lavoratori ed al vicinato.
    1.1.8. Le strutture metalliche degli edifici e delle 
    opere provvisionali, i recipienti e gli apparecchi metallici, di notevoli 
    dimensioni, situati all'aperto, devono, per se stessi o mediante conduttore 
    e spandenti appositi, risultare collegati elettricamente a terra in modo da 
    garantire la dispersione delle scariche atmosferiche.
    
    1.2. Altezza, cubatura e 
    superficie 
 
    
 
    
    1.2.1. I limiti minimi per altezza, cubatura e superficie 
    dei locali chiusi destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende industriali 
    che occupano più di cinque lavoratori, ed in ogni caso in quelle che eseguono 
    le lavorazioni che comportano la sorveglianza sanitaria, sono i seguenti:
    1.2.1.1. altezza netta non inferiore a m 3;
    1.2.1.2. cubatura non inferiore a mc 10 per lavoratore;
    1.2.1.3. ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente 
    deve disporre di una superficie di almeno mq 2.
    1.2.2. I valori relativi alla cubatura e alla superficie 
    si intendono lordi cioè senza deduzione dei mobili, macchine ed impianti fissi.
    1.2.3. L'altezza netta dei locali è misurata dal pavimento 
    all'altezza media della copertura dei soffitti o delle volte.
    1.2.4. Quando necessità tecniche aziendali lo richiedono, 
    l'organo di vigilanza competente per territorio può consentire altezze minime 
    inferiori a quelle sopra indicate e prescrivere che siano adottati adeguati 
    mezzi di ventilazione dell'ambiente. L'osservanza dei limiti stabiliti dal 
    presente articolo circa l'altezza, la cubatura e la superficie dei locali 
    chiusi di lavoro è estesa anche alle aziende industriali che occupano meno 
    di cinque lavoratori quando le lavorazioni che in esse si svolgono siano ritenute, 
    a giudizio dell'organo di vigilanza, pregiudizievoli alla salute dei lavoratori 
    occupati.
    1.2.5. Per i locali destinati o da destinarsi a uffici, 
    indipendentemente dal tipo di azienda, e per quelli delle aziende commerciali, 
    i limiti di altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica vigente.
    1.2.6. Lo spazio destinato al lavoratore nel posto di 
    lavoro deve essere tale da consentire il normale movimento della persona in 
    relazione al lavoro da compiere.
    
    1.3. Pavimenti, muri, soffitti, 
    finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchina e rampe 
    di carico 
 
    
 
    
    1.3.1. A meno che non sia richiesto diversamente dalle 
    necessità della lavorazione, è vietato adibire a lavori continuativi locali 
    chiusi che non rispondono alle seguenti condizioni:
    1.3.1.1. essere ben difesi contro gli agenti atmosferici, 
    e provvisti di un isolamento termico e acustico sufficiente, tenuto conto 
    del tipo di impresa e dell'attività fisica dei lavoratori;
    1.3.1.2. avere aperture sufficienti per un rapido ricambio 
    d'aria;
    1.3.1.3. essere ben asciutti e ben difesi contro l'umidità;
    1.3.1.4. avere le superfici dei pavimenti, delle pareti, 
    dei soffitti tali da poter essere pulite e deterse per ottenere condizioni 
    adeguate di igiene.
    1.3.2. I pavimenti dei locali devono essere fissi, stabili 
    ed antisdrucciolevoli nonché esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati 
    pericolosi.
    1.3.3. Nelle parti dei locali dove abitualmente si versano 
    sul pavimento sostanze putrescibili o liquidi, il pavimento deve avere superficie 
    unita ed impermeabile e pendenza sufficiente per avviare rapidamente i liquidi 
    verso i punti di raccolta e scarico.
    1.3.4. Quando il pavimento dei posti di lavoro e di 
    quelli di passaggio si mantiene bagnato, esso deve essere munito in permanenza 
    di palchetti o di graticolato, se i lavoratori non sono forniti di idonee 
    calzature impermeabili.
    1.3.5. Qualora non ostino particolari condizioni tecniche, 
    le pareti dei locali di lavoro devono essere a tinta chiara.
    1.3.6. Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare 
    le pareti completamente vetrate, nei locali o nelle vicinanze dei posti di 
    lavoro e delle vie di circolazione, devono essere chiaramente segnalate e 
    costituite da materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro dal pavimento, 
    ovvero essere separate dai posti di lavoro e dalle vie di circolazione succitati 
    in modo tale che i lavoratori non possano entrare in contatto con le pareti, 
    nè rimanere feriti qualora esse vadano in frantumi. Nel caso in cui vengano 
    utilizzati materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro dal pavimento, 
    tale altezza è elevata quando ciò è necessario in relazione al rischio che 
    i lavoratori rimangano feriti qualora esse vadano in frantumi.
    1.3.7. Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione 
    devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in tutta 
    sicurezza. Quando sono aperti essi devono essere posizionati in modo da non 
    costituire un pericolo per i lavoratori.
    1.3.8. Le finestre e i lucernari devono essere concepiti 
    congiuntamente con l'attrezzatura o dotati di dispositivi che consentano la 
    loro pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano tale lavoro nonchè 
    per i lavoratori presenti nell'edificio ed intorno ad esso.
    1.3.9. L'accesso ai tetti costituiti da materiali non 
    sufficientemente resistenti può essere autorizzato soltanto se siano fornite 
    attrezzature che permettono di eseguire il lavoro in tutta sicurezza.
    1.3.10. Le scale ed i marciapiedi mobili devono funzionare 
    in piena sicurezza, devono essere muniti dei necessari dispositivi di sicurezza 
    e devono possedere dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili 
    ed accessibili.
    1.3.11. Le banchine e rampe di carico devono essere 
    adeguate alle dimensioni dei carichi trasportati.
    1.3.12. Le banchine di carico devono disporre di almeno 
    un'uscita. Ove è tecnicamente possibile, le banchine di carico che superano 
    m 25,0 di lunghezza devono disporre di un'uscita a ciascuna estremità.
    1.3.13. Le rampe di carico devono offrire una sicurezza 
    tale da evitare che i lavoratori possono cadere.
    1.3.14. Le disposizioni di cui ai punti 1.3.10., 1.3.11., 
    1.3.12., 1.3.13. sono altresì applicabili alle vie di circolazione principali 
    sul terreno dell'impresa, alle vie di circolazione che portano a posti di 
    lavoro fissi, alle vie di circolazione utilizzate per la regolare manutenzione 
    e sorveglianza degli impianti dell'impresa, nonchè alle banchine di carico.
    1.3.15.1. Le parti di pavimento contornanti i forni 
    di qualsiasi specie devono essere costituite di materiali incombustibili. 
    Sono, tuttavia, ammessi pavimenti di legno duro e stagionato nei casi in cui 
    ciò, in relazione al tipo di forno ed alle condizioni di impianto, non costituisca 
    pericolo. 1.3.15.2. Le piattaforme sopraelevate dei posti di lavoro e di manovra 
    dei forni, nonché le relative scale e passerelle di accesso, devono essere 
    costruite con materiali incombustibili. 1.3.16. I pavimenti e le pareti dei 
    locali destinati alla lavorazione, alla manipolazione,
    all'utilizzazione ed alla conservazione di materie infiammabili, 
    esplodenti, corrosive o infettanti, devono essere in condizioni tali da consentire 
    una facile e completa asportazione delle materie pericolose o nocive, che 
    possano eventualmente depositarsi.
    1.3.17. I locali o luoghi nei quali si fabbricano, si 
    manipolano o si utilizzano le materie o i prodotti indicati tossici, asfissianti, 
    irritanti ed infettanti, nonché i tavoli di lavoro, le macchine e le attrezzature 
    in genere impiegati per dette operazioni, devono essere frequentemente ed 
    accuratamente puliti.
    
    1.4. Vie di circolazione, 
    zone di pericolo, pavimenti e passaggi 
 
    ![]()
    1.4.1. Le vie di circolazione, comprese scale, scale 
    fisse e banchine e rampe di carico, devono essere situate e calcolate in modo 
    tale che i pedoni o i veicoli possano utilizzarle facilmente in piena sicurezza 
    e conformemente alla loro destinazione e che i lavoratori operanti nelle vicinanze 
    di queste vie di circolazione non corrano alcun rischio.
    1.4.2. Il calcolo delle dimensioni delle vie di circolazione 
    per persone ovvero merci dovrà basarsi sul numero potenziale degli utenti 
    e sul tipo di impresa.
    1.4.3. Qualora sulle vie di circolazione siano utilizzati 
    mezzi di trasporto, dovrà essere prevista per i pedoni una distanza di sicurezza 
    sufficiente.
    1.4.4. Le vie di circolazione destinate ai veicoli devono 
    passare ad una distanza sufficiente da porte, portoni, passaggi per pedoni, 
    corridoi e scale.
    1.4.5. Nella misura in cui l'uso e l'attrezzatura dei 
    locali lo esigano per garantire la protezione dei lavoratori, il tracciato 
    delle vie di circolazione deve essere evidenziato.
    1.4.6. Se i luoghi di lavoro comportano zone di pericolo 
    in funzione della natura del lavoro e presentano rischi di cadute dei lavoratori 
    o rischi di cadute d'oggetti, tali luoghi devono essere dotati di dispositivi 
    per impedire che i lavoratori non autorizzati possano accedere a dette zone.
    1.4.7. Devono essere prese misure appropriate per proteggere 
    i lavoratori autorizzati ad accedere alle zone di pericolo.
    1.4.8. Le zone di pericolo devono essere segnalate in 
    modo chiaramente visibile.
    1.4.9. I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi 
    destinati al passaggio non devono presentare buche o sporgenze pericolose 
    e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito 
    delle persone e dei mezzi di trasporto.
    1.4.10. I pavimenti ed i passaggi non devono essere 
    ingombrati da materiali che ostacolano la normale circolazione.
    1.4.11. Quando per evidenti ragioni tecniche non si 
    possono completamente eliminare dalle zone di transito ostacoli fissi o mobili 
    che costituiscono un pericolo per i lavoratori o i veicoli che tali zone devono 
    percorrere, gli ostacoli devono essere adeguatamente segnalati.
    1.4.12.1. Quando argani, paranchi e apparecchi simili 
    sono usati per il sollevamento o la discesa dei carichi tra piani diversi 
    di un edificio attraverso aperture nei solai o nelle pareti, le aperture per 
    il passaggio del carico ai singoli piani, nonché il sottostante spazio di 
    arrivo o di sganciamento del carico stesso devono essere protetti, su tutti 
    i lati, mediante parapetti normali provvisti, ad eccezione di quello del piano 
    terreno, di arresto al piede.
    1.4.12.2. I parapetti devono essere disposti in modo 
    da garantire i lavoratori anche contro i pericoli derivanti da urti o da eventuale 
    caduta del carico di manovra.
    1.4.12.3. Gli stessi parapetti devono essere applicati 
    anche sui lati delle aperture dove si effettua il carico e lo scarico, a meno 
    che per le caratteristiche dei materiali in manovra ciò non sia possibile. 
    In quest'ultimo caso, in luogo del parapetto normale deve essere applicata 
    una solida barriera mobile, inasportabile e fissabile nella posizione di chiusura 
    mediante chiavistello o altro dispositivo. Detta barriera deve essere tenuta 
    chiusa quando non siano eseguite manovre di carico o scarico al piano corrispondente.
    1.4.13. Lo spazio sottostante ai trasportatori orizzontali 
    o inclinati deve essere reso inaccessibile, quando la natura del materiale 
    trasportato ed il tipo del trasportatore possano costituire pericoli per caduta 
    di materiali o per rottura degli organi di sospensione, a meno che non siano 
    adottate altre misure contro detti pericoli.
    1.4.14. Davanti alle uscite dei locali e alle vie che 
    immettono direttamente ed immediatamente in una via di transito dei mezzi 
    meccanici devono essere disposte barriere atte ad evitare investimenti e, 
    quando ciò non sia possibile, adeguate segnalazioni.
    1.4.15. I segnali indicanti condizioni di pericolo nelle 
    zone di transito e quelli regolanti il traffico dei trasporti meccanici su 
    strada o su rotaia devono essere convenientemente illuminati durante il servizio 
    notturno.
    1.4.16.1. Le vie di transito che, per lavori di riparazione 
    o manutenzione in corso o per guasti intervenuti, non sono percorribili senza 
    pericolo, devono essere sbarrate.
    1.4.16.2. Apposito cartello deve essere posto ad indicare 
    il divieto di transito.
    1.4.17. Durante l'esecuzione di lavoro di riparazione 
    o manutenzione su linee di transito su rotaie percorse da mezzi meccanici, 
    quando il traffico non è sospeso o la linea non è sbarrata, una o più persone 
    devono essere esclusivamente incaricate di segnalare ai lavoratori l'avvicinarsi 
    dei convogli ai posti di lavoro.
    1.4.18. Quando uno o più veicoli sono mossi da un mezzo 
    meccanico il cui conducente non può, direttamente o a mezzo di altra persona 
    sistemata su uno di essi, controllarne il percorso, i veicoli devono essere 
    preceduti o affiancati da un incaricato che provveda alle necessarie segnalazioni 
    per assicurare l'incolumità delle persone.
    1.4.19. All'esterno delle fronti di partenza e di arrivo 
    dei vagonetti alle stazioni delle teleferiche devono essere applicati solidi 
    ripari a grigliato metallico atti a trattenere una persona in caso di caduta. 
    Tali ripari devono essere disposti a non oltre m. 0,50 sotto il margine del 
    piano di manovra e sporgere da questo per almeno m. 2.
    
    1.5. Vie e uscite di emergenza. 
    
 
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    1.5.1. Ai fini del presente punto si intende per:
    1.5.1.1. via di emergenza: percorso senza ostacoli al 
    deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di 
    raggiungere un luogo sicuro;
    1.5.1.2. uscita di emergenza: passaggio che immette 
    in un luogo sicuro;
    1.5.1.3. luogo sicuro: luogo nel quale le persone sono 
    da considerarsi al sicuro dagli effetti determinati dall'incendio o altre 
    situazioni di emergenza;
    1.5.1.4. larghezza di una porta o luce netta di una 
    porta: larghezza di passaggio al netto dell'ingombro dell'anta mobile in posizione 
    di massima apertura se scorrevole, in posizione di apertura a 90 gradi se 
    incernierata (larghezza utile di passaggio).
    1.5.2. Le vie e le uscite di emergenza devono rimanere 
    sgombre e consentire di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo 
    sicuro.
    1.5.3. In caso di pericolo tutti i posti di lavoro devono 
    poter essere evacuati rapidamente e in piena sicurezza da parte dei lavoratori.
    1.5.4. Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle 
    vie e delle uscite di emergenza devono essere adeguate alle dimensioni dei 
    luoghi di lavoro, alla loro ubicazione, alla loro destinazione d'uso, alle 
    attrezzature in essi installate, nonchè al numero massimo di persone che possono 
    essere presenti in detti luoghi.
    1.5.5. Le vie e le uscite di emergenza devono avere 
    altezza minima di m 2,0 e larghezza minima conforme alla normativa vigente 
    in materia antincendio.
    1.5.6. Qualora le uscite di emergenza siano dotate di 
    porte, queste devono essere apribili nel verso dell'esodo e, qualora siano 
    chiuse, devono poter essere aperte facilmente ed immediatamente da parte di 
    qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza. L'apertura 
    delle porte delle uscite di emergenza nel verso dell'esodo non è richiesta 
    quando possa determinare pericoli per passaggio di mezzi o per altre cause, 
    fatta salva l'adozione di altri accorgimenti adeguati specificamente autorizzati 
    dal Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio.
    1.5.7. Le porte delle uscite di emergenza non devono 
    essere chiuse a chiave quando sono presenti lavoratori in azienda.
    1.5.8. Nei locali di lavoro e in quelli destinati a 
    deposito è vietato adibire, quali porte delle uscite di emergenza, le saracinesche 
    a rullo, le porte scorrevoli verticalmente e quelle girevoli su asse centrale.
    1.5.9. Le vie e le uscite di emergenza, nonchè le vie 
    di circolazione e le porte che vi danno accesso non devono essere ostruite 
    da oggetti in modo da poter essere utilizzate in ogni momento senza impedimenti.
    1.5.10. Le vie e le uscite di emergenza devono essere 
    evidenziate da apposita segnaletica, conforme alle disposizioni vigenti, durevole 
    e collocata in luoghi appropriati.
    1.5.11. Le vie e le uscite di emergenza che richiedono 
    un'illuminazione devono essere dotate di un'illuminazione di sicurezza di 
    intensità sufficiente, che entri in funzione in caso di guasto dell'impianto 
    elettrico.
    1.5.12. Gli edifici che sono costruiti o adattati interamente 
    per le lavorazioni che presentano pericoli di esplosioni o specifici rischi 
    di incendio alle quali sono adibiti più di cinque lavoratori devono avere 
    almeno due scale distinte di facile accesso o rispondere a quanto prescritto 
    dalla specifica normativa antincendio. Per gli edifici già costruiti si dovrà 
    provvedere in conformità, quando non ne esista l'impossibilità accertata dall'organo 
    di vigilanza: in quest'ultimo caso sono disposte le misure e cautele ritenute 
    più efficienti. Le deroghe già concesse mantengono la loro validità salvo 
    diverso provvedimento dell'organo di vigilanza.
    1.5.13. Per i luoghi di lavoro già utilizzati prima 
    del 1° gennaio 1993 non si applica la disposizione contenuta nel comma 4, 
    ma gli stessi devono avere un numero sufficiente di vie ed uscite di emergenza.
    1.5.14.1. Le aperture esistenti nel suolo o nel pavimento 
    dei luoghi, degli ambienti di lavoro o di passaggio, comprese le fosse ed 
    i pozzi, devono essere provviste di solide coperture o di parapetti normali, 
    atti ad impedire la caduta di persone. Quando dette misure non siano attuabili, 
    le aperture devono essere munite di apposite segnalazioni di pericolo.
    1.5.14.2. Le aperture nelle pareti, che permettono il 
    passaggio di una persona e che presentano pericolo di caduta per dislivelli 
    superiori ad un metro, devono essere provviste di solida barriera o munite 
    di parapetto normale.
    1.5.14.3. Per le finestre sono consentiti parapetti 
    di altezza non minore di cm. 90 quando, in relazione al lavoro eseguito nel 
    locale, non vi siano condizioni di pericolo.
    
    1.6. Porte e portoni 
    
 
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    1.6.1. Le porte dei locali di lavoro devono, per numero, 
    dimensioni, posizione, e materiali di realizzazione, consentire una rapida 
    uscita delle persone ed essere agevolmente apribili dall'interno durante il 
    lavoro.
    1.6.2. Quando in un locale le lavorazioni ed i materiali 
    comportino pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio e siano adibiti 
    alle attività che si svolgono nel locale stesso più di 5 lavoratori, almeno 
    una porta ogni 5 lavoratori deve essere apribile nel verso dell'esodo ed avere 
    larghezza minima di m 1,20.
    1.6.3. Quando in un locale si svolgono lavorazioni diverse 
    da quelle previste al comma 2, la larghezza minima delle porte è la seguente:
    1.6.3.1. quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente 
    ivi occupati siano fino a 25, il locale deve essere dotato di una porta avente 
    larghezza minima di m 0,80;
    1.6.3.2. quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente 
    ivi occupati siano in numero compreso tra 26 e 50, il locale deve essere dotato 
    di una porta avente larghezza minima di m 1,20 che si apra nel verso dell'esodo;
    1.6.3.3. quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente 
    ivi occupati siano in numero compreso tra 51 e 100, il locale deve essere 
    dotato di una porta avente larghezza minima di m 1,20 e di una porta avente 
    larghezza minima di m 0,80, che si aprano entrambe nel verso dell'esodo;
    1.6.3.4. quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente 
    ivi occupati siano in numero superiore a 100, in aggiunta alle porte previste 
    alla lettera c) il locale deve essere dotato di almeno 1 porta che si apra 
    nel verso dell'esodo avente larghezza minima di m 1,20 per ogni 50 lavoratori 
    normalmente ivi occupati o frazione compresa tra 10 e 50, calcolati limitatamente 
    all'eccedenza rispetto a 100.
    1.6.4. Il numero complessivo delle porte di cui al punto 
    1.6.3.4. può anche essere minore, purchè la loro larghezza complessiva non 
    risulti inferiore.
    1.6.5. Alle porte per le quali è prevista una larghezza 
    minima di m 1,20 è applicabile una tolleranza in meno del 5% (cinque per cento). 
    Alle porte per le quali è prevista una larghezza minima di m 0,80 è applicabile 
    una tolleranza in meno del 2% (due per cento).
    1.6.6. Quando in un locale di lavoro le uscite di emergenza 
    di cui al punto 1.5.5, coincidono con le porte di cui al punto 1.6.1, si applicano 
    le disposizioni di cui al punto 1.5.5.
    1.6.7. Nei locali di lavoro ed in quelli adibiti a magazzino 
    non sono ammesse le porte scorrevoli, le saracinesche a rullo, le porte girevoli 
    su asse centrale, quando non esistano altre porte apribili verso l'esterno 
    del locale.
    1.6.8. Immediatamente accanto ai portoni destinati essenzialmente 
    alla circolazione dei veicoli devono esistere, a meno che il passaggio dei 
    pedoni sia sicuro, porte per la circolazione dei pedoni che devono essere 
    segnalate in modo visibile ed essere sgombre in permanenza.
    1.6.9. Le porte e i portoni apribili nei due versi devono 
    essere trasparenti o essere muniti di pannelli trasparenti.
    1.6.10. Sulle porte trasparenti deve essere apposto 
    un segno indicativo all'altezza degli occhi.
    1.6.11. Se le superfici trasparenti o traslucide delle 
    porte e dei portoni non sono costituite da materiali di sicurezza e c'è il 
    rischio che i lavoratori possano rimanere feriti in caso di rottura di dette 
    superfici, queste devono essere protette contro lo sfondamento.
    1.6.12. Le porte scorrevoli devono disporre di un sistema 
    di sicurezza che impedisca loro di uscire dalle guide o di cadere.
    1.6.13. Le porte ed i portoni che si aprono verso l'alto 
    devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisca loro di ricadere.
    1.6.14. Le porte ed i portoni ad azionamento meccanico 
    devono funzionare senza rischi di infortuni per i lavoratori. Essi devono 
    essere muniti di dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili 
    ed accessibili e poter essere aperti anche manualmente, salvo che la loro 
    apertura possa avvenire automaticamente in caso di mancanza di energia elettrica.
    1.6.15. Le porte situate sul percorso delle vie di emergenza 
    devono essere contrassegnate in maniera appropriata con segnaletica durevole 
    conformemente alla normativa vigente. Esse devono poter essere aperte, in 
    ogni momento, dall'interno senza aiuto speciale.
    1.6.16. Quando i luoghi di lavoro sono occupati le porte 
    devono poter essere aperte.
    1.6.17. I luoghi di lavoro già utilizzati prima del 
    1° gennaio 1993 devono essere provvisti di porte di uscita che, per numero 
    ed ubicazione, consentono la rapida uscita delle persone e che sono agevolmente 
    apribili dall'interno durante il lavoro. Comunque, detti luoghi devono essere 
    adeguati quanto meno alle disposizioni di cui ai precedenti punti 1.6.9. e 
    1.6.10.. Per i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati prima del 27 novembre 
    1994 non si applicano le disposizioni dei punti 1.6.2., 1.6.3., 1.6.4., 1.6.5. 
    e 1.6.6. concernenti la larghezza delle porte. In ogni caso la larghezza delle 
    porte di uscita di detti luoghi di lavoro deve essere conforme a quanto previsto 
    dalla concessione edilizia ovvero dalla licenza di abitabilità.
    
    1.7 Scale 
    
 
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    1.7.1.1. Le scale fisse a gradini, destinate al normale 
    accesso agli ambienti di lavoro, devono essere costruite e mantenute in modo 
    da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di 
    emergenza. I gradini devono avere pedata e alzata dimensionate a regola d'arte 
    e larghezza adeguata alle esigenze del transito.
    1.7.1.2. Dette scale ed i relativi pianerottoli devono 
    essere provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale o di altra difesa 
    equivalente. Le rampe delimitate da due pareti devono essere munite di almeno 
    un corrimano.
    1.7.1.3. Le scale a pioli di altezza superiore a m. 
    5, fissate su pareti o incastellature verticali o aventi una inclinazione 
    superiore a 75 gradi, devono essere provviste, a partire da m. 2,50 dal pavimento 
    o dai ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione avente maglie 
    o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona 
    verso l'esterno.
    1.7.1.4. La parete della gabbia opposta al piano dei 
    pioli non deve distare da questi più di cm. 60.
    1.7.1.5. I pioli devono distare almeno 15 centimetri 
    dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata.
    1.7.1.6. Quando l'applicazione della gabbia alle scale 
    costituisca intralcio all'esercizio o presenti notevoli difficoltà costruttive, 
    devono essere adottate, in luogo della gabbia, altre misure di sicurezza atte 
    ad evitare la caduta delle persone per un tratto superiore ad un metro.
    1.7.2.1. Agli effetti del presente decreto è considerato 
    "normale" un parapetto che soddisfi alle seguenti condizioni:
    1.7.2.1.1 sia costruito con materiale rigido e resistente 
    in buono stato di conservazione; 1.7.2.1.2 abbia un'altezza utile di almeno 
    un metro;
    1.7.2.1.3 sia costituito da almeno due correnti, di 
    cui quello intermedio posto a circa metà distanza fra quello superiore ed 
    il pavimento;
    1.7.2.1.4 sia costruito e fissato in modo da poter resistere, 
    nell'insieme ed in ogni sua parte, al massimo sforzo cui può essere assoggettato, 
    tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua specifica funzione.
    1.7.2.2. E' considerato "parapetto normale con 
    arresto al piede" il parapetto definito al comma precedente, completato 
    con fascia continua poggiante sul piano di calpestio ed alta almeno 15 centimetri.
    1.7.2.3. E' considerata equivalente ai parapetti definiti 
    ai commi precedenti, qualsiasi protezione, quale muro, balaustra, ringhiera 
    e simili, realizzante condizioni di sicurezza contro la caduta verso i lati 
    aperti, non inferiori a quelle presentate dai parapetti stessi.
    1.7.3. Le impalcature, le passerelle, i ripiani, le 
    rampe di accesso, i balconi ed i posti di lavoro o di passaggio sopraelevati 
    devono essere provvisti, su tutti i lati aperti, di parapetti normali con 
    arresto al piede o di difesa equivalenti. Tale protezione non è richiesta 
    per i piani di caricamento di altezza inferiore a m. 2.00.
    
    1.8 Posti di lavoro e di 
    passaggio e luoghi di lavoro esterni 
 
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    1.8.1. I posti di lavoro e di passaggio devono essere 
    idoneamente difesi contro la caduta o l'investimento di materiali in dipendenza 
    dell'attività lavorativa.
    1.8.2. Ove non sia possibile la difesa con mezzi tecnici, 
    devono essere adottate altre misure o cautele adeguate.
    1.8.3. I posti di lavoro, le vie di circolazione e altri 
    luoghi o impianti all'aperto utilizzati od occupati dai lavoratori durante 
    le loro attività devono essere concepiti in modo tale che la circolazione 
    dei pedoni e dei veicoli può avvenire in modo sicuro.
    1.8.4. Le disposizioni di cui ai punti 1.4.1., 1.4.2., 
    1.4.3., 1.4.4., 1.4.5., 1.4.6., 1.4.7., 1.4.8., sono altresì applicabili alle 
    vie di circolazione principali sul terreno dell'impresa, alle vie di circolazione 
    che portano a posti di lavoro fissi, alle vie di circolazione utilizzate per 
    la regolare manutenzione e sorveglianza degli impianti dell'impresa, nonchè 
    alle banchine di carico.
    1.8.5. Le disposizioni sulle vie di circolazione e zone 
    di pericolo di cui ai punti 1.4.1., 1.4.2., 1.4.3., 1.4.4., 1.4.5., 1.4.6., 
    1.4.7., 1.4.8., si applicano per analogia ai luoghi di lavoro esterni.
    1.8.6. I luoghi di lavoro all'aperto devono essere opportunamente 
    illuminati con luce artificiale quando la luce del giorno non è sufficiente.
    1.8.7. Quando i lavoratori occupano posti di lavoro 
    all'aperto, questi devono essere strutturati, per quanto tecnicamente possibile, 
    in modo tale che i lavoratori:
    1.8.7.1 sono protetti contro gli agenti atmosferici 
    e, se necessario, contro la caduta di oggetti;
    1.8.7.2 non sono esposti a livelli sonori nocivi o ad 
    agenti esterni nocivi, quali gas, vapori, polveri;
    1.8.7.3 possono abbandonare rapidamente il posto di 
    lavoro in caso di pericolo o possono essere soccorsi rapidamente;
    1.8.7.4 non possono scivolare o cadere.
    1.8.8. I terreni scoperti costituenti una dipendenza 
    dei locali di lavoro devono essere sistemati in modo da ottenere lo scolo 
    delle acque di pioggia e di quelle di altra provenienza.
    
    1.9 Microclima 
    
 
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    1.9.1. Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi
    1.9.1.1. Nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario far 
    sì che tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono 
    sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria salubre in quantità sufficiente 
    ottenuta preferenzialmente con aperture naturali e quando ciò non sia possibile, 
    con impianti di areazione.
    1.9.1.2. Se viene utilizzato un impianto di aerazione, 
    esso deve essere sempre mantenuto funzionante. Ogni eventuale guasto deve 
    essere segnalato da un sistema di controllo, quando ciò è necessario per salvaguardare 
    la salute dei lavoratori.
    1.9.1.3. Se sono utilizzati impianti di condizionamento 
    dell'aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo che 
    i lavoratori non siano esposti a correnti d'aria fastidiosa.
    1.9.1.4. Gli stessi impianti devono essere periodicamente 
    sottoposti a controlli, manutenzione, pulizia e sanificazione per la tutela 
    della salute dei lavoratori.
    1.9.1.5. Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe 
    comportare un pericolo immediato per la salute dei lavoratori dovuto all'inquinamento 
    dell'aria respirata deve essere eliminato rapidamente.
    1.9.2. Temperatura dei locali
    1.9.2.1. La temperatura nei locali di lavoro deve essere 
    adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei 
    metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori.
    1.9.2.2. Nel giudizio sulla temperatura adeguata per 
    i lavoratori si deve tener conto della influenza che possono esercitare sopra 
    di essa il grado di umidità ed il movimento dell'aria concomitanti.
    1.9.2.3. La temperatura dei locali di riposo, dei locali 
    per il personale di sorveglianza, dei servizi igienici, delle mense e dei 
    locali di pronto soccorso deve essere conforme alla destinazione specifica 
    di questi locali.
    1.9.2.4. Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate 
    devono essere tali da evitare un soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro, 
    tenendo conto del tipo di attività e della natura del luogo di lavoro.
    1.9.2.5. Quando non è conveniente modificare la temperatura 
    di tutto l'ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro 
    le temperature troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche localizzate 
    o mezzi personali di protezione.
    1.9.2.6. Gli apparecchi a fuoco diretto destinati al 
    riscaldamento dell'ambiente nei locali chiusi di lavoro di cui al precedente 
    articolo, devono essere muniti di condotti del fumo privi di valvole regolatrici 
    ed avere tiraggio sufficiente per evitare la corruzione dell'aria con i prodotti 
    della combustione, ad eccezione dei casi in cui, per l'ampiezza del locale, 
    tale impianto non sia necessario.
    1.9.3 Umidità
    1.9.3.1 Nei locali chiusi di lavoro delle aziende industriali 
    nei quali l'aria è soggetta ad inumidirsi notevolmente per ragioni di lavoro, 
    si deve evitare, per quanto è possibile, la formazione della nebbia, mantenendo 
    la temperatura e l'umidità nei limiti compatibili con le esigenze tecniche.
    
    1.10. Illuminazione 
    naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro 
 
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    1.10.1. A meno che non sia richiesto diversamente dalle 
    necessità delle lavorazioni e salvo che non si tratti di locali sotterranei, 
    i luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale. In ogni caso, 
    tutti i predetti locali e luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi 
    che consentano un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la 
    sicurezza, la salute e il benessere di lavoratori.
    1.10.2. Gli impianti di illuminazione dei locali di 
    lavoro e delle vie di circolazione devono essere installati in modo che il 
    tipo d'illuminazione previsto non rappresenti un rischio di infortunio per 
    i lavoratori.
    1.10.3. I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono 
    particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell'illuminazione artificiale, 
    devono disporre di un'illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità.
    1.10.4. Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi 
    di illuminazione artificiale devono essere tenuti costantemente in buone condizioni 
    di pulizia e di efficienza.
    1.10.5. Gli ambienti, i posti di lavoro ed i passaggi 
    devono essere illuminati con luce naturale o artificiale in modo da assicurare 
    una sufficiente visibilità.
    1.10.6. Nei casi in cui, per le esigenze tecniche di 
    particolari lavorazioni o procedimenti, non sia possibile illuminare adeguatamente 
    gli ambienti, i luoghi ed i posti indicati al punto 1.10.5, si devono adottare 
    adeguate misure dirette ad eliminare i rischi derivanti dalla mancanza e dalla 
    insufficienza della illuminazione.
    
    1.10.7. Illuminazione sussidiaria
    1.10.7.1. Negli stabilimenti e negli altri luoghi di 
    lavoro devono esistere mezzi di illuminazione sussidiaria da impiegare in 
    caso di necessità.
    1.10.7.2. Detti mezzi devono essere tenuti in posti 
    noti al personale, conservati in costante efficienza ed essere adeguati alle 
    condizioni ed alle necessità del loro impiego.
    1.10.7.3. Quando siano presenti più di 100 lavoratori 
    e la loro uscita all'aperto in condizioni di oscurità non sia sicura ed agevole; 
    quando l'abbandono imprevedibile ed immediato del governo delle macchine o 
    degli apparecchi sia di pregiudizio per la sicurezza delle persone o degli 
    impianti; quando si lavorino o siano depositate materie esplodenti o infiammabili, 
    l’illuminazione sussidiaria deve essere fornita con mezzi di sicurezza atti 
    ad entrare immediatamente in funzione in caso di necessità e a garantire una 
    illuminazione sufficiente per intensità, durata, per numero e distribuzione 
    delle sorgenti luminose, nei luoghi nei quali la mancanza di illuminazione 
    costituirebbe pericolo. Se detti mezzi non sono costruiti in modo da entrare 
    automaticamente in funzione, i dispositivi di accensione devono essere a facile 
    portata di mano e le istruzioni sull'uso dei mezzi stessi devono essere rese 
    manifeste al personale mediante appositi avvisi.
    1.10.7.4. L'abbandono dei posti di lavoro e l'uscita 
    all'aperto del personale deve, qualora sia necessario ai fini della sicurezza, 
    essere disposto prima dell'esaurimento delle fonti della illuminazione sussidiaria.
    1.10.8. Ove sia prestabilita la continuazione del lavoro 
    anche in caso di mancanza dell’illuminazione artificiale normale, quella sussidiaria 
    deve essere fornita da un impianto fisso atto a consentire la prosecuzione 
    del lavoro in condizioni di sufficiente visibilità.
    
    1.11. Locali di riposo 
    e refezione 
 
    
 
    
    1.11.1. Locali di riposo
    1.11.1.1. Quando la sicurezza e la salute dei lavoratori, 
    segnatamente a causa del tipo di attività, lo richiedono, i lavoratori devono 
    poter disporre di un locale di riposo facilmente accessibile.
    1.11.1.2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica 
    quando il personale lavora in uffici o in analoghi locali di lavoro che offrono 
    equivalenti possibilità di riposo durante la pausa.
    1.11.1.3. I locali di riposo devono avere dimensioni 
    sufficienti ed essere dotati di un numero di tavoli e sedili con schienale 
    in funzione del numero dei lavoratori.
    1.11.1.4. Quando il tempo di lavoro è interrotto regolarmente 
    e frequentemente e non esistono locali di riposo, devono essere messi a disposizione 
    del personale altri locali affinchè questi possa soggiornarvi durante l'interruzione 
    del lavoro nel caso in cui la sicurezza o la salute dei lavoratori lo esige.
    1.11.1.5. L'organo di vigilanza può prescrivere che, 
    anche nei lavori continuativi, il datore di lavoro dia modo ai dipendenti 
    di lavorare stando a sedere ogni qualvolta ciò non pregiudica la normale esecuzione 
    del lavoro.
    
    1.11.2. Refettorio 
    
 
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    1.11.2.1. Salvo quanto è disposto al punto 1.14.1. per 
    i lavori all'aperto, le aziende nelle quali più di 30 dipendenti rimangono 
    nell'azienda durante gli intervalli di lavoro, per la refezione, devono avere 
    uno o più ambienti destinati ad uso di refettorio, muniti di sedili e di tavoli.
    1.11.2.2. I refettori devono essere ben illuminati, 
    aerati e riscaldati nella stagione fredda. Il pavimento non deve essere polveroso 
    e le pareti devono essere intonacate ed imbiancate.
    1.11.2.3. L'Ispettorato del lavoro può in tutto o in 
    parte esonerare il datore di lavoro dall'obbligo di cui al primo comma, quando 
    riconosce che non sia necessario.
    1.11.2.4. Nelle aziende in cui i lavoratori siano esposti 
    a materie insudicianti, sostanze polverose o nocive e nei casi in cui l’organo 
    di vigilanza ritiene opportuno prescriverlo, in relazione alla natura della 
    lavorazione, è vietato ai lavoratori di consumare i pasti nei locali di lavoro 
    ed anche di rimanervi durante il tempo destinato alla refezione.
    
    1.11.3. Conservazione vivande 
    e somministrazione bevande 
 
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    1.11.3.1. Ai lavoratori deve essere dato il mezzo di 
    conservare in adatti posti fissi le loro vivande, di riscaldarle e di lavare 
    i relativi recipienti.
    1.11.3.2. E' vietata la somministrazione di vino, di 
    birra e di altre bevande alcooliche nell'interno dell'azienda.
    1.11.3.3. E' tuttavia consentita la somministrazione 
    di modiche quantità di vino e di birra nei locali di refettorio durante l'orario 
    dei pasti.
    1.11.4. Le donne incinte e le madri che allattano devono 
    avere la possibilità di riposarsi in posizione distesa e in condizioni appropriate.
    
    1.12. Spogliatoi e armadi 
    per il vestiario 
 
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    1.12.1. Locali appositamente destinati a spogliatoi 
    devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando questi devono indossare 
    indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di decenza 
    non si può loro chiedere di cambiarsi in altri locali.
    1.12.2. Gli spogliatoi devono essere distinti fra i 
    due sessi e convenientemente arredati. Nelle aziende che occupano fino a cinque 
    dipendenti lo spogliatoio può essere unico per entrambi i sessi; in tal caso 
    i locali a ciò adibiti sono utilizzati dal personale dei due sessi, secondo 
    oppotuni turni prestabiliti e concordati nell'ambito dell'orario di lavoro.
    1.12.3. I locali destinati a spogliatoio devono avere 
    una capacità sufficiente, essere possibilmente vicini ai locali di lavoro 
    aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione 
    fredda e muniti di sedili.
    1.12.4. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature 
    che consentono a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti 
    durante il tempo di lavoro.
    1.12.5. Qualora i lavoratori svolgano attività insudicianti, 
    polverose, con sviluppo di fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze 
    untuose od incrostanti, nonchè in quelle dove si usano sostanze venefiche, 
    corrosive od infettanti o comunque pericolose, gli armadi per gli indumenti 
    da lavoro devono essere separati da quelli per gli indumenti privati.
    1.12.6. Qualora non si applichi il punto 1.12.1., ciascun 
    lavoratore deve poter disporre delle attrezzature di cui al punto 1.12.4. 
    per poter riporre i propri indumenti.
    
    1.13. Servizi igienico 
    assistenziali 
 
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    1.13.1. Acqua
    1.13.1.1. Nei luoghi di lavoro o nelle loro immediate 
    vicinanze deve essere messa a disposizione dei lavoratori acqua in quantità 
    sufficiente, tanto per uso potabile quanto per lavarsi.
    1.13.1.2. Per la provvista, la conservazione e la distribuzione 
    dell'acqua devono osservarsi le norme igieniche atte ad evitarne l'inquinamento 
    e ad impedire la diffusione di malattie.
    
    1.13.2. Docce 
    
 
    
 
    
    1.13.2.1. Docce sufficienti ed appropriate devono essere 
    messe a disposizione dei lavoratori quando il tipo di attività o la salubrità 
    lo esigono.
    1.13.2.2. Devono essere previsti locali per docce separati 
    per uomini e donne o un'utilizzazione separata degli stessi. Le docce e gli 
    spogliatoi devono comunque facilmente comunicare tra loro.
    1.13.2.3. I locali delle docce devono essere riscaldati 
    nella stagione fredda ed avere dimensioni sufficienti per permettere a ciascun 
    lavoratore di rivestirsi senza impacci e in condizioni appropriate di igiene.
    1.13.2.4. Le docce devono essere dotate di acqua corrente 
    calda e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi.
    
    1.13.3. Gabinetti e lavabi 
    
 
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    1.13.3.1. I lavoratori devono disporre, in prossimità 
    dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce, 
    di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, se necessario, e dotati 
    di mezzi detergenti e per asciugarsi.
    1.13.3.2. Per uomini e donne devono essere previsti 
    gabinetti separati; quando ciò sia impossibile a causa di vincoli urbanistici 
    o architettonici e nelle aziende che occupano lavoratori di sesso diverso 
    in numero non superiore a dieci, è ammessa un'utilizzazione separata degli 
    stessi.
    
    1.13.4. Pulizia delle installazioni 
    igienico-assistenziali: 
 
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    1.13.4.1. Le installazioni e gli arredi destinati ai 
    refettori, agli spogliatoi, ai bagni, alle latrine, ai dormitori ed in genere 
    ai servizi di igiene e di benessere per i lavoratori, devono essere mantenuti 
    in stato di scrupolosa pulizia, a cura del datore di lavoro.
    1.13.4.2. I lavoratori devono usare con cura e proprietà 
    i locali, le installazioni e gli arredi indicati al comma precedente.
    
    1.14. Dormitori 
    
 
    
 
    
    1.14.1. Nei lavori eseguiti normalmente all'aperto deve 
    essere messo a disposizione dei lavoratori un locale in cui possano ricoverarsi 
    durante le intemperie e nelle ore dei pasti o dei riposi. Detto locale deve 
    essere fornito di sedili e di un tavolo, e deve essere riscaldato durante 
    la stagione fredda. 
    1.14.2.1. I locali forniti dal datore di lavoro ai lavoratori 
    per uso di dormitorio stabile devono possedere i requisiti di abitabilità 
    prescritti per le case di abitazione della località ed avere l'arredamento 
    necessario rispondente alle esigenze dell'igiene. Essi devono essere riscaldati 
    nella stagione fredda ed essere forniti di luce artificiale in quantità sufficiente, 
    di latrine, di acqua per bere e per lavarsi e di cucina, in tutto rispondenti 
    alle stesse condizioni indicate nel presente decreto per gli impianti analoghi 
    annessi ai locali di lavoro.
    1.14.2.2. In detti locali è vietata l'illuminazione 
    a gas, salvo casi speciali e con l'autorizzazione e le cautele che saranno 
    prescritte dall'organo di vigilanza.
    1.14.3. Per i lavori in aperta campagna, lontano dalle 
    abitazioni, quando i lavoratori debbano pernottare sul luogo, il datore di 
    lavoro deve loro fornire dormitori capaci di difenderli efficacemente contro 
    gli agenti atmosferici. Nel caso in cui la durata dei lavori non superi i 
    15 giorni nella stagione fredda ed i 30 giorni nelle altre stagioni, possono 
    essere destinate ad uso di dormitorio costruzioni di fortuna costruite in 
    tutto o in parte di legno o di altri materiali idonei ovvero tende, a condizione 
    che siano ben difese dall'umidità del suolo e dagli agenti atmosferici.
    1.14.4.1. Quando la durata dei lavori ecceda i limiti 
    indicati superi i 15 giorni nella stagione fredda ed i 30 giorni nelle altre 
    stagioni, il datore di lavoro deve provvedere ai dormitori mediante mezzi 
    più idonei, quali baracche in legno od altre costruzioni equivalenti.
    1.14.4.2. Le costruzioni per dormitorio devono rispondere 
    alle seguenti condizioni:
    1.14.4.2.1. gli ambienti per adulti devono essere separati 
    da quelli per fanciulli e da quelli per donne, a meno che non siano destinati 
    esclusivamente ai membri di una stessa famiglia;
    1.14.4.2.2. essere sollevate dal terreno, oppure basate 
    sopra terreno bene asciutto e sistemato in guisa da non permettere nè la penetrazione 
    dell'acqua nelle costruzioni, nè il ristagno di essa in una zona del raggio 
    di almeno 10 metri attorno;
    1.14.4.2.3. essere costruite in tutte le loro parti 
    in modo da difendere bene l'ambiente interno contro gli agenti atmosferici 
    ed essere riscaldate durante la stagione fredda;
    1.14.4.2.4. avere aperture sufficienti per ottenere 
    una attiva ventilazione dell'ambiente, ma munite di buona chiusura;
    1.14.4.2.5. essere fornite di lampade per l'illuminazione 
    notturna;
    1.14.4.2.6. nelle zone acquitrinose infestate dalla 
    presenza di insetti alati le aperture devono essere difese contro la penetrazione 
    di essi.
    1.14.4.3. La superficie dei dormitori non può essere 
    inferiore a 3,50 metri quadrati per persona. 1.14.4.4. A ciascun lavoratore 
    deve essere assegnato un letto, una branda o una cuccetta arredate con materasso 
    o saccone, cuscino, lenzuola, federe e coperte sufficienti ed inoltre di sedile, 
    un attaccapanni ed una mensolina.
    1.14.4.5. Anche per i dormitori di cui al comma precedente 
    vale la norma prevista dal quarto comma dell'art. 44.
    1.14.4.6. In vicinanza dei dormitori, oppure facenti 
    corpo con essi, vi devono essere convenienti locali per uso di cucina e di 
    refettorio, latrine adatte e mezzi per la pulizia personale.
    
    2. PRESENZA NEI LUOGHI 
    DI LAVORO DI AGENTI NOCIVI 
 
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    2.1. Difesa dalle sostanze nocive:
    2.1.1. Ferme restando le norme di cui al regio decreto 
    9 gennaio 1927, n. 157 e successive modificazioni, le materie prime non in 
    corso di lavorazione, i prodotti ed i rifiuti, che abbiano proprietà tossiche 
    o caustiche, specialmente se sono allo stato liquido o se sono facilmente 
    solubili o volatili, devono essere custoditi in recipienti a tenuta e muniti 
    di buona chiusura.
    2.1.2. Le materie in corso di lavorazione che siano 
    fermentescibili o possano essere nocive alla salute o svolgere emanazioni 
    sgradevoli, non devono essere accumulate nei locali di lavoro in quantità 
    superiore a quella strettamente necessaria per la lavorazione.
    2.1.3. I recipienti e gli apparecchi che servono alla 
    lavorazione oppure al trasporto dei materiali putrescibili o suscettibili 
    di dare emanazioni sgradevoli, devono essere lavati frequentemente e, ove 
    occorra, disinfettati.
    2.1.4. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare, ogni 
    qualvolta sia possibile, le lavorazioni pericolose o insalubri in luoghi separati, 
    allo scopo di non esporvi senza necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni.
    2.1.5. L'aspirazione dei gas, vapori, odori o fumi deve 
    farsi, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo dove si producono.
    2.1.6.1. Nell'ingresso di ogni stabilimento o luogo 
    dove, in relazione alla fabbricazione, manipolazione, utilizzazione o conservazione 
    di materie o prodotti di cui all'articolo precedente, sussistano specifici 
    pericoli, deve essere esposto un estratto delle norme di sicurezza contenute 
    nel presente decreto e nelle leggi e regolamenti speciali riferentisi alle 
    lavorazioni che sono eseguite.
    2.1.6.2. Nei reparti e presso le macchine e gli apparecchi 
    dove sono effettuate operazioni che presentano particolari pericoli, devono 
    essere esposte le disposizioni e le istruzioni concernenti la sicurezza delle 
    specifiche lavorazioni.
    2.1.7. Le operazioni che presentano pericoli di esplosioni, 
    di incendi, di sviluppo di gas asfissianti o tossici e di irradiazioni nocive 
    devono effettuarsi in locali o luoghi isolati, adeguatamente difesi contro 
    la propagazione dell'elemento nocivo.
    2.1.8.1. Nei locali o luoghi di lavoro o di passaggio 
    deve essere per quanto tecnicamente possibile impedito o ridotto al minimo 
    il formarsi di concentrazioni pericolose o nocive di gas, vapori o polveri 
    esplodenti, infiammabili, asfissianti o tossici; in quanto necessario, deve 
    essere provveduto ad una adeguata ventilazione al fine di evitare dette concentrazioni.
    2. 1.8.2. Nei locali o luoghi di lavoro o di passaggio, 
    quando i vapori ed i gas che possono svilupparsi costituiscono pericolo, devono 
    essere installati apparecchi indicatori e avvisatori automatici atti a segnalare 
    il raggiungimento delle concentrazioni o delle condizioni pericolose. Ove 
    ciò non sia possibile, devono essere eseguiti frequenti controlli o misurazioni.
    2.1.9. Gli scarti di lavorazione e i rifiuti di materie 
    infiammabili, esplodenti, corrosive, tossiche, infettanti o comunque nocive 
    devono essere raccolti durante la lavorazione ed asportati frequentemente 
    con mezzi appropriati, collocandoli in posti nei quali non possano costituire 
    pericolo.
    2.1.10.1. Il trasporto e l'impiego delle materie e dei 
    prodotti corrosivi o aventi temperature dannose devono effettuarsi con mezzi 
    o sistemi tali da impedire che i lavoratori ne vengano a diretto contatto.
    2.1.10.2. Quando esigenze tecniche o di lavorazione 
    non consentano l’attuazione della norma di cui al punto precedente, devono 
    essere messi a disposizione dei lavoratori mezzi individuali di protezione, 
    in conformità a quanto è stabilito nel Titolo III, Capo II.
    2.1.11.1. Negli stabilimenti o luoghi in cui si producono 
    o si manipolano liquidi corrosivi devono essere predisposte, a portata di 
    mano dei lavoratori, adeguate prese di acqua corrente o recipienti contenenti 
    adatte soluzioni neutralizzanti.
    2.1.11.2. Nei casi in cui esista rischio di investimento 
    da liquidi corrosivi, devono essere installati, nei locali di lavorazione 
    o nelle immediate vicinanze, bagni o docce con acqua a temperatura adeguata.
    2.1.12. In caso di spandimento di liquidi corrosivi, 
    questi non devono essere assorbiti con stracci, segatura o con altre materie 
    organiche, ma eliminati con lavaggi di acqua o neutralizzati con materie idonee.
    2.1.13. Le disposizioni e le precauzioni prescritte 
    ai punti 3.2.1. e 3.2.2. devono essere osservate, nella parte applicabile, 
    per l'accesso agli ambienti o luoghi, specie sotterranei, ai cunicoli, fogne, 
    pozzi, sottotetti, nei quali esista o sia da temersi la presenza di gas o 
    vapori tossici o asfissianti.
    
    2.2. Difesa contro le polveri 
    
 
    
 
    
    2.2.1. Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione 
    di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare i 
    provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo 
    e la diffusione nell'ambiente di lavoro.
    2.2.2. Le misure da adottare a tal fine devono tenere 
    conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nella atmosfera.
    2.2.3. Ove non sia possibile sostituire il materiale 
    di lavoro polveroso, si devono adottare procedimenti lavorativi in apparecchi 
    chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, 
    atti ad impedirne la dispersione. L'aspirazione deve essere effettuata, per 
    quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo di produzione delle polveri.
    2.2.4. Quando non siano attuabili le misure tecniche 
    di prevenzione indicate nel comma precedente, e la natura del materiale polveroso 
    lo consenta, si deve provvedere all'inumidimento del materiale stesso.
    2.2.5. Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta 
    e l’eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che 
    esse possano rientrare nell'ambiente di lavoro.
    2.2.6. Nei lavori all'aperto e nei lavori di breve durata 
    e quando la natura e la concentrazione delle polveri non esigano l'attuazione 
    dei provvedimenti tecnici indicati ai comma precedenti, e non possano essere 
    causa di danno o di incomodo al vicinato, l’organo di vigilanza può esonerare 
    il datore di lavoro dagli obblighi previsti dai comma precedenti, prescrivendo, 
    in sostituzione, ove sia necessario, mezzi personali di protezione.
    2.2.7. I mezzi personali possono altresì essere prescritti 
    dall’organo di vigilanza, ad integrazione dei provvedimenti previsti al comma 
    terzo e quarto del presente articolo, in quelle operazioni in cui, per particolari 
    difficoltà d'ordine tecnico, i predetti provvedimenti non siano atti a garantire 
    efficacemente la protezione dei lavoratori contro le polveri.
    
    3. VASCHE, CANALIZZAZIONI, TUBAZIONI, 
    SERBATOI, RECIPIENTI, SILOS 
 
    ![]()
    
    3.1. Le tubazioni, le canalizzazioni e i recipienti, 
    quali vasche, serbatoi e simili, in cui debbano entrare lavoratori per operazioni 
    di controllo, riparazione, manutenzione o per altri motivi dipendenti dall'esercizio 
    dell'impianto o dell'apparecchio, devono essere provvisti di aperture di accesso 
    aventi dimensioni tali da poter consentire l’agevole recupero di un lavoratore 
    privo di sensi.
    3.2.1. Prima di disporre l'entrata di lavoratori nei 
    luoghi di cui al punto precedente, chi sovraintende ai lavori deve assicurarsi 
    che nell'interno non esistano gas o vapori nocivi o una temperatura dannosa 
    e deve, qualora vi sia pericolo, disporre efficienti lavaggi, ventilazione 
    o altre misure idonee.
    3.2.2. Colui che sovraintende deve, inoltre, provvedere 
    a far chiudere e bloccare le valvole e gli altri dispositivi dei condotti 
    in comunicazione col recipiente, e a fare intercettare i tratti di tubazione 
    mediante flange cieche o con altri mezzi equivalenti ed a far applicare, sui 
    dispositivi di chiusura o di isolamento, un avviso con l'indicazione del divieto 
    di manovrarli.
    3.2.3. I lavoratori che prestano la loro opera all'interno 
    dei luoghi predetti devono essere assistiti da altro lavoratore, situato all'esterno 
    presso l'apertura di accesso.
    3.2.4. Quando la presenza di gas o vapori nocivi non 
    possa escludersi in modo assoluto o quando l'accesso al fondo dei luoghi predetti 
    è disagevole, i lavoratori che vi entrano devono essere muniti di cintura 
    di sicurezza con corda di adeguata lunghezza e, se necessario, di apparecchi 
    idonei a consentire la normale respirazione.
    3.3. Qualora nei luoghi di cui al punto 3.1. non possa 
    escludersi la presenza anche di gas, vapori o polveri infiammabili od esplosivi, 
    oltre alle misure indicate nell'articolo precedente, si devono adottare cautele 
    atte ad evitare il pericolo di incendio o di esplosione, quali la esclusione 
    di fiamme libere, di corpi incandescenti, di attrezzi di materiale ferroso 
    e di calzature con chiodi. Qualora sia necessario l'impiego di lampade, queste 
    devono essere di sicurezza.
    3.4.1. Le vasche, i serbatoi ed i recipienti aperti 
    con i bordi a livello o ad altezza inferiore a cm. 90 dal pavimento o dalla 
    piattaforma di lavoro devono, qualunque sia il liquido o le materie contenute, 
    essere difese, su tutti i lati mediante parapetto di altezza non minore di 
    cm. 90, a parete piena o con almeno due correnti. Il parapetto non è richiesto 
    quando sui bordi delle vasche sia applicata una difesa fino a cm. 90 dal pavimento.
    3.4.2. Quando per esigenze della lavorazione o per condizioni 
    di impianto non sia possibile applicare il parapetto di cui al punto 3.4.1., 
    le aperture superiori dei recipienti devono essere provviste di solide coperture 
    o di altre difese atte ad evitare il pericolo di caduta dei lavoratori entro 
    di essi.
    3.4.3. Per le canalizzazioni nell'interno degli stabilimenti 
    e dei cantieri e per quelle esterne limitatamente ai tratti che servono da 
    piazzali di lavoro non adibiti ad operazioni di carico e scarico, la difesa 
    di cui al punto 3.4.1. deve avere altezza non minore di un metro.
    3.4.4. Il presente articolo non si applica quando le 
    vasche, le canalizzazioni, i serbatoi ed i recipienti, hanno una profondità 
    non superiore a metri uno e non contengono liquidi o materie dannose e sempre 
    che siano adottate altre cautele.
    3.5. Nei serbatoi, tini, vasche e simili che abbiano 
    una profondità di oltre 2 metri e che non siano provvisti di aperture di accesso 
    al fondo, qualora non sia possibile predisporre la scala fissa per l'accesso 
    al fondo dei suddetti recipienti devono essere usate scale trasportabili, 
    purché provviste di ganci di trattenuta.
    3.6.1. Le tubazioni e le canalizzazioni e le relative 
    apparecchiature accessorie ed ausiliarie devono essere costruite e collocate 
    in modo che:
    3.6.1.1 in caso di perdite di liquidi o fughe di gas, 
    o di rotture di elementi dell'impianto, non ne derivi danno ai lavoratori;
    3.6.1.2 in caso di necessità sia attuabile il massimo 
    e più rapido svuotamento delle loro parti. 3.6.2. Quando esistono più tubazioni 
    o canalizzazioni contenenti liquidi o gas nocivi o pericolosi di diversa natura, 
    esse e le relative apparecchiature devono essere contrassegnate, anche ad 
    opportuni intervalli se si tratta di reti estese, con distinta colorazione, 
    il cui significato deve essere reso noto ai lavoratori mediante tabella esplicativa.
    3.7. Le tubazioni e le canalizzazioni chiuse, quando 
    costituiscono una rete estesa o comprendono ramificazioni secondarie, devono 
    essere provviste di dispositivi, quali valvole, rubinetti, saracinesche e 
    paratoie, atti ad effettuare l'isolamento di determinati tratti in caso di 
    necessità.
    3.8. I serbatoi tipo silos per materie capaci di sviluppare 
    gas o vapori, esplosivi o nocivi, devono, per garantire la sicurezza dei lavoratori, 
    essere provvisti di appropriati dispositivi o impianti accessori, quali chiusure, 
    impianti di ventilazione, valvole di esplosione.
    3.9.1. I serbatoi e le vasche contenenti liquidi o materie 
    tossiche, corrosive o altrimenti pericolose, compresa l'acqua a temperatura 
    ustionante, devono essere provvisti:
    3.9.1.1. di chiusure che per i liquidi e materie tossiche 
    devono essere a tenuta ermetica e per gli altri liquidi e materie dannose 
    essere tali da impedire che i lavoratori possano venire a contatto con il 
    contenuto;
    3.9.1.2. di tubazioni di scarico di troppo pieno per 
    impedire il rigurgito o traboccamento.
    3.9.2. Qualora per esigenze tecniche le disposizioni 
    di cui al punto 3.9.1.1. non siano attuabili, devono adottarsi altre idonee 
    misure di sicurezza.
    3.10. I recipienti adibiti al trasporto dei liquidi 
    o materie infiammabili, corrosive, tossiche o comunque dannose devono essere 
    provvisti:
    3.10.1. di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita 
    del contenuto;
    3.10.2. di accessori o dispositivi atti a rendere sicure 
    ed agevoli le operazioni di riempimento e svuotamento;
    3.10.3. di accessori di presa, quali maniglie, anelli, 
    impugnature, atti a rendere sicuro ed agevole il loro impiego, in relazione 
    al loro uso particolare;
    3.10.4. di involucro protettivo adeguato alla natura 
    del contenuto.
    3.11.1. I recipienti di cui al punto 3.10., compresi 
    quelli vuoti già usati, devono essere conservati in posti appositi e separati, 
    con l'indicazione di pieno o vuoto se queste condizioni non sono evidenti.
    3.11.2. Quelli vuoti, non destinati ad essere reimpiegati 
    per le stesse materie già contenute, devono, subito dopo l'uso, essere resi 
    innocui mediante appropriati lavaggi a fondo, oppure distrutti adottando le 
    necessarie cautele.
    3.11.3. In ogni caso è vietato usare recipienti che 
    abbiano già contenuto liquidi infiammabili o suscettibili di produrre gas 
    o vapori infiammabili, o materie corrosive o tossiche, per usi diversi da 
    quelli originari, senza che si sia provveduto ad una preventiva completa bonifica 
    del loro interno, con la eliminazione di ogni traccia del primitivo contenuto 
    o dei suoi residui o prodotti secondari di trasformazione.
    
    4. MISURE CONTRO L’INCENDIO E 
    L’ESPLOSIONE 
 
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    4.1. Nelle aziende o lavorazioni in cui esistono pericoli 
    specifici di incendio:
    4.1.1. è vietato fumare;
    4.1.2. è vietato usare apparecchi a fiamma libera e 
    manipolare materiali incandescenti, a meno che non siano adottate idonee misure 
    di sicurezza;
    4.1.3. devono essere predisposti mezzi ed impianti di 
    estinzione idonei in rapporto alle particolari condizioni in cui possono essere 
    usati, in essi compresi gli apparecchi estintori portatili o carrellati di 
    primo intervento. Detti mezzi ed impianti devono essere mantenuti in efficienza 
    e controllati almeno una volta ogni sei mesi da personale esperto;
    4.2.1. L'acqua non deve essere usata per lo spegnimento 
    di incendi, quando le materie con le quali verrebbe a contatto possono reagire 
    in modo da aumentare notevolmente di temperatura o da svolgere gas infiammabili 
    o nocivi.
    4.2.2. Parimenti l'acqua e le altre sostanze conduttrici 
    non devono essere usate in prossimità di conduttori, macchine e apparecchi 
    elettrici sotto tensione.
    4.2.3. I divieti di cui al presente articolo devono 
    essere resi noti al personale mediante avvisi.
    4.3.1. Le aziende e le lavorazioni nelle quali si producono, 
    si impiegano, si sviluppano o si detengono prodotti infiammabili, incendiabili 
    o esplodenti e che, per dimensioni, ubicazione ed altre ragioni presentano 
    in caso di incendio gravi pericoli per la incolumità dei lavoratori sono soggette, 
    ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando provinciale 
    dei vigili del fuoco competente per territorio ad esclusione delle attività 
    svolte dal Ministero della difesa per le quali lo stesso Ministero provvede 
    ai controlli e all’attuazione di idonee misure a salvaguardia dell’incolumità 
    dei lavoratori in conformità ai provvedimenti specifici emanati in materia 
    di prevenzione incendi.
    4.4. I progetti di nuovi impianti o costruzioni di cui 
    al precedente punto o di modifiche di quelli esistenti alla data di entrata 
    in vigore del presente decreto, devono essere sottoposti al preventivo esame 
    del Comando provinciale dei vigili del fuoco, al quale dovrà essere richiesta 
    la visita di controllo ad impianto o costruzione ultimati, prima dell'inizio 
    delle lavorazioni.
    4.5.1. Nella fabbricazione, manipolazione, deposito 
    e trasporto di materie infiammabili od esplodenti e nei luoghi ove vi sia 
    pericolo di esplosione o di incendio per la presenza di gas, vapori o polveri, 
    esplosivi o infiammabili, gli impianti, le macchine, gli attrezzi, gli utensili 
    ed i meccanismi in genere non devono nel loro uso dar luogo a riscaldamenti 
    pericolosi o a produzione di scintille.
    4.5.2. Idonee misure contro i riscaldamenti pericolosi 
    o la produzione di scintille devono adottarsi nella scelta ed ubicazione dei 
    locali e dei posti di lavoro e relativo arredamento, rispetto alla distanza 
    dalle sorgenti di calore.
    4.5.3. Analoghe misure devono essere adottate nell'abbigliamento 
    dei lavoratori.
    4.6.1. Il riscaldamento dei locali nei quali si compiono 
    le operazioni o esistono i rischi per fabbricazione, manipolazione, deposito 
    e trasporto di materie infiammabili od esplodenti e nei luoghi ove vi sia 
    pericolo di esplosione o di incendio per la presenza di gas, vapori o polveri, 
    esplosivi o infiammabili deve essere ottenuto con mezzi e sistemi tali da 
    evitare che gli elementi generatori o trasmittenti del calore possano raggiungere 
    temperature capaci di innescare le materie pericolose ivi esistenti.
    4.6.2. Nei casi indicati al punto precedente le finestre 
    e le altre aperture esistenti negli stessi locali devono essere protette contro 
    la penetrazione dei raggi solari.
    4.7.1. Nei locali di cui all'articolo precedente devono 
    essere predisposte nelle pareti o nei solai adeguate superfici di minor resistenza 
    atte a limitare gli effetti delle esplosioni.
    4.7.2. Dette superfici possono essere anche costituite 
    da normali finestre o da intelaiature a vetri cieche fissate a cerniera ed 
    apribili verso l'esterno sotto l'azione di una limitata pressione.
    4.7.3. In ogni caso dette superfici di minor resistenza 
    devono essere disposte in modo che il loro eventuale funzionamento non possa 
    arrecare danno alle persone.
    4.8.1. Negli stabilimenti dove si producono differenti 
    qualità di gas non esplosivi nè infiammabili di per se stessi, ma le cui miscele 
    possono dar luogo a reazioni pericolose, le installazioni che servono alla 
    preparazione di ciascuna qualità di gas devono essere sistemate in locali 
    isolati, sufficientemente distanziati fra loro.
    4.8.2. La disposizione di cui al punto precedente non 
    si applica quando i diversi gas sono prodotti contemporaneamente dallo stesso 
    processo, semprechè siano adottate idonee misure per evitare la formazione 
    di miscele pericolose.
    4.9. Le materie ed i prodotti suscettibili di reagire 
    fra di loro dando luogo alla formazione di gas o miscele esplosive o infiammabili 
    devono essere immagazzinati e conservati in luoghi o locali sufficientemente 
    areati e distanziati ed adeguatamente isolati gli uni dagli altri.
    4.10. I dispositivi di aspirazione per gas, vapori e 
    polveri esplosivi o infiammabili, tanto se predisposti in applicazione del 
    punto 2.1.8.1., quanto se costituenti elementi degli impianti di produzione 
    o di lavorazione, devono rispondere ai seguenti requisiti:
    4.10.1. essere provvisti di valvole di esplosione, collocate 
    all'esterno dei locali in posizione tale da non arrecare danno alle persone 
    in caso di funzionamento;
    4.10.2. avere tutte le parti metalliche collegate fra 
    loro ed il relativo complesso collegato elettricamente a terra;
    4.10.3. essere provvisti, in quanto necessario, di mezzi 
    per la separazione e la raccolta delle polveri esplosive o infiammabili;
    4.10.4. avere lo scarico in luogo dove i gas, i vapori 
    e le polveri non possono essere causa di pericolo.
    4.11. Nelle installazioni in cui possono svilupparsi 
    gas, vapori o polveri suscettibili di dar luogo a miscele esplosive, devono 
    essere adottati impianti distinti di aspirazione per ogni qualità di gas, 
    vapore o polvere, oppure adottate altre misure idonee ad evitare i pericoli 
    di esplosione.
    
    5. PRIMO SOCCORSO 
 
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    5.1. Nelle aziende industriali, e in quelle commerciali 
    che occupano più di 25 dipendenti, il datore di lavoro deve tenere i presidi 
    sanitari indispensabili per prestare le prime immediate cure ai lavoratori 
    feriti o colpiti da malore improvviso.
    5.2. Detti presidi devono essere contenuti in un pacchetto 
    di medicazione o in una cassetta di pronto soccorso o in una camera di medicazione.
    5.3. La quantità e la specie dei presidi chirurgici 
    e farmaceutici sono definiti dal decreto del Ministro della salute 15 luglio 
    2003, n. 388 e successive modificazioni.
    
    5.4. Pacchetto di medicazione:
    5.4.1. Sono obbligate a tenere un pacchetto di medicazione 
    le aziende industriali che non si trovano nelle condizioni indicate nei successivi 
    punti 5.5. e 5.6., nonché le aziende commerciali che occupano più di 25 dipendenti.
    
    5.5. Cassetta di pronto soccorso:
    5.5.1. Sono obbligate a tenere una cassetta di pronto 
    soccorso:
    5.5.1.1. le aziende industriali, che occupano fino a 
    5 dipendenti, quando siano ubicate lontano dai centri abitati provvisti di 
    posto pubblico permanente di pronto soccorso e le attività che in esse si 
    svolgono presentino rischi di scoppio, di asfissia, di infezione o di avvelenamento;
    5.5.1.2. le aziende industriali, che occupano fino a 
    50 dipendenti, quando siano ubicate in località di difficile accesso o lontane 
    da posti pubblici permanenti di pronto soccorso e le attività che in esse 
    si svolgono non presentino i rischi considerati alla lettera a);
    5.5.1.3. le aziende industriali, che occupano oltre 
    5 dipendenti, quando siano ubicate nei centri abitati provvisti di posto pubblico 
    permanente di pronto soccorso e le attività che in esse si svolgono presentino 
    rischi di scoppio, di asfissia, di infezione o di avvelenamento;
    5.5.1.4. le aziende industriali, che occupano oltre 
    50 dipendenti, ovunque ubicate che non presentano i rischi particolari sopra 
    indicati.
    
    5.6. Camera di medicazione:
    5.6.1. Sono obbligate a tenere la camera di medicazione 
    le aziende industriali che occupano più di 5 dipendenti quando siano ubicate 
    lontano dai posti pubblici permanenti di pronto soccorso e le attività che 
    in esse si svolgono presentino rischi di scoppio, di asfissia, di infezione 
    o di avvelenamento.
    5.6.2. Quando, a giudizio dell’organo di vigilanza, 
    ricorrano particolari condizioni di rischio e di ubicazione, le aziende di 
    cui al precedente punto 5.5., in luogo della cassetta di pronto soccorso, 
    sono obbligate ad allestire la camera di medicazione.
    5.6.3. Sono obbligate a tenere la camera di medicazione 
    anche le aziende industriali che occupano più di 50 dipendenti soggetti all'obbligo 
    delle visite mediche preventive e periodiche a norma dell’articolo 40 del 
    presente decreto.
    5.6.4. La camera di medicazione, oltre a contenere i 
    presidi sanitari previsti al punto 5.1., deve essere convenientemente aerata 
    ed illuminata, riscaldata nella stagione fredda e fornita di un lettino con 
    cuscino e due coperte di lana; di acqua per bere e per lavarsi; di sapone 
    e asciugamani.
    5.7.1. Nei complessi industriali, ove la distanza dei 
    vari reparti di lavoro dal posto di pronto soccorso della azienda è tale da 
    non garantire la necessaria tempestività delle cure, l’organo di vigilanza 
    può prescrivere che l'azienda, oltre a disporre del posto centrale di pronto 
    soccorso, provveda ad istituirne altri localizzati nei reparti più lontani 
    o di più difficile accesso.
    5.7.2. Detti posti di soccorso, quando le lavorazioni 
    non presentino particolari rischi, devono essere dotati del pacchetto di medicazione. 
    L'organo di vigilanza, in relazione al numero degli operai occupati nel reparto 
    ed alla lontananza di questo dal posto di pronto soccorso, può prescrivere 
    che sia tenuta, in luogo del pacchetto di medicazione, la cassetta del pronto 
    soccorso.
    5.7.3. Quando le lavorazioni eseguite nei vari reparti 
    presentino rischi specifici, l'organo di vigilanza può altresì prescrivere 
    che vi siano sul posto i presidi e le apparecchiature di pronto soccorso ritenuti 
    necessari in relazione alla natura e alla pericolosità delle lavorazioni.
    
    5.8. Personale sanitario:
    5.8.1. Nelle aziende ove i lavoratori sono sottoposti 
    a sorveglianza sanitaria deve essere affisso in luogo ben visibile un cartello 
    indicante il nome, il cognome e il domicilio od il recapito del medico a cui 
    si può ricorrere ed eventualmente il numero del suo telefono, oppure il posto 
    di soccorso pubblico più vicino all'azienda.
    5.8.2. Nelle aziende di cui ai punti 5.5. e 5.6., un 
    infermiere od, in difetto, una persona pratica dei servizi di infermeria, 
    deve essere incaricato di curare la buona conservazione dei locali, degli 
    arredi e dei materiali destinati al pronto soccorso.
    
    6. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE 
    AZIENDE AGRICOLE 
 
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    6.1. Abitazioni e dormitori:
    6.1.1. Ferme restando le disposizioni relative alle 
    condizioni di abitabilità delle case rurali, contenute nel testo unico delle 
    leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è vietato 
    di adibire ad abitazioni di lavoratori stabili o a dormitorio di lavoratori 
    assunti per lavori stagionali di carattere periodico:
    6.1.1.1 grotte naturali od artificiali o costruzioni 
    di qualunque specie le cui pareti o coperture sono costituite in tutto od 
    in parte dalla roccia;
    6.1.1.2 capanne costruite in tutto o in parte con paglia, 
    fieno, canne, frasche o simili, oppure anche tende od altre costruzioni di 
    ventura.
    6.1.2. E' fatta eccezione per i ricoveri diurni e per 
    i soli lavori non continuativi, nè periodici che si devono eseguire in località 
    distanti più di cinque chilometri dal centro abitato, per il qual caso si 
    applicano le disposizioni di cui al punto 1.14.3..
    6.1.3. E' fatta pure eccezione per i ricoveri dei pastori, 
    quando siano destinati ad essere abitati per la sola durata del pascolo e 
    si debbano cambiare col mutare delle zone a questo di mano in mano assegnate.
    
    6.2. Dormitori temporanei:
    6.2.1. Le costruzioni fisse o mobili, adibite ad uso 
    di dormitorio dei lavoratori assunti per lavori stagionali di carattere periodico, 
    devono rispondere alle condizioni prescritte per le costruzioni di cui ai 
    punti 1.14.4.1., 1.14.4.2., 1.14.4.2.1., 1.14.4.2.2., 1.14.4.2.3., 1.14.4.2.4., 
    1.14.4.2.5., 1.14.4.2.6., 1.14.4.3., 1.14.4.4., 1.14.4.5., 1.14.4.6. del presente 
    decreto.
    6.2.2. L’organo di vigilanza può prescrivere che i dormitori 
    dispongano dei servizi accessori previsti al punto 1.14.4.6., quando li ritenga 
    necessari in relazione alla natura e alla durata dei lavori, nonché alle condizioni 
    locali.
    
    6.3. Acqua:
    6.3.1. Per la provvista, la conservazione e la distribuzione 
    dell'acqua potabile ai lavoratori devono essere osservate le norme igieniche 
    atte ad evitarne l'inquinamento e ad impedire la diffusione di malattie.
    
    6.4. Acquai e latrine:
    6.4.1. Le abitazioni stabili assegnate dal datore di 
    lavoro ad ogni famiglia di lavoratori devono essere provviste di acquaio e 
    di latrina.
    6.4.2. Gli scarichi degli acquai, dei lavatoi e degli 
    abbeveratoi devono essere costruiti in modo che le acque siano versate nel 
    terreno a distanza non inferiore a 25 metri dall'abitazione, nonché dai depositi 
    e dalle condutture dell'acqua potabile.
    6.4.3. Gli scarichi delle latrine devono essere raccolti 
    in bottini impermeabili e muniti di tubo sfogatore di gas.
    6.4.4. I locali delle latrine non devono comunicare 
    direttamente con le stanze di abitazione, a meno che le latrine non siano 
    a chiusura idraulica.
    
    6.5. Stalle e concimaie:
    6.5.1. Le stalle non devono comunicare direttamente 
    con i locali di abitazione o con i dormitori.
    6.5.2. Quando le stalle siano situate sotto i locali 
    predetti devono avere solaio costruito in modo da impedire il passaggio del 
    gas.
    6.5.3. Le stalle devono avere pavimento impermeabile 
    ed essere munite di fossetti di scolo per le deiezioni liquide, da raccogliersi 
    in appositi bottini collocati fuori dalle stalle stesse secondo le norme consigliate 
    dalla igiene.
    6.5.4. Nei locali di nuova costruzione le stalle non 
    devono avere aperture nella stessa facciata ove si aprono le finestre delle 
    abitazioni o dei dormitori a distanza minore di 3 metri in linea orizzontale.
    6.5.5. Le concimaie devono essere normalmente situate 
    a distanza non minore di 25 metri dalle abitazioni o dai dormitori nonché 
    dai depositi e dalle condutture dell'acqua potabile.
    6.5.6. Qualora, per difficoltà provenienti dalla ubicazione, 
    non sia possibile mantenere la distanza suddetta, l'Ispettorato del lavoro 
    può consentire che la concimaia venga situata anche a distanze minori.
    
    6.6. Mezzi di pronto soccorso e di profilassi:
    6.6.1. Le aziende che occupano almeno cinque lavoratori, 
    devono tenere il pacchetto di medicazione di cui al punto 6.4.; quando il 
    numero dei lavoratori superi i cinquanta, le aziende devono tenere la cassetta 
    di pronto soccorso di cui al punto predetto.
    6.6.2. Le aziende devono altresì tenere a disposizione 
    dei lavoratori addetti alla custodia del bestiame i mezzi di disinfezione 
    necessari per evitare il contagio delle malattie infettive.
    6.6.3. Nelle attività concernenti il diserbamento, la 
    distruzione dei parassiti delle piante, dei semi e degli animali, la distruzione 
    dei topi o di altri animali nocivi, nonché in quelle concernenti la prevenzione 
    e la cura delle malattie infettive del bestiame e le disinfezioni da eseguire 
    nei luoghi e sugli oggetti infetti ed, in genere, nei lavori in cui si adoperano 
    o si producono sostanze asfissianti, tossiche, infettanti o comunque nocive 
    alla salute dei lavoratori, devono essere osservate le disposizioni contenute 
    ai punti 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3. e 2.1.4.. 
    
    Allegato V - Requisiti di sicurezza 
    delle attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative 
    e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, o 
    messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data della loro 
    emanazione 
    
    PARTE I
    REQUISITI GENERALI APPLICABILI A TUTTE LE ATTREZZATURE 
    DI LAVORO 
 
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    1. Osservazioni di carattere generale
    
    1.1 I requisiti del presente allegato si applicano allorché 
    esiste, per l’attrezzatura di lavoro considerata, un rischio corrispondente.
    1.2 Eventuali disposizioni concernenti l’uso di talune 
    attrezzature di lavoro sono riportate nel presente allegato al fine di consentirne 
    l’impiego sicuro, in relazione ai loro rischi specifici.
    
    2. Sistemi e dispositivi di comando
    
    2.1. I sistemi di comando devono essere sicuri ed essere 
    scelti tenendo conto dei guasti, dei disturbi e delle sollecitazioni prevedibili 
    nell'ambito dell'uso progettato dell’attrezzatura.
    I dispositivi di comando di un'attrezzatura di lavoro 
    aventi un'incidenza sulla sicurezza devono essere chiaramente visibili, individuabili 
    ed eventualmente contrassegnati in maniera appropriata.
    I dispositivi di comando devono essere ubicati al di 
    fuori delle zone pericolose, eccettuati, se necessario, taluni dispositivi 
    di comando, quali ad es. gli arresti d emergenza, le consolle di apprendimento 
    dei robot, ecc, e disposti in modo che la loro manovra non possa causare rischi 
    supplementari. Essi non devono comportare rischi derivanti da una manovra 
    accidentale.
    Se necessario, dal posto di comando principale l'operatore 
    deve essere in grado di accertarsi dell'assenza di persone nelle zone pericolose. 
    Se ciò non dovesse essere possibile, qualsiasi messa in moto dell’attrezzatura 
    di lavoro deve essere preceduta automaticamente da un segnale d'avvertimento 
    sonoro e/o visivo. La persona esposta deve avere il tempo e/o i mezzi di sottrarsi 
    rapidamente ad eventuali rischi causati dalla messa in moto e/o dall'arresto 
    dell'attrezzatura di lavoro.
    I dispositivi di comando devono essere bloccabili, se 
    necessario in rapporto ai rischi di azionamento intempestivo o involontario.
    I motori soggetti a variazioni di velocità che possono 
    essere fonte di pericolo devono essere provvisti di regolatore automatico 
    di velocità, tale da impedire che questa superi i limiti prestabiliti.
    Il regolatore deve essere munito di un dispositivo che 
    ne segnali il mancato funzionamento.
    
    2.2. La messa in moto di un'attrezzatura deve poter 
    essere effettuata soltanto mediante un'azione volontaria su un organo di comando 
    concepito a tal fine.
    Lo stesso vale:
    - per la rimessa in moto dopo un arresto, indipendentemente 
    dalla sua origine,
    - per il comando di una modifica rilevante delle condizioni 
    di funzionamento (ad esempio,
    velocità, pressione, ecc.), salvo che questa rimessa 
    in moto o modifica di velocità non presenti nessun pericolo per il lavoratore 
    esposto.
    Questa disposizione non si applica quando la rimessa 
    in moto o la modifica delle condizioni di funzionamento risultano dalla normale 
    sequenza di un ciclo automatico.
    
    2.3. Ogni attrezzatura di lavoro deve essere dotata 
    di un dispositivo di comando che ne permetta l'arresto generale in condizioni 
    di sicurezza.
    Ogni postazione di lavoro deve essere dotata di un dispositivo 
    di comando che consenta di arrestare, in funzione dei rischi esistenti, tutta 
    l'attrezzatura di lavoro, oppure soltanto una parte di essa, in modo che l'attrezzatura 
    si trovi in condizioni di sicurezza. L'ordine di arresto dell'attrezzatura 
    di lavoro deve essere prioritario rispetto agli ordini di messa in moto. Ottenuto 
    l'arresto dell'attrezzatura di lavoro, o dei suoi elementi pericolosi, l'alimentazione 
    degli azionatori deve essere interrotta.
    
    2.4. Se ciò è appropriato e funzionale rispetto ai pericoli 
    dell'attrezzatura di lavoro e del tempo di arresto normale, un'attrezzatura 
    di lavoro deve essere munita di un dispositivo di arresto di emergenza.
    
    3. Rischi di rottura, proiezione 
    e caduta di oggetti durante il funzionamento 
 
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    3.1. Un'attrezzatura di lavoro che presenti pericoli 
    causati da cadute o da proiezione di oggetti deve essere munita di dispositivi 
    appropriati di sicurezza, corrispondenti a tali pericoli.
    
    3.2. Nel caso in cui esistano rischi di spaccatura o 
    di rottura di elementi mobili di un'attrezzatura di lavoro, tali da provocare 
    seri pericoli per la sicurezza o la salute dei lavoratori, devono essere prese 
    le misure di protezione appropriate.
    
    4. Emissioni di gas, vapori, liquidi, 
    polvere, ecc. 
 
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    4.1. Un'attrezzatura di lavoro che comporti pericoli 
    dovuti ad emanazioni di gas, vapori o liquidi ovvero ad emissioni di polveri, 
    fumi o altre sostanze prodotte, usate o depositate nell'attrezzatura di lavoro 
    deve essere munita di appropriati dispositivi di ritenuta e/o di estrazione 
    vicino alla fonte corrispondente a tali pericoli.
    
    5. Stabilità
    
    5.1. Qualora ciò risulti necessario ai fini della sicurezza 
    o della salute dei lavoratori, le attrezzature di lavoro ed i loro elementi 
    debbono essere resi stabili mediante fissazione o con altri mezzi.
    
    6. Rischi dovuti agli elementi mobili
    
    6.1. Se gli elementi mobili di un'attrezzatura di lavoro 
    presentano rischi di contatto meccanico che possono causare incidenti, essi 
    devono essere dotati di protezioni o di sistemi protettivi che impediscano 
    l'accesso alle zone pericolose o che arrestino i movimenti pericolosi prima 
    che sia possibile accedere alle zone in questione.
    Le protezioni ed i sistemi protettivi:
    - devono essere di costruzione robusta,
    - non devono provocare rischi supplementari,
    - non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci,
    - devono essere situati ad una sufficiente distanza 
    dalla zona pericolosa,
    - non devono limitare più del necessario l'osservazione 
    del ciclo di lavoro, 
    - devono permettere gli interventi indispensabili per 
    l'installazione e/o la sostituzione degli attrezzi, nonché per i lavori di 
    manutenzione, limitando però l'accesso unicamente al settore dove deve essere 
    effettuato il lavoro e, se possibile, senza che sia necessario smontare le 
    protezioni o il sistema protettivo.
    
    6.2. Quando per effettive ragioni tecniche o di lavorazione 
    non sia possibile conseguire una efficace protezione o segregazione degli 
    organi lavoratori e delle zone di operazione pericolose delle attrezzature 
    di lavoro si devono adottare altre misure per eliminare o ridurre il pericolo, 
    quali idonei attrezzi, alimentatori automatici, dispositivi supplementari 
    per l’arresto della macchina e congegni di messa in marcia a comando multiplo 
    simultaneo.
    
    6.3. Gli apparecchi di protezione amovibili degli organi 
    lavoratori, delle zone di operazione e degli altri organi pericolosi delle 
    attrezzature di lavoro, quando sia tecnicamente possibile e si tratti di eliminare 
    un rischio grave e specifico, devono essere provvisti di un dispositivo di 
    blocco collegato con gli organi di messa in moto e di movimento della attrezzatura 
    di lavoro tale che:
    a) impedisca di rimuovere o di aprire il riparo quando 
    l’attrezzatura di lavoro è in moto o provochi l’arresto dell’attrezzatura 
    di lavoro all’atto della rimozione o dell’apertura del riparo;
    b) non consenta l’avviamento dell’attrezzatura di lavoro 
    se il riparo non è nella posizione di chiusura.
    
    6.4. Nei casi previsti nei punti 6.2 e 6.3, quando gli 
    organi lavoratori non protetti o non completamente protetti possono afferrare, 
    trascinare o schiacciare e sono dotati di notevole inerzia, il dispositivo 
    di arresto dell’attrezzatura di lavoro, oltre ad avere l’organo di comando 
    a immediata portata delle mani o di altre parti del corpo del lavoratore, 
    deve comprendere anche un efficace sistema di frenatura che consenta l’arresto 
    nel più breve tempo possibile.
    
    6.5. Quando per effettive esigenze della lavorazione 
    non sia possibile proteggere o segregare in modo completo gli organi lavoratori 
    e le zone di operazione pericolose delle attrezzature di lavoro, la parte 
    di organo lavoratore o di zona di operazione non protetti deve essere limitata 
    al minimo indispensabile richiesto da tali esigenze e devono adottarsi misure 
    per ridurre al minimo il pericolo.
    
    7. Illuminazione 
 
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    7.1. Le zone di operazione ed i punti di lavoro o di 
    manutenzione di un'attrezzatura di lavoro devono essere opportunamente illuminati 
    in funzione dei lavori da effettuare.
    
    8.Temperature estreme
    
    8.1. Le parti di un'attrezzatura di lavoro a temperatura 
    elevata o molto bassa debbono, ove necessario, essere protette contro i rischi 
    di contatti o di prossimità a danno dei lavoratori.
    
    9. Segnalazioni, indicazioni.
    
    9.1. I dispositivi di allarme dell'attrezzatura di lavoro 
    devono essere ben visibili e le relative segnalazioni comprensibili senza 
    possibilità di errore.
    
    9.2. L'attrezzatura di lavoro deve recare gli avvertimenti 
    e le indicazioni indispensabili a garantire la sicurezza dei lavoratori.
    
    9.3. Gli strumenti indicatori, quali manometri, termometri, 
    pirometri, indicatori di livello devono essere collocati e mantenuti in modo 
    che le loro indicazioni siano chiaramente visibili al personale addetto all’impianto 
    o all’apparecchio.
    
    9.4. Le macchine e gli apparecchi elettrici devono portare 
    l’indicazione della tensione, dell’intensità e del tipo di corrente e delle 
    altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l’uso.
    
    9.5. Ogni inizio ed ogni ripresa di movimento di trasmissioni 
    inseribili senza arrestare il motore che comanda la trasmissione principale 
    devono essere preceduti da un segnale acustico convenuto.
    
    10. Vibrazioni 
 
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    10.1. Le attrezzature di lavoro devono essere costruite, 
    installate e mantenute in modo da evitare scuotimenti o vibrazioni che possano 
    pregiudicare la loro stabilità, la resistenza dei loro elementi e la stabilità 
    degli edifici.
    
    10.2. Qualora lo scuotimento o la vibrazione siano inerenti 
    ad una specifica funzione tecnologica dell’attrezzatura di lavoro, devono 
    adottarsi le necessarie misure o cautele affinché ciò non sia di pregiudizio 
    alla stabilità degli edifici od arrechi danno alle persone.
    
    11. Manutenzione, riparazione, 
    regolazione ecc.
    
    11.1. Le operazioni di manutenzione devono poter essere 
    effettuate quando l'attrezzatura di lavoro è ferma. Se ciò non è possibile, 
    misure di protezione appropriate devono poter essere prese per l'esecuzione 
    di queste operazioni oppure esse devono poter essere effettuate al di fuori 
    delle zone pericolose.
    Per ciascuna attrezzatura di lavoro per la quale sia 
    fornito un libretto di manutenzione occorre prevedere l'aggiornamento di questo 
    libretto.
    
    11.2. Ogni attrezzatura di lavoro deve essere munita 
    di dispositivi chiaramente identificabili che consentano di isolarla da ciascuna 
    delle sue fonti di energia.
    Il ripristino dell'alimentazione deve essere possibile 
    solo in assenza di pericolo per i lavoratori interessati.
    
    11.3. Per effettuare le operazioni di produzione, di 
    regolazione e di manutenzione delle attrezzature di lavoro, i lavoratori devono 
    poter accedere in condizioni di sicurezza a tutte le zone interessate.
    
    11.4. Le attrezzature di lavoro che per le operazioni 
    di caricamento, registrazione, cambio di pezzi, pulizia, riparazione e manutenzione, 
    richiedono che il lavoratore si introduca in esse o sporga qualche parte del 
    corpo fra organi che possono entrare in movimento, devono essere provviste 
    di dispositivi, che assicurino in modo assoluto la posizione di fermo dell’attrezzatura 
    di lavoro e dei suoi organi durante l’esecuzione di dette operazioni. Devono 
    altresì adottarsi le necessarie misure e cautele affinché l’attrezzatura di 
    lavoro o le sue parti non siano messe in moto da altri.
    
    12. Incendio ed esplosione
    
    12.1. Tutte le attrezzature di lavoro debbono essere 
    adatte a proteggere i lavoratori contro i rischi d'incendio o di surriscaldamento 
    dell'attrezzatura stessa.
    
    12.2. Tutte le attrezzature di lavoro devono essere 
    adatte a prevenire i rischi di esplosione dell'attrezzatura stessa e delle 
    sostanze prodotte, usate o depositate nell'attrezzatura di lavoro.
    
    PARTE II
    PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI APPLICABILI AD ATTREZZATURE 
    DI LAVORO SPECIFICHE 
 
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    1 Prescrizioni applicabili alle 
    attrezzature in pressione
    
    1.1 Le attrezzature, insiemi ed impianti sottoposti 
    a pressione di liquidi, gas, vapori, e loro miscele, devono essere progettati 
    e costruiti in conformità ai requisiti di resistenza e idoneità all’uso stabiliti 
    dalle disposizioni vigenti in materia, valutando in particolare i rischi dovuti 
    alla pressione ed alla temperatura del fluido nei riguardi della resistenza 
    del materiale della attrezzatura e dell’ambiente circostante alla attrezzatura 
    stessa
    
    2 Prescrizioni applicabili ad attrezzature 
    di lavoro mobili, semoventi o no.
    
    2.1 Le attrezzature di lavoro con lavoratore/i a bordo 
    devono essere strutturate in modo tale da ridurre i rischi per il lavoratore/i 
    durante lo spostamento. Deve essere previsto anche il rischio che il lavoratore 
    venga a contatto con le ruote o i cingoli o vi finisca intrappolato.
    
    2.2 Qualora il bloccaggio intempestivo degli elementi 
    di trasmissione d’energia accoppiabili tra un’attrezzatura di lavoro mobile 
    e i suoi accessori e/o traini possa provocare rischi specifici, questa attrezzatura 
    di lavoro deve essere realizzata in modo tale da impedire il bloccaggio degli 
    elementi di trasmissione d’energia.
    Nel caso in cui tale bloccaggio non possa essere impedito, 
    dovrà essere presa ogni precauzione possibile per evitare conseguenze pregiudizievoli 
    per i lavoratori.
    
    2.3 Se gli organi di trasmissione di energia accoppiabili 
    tra attrezzature di lavoro mobili rischiano di sporcarsi e di rovinarsi strisciando 
    al suolo, deve essere possibile il loro fissaggio.
    
    2.4 Le attrezzature di lavoro mobili con lavoratore/i 
    a bordo devono limitare, nelle condizioni di utilizzazione reali, i rischi 
    derivanti da un ribaltamento dell’attrezzatura di lavoro:
    - mediante una struttura di protezione che impedisca 
    all’attrezzatura di ribaltarsi di più di un quarto di giro,
    - ovvero mediante una struttura che garantisca uno spazio 
    sufficiente attorno al lavoratore o ai lavoratori trasportati a bordo qualora 
    il movimento possa continuare oltre un quarto di giro,
    - ovvero mediante qualsiasi altro dispositivo di portata 
    equivalente.
    Queste strutture di protezione possono essere integrate 
    all’attrezzatura di lavoro.
    Queste strutture di protezione non sono obbligatorie 
    se l’attrezzatura di lavoro è stabilizzata durante tutto il periodo d’uso, 
    oppure se l’attrezzatura di lavoro è concepita in modo da escludere qualsiasi 
    ribaltamento della stessa.
    Se sussiste il pericolo che in caso di ribaltamento, 
    il lavoratore o i lavoratori trasportati rimangano schiacciati tra parti dell’attrezzatura 
    di lavoro e il suolo, deve essere installato un sistema di ritenzione.
    
    2.5 I carrelli elevatori su cui prendono posto uno o 
    più lavoratori devono essere sistemati o attrezzati in modo da limitarne i 
    rischi di ribaltamento, ad esempio,
    - istallando una cabina per il conducente,
    - mediante una struttura atta ad impedire il ribaltamento 
    del carrello elevatore,
    - mediante una struttura concepita in modo tale da lasciare, 
    in caso di ribaltamento del carrello elevatore, uno spazio sufficiente tra 
    il suolo e talune parti del carrello stesso per il lavoratore o i lavoratori 
    a bordo,
    - mediante una struttura che trattenga il lavoratore 
    o i lavoratori sul sedile del posto di guida per evitare che, in caso di ribaltamento 
    del carrello elevatore, essi possano essere intrappolati da parti del carrello 
    stesso
    
    2.6 Le attrezzature di lavoro mobili semoventi il cui 
    spostamento può comportare rischi per le persone devono soddisfare le seguenti 
    condizioni:
    a. esse devono essere dotate dei mezzi necessari per 
    evitare la messa in moto non autorizzata;
    b. esse devono essere dotate dei mezzi appropriati che 
    consentano di ridurre al minimo le conseguenze di un’eventuale collisione 
    in caso di movimento simultaneo di più attrezzature di lavoro circolanti su 
    rotaia;
    c. esse devono essere dotate di un dispositivo che consenta 
    la frenatura e l’arresto; qualora considerazioni di sicurezza l’impongano, 
    un dispositivo di emergenza con comandi facilmente accessibili o automatici 
    deve consentire la frenatura e l’arresto in caso di guasto del dispositivo 
    principale;
    d. quando il campo di visione diretto del conducente 
    è insufficiente per garantire la sicurezza, esse devono essere dotate di dispositivi 
    ausiliari per migliorare la visibilità;
    e. le attrezzature di lavoro per le quali è previsto 
    un uso notturno o in luoghi bui devono incorporare un dispositivo di illuminazione 
    adeguato al lavoro da svolgere e garantire sufficiente sicurezza ai lavoratori;
    f. le attrezzature di lavoro che comportano, di per 
    sé o a causa dei loro traini e/o carichi, un rischio di incendio suscettibile 
    di mettere in pericolo i lavoratori, devono essere dotate di appropriati dispositivi 
    antincendio a meno che tali dispositivi non si trovino già ad una distanza 
    sufficientemente ravvicinata sul luogo in cui esse sono usate;
    g. le attrezzature di lavoro telecomandate devono arrestarsi 
    automaticamente se escono dal campo di controllo;
    h. le attrezzature di lavoro telecomandate che, usate 
    in condizioni normali, possono comportare rischi di urto o di intrappolamento 
    dei lavoratori, devono essere dotate di dispositivi di protezione contro tali 
    rischi, a meno che non siano installati altri dispositivi per controllare 
    il rischio di urto.
    
    2.7 Al termine delle linee di trasporto su binari, sia 
    in pendenza che orizzontali, devono essere predisposti mezzi o adottate misure 
    per evitare danni alle persone derivanti da eventuali fughe o fuoruscite dei 
    veicoli.
    
    2.8 I dispositivi che collegano fra loro i mezzi di 
    trasporto devono essere costruiti in modo da rendere possibile di effettuare 
    con sicurezza le manovre di attacco e di distacco e da garantire la stabilità 
    del collegamento.
    E' vietato procedere, durante il moto, all'attacco e 
    al distacco dei mezzi di trasporto, a meno che questi non siano provvisti 
    di dispositivi che rendano la manovra non pericolosa e che il personale addetto 
    sia esperto.
    
    2.9 I mezzi di trasporto azionati da motori elettrici 
    devono avere la maniglia dell'interruttore principale asportabile o bloccabile, 
    oppure gli apparati di comando sistemati in cabina o armadio chiudibili a 
    chiave.
    I conducenti di detti mezzi, alla cessazione del servizio, 
    devono asportare o bloccare la maniglia dell'interruttore o chiudere a chiave 
    la cabina.
    
    2.10 I piani inclinati con rotaie devono essere provvisti, 
    all'inizio del percorso in pendenza alla stazione superiore, di dispositivi 
    automatici di sbarramento per impedire la fuga di vagonetti o di convogli 
    liberi.
    Alla stazione o al limite inferiore e lungo lo stesso 
    percorso del piano inclinato, in relazione alle condizioni di impianto devono 
    essere predisposte nicchie di rifugio per il personale.
    Deve essere vietato alle persone di percorrere i piani 
    inclinati durante il funzionamento, a meno che il piano stesso non comprenda 
    ai lati dei binari, passaggi aventi larghezza e sistemazioni tali da permettere 
    il transito pedonale senza pericolo.
    
    2.11 I piani inclinati devono essere provvisti di dispositivo 
    di sicurezza atto a provocare il pronto arresto dei carrelli o dei convogli 
    in caso di rottura o di allentamento degli organi di trazione, quando ciò 
    sia necessario in relazione alla lunghezza, alla pendenza del percorso, alla 
    velocità di esercizio o ad altre particolari condizioni di impianto, e comunque 
    quando siano usati, anche saltuariamente, per il trasporto delle persone.
    Quando per ragioni tecniche connesse con le particolarità 
    dell'impianto o del suo esercizio, non sia possibile adottare il dispositivo 
    di cui al primo comma, gli organi di trazione e di attacco dei carrelli devono 
    presentare un coefficiente di sicurezza, almeno uguale a otto; in tal caso 
    è vietato l'uso dei piani inclinati per il trasporto delle persone.
    In ogni caso, gli organi di trazione e di attacco, come 
    pure i dispositivi di sicurezza devono essere sottoposti a verifica mensile.
    
    2.12 I serbatoi del carburante liquido e le bombole 
    dei gas compressi destinati all'azionamento dei veicoli devono essere sistemati 
    in modo sicuro e protetti contro le sorgenti di calore e contro gli urti.
    
    2.13 I mezzi di trasporto meccanici, se per determinati 
    tratti di percorso sono mossi direttamente dai lavoratori, devono essere provvisti 
    di adatti elementi di presa che rendano la manovra sicura.
    
    2.14 I veicoli nei quali lo scarico si effettua mediante 
    ribaltamento devono essere provvisti di dispositivi che impediscano il ribaltamento 
    accidentale e che consentano di eseguire la manovra in modo sicuro.
    
    2.15 All'esterno delle fronti di partenza e di arrivo 
    dei vagonetti alle stazioni delle teleferiche devono essere applicati solidi 
    ripari a grigliato metallico atti a trattenere una persona in caso di caduta. 
    Tali ripari devono essere disposti a non oltre m. 0,50 sotto il margine del 
    piano di manovra e sporgere da questo per almeno m. 2.
    
    2.16 Le teleferiche dai cui posti di manovra non sia 
    possibile controllare tutto il percorso devono avere in ogni stazione o posto 
    di carico e scarico, un dispositivo che consenta la trasmissione dei segnali 
    per le manovre dalla stazione principale.
    
    2.17 L'ingrassatura delle funi portanti delle teleferiche 
    e degli impianti simili deve essere effettuata automaticamente mediante apparecchio 
    applicato ad apposito carrello.
    
    3 Prescrizioni applicabili alle 
    attrezzature di lavoro adibite al sollevamento, al trasporto o all’immagazzinamento 
    di carichi. 
 
    ![]()
    
    3.1 Prescrizioni generali
    
    3.1.1 Le attrezzature di lavoro adibite al sollevamento 
    di carichi installate stabilmente devono essere costruite in modo da assicurare 
    la solidità e la stabilità durante l’uso tenendo in considerazione innanzi 
    tutto i carichi da sollevare e le sollecitazioni che agiscono sui punti di 
    sospensione o di ancoraggio alle strutture.
    
    3.1.2 Per le gru a ponte ed apparecchi assimilabili 
    la freccia massima di deformazione elastica, sotto il carico di prova, deve 
    risultare contenuto nei limiti di seguito indicati:
    • per travi ad anima piena laminate con argani per azionamento 
    meccanico: f ≤ 1/750 luce;
    • per travi ad anima piena, composite, con argani ad 
    azionamento meccanico con velocità di manovra ≤ 25 m/min: f ≤ 
    1/750 luce;
    • per travi ad anima piena, composite, con argani ad 
    azionamento meccanico con velocità di manovra > 25 m/min: f ≤ 1/1000 
    luce;
    • per travi a struttura reticolare: f ≤ 1/1000 
    luce.
    Nel caso di travi a mensola si considera una luce teorica 
    pari alla lunghezza della mensola; nel caso di travi con aggetto (e simili) 
    si assume come luce teorica la lunghezza complessiva somma dell’aggetto e 
    della distanza tra i due punti di appoggio più vicini all’aggetto: la distanza 
    maggiore tra la trave in flessa e la linea retta passante per le due estremità 
    della trave rappresenterà la freccia da rilevare che dovrà risultare compresa 
    nei limiti precedentemente indicati.
    Il carico di prova deve corrispondere a quello dichiarato 
    dal costruttore, per le diverse condizioni di impiego, aumentate del:
    • 25% per le autogrù;
    • 20% per le gru a torre ed apparecchi assimilabili;
    • 10% per tutti gli altri apparecchi.
    Il carico di prova deve essere staticamente applicato 
    per un tempo di 15 min.
    
    3.1 3 Le macchine adibite al sollevamento di carichi, 
    escluse quelle azionate a mano, devono recare un’indicazione chiaramente visibile 
    del loro carico nominale e, all’occorrenza, una targa di carico indicante 
    il carico nominale di ogni singola configurazione della macchina.
    Gli accessori di sollevamento devono essere marcati 
    in modo da poterne identificare le caratteristiche essenziali ai fini di un’utilizzazione 
    sicura.
    I ganci utilizzati nei mezzi di sollevamento e di trasporto 
    devono portare in rilievo o incisa la chiara indicazione della loro portata 
    massima ammissibile.
    Se l’attrezzatura di lavoro non è destinata al sollevamento 
    di persone, una segnalazione in tal senso dovrà esservi apposta in modo visibile 
    onde non ingenerare alcuna possibilità di confusione.
    
    3.1.4 Le attrezzature di lavoro adibite al sollevamento 
    di carichi installate stabilmente devono essere disposte in modo tale da ridurre 
    il rischio che i carichi:
    a) urtino le persone,
    b) in modo involontario derivino pericolosamente o precipitino 
    in caduta libera, ovvero
    c) siano sganciati involontariamente.
    
    3.1.5 I mezzi di sollevamento e di trasporto devono 
    essere provvisti di dispositivi di frenatura atti ad assicurare il pronto 
    arresto e la posizione di fermo del carico e del mezzo e, quando è necessario 
    ai fini della sicurezza, a consentire la gradualità dell’arresto.
    Il presente punto non si applica ai mezzi azionati a 
    mano per i quali, in relazione alle dimensioni, struttura, portata, velocità 
    e condizioni di uso, la mancanza del freno non costituisca causa di pericolo.
    
    3.1.6 Nei casi in cui l’interruzione dell’energia di 
    azionamento può comportare pericoli per le persone, i mezzi di sollevamento 
    devono essere provvisti di dispositivi che provochino l’arresto automatico 
    sia del mezzo che del carico.
    In ogni caso l’arresto deve essere graduale onde evitare 
    eccessive sollecitazioni nonché il sorgere di oscillazioni pericolose per 
    la stabilità del carico.
    
    3.1.7 I mezzi di sollevamento e di trasporto quando 
    ricorrano specifiche condizioni di pericolo devono essere provvisti di appropriati 
    dispositivi acustici e luminosi di segnalazione e di avvertimento, nonché 
    di illuminazione del campo di manovra.
    
    3.1.8 Gli apparecchi e gli impianti di sollevamento 
    e di trasporto per trazione, provvisti di tamburi di avvolgimento e di pulegge 
    di frizione, come pure di apparecchi di sollevamento a vite, devono essere 
    muniti di dispositivi che impediscano:
    a) l’avvolgimento e lo svolgimento delle funi o catene 
    o la rotazione della vite, oltre le posizioni limite prestabilite ai fini 
    della sicurezza in relazione al tipo o alle condizioni d’uso dell’apparecchio 
    (dispositivo di arresto automatico di fine corsa);
    b) la fuoruscita delle funi o catene dalla sede dei 
    tamburi e delle pulegge durante il normale funzionamento.
    Sono esclusi dall’applicazione della disposizione di 
    cui alla lettera a) i piccoli apparecchi per i quali in relazione alle loro 
    dimensioni, potenza, velocità e condizioni di uso, la mancanza dei dispositivi 
    di arresto automatico di fine corsa non costituisca causa di pericolo.
    
    3.1.9 I tamburi e le pulegge degli apparecchi ed impianti 
    indicati al punto 2.1.8 devono avere le sedi delle funi e delle catene atte, 
    per dimensioni e profilo, a permettere il libero e normale avvolgimento delle 
    stesse funi o catene in modo da evitare accavallamenti o sollecitazioni anormali. 
    Quando per particolari esigenze vengono usati tamburi o pulegge in condizioni 
    diverse da quelle previste dal comma precedente, devono essere impiegate funi 
    o catene aventi dimensioni e resistenza adeguate alla maggiore sollecitazione 
    a cui possono essere sottoposte
    
    3.1.10 I tamburi e le pulegge motrici degli apparecchi 
    ed impianti indicati nel punto 2.7 sui quali si avvolgono funi metalliche, 
    salvo quanto previsto da disposizioni speciali, devono avere un diametro non 
    inferiore a 25 volte il diametro delle funi ed a 300 volte il diametro dei 
    fili elementari di queste. Per le pulegge di rinvio il diametro non deve essere 
    inferiore rispettivamente a 20 e a 250 volte.
    
    3.1.11 Le funi e le catene degli impianti e degli apparecchi 
    di sollevamento e di trazione, salvo quanto previsto al riguardo dai regolamenti 
    speciali, devono avere, in rapporto alla portata e allo sforzo massimo ammissibile, 
    un coefficiente di sicurezza di almeno 6 per le funi metalliche, 10 per le 
    funi composte di fibre e 5 per le catene.
    
    3.1.12 Gli attacchi delle funi e delle catene devono 
    essere eseguiti in modo da evitare sollecitazioni pericolose, nonché impiglianti 
    o accavallamenti.
    Le estremità libere delle funi, sia metalliche, sia 
    composte di fibre, devono essere provviste di piombatura o legatura o morsettatura, 
    allo scopo di impedire lo scioglimento dei trefoli e dei fili elementari.
    
    3.1.13 I posti di manovra dei mezzi ed apparecchi di 
    sollevamento e di trasporto devono:
    a) potersi raggiungere senza pericolo;
    b) essere costruiti o difesi in modo da consentire l’esecuzione 
    delle manovre, i movimenti e la sosta, in condizioni di sicurezza;
    c) permettere la perfetta visibilità di tutta la zona 
    di azione del mezzo.
    
    3.1.14 Gli organi di comando dei mezzi di sollevamento 
    e di trasporto devono essere collocati in posizione tale che il loro azionamento 
    risulti agevole e portare la chiara indicazione delle manovre a cui servono.
    Gli stessi organi devono essere conformati, protetti 
    o disposti in modo da impedire la messa in moto accidentale.
    
    3.1.16 Le modalità di impiego degli apparecchi di sollevamento 
    e di trasporto ed i segnali prestabiliti per l’esecuzione delle manovre devono 
    essere richiamati mediante avvisi chiaramente leggibili.
    
    3.2 Gru, argani, paranchi e simili 
    
 
    
 
    
    
    3.2.1 I piani di posa delle rotaie di scorrimento delle 
    gru a ponte utilizzabili per l’accesso al carro ponte e per altre esigenze 
    di carattere straordinario relative all’esercizio delle gru medesime devono 
    essere agevolmente percorribili e provvisti di solido corrimano posto ad altezza 
    di circa un metro dagli stessi piani e ad una distanza orizzontale non minore 
    di 50 centimetri dalla sagoma di ingombro del carro ponte.
    Detti piani devono avere una larghezza di almeno 60 
    centimetri oltre la sagoma di ingombro della gru.
    
    3.2.2 Le gru a ponte, le gru a portale e gli altri mezzi 
    di sollevamento-trasporto, scorrenti su rotaie devono essere provvisti alle 
    estremità di corsa, sia dei ponti che dei loro carrelli, di tamponi di arresto 
    o respingenti adeguati per resistenza ed azione ammortizzante alla velocità 
    ed alla massa del mezzo mobile ed aventi altezza non inferiore ai 6/10 del 
    diametro delle ruote.
    
    3.2.3 Gli apparecchi di sollevamento-trasporto scorrenti 
    su rotaie, oltre ai mezzi di arresto indicati nel punto 2.16, devono essere 
    provvisti di dispositivo agente sull’apparato motore per l’arresto automatico 
    del carro alle estremità della sua corsa.
    
    3.2.4 Gli elevatori azionati a motore devono essere 
    costruiti in modo da funzionare a motore innestato anche nella discesa
    
    3.3 Prescrizioni specifiche per attrezzature destinate 
    ad essere usare durante l’esecuzione di lavori di costruzione, manutenzione, 
    riparazione e demolizione di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, 
    in cemento armato, in metallo, in legno e in altri materiali, comprese le 
    linee e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, 
    marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e di sterro.
    
    3.3.1 Elevatori montati su impalcature di ponteggi
    I montanti delle impalcature, quando gli apparecchi 
    di sollevamento vengono fissati direttamente ad essi, devono essere rafforzati 
    e controventati in modo da ottenere una solidità adeguata alle maggiori sollecitazioni 
    a cui sono sottoposti.
    Nei ponti metallici i montanti, su cui sono applicati 
    direttamente gli elevatori, devono essere di numero ampiamente sufficiente 
    ed in ogni caso non minore di due.
    I bracci girevoli portanti le carrucole ed eventualmente 
    gli argani degli elevatori devono essere assicurati ai montanti mediante staffe 
    con bulloni a vite muniti di dado e controdado; analogamente deve essere provveduto 
    per le carrucole di rinvio delle funi ai piedi dei montanti quando gli argani 
    sono installati a terra.
    Gli argani installati a terra, oltre ad essere saldamente 
    ancorati, devono essere disposti in modo che la fune si svolga dalla parte 
    inferiore del tamburo.
    
    3.3.2 - Argani - Salita e discesa dei carichi 
    nei cantieri 
 
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    Gli argani a motore devono essere muniti di dispositivi 
    di extra corsa superiore; è vietata la manovra degli interruttori elettrici 
    mediante funi o tiranti di ogni genere.
    Gli argani o verricelli azionati a mano per altezze 
    superiori a 5 metri devono essere muniti di dispositivo che impedisca la libera 
    discesa del carico.
    Le funi e le catene degli argani a motore devono essere 
    calcolate per un carico di sicurezza non minore di 8.
    
    3.3.3 - Trasporti con vagonetti su guide - Il binario 
    di corsa dei vagonetti deve essere posato su terreno o altro piano resistente 
    e mantenuto in buono stato per tutta la durata dei lavori.
    Le rotaie debbono risultare saldamente assicurate alle 
    traversine; le piattaforme girevoli devono essere provviste di dispositivo 
    di blocco.
    I binari debbono essere posati in modo da lasciare un 
    franco libero di almeno 70 centimetri oltre la sagoma di ingombro dei veicoli.
    Le passerelle o le andatoie destinate al transito dei 
    veicoli devono lasciare un uguale franco, avere il piano di posa dei binari 
    costituito da tavole accostate ed essere provviste di normali parapetti nonché 
    di tavole fermapiede.
    Nelle passerelle od andatoie lunghe, qualora il franco 
    sia limitato ad un sol lato, devono essere realizzate delle piazzole di rifugio 
    ad opportuni intervalli lungo l'altro lato.
    Deve essere vietato ai lavoratori salire sui vagonetti 
    spinti a mano.
    
    3.3.4 - Pendenza dei binari - E' fatto divieto di disporre 
    in pendenza il binario adducente alle scariche delle materie scavate o demolite.
    Quando per esigenze tecniche o per condizioni topografiche 
    non sia possibile evitare la posa del binario in pendenza, l'ultimo tratto 
    deve essere in contropendenza.
    Alle estremità del binario deve essere disposto un arresto 
    di sicuro affidamento per la trattenuta del vagonetto.
    
    3.3.5 - Transito e attraversamento sui piani inclinati 
    - E' vietato il transito lungo i tratti di binario in pendenza quando i vagonetti 
    sono in movimento.
    Tale divieto deve essere espresso mediante avvisi posti 
    alle due estremità del percorso in pendenza.
    Quando si renda necessario un attraversamento, davanti 
    a ciascuno sbocco e parallelamente alle rotaie si devono applicare barriere 
    con la parte centrale mobile di lunghezza pari almeno a tre volte la larghezza 
    dell'attraversamento.
    
    3.4 Elevatori e trasportatori a 
    piani mobili, a tazze, a coclea, a nastro e simili 
 
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    3.4.1 I trasportatori verticali a piani mobili e quelli 
    a tazza e simili devono essere sistemati entro vani o condotti chiusi, muniti 
    delle sole aperture necessarie per il carico e lo scarico.
    
    3.4.2 Presso ogni posto di carico e scarico dei trasportatori 
    verticali a piani mobili deve essere predisposto un dispositivo per il rapido 
    arresto dell’apparecchio.
    
    3.4.3 I trasportatori verticali a piani mobili, quelli 
    a tazza e simili ed i trasportatori a nastro e simili aventi tratti del percorso 
    in pendenza, devono essere provvisti di un dispositivo automatico per l’arresto 
    dell’apparecchio quando per l’interruzione improvvisa della forza motrice 
    si possa verificare la marcia in senso inverso al normale funzionamento.
    
    3.4.4 I condotti dei trasportatori a coclea devono essere 
    provvisti di copertura e le loro aperture di carico e scarico devono essere 
    efficacemente protette.
    
    3.4.5 Le aperture per il carico e lo scarico dei trasportatori 
    in genere devono essere protette contro la caduta delle persone o contro il 
    contatto con organi pericolosi in moto.
    
    3.4.6. Le aperture di carico dei piani inclinati (scivoli) 
    devono essere circondate da parapetti alti almeno un metro, ad eccezione del 
    tratto strettamente necessario per l’introduzione del carico, purché il ciglio 
    superiore di inizio del piano inclinato si trovi ad una altezza di almeno 
    cm. 50 dal piano del pavimento. Gli stessi piani devono essere provvisti di 
    difese laterali per evitare la fuoruscita del carico in movimento e di difese 
    frontali terminali per evitare la caduta del carico.
    
    3.4.7 Lo spazio sottostante ai trasportatori orizzontali 
    o inclinati deve essere reso inaccessibile, quando la natura del materiale 
    trasportato ed il tipo del trasportatore possono costituire pericoli per caduta 
    di materiali o per rottura degli organi di sospensione, a meno che non siano 
    adottate altre misure contro detti pericoli.
    
    4 Prescrizioni applicabili alle 
    attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di persone e di persone e cose. 
    
 
    
 
    
    
    4.1 Le macchine per il sollevamento o lo spostamento 
    di persone devono essere di natura tale:
    a) da evitare i rischi di caduta dall’abitacolo, se 
    esiste, per mezzo di dispositivi appropriati;
    b) da evitare per l’utilizzatore qualsiasi rischio di 
    caduta fuori dell’abitacolo, se esiste;
    c) da escludere qualsiasi rischio di schiacciamento, 
    di intrappolamento oppure di urto dell’utilizzatore, in particolare i rischi 
    dovuti a collisione accidentale;
    d) da garantire che i lavoratori bloccati in caso di 
    incidente nell’abitacolo non siano esposti ad alcun pericolo e possano essere 
    liberati.
    Qualora, per ragioni inerenti al cantiere e al dislivello 
    da superare, i rischi di cui alla precedente lettera a) non possano essere 
    evitati per mezzo di un dispositivo particolare, dovrà essere installato un 
    cavo con coefficiente di sicurezza rinforzato e il suo buono stato dovrà essere 
    verificato ad ogni giornata di lavoro.
    
    4.2 - Ponti su ruote a torre e sviluppabili 
    a forbice
    4.2.1 I ponti su ruote devono avere base ampia in modo 
    da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni 
    cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento 
    e in modo che non possano essere ribaltati.
    Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato; 
    il carico del ponte sul terreno deve essere opportunamente ripartito con tavoloni 
    o altro mezzo equivalente.
    Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente 
    bloccate con cunei dalle due parti.
    I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione 
    almeno ogni due piani.
    La verticalità dei ponti su ruote deve essere controllata 
    con livello o con pendolino.
    I ponti sviluppabili devono essere usati esclusivamente 
    per l'altezza per cui sono costruiti, senza aggiunte di sovrastrutture.
    I ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee 
    elettriche di contatto, non devono essere spostati quando su di essi si trovano 
    lavoratori o sovraccarichi.
    
    4.3 - Scale aeree su carro
    4.3.1 Il carro della scala aerea deve essere sistemato 
    su base non cedevole, orizzontale, ed in modo che il piano di simmetria della 
    scala sia verticale e controllabile mediante pendolino applicato sul lato 
    posteriore del carro stesso.
    Le scale aeree non possono essere adoperate con pendenze 
    minori di 60° né maggiori di 80° sull'orizzontale; la pendenza deve essere 
    controllata mediante dispositivo a pendolo annesso al primo tratto della scala.
    I pezzi delle scale a tronchi distaccati, che compongono 
    la volata, devono portare un numero progressivo nell'ordine di montaggio.
    Prima che la scala sia montata, alle ruote devono essere 
    applicate robuste calzatoie doppie per ogni ruota, sagomate e collegate con 
    catenelle o tiranti.
    
    4.3.2 Qualunque operazione di spostamento e di messa 
    a punto deve essere eseguita a scala scarica. Durante la salita devono essere 
    evitate scosse ed urti; il lavoratore ed eventuali carichi in ogni caso non 
    superiori a 20 chilogrammi a pieno sviluppo della scala, devono gravare sulla 
    linea mediana della stessa.
    E' vietato ogni sforzo di trazione da parte di chi lavora 
    in cima alla scala, la quale non deve poggiare con la estremità superiore 
    a strutture fisse.
    Quando sia necessario spostare una scala aerea in prossimità 
    di linee elettriche, si deve evitare ogni possibilità di contatto, abbassando 
    opportunamente la volata della scala.
    
    4.4 - Ponti sospesi e loro caratteristiche
    4.4.1 Sui ponti sospesi leggeri, che hanno una fune 
    di sospensione ed un argano di manovra per ciascuna estremità, non devono 
    gravare sovraccarichi, compreso il peso dei lavoratori, superiori a 100 chilogrammi 
    per metro lineare di sviluppo.
    Essi non devono avere larghezza superiore a m. 1.
    Detti ponti, sui quali non è consentita la contemporanea 
    presenza di più di due persone, devono essere usati soltanto per lavori di 
    rifinitura, di manutenzione, o altri lavori di limitata entità.
    I ponti pesanti che hanno quattro funi di sospensione 
    per ogni unità (ponte singolo) e quattro argani di manovra non devono avere 
    larghezze maggiori di metri 1,50.
    Detti ponti possono essere collegati e formare ponti 
    continui purché le unità di ponte siano allo stesso livello.
    Su ciascuna unità di ponti pesanti non è consentita 
    la contemporanea presenza di persone in numero superiore a quello indicato 
    nelle targhette prescritte dal successivo art. 42.
    Gli argani di ogni unità di ponte devono essere dello 
    stesso tipo e della stessa portata.
    
    4.4.2 L'unità di ponte deve essere costituita da due 
    telai metallici, che sono collegati da correnti sostenenti i traversi, sui 
    quali viene fissato il tavolame.
    I due telai devono essere montati con distanza di non 
    più di tre metri; i correnti devono avere un franco a sbalzo, oltre ciascun 
    telaio, di 50 centimetri e devono essere muniti di sicuro sistema di trattenuta 
    contro il pericolo di sfilamento dai telai.
    Il piano di calpestio deve essere costituito da tavole 
    di spessore non inferiore a 4 centimetri, bene accostate fra loro ed assicurate 
    contro eventuali spostamenti. Il legname impiegato nel ponte deve essere a 
    fibre longitudinali dirette e parallele, privo di nodi.
    Gli elementi in legno possono essere sostituiti da elementi 
    metallici di resistenza non minore.
    Il collegamento di più unità di ponti pesanti deve essere 
    effettuato rendendo direttamente connesse fra di loro le unità contigue, senza 
    inserzione di passerelle tra l'una e l'altra.
    I bulloni usati nel montaggio devono essere assicurati 
    con rondelle elastiche e con contro-dadi. 
    
    4.4.3 Sui lati prospicienti il vuoto, il ponte deve 
    essere munito di normali parapetti e tavola fermapiede. Il corrente superiore 
    del parapetto esterno dei ponti leggeri deve essere formato con tubo di ferro 
    di 4 centimetri di diametro; gli altri correnti possono essere di legno; le 
    distanze libere verticali fra la tavola fermapiede ed il corrente intermedio 
    e tra questo ed il superiore non devono essere maggiori di 30 centimetri.
    Gli elementi costituenti il parapetto devono essere 
    assicurati solidamente alla parte interna dei ritti estremi del ponte in corrispondenza 
    degli argani.
    I ponti leggeri devono avere il parapetto anche nel 
    lato prospiciente la costruzione.
    Sull'intavolato dei ponti pesanti deve essere applicata 
    lungo il lato prospiciente la costruzione e privo di parapetto una sponda 
    di arresto al piede di altezza non inferiore a 5 centimetri.
    
    4.4.4 Gli argani devono essere rigidamente connessi 
    con i telai di sospensione. Essi devono essere a discesa autofrenante e forniti 
    di dispositivo di arresto.
    Il tamburo di avvolgimento della fune deve essere di 
    acciaio ed avere le flangie laterali di diametro tale da lasciare, a fune 
    completamente avvolta, un franco pari a due diametri della fune.
    Il diametro del tamburo deve essere non inferiore a 
    12 volte il diametro della fune.
    Le parti dell'argano, soggette a sollecitazioni dinamiche, 
    devono avere un grado di sicurezza non minore di otto.
    Su ciascun argano deve essere fissata in posizione visibile 
    una targhetta metallica indicante il carico massimo utile ed il numero delle 
    persone ammissibili riferite all'argano stesso. La targhetta deve anche indicare 
    la casa costruttrice, l'anno di costruzione ed il numero di matricola.
    
    4.4.5 Le funi devono essere di tipo flessibile, formate 
    con fili di acciaio al crogiuolo, con un carico di rottura non minore di 120 
    e non maggiore di 160 kg. per mm² e devono essere calcolate per un coefficiente 
    di sicurezza non minore di 10.
    Le funi ed i fili elementari devono essere protetti 
    contro gli agenti corrosivi esterni mediante ingrassatura.
    L'attacco al tamburo dell'argano deve essere ottenuto 
    con piombatura a bicchiere o in altro modo che offra eguale garanzia contro 
    lo sfilamento.
    L'attacco alla trave di sostegno deve essere ottenuto 
    mediante chiusura del capo della fune piegato ad occhiello con impalmatura, 
    o con non meno di tre morsetti a bulloni; nell'occhiello deve essere inserita 
    apposita redancia per ripartire la pressione sul gancio o anello di sospensione.
    
    4.4.6 Le travi di sostegno devono essere in profilati 
    di acciaio e calcolate, per ogni specifica installazione, con un coefficiente 
    di sicurezza non minore di 6.
    Le travi di sostegno, che devono poggiare su strutture 
    e materiali resistenti, devono avere un prolungamento verso l'interno dell'edificio 
    non minore del doppio della sporgenza libera e devono essere saldamente ancorate 
    ad elementi di resistenza accertata, provvedendosi ad una sufficiente distribuzione 
    degli sforzi e ad impedire qualsiasi spostamento. Non è ammesso l'ancoraggio 
    con pesi.
    Gli anelli o ganci di collegamento della fune alla trave 
    di sostegno devono avere un coefficiente di sicurezza non inferiore a 6 ed 
    essere assicurati contro lo scivolamento lungo la trave stessa verso l'esterno.
    
    4.4.7 - L'accesso e l'uscita dal ponte devono avvenire, 
    a seconda delle varie condizioni di impiego, da punti e con mezzi tali da 
    rendere sicuri il passaggio e la manovra.
    Nel caso di ponti pesanti ad unità collegate, si può 
    fare uso di scale a mano, sempre che sia stato assicurato l'ancoraggio del 
    ponte e della scala.
    
    4.4.8 Ad ogni livello di lavoro, i ponti sospesi devono 
    essere ancorati a parti stabili della costruzione.
    La distanza del tavolato dei ponti pesanti dalla parete 
    della costruzione non deve superare 10 centimetri.
    Ove per esigenze della costruzione tale distanza non 
    possa essere rispettata, i vuoti risultanti devono essere protetti fino alla 
    distanza massima prevista dal comma precedente.
    I ponti sospesi non devono essere usati in nessun caso 
    come apparecchi di sollevamento e su di essi non devono essere installati 
    apparecchi del genere.
    Nei ponti leggeri il punto di attacco delle funi di 
    sospensione ai ponti stessi deve essere situato ad altezza non inferiore a 
    metri 1,50 dal piano di calpestio.
    
    4.4.9 - Manovra dei ponti - Prima di procedere al sollevamento 
    o all'abbassamento del ponte, deve essere accertato che non esistano ostacoli 
    al movimento e che non vi siano sovraccarichi di materiali.
    Durante la manovra degli argani devono rimanere avvolte 
    sul tamburo almeno due spire di fune.
    La manovra deve essere simultanea sui due argani nei 
    ponti leggeri; nei ponti pesanti la manovra deve essere simultanea sui due 
    argani di una estremità dell'unità di ponte, procedendo per le coppie di argani 
    successive con spostamenti che non determinano sull'impalcato pendenze superiori 
    al 10 per cento.
    
    4.4.10 La manutenzione e l'efficienza del ponte, la 
    lubrificazione delle funi e degli argani devono essere costantemente curate.
    Le funi non devono essere più usate quando su un tratto 
    di fune lungo quattro volte il passo dell'elica del filo elementare nel trefolo 
    il numero dei fili rotti apparenti sia superiore al 10 per cento dei fili 
    costituenti la fune.
    
    4.5 Ascensori e montacarichi. 
 
    ![]()
    4.5.0. Le disposizioni della presente sezione si applicano 
    agli ascensori e montacarichi comunque azionati non soggetti a disposizioni 
    speciali.
    
    4.5.1 - Difesa del vano.
    Gli spazi ed i vani nei quali si muovono le cabine o 
    le piattaforme degli ascensori e dei montacarichi devono essere segregati 
    mediante solide difese per tutte le parti che distano dagli organi mobili 
    meno di 70 centimetri.
    Dette difese devono avere un'altezza minima di m.1,70 
    a partire dal piano di calpestio dei ripiani e rispettivamente dal ciglio 
    dei gradini ed essere costituite da pareti cieche o da traforati metallici, 
    le cui maglie non abbiano ampiezza superiore ad un centimetro, quando le parti 
    mobili distino meno di 4 centimetri, e non superiore a 3 centimetri quando 
    le parti mobili distino 4 o più centimetri. Se il contrappeso non è sistemato 
    nello stesso vano nel quale si muove la cabina, il vano o lo spazio in cui 
    esso si muove deve essere protetto in conformità alle disposizioni dei commi 
    precedenti.
    
    4.5.2 Accessi al vano.
    Gli accessi al vano degli ascensori e dei montacarichi 
    devono essere provvisti di porte apribili verso l'esterno o a scorrimento 
    lungo le pareti, di altezza minima di m. 1,80 quando la cabina è accessibile 
    alle persone, e comunque eguale all'altezza dell'apertura del vano quando 
    questa è inferiore a m. 1,80.
    Dette porte devono essere costituite da pareti cieche 
    o da griglie o traforati metallici con maglie di larghezza non superiore ad 
    un centimetro se la cabina è sprovvista di porta, non superiore a 3 centimetri 
    se la cabina è munita di una propria porta e la distanza della soglia della 
    cabina dalla porta al vano non è inferiore a 5 centimetri.
    Sono ammesse porte del tipo flessibile, purché tra le 
    aste costituenti le porte stesse non si abbiano luci di larghezza superiore 
    a 12 millimetri.
    
    4.5.2 Porte di accesso al vano.
    Le porte di accesso al vano di cui all'articolo precedente 
    devono essere munite di un dispositivo che ne impedisca l'apertura, quando 
    la cabina non si trova al piano corrispondente, e che non consenta il movimento 
    della cabina se tutte le porte non sono chiuse.
    Il dispositivo di cui al precedente comma non è richiesto 
    per i montacarichi azionati a mano, a condizione che siano adottate altre 
    idonee misure di sicurezza.
    
    4.5.3 Installazioni particolari.
    Le protezioni ed i dispositivi di cui ai punti 4.5.1, 
    4.5.2 e 4.5.3, non sono richiesti quando la corsa della cabina o della piattaforma 
    non supera i m.2 e l'insieme dell'impianto non presenta pericoli di schiacciamento, 
    di cesoiamento o di caduta nel vano.
    
    4.5.4 Pareti e porte della cabina.
    Le cabine degli ascensori e dei montacarichi per trasporto 
    di cose accompagnate da persone devono avere pareti di altezza non minore 
    di m.1,80 e porte apribili verso l'interno od a scorrimento lungo le pareti 
    di altezza non minore a m. 1,80.
    Le pareti e le porte della cabina devono essere cieche 
    o avere aperture di larghezza non superiore a 10 millimetri.
    Le porte possono essere del tipo flessibile ed in tal 
    caso non devono presentare fra le aste costituenti le porte stesse luci di 
    larghezza superiore a 12 millimetri.
    Le porte o le chiusure di cui ai comma precedenti possono 
    essere omesse quando il vano entro il quale si muove la cabina o la piattaforma 
    è limitato per tutta la corsa da difese continue, costituite da pareti cieche 
    o da reti o da traforati metallici le cui maglie non abbiano una apertura 
    superiore a un centimetro, purché queste difese non presentino sporgenze pericolose 
    e non siano distanti più di 4 centimetri dalla soglia della cabina o della 
    piattaforma. In tal caso deve essere assicurata la stabilità del carico.
    Per i montacarichi per il trasporto di sole cose è sufficiente 
    che le cabine o piattaforme abbiano chiusure o dispositivi atti ad impedire 
    la fuoriuscita o la sporgenza del carico.
    
    4.5.5 Spazi liberi al fondo ed alla sommità del vano.
    Quando il vano di corsa degli ascensori e dei montacarichi 
    supera m² 0,25 di sezione deve esistere uno spazio libero di almeno 50 centimetri 
    di altezza tra il fondo del vano stesso e la parte più sporgente sottostante 
    alla cabina. Arresti fissi devono essere predisposti al fine di garantire 
    che, in ogni caso, la cabina non scenda al di sotto di tale limite.
    Uno spazio libero minimo pure dell'altezza di cm.50, 
    deve essere garantito, con mezzi analoghi, al disopra del tetto della cabina 
    nel suo più alto livello di corsa.
    
    4.5.6 Posizione dei comandi.
    I montacarichi per trasporto di sole merci devono avere 
    i comandi di manovra posti all'esterno del vano di corsa ed in posizione tale 
    da non poter essere azionati da persona che si trovi in cabina.
    
    4.5.7 Apparecchi paracadute.
    Gli ascensori ed i montacarichi per trasporto cose accompagnate 
    da persone ed i montacarichi per trasporto di sole cose con cabina accessibile 
    per le operazioni di carico e scarico, nonché i montacarichi con cabina non 
    accessibile per le operazioni di carico e scarico purché di portata non inferiore 
    ai 100 chilogrammi, quando la cabina sia sospesa a funi od a catene e quando 
    la corsa della stessa sia superiore a m. 4, devono essere provvisti di un 
    apparecchio paracadute atto ad impedire la caduta della cabina in caso di 
    rottura delle funi o delle catene di sospensione.
    Per montacarichi con cabina non accessibile l'apparecchio 
    paracadute non è richiesto quando, in relazione alle condizioni dell'impianto, 
    l'eventuale caduta della cabina non presenta pericoli per le persone.
    
    4.5.8 Arresti automatici di fine corsa.
    Gli ascensori e montacarichi di qualsiasi tipo, esclusi 
    quelli azionati a mano, devono essere provvisti di un dispositivo per l'arresto 
    automatico dell'apparato motore o del movimento agli estremi inferiore e superiore 
    della corsa.
    
    4.5.9 Divieto di discesa libera per apparecchi azionati 
    a motore.
    Negli ascensori e montacarichi azionati a motore anche 
    il movimento di discesa deve avvenire a motore inserito.
    
    4.5.10 Carico e scarico dei montacarichi a gravità.
    Le cabine o piattaforme dei montacarichi a gravità accessibili 
    ai piani devono essere munite di dispositivi che ne assicurino il bloccaggio 
    durante le operazioni di carico.
    
    4.5.11 Regolazione della velocità dei montacarichi.
    I montacarichi azionati a mano e quelli a gravità devono 
    essere provvisti di un dispositivo di frenatura o di regolazione che impedisca 
    che la cabina o piattaforma possa assumere velocità pericolosa.
    
    4.5.12 Ascensori da cantiere a pignone e cremagliera
    Ferma restando la previsione di cui al comma 3 dell’art. 
    II, si considerano conformi alle disposizioni della presente sezione gli ascensori 
    da cantiere a pignone e cremagliera realizzati secondo le prescrizioni di 
    cui alle pertinenti norme tecniche ovvero della linea guida Ispesl “Trasporto 
    di persone e materiali fra piani definiti in cantieri temporanei”
    
    5 Prescrizioni applicabili a determinate 
    attrezzature di lavoro 
 
    ![]()
    
    5.1 Mole abrasive
    5.1.1
    Le macchine molatrici a velocità variabile devono essere 
    provviste di un dispositivo, che impedisca l’azionamento della macchina ad 
    una velocità superiore a quella prestabilita in rapporto al diametro della 
    mola montata.
    
    5.1.2
    Le mole a disco normale devono essere montate sul mandrino 
    per mezzo di flange di fissaggio, di acciaio o di altro materiale metallico 
    uguale fra loro e non inferiore ad 1\3 del diametro della mola, salvo quanto 
    disposto al punto 4.1.4. L’aggiustaggio tra dette flange e la mola deve avvenire 
    secondo una zona anulare periferica di adeguata larghezza e mediante interposizione 
    di una guarnizione di materiale comprimibile quale cuoio, cartone, feltro. 
    Le mole ad anello, a tazza, a scodella, a coltello ed a sagome speciali in 
    genere, devono essere montate mediante flange, piastre, ghiere o altri idonei 
    mezzi, in modo da conseguire la maggiore possibile sicurezza contro i pericoli 
    di spostamento e di rottura della mola in moto.
    
    5.1.3
    Le mole abrasive artificiali devono essere protette 
    da robuste cuffie metalliche, che circondino la massima parte periferica della 
    mola, lasciando scoperto solo il tratto strettamente necessario per la lavorazione. 
    La cuffia deve estendersi anche sulle due facce laterali della mola ed essere 
    il più vicino possibile alle superfici di questa.
    Lo spessore della cuffia, in rapporto al materiale di 
    cui è costituita ed i suoi attacchi alle parti fisse della macchina devono 
    essere tali da resistere all’urto dei frammenti di mola in caso di rottura.
    Le cuffie di protezione di ghisa possono essere tollerate 
    per mole di diametro non superiore a 25 centimetri, che non abbiano velocità 
    periferica di lavoro superiore a 25 metri al secondo e purché lo spessore 
    della cuffia stessa non sia inferiore a 12 millimetri.
    
    5.1.4
    1. La cuffia di protezione delle mole abrasive artificiali, 
    prescritta nel punto 5.1.3 precedente, può, per particolari esigenze di carattere 
    tecnico, essere limitata alla sola parte periferica oppure essere omessa, 
    a condizione che la mola sia fissata con flange di diametro tale che essa 
    non ne sporga più di 3 centimetri, misurati radialmente, per mole fino al 
    diametro di 30 centimetri; di centimetri 5 per mole fino al diametro di 50 
    centimetri; di 8 centimetri per mole di diametro maggiore.
    2. Nel caso di mole a sagoma speciale o di lavorazioni 
    speciali gli "sporti" della mola dai dischi possono superare i limiti 
    previsti dal comma precedente, purché siano adottate altre idonee misure di 
    sicurezza contro i pericoli derivanti dalla rottura della mola.
    
    5.1.5
    Le macchine molatrici devono essere munite di adatto 
    poggiapezzi. Questo deve avere superficie di appoggio piana di dimensione 
    appropriata al genere di lavoro da eseguire, deve essere registrabile ed il 
    suo lato interno deve distare non più di 2 millimetri, dalla mola, a meno 
    che la natura del materiale in lavorazione (materiali sfaldabili) e la particolarità 
    di questa non richiedano, ai fini della sicurezza, una maggiore distanza.
    
    5.1.6
    Le mole abrasive artificiali che sono usate promiscuamente 
    da più lavoratori per operazioni di breve durata, devono essere munite di 
    uno schermo trasparente paraschegge infrangibile e regolabile, a meno che 
    tutti i lavoratori che le usano non siano provvisti di adatti occhiali di 
    protezione in dotazione personale.
    
    5.1.7
    1. Le mole naturali azionate meccanicamente devono essere 
    montate tra flange di fissaggio aventi un diametro non inferiore ai 5/10 di 
    quello della mola fino ad un massimo di m. 1 e non devono funzionare ad una 
    velocità periferica superiore a 13 metri al minuto secondo.
    2. Quando dette mole sono montate con flange di diametro 
    inferiore ai 5/10 di quello della mola e quando la velocità periferica supera 
    i 10 metri al minuto secondo, esse devono essere provviste di solide protezioni 
    metalliche, esclusa la ghisa comune, atte a trattenere i pezzi della mola 
    in caso di rottura.
    
    5.1.8 Sulla incastellatura o in prossimità delle macchine 
    molatrici deve essere esposto, a cura dell'utente della macchina, un cartello 
    indicante il diametro massimo della mola che può essere montata in relazione 
    al tipo di impasto ed al numero dei giri del relativo albero.
    
    5.1.9
    Le macchine pulitrici o levigatrici a nastro, a tamburo, 
    a rulli, a disco, operanti con smeriglio o altre polveri abrasive, devono 
    avere la parte abrasiva non utilizzata nell’operazione, protetta contro il 
    contatto accidentale.
    
    5.2 Bottali, impastatrici, gramolatrici 
    e macchine simili 
 
    ![]()
    
    5.2.1
    Le macchine rotanti costituite da botti, cilindri o 
    recipienti di altra forma che, in relazione all’esistenza di elementi sporgenti 
    delle parti in movimento o per altre cause, presentino pericoli per i lavoratori, 
    devono essere segregate, durante il funzionamento, mediante barriere atte 
    ad evitare il contatto accidentale con dette parti in movimento.
    
    5.2.2
    I bottali da concia e le altre macchine che possono 
    ruotare accidentalmente durante le operazioni di carico e scarico, debbono 
    essere provviste di un dispositivo che ne assicuri la posizione di fermo.
    
    5.2.3
    1. Le macchine impastatrici devono essere munite di 
    coperchio totale o parziale atto ad evitare che il lavoratore possa comunque 
    venire in contatto con gli organi lavoratori in moto.
    2. Le protezioni di cui al comma precedente devono essere 
    provviste del dispositivo di blocco previsto al punto 6.3 parte I.
    3. Quando per ragioni tecnologiche non sia possibile 
    applicare le protezioni ed i dispositivi di cui ai commi precedenti, si devono 
    adottare altre idonee misure per eliminare o ridurre il pericolo.
    
    5.2.4
    1. Nelle gramolatrici e macchine simili devono essere 
    protetti:
    a) la zona di imbocco tra il cono scanalato e la sottostante 
    vasca girevole, mediante una griglia disposta anteriormente al cono stesso, 
    a meno che questo non sia preceduto da dispositivo voltapasta;
    b) il tratto compreso tra la testata del cono ed il 
    bordo superiore della vasca contro il pericolo di trascinamento e cesoiamento 
    delle mani;
    c) lo spazio compreso tra il cono e la traversa superiore 
    posteriormente all’imbocco, quando la distanza tra la parte mobile e quella 
    fissa è inferiore a 6 centimetri.
    
    5.3 Macchine di fucinatura e stampaggio 
    per urto 
 
    ![]()
    
    5.3.1
    Le macchine di fucinatura e di stampaggio per urto, 
    quali magli, berte e simili, devono essere provviste di un dispositivo di 
    blocco atto ad assicurare la posizione di fermo della testa portastampo, durante 
    il cambio e la sistemazione degli stampi e dei controstampi.
    
    5.3.2
    1. Gli schermi di difesa contro le proiezioni di materiali 
    devono, per le macchine di fucinatura e di stampaggio, essere applicati almeno 
    posteriormente alla macchina e quando non ostino esigenze di lavoro, anche 
    sul davanti ed ai lati.
    2. Gli schermi possono omettersi quando, in relazione 
    alla ubicazione della macchina od al particolare sistema di lavoro, sia da 
    escludersi la possibilità che i lavoratori siano colpiti da dette proiezioni.
    
    5.4 Macchine utensili per metalli 
    
 
    
 
    
    
    5.4.1
    1. Nei torni, le viti di fissaggio del pezzo al mandrino 
    devono risultare incassate oppure protette con apposito manicotto contornante 
    il mandrino, onde non abbiano ad impigliare gli indumenti del lavoratore durante 
    la rotazione. Analoga protezione deve essere adottata quando il pezzo da lavorare 
    è montato mediante briglia che presenta gli stessi pericoli.
    2. Nei torni per la lavorazione dei pezzi dalla barra, 
    la parte sporgente di questa deve essere protetta mediante sostegno tubolare.
    
    5.4.2
    1. I grandi torni e gli alesatori a piattaforma orizzontale 
    girevole, sulla quale i lavoratori possono salire per sorvegliare lo svolgimento 
    della lavorazione, devono essere provvisti di un dispositivo di arresto della 
    macchina, azionabile anche dal posto di osservazione sulla piattaforma.
    
    5.4.3
    1. I vani esistenti nella parte superiore del bancale 
    fisso delle piallatrici debbono essere chiusi allo scopo di evitare possibili 
    cesoiamenti di parti del corpo del lavoratore tra le traverse del bancale 
    e le estremità della piattaforma scorrevole portapezzi.
    
    5.4.4
    1. I pezzi da forare al trapano, che possono essere 
    trascinati in rotazione dalla punta dell’utensile, devono essere trattenuti 
    mediante morsetti od altri mezzi appropriati.
    
    5.4.5
    1. Le seghe a nastro per metalli devono essere protette 
    conformemente a quanto disposto al punto 4.5.2.
    
    5.4.6
    1. Le seghe circolari a caldo devono essere munite di 
    cuffia di protezione in lamiera dello spessore di almeno 3 centimetri per 
    arrestare le proiezioni di parti incandescenti.
    
    5.5 Macchine utensili per legno 
    e materiali affini 
 
    ![]()
    
    5.5.1
    Le seghe alternative a movimento orizzontale devono 
    essere munite di una solida protezione della biella atta a trattenerne i pezzi 
    in caso di rottura.
    
    5.5.2
    1. Le seghe a nastro devono avere i volani di rinvio 
    del nastro completamente protetti. La protezione deve estendersi anche alle 
    corone dei volani in modo da trattenere il nastro in caso di rottura.
    2. Il nastro deve essere protetto contro il contatto 
    accidentale in tutto il suo percorso che non risulta compreso nelle protezioni 
    di cui al primo comma, ad eccezione del tratto strettamente necessario per 
    la lavorazione.
    
    5.5.3
    Le seghe circolari fisse devono essere provviste:
    a) di una solida cuffia registrabile atta a evitare 
    il contatto accidentale del lavoratore con la lama e ad intercettare le schegge;
    b) di coltello divisore in acciaio, quando la macchina 
    è usata per segare tavolame in lungo, applicato posteriormente alla lama a 
    distanza di non più di 3 millimetri dalla dentatura per mantenere aperto il 
    taglio;
    c) di schermi messi ai due lati della lama nella parte 
    sporgente sotto la tavola di lavoro in modo da impedirne il contatto.
    Qualora per esigenze tecniche non sia possibile l’adozione 
    del dispositivo di cui alla lettera a), si deve applicare uno schermo paraschegge 
    di dimensioni appropriate.
    
    5.5.4
    Le seghe circolari a pendolo, a bilanciere e simili 
    devono essere provviste di cuffie di protezione conformate in modo che durante 
    la lavorazione rimanga scoperto il solo tratto attivo del disco. Le seghe 
    circolari a pendolo e simili devono essere inoltre provviste di un dispositivo 
    di sicurezza atto ad impedire che la lama possa uscire fuori dal banco dalla 
    parte del lavoratore in caso di rottura dell’organo tirante.
    
    5.5.6
    Le pialle a filo devono avere il portalame di forma 
    cilindrica e provvisto di scanalature di larghezza non superiore a 12 millimetri 
    per l’eliminazione dei trucioli.
    La distanza fra i bordi dell’apertura del banco di lavoro 
    e il filo tagliente delle lame deve essere limitata al minimo indispensabile 
    rispetto alle esigenze della lavorazione.
    Le pialle a filo devono inoltre essere provviste di 
    un riparo registrabile a mano o di altro idoneo dispositivo per la copertura 
    del portalame o almeno del tratto di questo eccedente la zona di lavorazione 
    in relazione alle dimensioni ed alla forma del materiale da piallare.
    
    5.5.7
    Le pialle a spessore devono essere munite di un dispositivo 
    atto ad impedire il rifiuto del pezzo o dei pezzi in lavorazione.
    
    5.5.8
    Le fresatrici da legno devono essere provviste di mezzi 
    di protezione atti ad evitare che le mani del lavoratore possano venire accidentalmente 
    in contatto con l’utensile. Tali mezzi debbono essere adatti alle singole 
    lavorazioni ed applicati sia nei lavori con guida che in quelli senza guida.
    
    5.6 Presse e cesoie 
    
 
    
 
    
    
    5.6.1
    Le presse, le trance e le macchine simili debbono essere 
    munite di ripari dispositivi atti ad evitare che le mani o altre parti del 
    corpo dei lavoratori siano offese dal punzone o da altri organi mobili lavoratori.
    Tali ripari o dispositivi, a seconda del tipo della 
    macchina o delle esigenze della lavorazione, possono essere costituiti da:
    a) schermi fissi che permettono il passaggio dei materiali 
    nella zona di lavoro pericolosa, ma non quello delle mani del lavoratore;
    b) schermi mobili di completa protezione della zona 
    pericolosa, che non consentano il movimento del punzone se non quando sono 
    nella posizione di chiusura;
    c) apparecchi scansamano comandati automaticamente dagli 
    organi mobili della macchina;
    d) dispositivi che impediscano la discesa del punzone 
    quando le mani o altre parti del corpo dei lavoratori si trovino in posizione 
    di pericolo.
    3. I dispositivi di sicurezza consistenti nel comando 
    obbligato della macchina per mezzo di due organi da manovrarsi contemporaneamente 
    con ambo le mani, possono essere ritenuti sufficienti soltanto nel caso che 
    alla macchina sia addetto un solo lavoratore. I suddetti ripari e dispositivi 
    di sicurezza possono essere omessi quando la macchina sia provvista di apparecchi 
    automatici o semi automatici di alimentazione.
    
    5.6.2
    Nei lavori di meccanica minuta con macchine di piccole 
    dimensioni, qualora l’applicazione di uno dei dispositivi indicati al punto 
    4.6.1 o di altri dispositivi di sicurezza non risulti praticamente possibile, 
    i lavoratori, per le operazione di collocamento e ritiro dei pezzi in lavorazione, 
    debbono essere forniti e fare uso di adatti attrezzi di lunghezza sufficiente 
    a mantenere le mani fuori della zona di pericolo.
    
    5.6.3
    L’applicazione di ripari o dispositivi di sicurezza, 
    in conformità a quanto stabilisce il punto 5.6.1, può essere omessa per le 
    presse o macchine simili mosse direttamente dalla persona che le usa, senza 
    intervento diretto indiretto di motori nonché per le presse comunque azionate 
    a movimento lento, purché le eventuali condizioni di pericolo siano eliminate 
    mediante altri dispositivi o accorgimenti.
    
    5.6.4
    Le presse meccaniche alimentate a mano debbono essere 
    munite di dispositivo antiripetitore del colpo.
    
    5.6.5
    Le presse a bilanciere azionate a mano, quando il volano 
    in movimento rappresenti un pericolo per il lavoratore, debbono avere le masse 
    rotanti protette mediante schermo circolare fisso o anello di guardia solidale 
    con le masse stesse.
    
    5.6.6
    Le cesoie a ghigliottina mosse da motore debbono essere 
    provviste di dispositivo atto ad impedire che le mani o altre parti del corpo 
    dei lavoratori addetti possano comunque essere offesi dalla lama, a meno che 
    non siano munite di alimentatore automatico o meccanico che non richieda l’introduzione 
    delle mani o altre parti del corpo nella zona di pericolo.
    
    5.6.7
    Le grandi cesoie a ghigliottina cui sono addetti contemporaneamente 
    due o più lavoratori debbono essere provviste di dispositivi di comando che 
    impegnino ambo le mani degli stessi per tutta la durata della discesa della 
    lama, a meno che non siano adottati altri efficaci mezzi di sicurezza.
    
    5.6.8
    Le cesoie a coltelli circolari, quando questi ultimi 
    sono accessibili e pericolosi, debbono essere provviste di cuffia o di schermi 
    o di altri mezzi idonei di protezione applicati alla parte di coltello soprastante 
    il banco di lavoro ed estendersi quanto più vicino possibile alla superficie 
    del materiale in lavorazione. Anche le parti dei coltelli sottostanti il banco 
    devono essere protette.
    
    5.6.9
    Le cesoie a tamburo portacoltelli e simili debbono essere 
    provviste di mezzi di protezione, che impediscano ai lavoratori di raggiungere 
    con le mani i coltelli in moto.
    
    5.7 Frantoi, disintegratori, molazze 
    e polverizzatori 
 
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    5.7.1 Gli organi lavoratori dei frantoi, dei disintegratori, 
    dei polverizzatori e delle macchine simili, i quali non siano completamente 
    chiusi nell’involucro esterno fisso della macchina e che presentino pericolo, 
    debbono essere protetti mediante idonei ripari, che possono essere costituiti 
    anche da robusti parapetti collocati a sufficiente distanza dagli organi da 
    proteggere.
    
    5.7.2
    I molini a palle e le macchine simili debbono essere 
    segregati mediante barriere o parapetti posti a conveniente distanza, ogni 
    qualvolta i loro elementi sporgenti vengano a trovarsi, durante la rotazione, 
    a meno di metri due di altezza dal pavimento.
    
    5.7.3
    Qualora per esigenze tecniche le aperture di alimentazione 
    dei frantoi, dei disintegratori e delle macchine simili, non possano essere 
    provviste di protezioni fisse complete, possono essere adottate protezioni 
    rimovibili o spostabili, le quali debbono essere rimesse al loro posto o in 
    posizione di difesa non appena sia cessata l’esigenza che ne ha richiesto 
    la rimozione.
    In ogni caso il posto di lavoro o di manovra dei lavoratori 
    deve essere sistemato o protetto in modo da evitare cadute entro l’apertura 
    di alimentazione o offese da parte degli organi in moto.
    
    5.7.4
    Le molazze e le macchine simili debbono essere circondate 
    da un riparo atto ad evitare possibili offese dagli organi lavoratori in moto.
    Le aperture di scarico della vasca debbono essere costruite 
    o protette in modo da impedire che le mani dei lavoratori possano venire in 
    contatto con gli organi mobili della macchina.
    
    5.8 Macchine per centrifugare e 
    simili 
 
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    5.8.1 Le macchine per centrifugare e simili debbono 
    essere usate entro i limiti di velocità e di carico stabiliti dal costruttore. 
    Tali limiti debbono risultare da apposita targa ben visibile applicata sulla 
    macchina e debbono essere riportati su cartello con le istruzioni per l’uso, 
    affisso presso la macchina.
    
    5.8.2
    Le macchine per centrifugare in genere, quali gli idroestrattori 
    e i separatori a forza centrifuga, debbono essere munite di solido coperchio 
    dotato del dispositivo di blocco previsto al punto 6.3 parte I e di freno 
    adatto ed efficace.
    Qualora, in relazione al particolare uso della macchina, 
    non sia tecnicamente possibile applicare il coperchio, il bordo dell’involucro 
    esterno deve sporgere di almeno tre centimetri verso l’interno rispetto a 
    quello del paniere.
    
    5.9 Laminatoi, rullatrici, calandre 
    e cilindri 
 
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    5.9.1 Nelle macchine con cilindri lavoratori e alimentatori 
    accoppiati e sovrapposti, o a cilindro contrapposto a superficie piana fissa 
    o mobile, quali laminatoi, rullatrici, calandre, molini a cilindri, raffinatrici, 
    macchine tipografiche a cilindri e simili, la zona di imbocco, qualora non 
    sia inaccessibile, deve essere efficacemente protetta per tutta la sua estensione, 
    con riparo per impedire la presa e il trascinamento delle mani o di altre 
    parti del corpo del lavoratore.
    Qualora per esigenze della lavorazione non sia possibile 
    proteggere la zona di imbocco, le macchine di cui al primo comma debbono essere 
    provviste di un dispositivo che, in caso di pericolo, permetta, mediante agevole 
    manovra, di conseguire il rapido arresto dei cilindri.
    Inoltre, per quanto necessario ai fini della sicurezza 
    e tecnicamente possibile, il lavoratore deve essere fornito e fare uso di 
    appropriati attrezzi che gli consentano di eseguire le operazioni senza avvicinare 
    le mani alla zona pericolosa.
    Le disposizioni del presente punto non si applicano 
    nei casi in cui, in relazione alla potenza, alla velocità, alle caratteristiche 
    ed alle dimensioni delle macchine, sia da escludersi il pericolo previsto 
    dal primo comma.
    
    5.9.2 I laminatoi e le calandre che, in relazione alle 
    loro dimensioni, potenza, velocità o altre condizioni, presentano pericoli 
    specifici particolarmente gravi, quali i laminatoi (mescolatori) per gomma, 
    le calandre per foglie di gomma e simili, debbono essere provvisti di un dispositivo 
    per l’arresto immediato dei cilindri avente l’organo di comando conformato 
    e disposto in modo che l’arresto possa essere conseguito anche mediante semplice 
    e leggera pressione di una qualche parte del corpo del lavoratore nel caso 
    che questi venga preso con le mani dai cilindri in moto. Il dispositivo di 
    arresto di cui al comma precedente oltre al freno deve comprendere anche un 
    sistema per la contemporanea inversione del moto dei cilindri prima del loro 
    arresto definitivo.
    
    5.10 Apritoii, battitoi, carde, 
    sfilacciatrici, pettinatrici e macchine simili 
 
    ![]()
    
    5.10.1
    Gli organi lavoratori degli apritoi, dei battitoi, delle 
    carde, delle sfilacciatrici, delle pettinatrici e delle altre macchine pericolose 
    usate per la prima lavorazione delle fibre e delle materie tessili, quali 
    catene a punta, aspi, rulli, tamburi a denti o con guarnizioni a punta e coppie 
    di cilindri, devono essere protetti mediante custodie conformate e disposte 
    in modo da rendere impossibile il contatto con essi delle mani e delle altre 
    parti del corpo dei lavoratori.
    Tali custodie, qualora non siano costituite dallo stesso 
    involucro esterno fisso della macchina, devono, salvo quanto è disposto nel 
    punto 4.10.2, essere fissate mediante viti, bulloni o altro idoneo mezzo.
    
    5.10.2 Le custodie degli organi lavoratori delle macchine 
    indicate nel punto 4.10.1 e le loro parti, che, durante il lavoro, richiedono 
    di essere aperte o spostate, devono essere provviste del dispositivo di blocco 
    previsto al punto 6.3 parte I.
    Lo stesso dispositivo deve essere applicato anche ai 
    portelli delle aperture di visita, di pulitura e di estrazione dei rifiuti 
    di lavorazione, qualora gli organi lavoratori interni possano essere inavvertitamente 
    raggiunti dai lavoratori.
    
    5.10.3 Le aperture di carico e scarico delle macchine 
    indicate al primo comma al punto 5.10.1 devono avere una forma tale ed essere 
    disposte in modo che i lavoratori non possano, anche accidentalmente, venire 
    in contatto con le mani o con altre parti del corpo con gli organi lavoratori 
    o di movimento interni della macchina.
    
    5.10.4 La zona di imbocco dei cilindri alimentatori 
    delle macchine indicate al primo comma al punto 5.10.1, escluse le carde e 
    le pettinatrici, deve essere resa inaccessibile mediante griglia o custodia 
    chiusa anche lateralmente, estendendosi fino a metri uno di distanza dall’imbocco 
    dei cilindri, o protetta con rullo folle che eviti il pericolo di presa delle 
    mani o di altre parti del corpo fra i cilindri, o munita di altro idoneo dispositivo 
    di sicurezza.
    Se la griglia o custodia non è fissa, essa deve essere 
    provvista del dispositivo di blocco previsto al punto 6.3 parte I.
    
    5.11 Macchine per filare e simili 
    
 
    
 
    
    
    5.11.1
    Le custodie mobili degli ingranaggi, delle cremagliere 
    e degli altri organi di movimento pericolosi degli stiratoi dei banchi a fusi, 
    dei filatoi, dei binatoi, dei ritorcitoi e delle altre macchine tessili simili, 
    nonché gli sportelli delle aperture di accesso agli stessi organi eventualmente 
    ricavate nell’involucro esterno della macchina, devono essere provviste del 
    dispositivo di blocco previsto al punto 6.3 parte I, qualora debbano essere 
    aperte o rimosse durante il lavoro e gli organi pericolosi possano essere 
    inavvertitamente raggiunti dal lavoratore.
    
    5.11.2
    L’imbocco della coppia di tamburi longitudinali di comando 
    di fusi dei filatoi e dei ritorcitoi continui ad anello ad aletta ed a campana, 
    deve essere protetto, alle due estremità, mediante schermo e, longitudinalmente, 
    con sbarre sulle due fronti della macchina o con un riparo disposto nella 
    zona angolare formata dai due cilindri oppure con altro mezzo idoneo.
    
    5.11.3
    1. Il montaggio sui tamburi delle macchine indicate 
    nel punto 5.11.2 delle funicelle di comando dei fusi deve essere fatto a macchina 
    ferma.
    2. È tuttavia consentito il montaggio a macchina in 
    moto, ferma restando l’osservanza delle disposizioni del punto 5.11.2, a condizione 
    che all’operazione sia adibito personale esperto fornito di appositi attrezzi, 
    quali anello o asticciola con gancio.
    
    5.11.4
    I filatoi automatici intermittenti devono essere provvisti 
    di:
    a) staffe fisse alle ruote del carro distanti non più 
    di 6 millimetri dalle rotaie, allo scopo di evitare lo schiacciamento dei 
    piedi fra la ruota e la rotaia;
    b) dispositivi, quali tamponi retrattili o altri equivalenti, 
    atti ad evitare lo schiacciamento degli arti inferiori tra il carro ed il 
    tampone di arresto, salvo il caso in cui questi siano disposti al disotto 
    del banco dei cilindri alimentatori ed in posizione tale per cui non risultino 
    facilmente accessibili;
    c) custodie complete delle varie pulegge a gola dei 
    comandi che non risultino già inaccessibili, atte a impedire ogni contatto 
    con i punti di avvolgimento delle funi;
    d) custodia cilindrica al nasello di arresto della bacchetta, 
    allo scopo di evitare lo schiacciamento delle mani fra lo stesso nasello e 
    l’albero della controbacchetta.
    
    5.12 Telai meccanici di tessitura 
    
 
    
 
    
    
    5.12.1
    I telai meccanici di tessitura e telai meccanici per 
    la fabbricazione di tele o tessuti metallici o di altre materie devono essere 
    provvisti di apparecchio guidanavetta applicato alla cassa battente, atto 
    ad impedire la fuoruscita della navetta dalla sua sede di corsa. Quando l’applicazione 
    del guidanavetta può riuscire dannosa per il prodotto, come nei casi di fabbricazione 
    dei tessuti molto leggeri e con l’ordito molto debole o quando la velocità 
    della navetta è molto limitata, l’apparecchio guidanavetta può essere sostituito 
    da reti intelaiate, poste sui fianchi del telaio, atte ad arrestare la navetta 
    in caso di fuoruscita.
    
    5.12.2
    L’apparecchio guidanavetta di cui al primo comma del 
    punto 5.12.1 deve essere applicato:
    a) ai telai da cotone, lino, canapa e juta, che battono 
    più di 80 colpi al minuto primo o aventi una luce pettine maggiore di m. 1,60, 
    anche se usati per la fabbricazione di tessuti di altre fibre o misti, ad 
    eccezione dei telai adibiti alla fabbricazione dei tessuti leggeri di fantasia, 
    per i quali l’applicazione del guidanavetta è facoltativa;
    b) ai telai da lana che battono più di 100 colpi al 
    minuto primo o aventi luce pettine maggiore di m. 2, anche se adibiti alla 
    fabbricazione di tessuti di altre fibre o misti.
    
    5.12.3
    L’apparecchio guidanavetta di cui al primo comma del 
    punto 5.12.1, deve essere tale che:
    a) se mobile, assuma automaticamente la posizione di 
    lavoro (posizione attiva di protezione) non appena il telaio è messo in moto;
    b) le due estremità laterali non distino dalla scatola 
    delle navette più di mezza lunghezza di navetta. L’efficienza del suddetto 
    apparecchio deve essere assicurata mediante una costante ed accurata manutenzione.
    
    5.12.4
    Non sono ammessi apparecchi guidanavette costituiti 
    da una unica barra avente un diametro inferiore a:
    a) 12 millimetri se i tratti liberi della barra non 
    hanno una lunghezza superiore a 75 centimetri;
    b) 14 millimetri se i tratti liberi della barra hanno 
    una lunghezza compresa tra i 75 centimetri e un metro;
    c) 20 millimetri se i tratti liberi della barra hanno 
    una lunghezza superiore a un metro.
    Ove la sezione della barra sia diversa dalla circolare, 
    le sue dimensioni devono essere tali da offrire resistenza e rigidità corrispondenti.
    
    5.12.5
    Le reti paranavetta, di cui al secondo comma del punto 
    4.12.1, devono avere le seguenti dimensioni minime:
    a) cm. 50 x 50 per telai fino a m. 1,20 di luce pettine;
    b) cm. 40 x 60 per telai con luce pettine da m. 1,21 
    a m. 1,60;
    c) cm. 70 x 70 per telai con luce pettine superiore 
    a m. 1,60.
    Dette reti devono essere disposte il più vicino possibile 
    alle due testate del telaio, immediatamente al di sopra della costola inferiore 
    del pettine e davanti a questo quando si trovi nella sua posizione estrema 
    posteriore.
    Le reti paranavetta possono essere omesse alle testate 
    dei telai prospicienti pareti cieche, purché non vi sia possibilità di passaggio.
    
    5.12.5
    I pesi delle leve di pressione del subbio del tessuto 
    ed i pesi del freno del subbio dell’ordito dei telai meccanici di tessitura 
    e telai meccanici per la fabbricazione di tele o tessuti metallici o di altre 
    materie devono essere assicurati con mezzi idonei ad evitarne la caduta.
    
    5.12.6
    Gli impianti di tessitura devono essere attrezzati con 
    mezzi che permettano di eseguire in modo sicuro il montaggio e lo smontaggio 
    sia del subbio del tessuto, che del subbio dell’ordito.
    
    5.13 Macchine diverse 
    
 
    
 
    
    
    5.13.1
    Nelle ammorbidatrici per canapa e nelle distenditrici 
    per juta, l’imbocco dei cilindri deve essere protetto lateralmente con ripari 
    fissi alti m. 1,30 da terra, estesi fino a cm. 70 dall’imbocco stesso. Lo 
    scarico delle stesse macchine deve essere protetto con un riparo fisso atto 
    ad impedire che, nel movimento retrogrado, le mani del lavoratore possano 
    essere prese dai cilindri.
    
    5.13.2
    Le macchine di rottura per strappamento delle mannelle 
    di canapa e juta, alimentate a mano devono avere la caviglia fissa e l’albero 
    a sezione quadrata di avvolgimento disposti a sbalzo, con gli assi normali 
    al fronte di lavoro.
    
    5.13.3
    Le bobine delle macchine automatiche per la fabbricazione 
    di corde di fibre tessili o di corde metalliche, devono essere provviste di 
    coperchio o cuffia di protezione che impediscano la fuoruscita delle bobine 
    e siano muniti del dispositivo di blocco previsto al punto 6.3 parte I. Quando 
    le dimensioni della parte rotante della macchina sono rilevanti, la protezione 
    può essere costituita da schermi o reti metalliche di altezza, forma e resistenza 
    atti ad impedire il contatto dei lavoratori con le parti rotanti e a trattenere 
    le bobine in caso di sfuggita.
    
    5.13.4
    Le macchine a motore per cucire con filo devono essere 
    provviste, compatibilmente con le esigenze tecniche della lavorazione, di 
    una protezione dell’ago per evitare lesioni alle dita del lavoratore.
    
    5.13.5
    Le macchine a motore per cucire con graffe, quando non 
    siano ad alimentazione automatica, devono essere provviste di un riparo che 
    impedisca alle dita del lavoratore di trovarsi nella zona pericolosa.
    
    5.13.6
    Le bobine delle macchine per trafilare fili metallici 
    devono essere provviste di un dispositivo, azionabile direttamente dal lavoratore, 
    che consenta l’arresto immediato della macchina in caso di necessità.
    
    5.13.7
    Le macchine con cilindro a lame elicoidali, quali le 
    rasatrici, le depilatrici, le scarnitrici e le distenditrici, devono essere 
    provviste di cuffia di protezione al di sopra del cilindro portalame, la quale 
    lasci scoperto il tratto strettamente necessario per la lavorazione.
    Quando la cuffia non sia fissa, deve essere munita del 
    dispositivo di blocco previsto al punto 6.3 parte I.
    
    5.13.8
    Nelle trebbiatrici sprovviste di alimentatore automatico 
    dei covoni, il vano d’imbocco del battitore deve essere munito di tavolette 
    fermapiedi alte almeno 15 centimetri e di un coperchio cernierato che abbia 
    nella parte posteriore un dispositivo di arresto che limiti l’ampiezza necessaria 
    per la normale introduzione del covone.
    
    5.13.9
    Sulle trebbiatrici, la parete anteriore della fossetta 
    ove prende posto l’imboccatore, deve essere completata da un robusto parapetto 
    provvisto di un dispositivo di blocco, che permetta di spostare la traversa 
    orizzontale nei limiti di altezza, a partire dal fondo, compresi fra un minimo 
    di 70 centimetri ed un massimo di 90 centimetri.
    
    5.13.10
    Il piano superiore di servizio nella trebbiatrice deve 
    essere munito ai bordi di sponde alte almeno 50 centimetri.
    L’accesso a detto piano deve effettuarsi mediante scale 
    a mano munite di ganci di trattenuta e aventi un montante prolungato di almeno 
    m. 0,80 oltre il piano stesso.
    v 5.13.11
    Le trebbiatrici su ruote devono essere corredate di 
    freni efficienti e di calzatoie di legno per assicurarne la stabilità durante 
    il lavoro.
    
    5.13.12
    Le macchine per riempire bottiglie di vetro con liquidi 
    sotto pressione devono essere provvisti di schermi atti a trattenere i frammenti 
    di vetro in caso di scoppio della bottiglia. Detti schermi devono essere adottati 
    anche per le operazioni di chiusura delle bottiglie quando per queste operazioni 
    esistono fondati pericoli di scoppio.
    
    4.13.13
    Le macchine tipografiche a platina e le macchine simili 
    che non siano munite di alimentatore automatico devono essere provviste di 
    un dispositivo atto a determinare l’arresto automatico della macchina per 
    semplice urto della mano del lavoratore, quando questa venga a trovarsi in 
    posizione di pericolo fra la tavola fissa e il piano mobile, ovvero devono 
    essere munite di altro idoneo dispositivo di sicurezza di riconosciuta efficacia.
    
    5.13.14
    Le presse fustellatrici che richiedono il collocamento 
    a mano delle fustelle fra le due piastre devono essere attrezzate con fustelle 
    di altezza non inferiore a 50 millimetri munite di bordo sporgente, allo scopo 
    di consentirne l’uso senza pericolo per le mani. La disposizione di cui al 
    primo comma non è obbligatoria quando l’applicazione delle fustelle sul materiale 
    in lavorazione è effettuata a piastre di pressione spostate e quindi in condizioni 
    non pericolose.
    
    5.13.15
    I compressori devono essere provvisti di una valvola 
    di sicurezza tarata per la pressione massima di esercizio e di dispositivo 
    che arresti automaticamente il lavoro di compressione al raggiungimento della 
    pressione massima d’esercizio.
    
    5.14 Impianti ed operazioni di 
    saldatura o taglio ossiacetilenica ossidrica, elettrica e simili 
    
 
    
 
    
    
    5.14.1
    Fra gli impianti di combustione o gli apparecchi a fiamma 
    ed i generatori gasometri di acetilene deve intercorrere una distanza di almeno 
    10 metri, riducibili a 5 metri, nei casi in cui i generatori o gasometri siano 
    protetti contro le scintille e l’irradiamento del calore o usati per lavori 
    all’esterno
    
    5.14.2
    Sulle derivazioni di gas acetilene o di altri gas combustibili 
    di alimentazione nel cannello di saldatura deve essere inserita una valvola 
    idraulica o altro dispositivo di sicurezza che corrisponda ai seguenti requisiti:
    a) impedisca il ritorno di fiamma e l’afflusso dell’ossigeno 
    o dell’aria nelle tubazioni del gas combustibile;
    b) permetta un sicuro controllo, in ogni momento del 
    suo stato di efficienza;
    c) sia costruito in modo da non costituire pericolo 
    in caso di eventuale scoppio per ritorno di fiamma.
    
    5.14.4
    Gli apparecchi per saldatura elettrica o per operazioni 
    simili devono essere provvisti di interruttore omnipolare sul circuito primario 
    di derivazione della corrente elettrica.
    
    5.14.5
    Quando la saldatura od altra operazione simile non è 
    effettuata con saldatrice azionata da macchina rotante di conversione, è vietato 
    effettuare operazioni di saldatura elettrica con derivazione diretta 10154 
    della corrente della normale linea di distribuzione senza l’impiego di un 
    trasformatore avente l’avvolgimento secondario isolato dal primario.
    
    5.15 Forni e stufe di essiccamento 
    o di maturazione 
 
    ![]()
    
    5.15.1 Le bocche di carico e le altre aperture esistenti 
    nelle pareti dei forni, quando, per le loro posizioni e dimensioni, costituiscono 
    pericolo nell’interno, devono essere provviste di solide difese.
    
    5.15.2 Le stufe di essiccamento o di maturazione, accessibili 
    per le operazioni connesse con il loro esercizio, devono essere provviste 
    di porte apribili anche dall’interno.
    
    5.16 Impianti macchine ed apparecchi 
    elettrici 
 
    ![]()
    
    5.16.1 Le macchine e gli apparecchi elettrici devono 
    portare l’indicazione della tensione, dell’intensità e del tipo di corrente 
    e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l’uso.
    
    5.16.2 Le macchine ed apparecchi elettrici mobili o 
    portatili devono essere alimentati solo da circuiti a bassa tensione.
    Può derogarsi per gli apparecchi di sollevamento, per 
    i mezzi di trazione, per le cabine mobili di trasformazione e per quelle macchine 
    ed apparecchi che, in relazione al loro specifico impiego, debbono necessariamente 
    essere alimentati ad alta tensione.
    
    5.16.3 Gli utensili elettrici portatili e le macchine 
    e gli apparecchi mobili con motore elettrico incorporato, alimentati a tensione 
    superiore a 25 V verso terra se alternata ed a 50 V verso terra se continua, 
    devono avere l’involucro metallico collegato a terra. L’attacco del conduttore 
    di terra deve essere realizzato con spinotto ed alveolo supplementari facenti 
    parte della presa di corrente o con altro idoneo sistema di collegamento.
    
    5.16.4 Gli utensili elettrici portatili e gli apparecchi 
    elettrici mobili devono avere un isolamento supplementare di sicurezza fra 
    le parti interne in tensione e l’involucro metallico esterno. 
    
    Allegato VI - Disposizioni concernenti 
    l'uso delle attrezzature di lavoro 
 
    
 
    
    
    Osservazione preliminare
    
    Le disposizioni del presente allegato si applicano allorché 
    esiste, per l'attrezzatura di lavoro considerata, un rischio corrispondente.
    
    1 Disposizioni generali applicabili 
    a tutte le attrezzature di lavoro
    
    1.1 Le attrezzature di lavoro devono essere installate, 
    disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori 
    e per le altre persone, ad esempio facendo in modo che vi sia sufficiente 
    spazio disponibile tra i loro elementi mobili e gli elementi fissi o mobili 
    circostanti e che tutte le energie e sostanze utilizzate o prodotte possano 
    essere addotte e/o estratte in modo sicuro.
    
    1.2 Le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrezzature 
    di lavoro devono essere realizzate in modo sicuro, in particolare rispettando 
    le eventuali istruzioni d'uso del fabbricante.
    
    1.3 Illuminazione
    
    1.3.1 Le zone di azione delle macchine operatrici e 
    quelle dei lavori manuali, i campi di lettura o di osservazione degli organi 
    e degli strumenti di controllo, di misure o indicatori in genere e ogni luogo 
    od elemento che presenti un particolare pericolo di infortunio o che necessiti 
    di una speciale sorveglianza, devono essere illuminati in modo diretto con 
    mezzi particolari.
    
    1.3.2. Nei casi in cui, per le esigenze tecniche di 
    particolari lavorazioni o procedimenti, non sia possibile illuminare adeguatamente 
    i posti indicati al punto precedente, si devono adottare adeguate misure dirette 
    ad eliminare i rischi derivanti dalla mancanza o dalla insufficienza della 
    illuminazione.
    
    1.4 Avviamento 
 
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    Ogni inizio ed ogni ripresa di movimento dei motori 
    che azionano macchine complesse o più macchine contemporaneamente devono essere 
    preceduti da un segnale acustico convenuto, distintamente percettibile nei 
    luoghi dove vi sono trasmissioni e macchine dipendenti, associato, se necessario, 
    ad un segnale ottico. Un cartello indicatore richiamante l’obbligo stabilito 
    dal presente punto e le relative modalità, deve essere esposto presso gli 
    organi di comando della messa in moto del motore.
    
    1.5 Rischio di proiezione di oggetti
    
    Nelle operazioni di scalpellatura, sbavatura, taglio 
    di chiodi e in genere nei lavori eseguiti mediante utensili a mano o a motore, 
    che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, 
    si devono predisporre schermi o adottare altre misure atte ad evitare che 
    le materie proiettate abbiano a recare danno alle persone.
    
    1.6 Rischi dovuti agli elementi 
    mobili 
 
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    1.6.1 È vietato pulire, oliare o ingrassare a mano gli 
    organi e gli elementi in moto di attrezzature di lavoro, a meno che ciò non 
    sia richiesto da particolari esigenze tecniche, nel quale caso deve essere 
    fatto uso di mezzi idonei ad evitare ogni pericolo.
    Del divieto stabilito dal presente punto devono essere 
    resi edotti i lavoratori mediante avvisi chiaramente visibili.
    
    1.6.2 È vietato compiere su organi in moto qualsiasi 
    operazione di riparazione o registrazione.
    Qualora sia necessario eseguire tali operazioni durante 
    il moto, si devono adottare adeguate cautele a difesa dell’incolumità del 
    lavoratore.
    Del divieto indicato nel primo comma devono essere resi 
    edotti i lavoratori mediante avvisi chiaramente visibili.
    
    1.6.3 Quando un motore, per le sue caratteristiche di 
    costruzione, costituisce un pericolo per chi lo avvicina, deve essere installato 
    in apposito locale o recintato o comunque protetto.
    L’accesso ai locali o ai recinti dei motori deve essere 
    vietato a coloro che non vi sono addetti ed il divieto deve essere richiamato 
    mediante apposito avviso.
    
    1.7 Rischio di caduta di oggetti
    
    Durante il lavoro su scale o in luoghi sopraelevati, 
    gli utensili, nel tempo in cui non sono adoperati, devono essere tenuti entro 
    apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta.
    
    1.8 Materie e prodotti pericolosi 
    e nocivi 
 
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    1.8.1 Presso le macchine e gli apparecchi dove sono 
    effettuate operazioni che presentano particolari pericoli, per prodotti o 
    materie: infiammabili, esplodenti, corrosivi, a temperature dannose, asfissianti, 
    irritanti, tossici o infettanti, taglienti o pungenti, devono essere esposte 
    le disposizioni e le istruzioni concernenti la sicurezza delle specifiche 
    lavorazioni.
    
    1.8.2 Nella fabbricazione, manipolazione, deposito e 
    trasporto di materie infiammabili od esplodenti e nei luoghi ove vi sia pericolo 
    di esplosione o di incendio per la presenza di gas, vapori o polveri esplosivi 
    o infiammabili, gli impianti, le macchine, gli attrezzi, gli utensili ed i 
    meccanismi in genere non devono nel loro uso dar luogo a riscaldamenti pericolosi 
    o a produzione di scintille.
    
    1.8.3 Per la lubrificazione delle macchine o parti di 
    macchine o apparecchi in contatto con materie esplodenti o infiammabili, devono 
    essere usati lubrificanti di natura tale che non diano luogo a reazioni pericolose 
    in rapporto alla costituzione ed alle caratteristiche delle materie stesse.
    
    1.8.4 L’accesso per i normali lavori di manutenzione 
    e riparazione a parti di impianti, apparecchi, macchine, pali e simili deve 
    essere reso sicuro ed agevole mediante l’impiego di mezzi appropriati, quali 
    andatoie, passerelle, scale, staffe o ramponi montapali o altri idonei dispositivi.
    
    1.9 Rischio da spruzzi e investimento 
    da materiali incandescenti
    
    1.9.1 I lavoratori addetti alle operazioni di colata 
    e quelli che possono essere investiti da spruzzi di metallo fuso o di materiali 
    incandescenti devono essere protetti mediante adatti schermi o con altri mezzi.
    
    1.9.2 Nelle installazioni in cui la colata avviene entro 
    canali o fosse o spazi comunque delimitati del pavimento devono essere predisposte 
    idonee difese o altre misure per evitare che i lavoratori vengano a contatto 
    con il materiale fuso, nonché per permettere loro il rapido allontanamento 
    dalla zona di pericolo nel caso di spandimento dello stesso materiale sul 
    pavimento.
    
    2 Disposizioni concernenti l’uso 
    delle attrezzature di lavoro mobili, semoventi o no. 
 
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    2.1 La conduzione di attrezzature di lavoro semoventi 
    è riservata ai lavoratori che abbiano ricevuto un'adeguata formazione per 
    la guida di tali attrezzature di lavoro.
    
    2.2 Se un'attrezzatura di lavoro manovra in una zona 
    di lavoro, devono essere stabilite e rispettate apposite regole di circolazione.
    
    2.3 Si devono prendere misure organizzative atte e evitare 
    che lavoratori a piedi si trovino nella zona di attività di attrezzature di 
    lavoro semoventi. Qualora la presenza di lavoratori a piedi sia necessaria 
    per la buona esecuzione dei lavori, si devono prendere misure appropriate 
    per evitare che essi siano feriti dalle attrezzature.
    
    2.4 L'accompagnamento di lavoratori su attrezzature 
    di lavoro mobili mosse meccanicamente è autorizzato esclusivamente su posti 
    sicuri predisposti a tal fine. Se si devono effettuare dei lavori durante 
    lo spostamento, la velocità dell'attrezzatura deve, all'occorrenza, essere 
    adeguata.
    
    2.5 Le attrezzature di lavoro mobili dotate di un motore 
    a combustione possono essere utilizzate nella zona di lavoro soltanto qualora 
    sia assicurata una quantità sufficiente di aria senza rischi per la sicurezza 
    e la salute dei lavoratori.
    
    2.6 Davanti alle uscite dei locali e alle vie che immettono 
    direttamente ed immediatamente in una via di transito dei mezzi meccanici 
    devono essere disposte barriere atte ad evitare investimenti e, quando ciò 
    non sia possibile, adeguate segnalazioni.
    
    2.7 I segnali indicanti condizioni di pericolo nelle 
    zone di transito e quelli regolanti il traffico dei trasporti meccanici su 
    strada o su rotaia devono essere convenientemente illuminati durante il servizio 
    notturno.
    
    2.8 Le vie di transito che, per lavori di riparazione 
    o manutenzione in corso o per guasti intervenuti, non sono percorribili senza 
    pericolo, devono essere sbarrate.
    Apposito cartello deve essere posto ad indicare il divieto 
    di transito.
    
    2.9 Durante l'esecuzione di lavoro di riparazione o 
    manutenzione su linee di transito su rotaie percorse da mezzi meccanici, quando 
    il traffico non è sospeso o la linea non è sbarrata, una o più persone devono 
    essere esclusivamente incaricate di segnalare ai lavoratori l'avvicinarsi 
    dei convogli ai posti di lavoro.
    
    2.10 Quando uno o più veicoli sono mossi da un mezzo 
    meccanico il cui conducente non può, direttamente o a mezzo di altra persona 
    sistemata su uno di essi, controllarne il percorso, i veicoli devono essere 
    preceduti o affiancati da un incaricato che provveda alle necessarie segnalazioni 
    per assicurare l'incolumità delle persone.
    
    2.11 E' vietato il trasporto delle persone su carrelli 
    di teleferiche o di altri sistemi di funicolari aeree costruiti per il trasporto 
    di sole cose, salvo che per le operazioni di ispezione, manutenzione e riparazione 
    e sempre che siano adottate idonee misure precauzionali, quali l'uso di cintura 
    di sicurezza, l'adozione di attacchi supplementari del carrello alla fune 
    traente, la predisposizione di adeguati mezzi di segnalazione.
    
    3 Disposizioni concernenti l’uso 
    delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare carichi 
 
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    3.1 Disposizioni di carattere generale
    
    3.1.1 I mezzi di sollevamento e di trasporto devono 
    essere scelti in modo da risultare appropriati, per quanto riguarda la sicurezza, 
    alla natura, alla forma e al volume dei carichi al cui sollevamento e trasporto 
    sono destinati, nonché alle condizioni d’impiego con particolare riguardo 
    alle fasi di avviamento e di arresto.
    
    3.1.2 Le funi e le catene debbono essere sottoposte 
    a controlli trimestrali in mancanza di specifica indicazione da parte del 
    fabbricante.
    
    3.1.3 Le attrezzature di lavoro smontabili o mobili 
    che servono a sollevare carichi devono essere utilizzate in modo tale da garantire 
    la stabilità dell'attrezzatura di lavoro durante il suo impiego, in tutte 
    le condizioni prevedibili e tenendo conto della natura del suolo.
    
    3.1.4 Il sollevamento di persone è permesso soltanto 
    con attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal fine.
    A titolo eccezionale, possono essere utilizzate per 
    il sollevamento di persone attrezzature non previste a tal fine a condizione 
    che si siano prese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente 
    a disposizioni di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato dei 
    mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo.
    Qualora siano presenti lavoratori a bordo dell'attrezzatura 
    di lavoro adibita al sollevamento di carichi, il posto di comando deve essere 
    occupato in permanenza. I lavoratori sollevati devono disporre di un mezzo 
    di comunicazione sicuro. Deve essere assicurata la loro evacuazione in caso 
    di pericolo.
    
    3.1.5 Devono essere prese misure per impedire che i 
    lavoratori sostino sotto i carichi sospesi, salvo che ciò sia richiesto per 
    il buon funzionamento dei lavori.
    Non è consentito far passare i carichi al di sopra di 
    luoghi di lavoro non protetti abitualmente occupati dai lavoratori.
    In tale ipotesi, qualora non sia possibile in altro 
    modo il corretto svolgimento del lavoro, si devono definire ed applicare procedure 
    appropriate.
    
    3.1.6 Gli accessori di sollevamento devono essere scelti 
    in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di presa, del dispositivo 
    di aggancio, delle condizioni atmosferiche nonché tenendo conto del modo e 
    della configurazione dell'imbracatura. Le combinazioni di più accessori di 
    sollevamento devono essere contrassegnate in modo chiaro onde consentire all'utilizzatore 
    di conoscerne le caratteristiche qualora esse non siano scomposte dopo l'uso.
    
    3.1.7 Gli accessori di sollevamento devono essere depositati 
    in modo tale da non essere danneggiati o deteriorati.
    
    3.2 Attrezzature di lavoro che 
    servono al sollevamento di carichi non guidati 
 
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    3.2.1 Quando due o più attrezzature di lavoro che servono 
    al sollevamento di carichi non guidati sono installate o montate in un luogo 
    di lavoro di modo che i loro raggi d'azione si intersecano, è necessario prendere 
    misure appropriate per evitare la collisione tra i carichi e/o elementi delle 
    attrezzature di lavoro stesse.
    
    3.2.2 Nel caso di utilizzazione di attrezzature di lavoro 
    mobili che servono al sollevamento di carichi non guidati, si devono prendere 
    misure onde evitare l'inclinarsi, il ribaltamento e, se del caso, lo spostamento 
    e lo scivolamento dell'attrezzatura di lavoro. Si deve verificare la buona 
    esecuzione di queste misure.
    
    3.2.3 Se l'operatore di un'attrezzatura di lavoro che 
    serve al sollevamento di carichi non guidati non può osservare l'intera traiettoria 
    del carico né direttamente né per mezzo di dispositivi ausiliari in grado 
    di fornire le informazioni utili, deve essere designato un capomanovra in 
    comunicazione con lui per guidarlo e devono essere prese misure organizzative 
    per evitare collisioni del carico suscettibili di mettere in pericolo i lavoratori.
    
    3.2.4 I lavori devono essere organizzati in modo tale 
    che, quando un lavoratore aggancia o sgancia manualmente un carico, tali operazioni 
    possano svolgersi con la massima sicurezza e, in particolare, che il lavoratore 
    ne conservi il controllo diretto o indiretto.
    
    3.2.5 Tutte le operazioni di sollevamento devono essere 
    correttamente progettate nonché adeguatamente controllate ed eseguite al fine 
    di tutelare la sicurezza dei lavoratori.
    In particolare, quando un carico deve essere sollevato 
    simultaneamente da due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento 
    di carichi non guidati, si deve stabilire e applicare una procedura d'uso 
    per garantire il buon coordinamento degli operatori.
    
    3.2.6 Qualora attrezzature di lavoro che servono al 
    sollevamento di carichi non guidati non possono trattenere i carichi in caso 
    di interruzione parziale o totale dell'alimentazione di energia, si devono 
    prendere misure appropriate per evitare di esporre i lavoratori ai rischi 
    relativi.
    I carichi sospesi non devono rimanere senza sorveglianza 
    salvo il caso in cui l'accesso alla zona di pericolo sia precluso e il carico 
    sia stato agganciato e sistemato con la massima sicurezza.
    
    3.2.7. L'utilizzazione all'aria aperta di attrezzature 
    di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati deve essere sospesa 
    allorché le condizioni meteorologiche si degradano ad un punto tale da mettere 
    in pericolo la sicurezza di funzionamento esponendo così i lavoratori a rischi. 
    Si devono adottare adeguate misure di protezione per evitare di esporre i 
    lavoratori ai rischi relativi e in particolare misure che impediscano il ribaltamento 
    dell'attrezzatura di lavoro.
    
    3.2.8 Quando argani, paranchi e apparecchi simili sono 
    usati per il sollevamento o la discesa dei carichi tra piani diversi di un 
    edificio attraverso aperture nei solai o nelle pareti, le aperture per il 
    passaggio del carico ai singoli piani, nonché il sottostante spazio di arrivo 
    o di sganciamento del carico stesso devono essere protetti, su tutti i lati, 
    mediante parapetti normali provvisti, ad eccezione di quello del piano terreno, 
    di arresto al piede.
    I parapetti devono essere disposti in modo da garantire 
    i lavoratori anche contro i pericoli derivanti da urti o da eventuale caduta 
    del carico di manovra.
    Gli stessi parapetti devono essere applicati anche sui 
    lati delle aperture dove si effettua il carico e lo scarico, a meno che per 
    le caratteristiche dei materiali in manovra ciò non sia possibile. In quest’ultimo 
    caso, in luogo del parapetto normale deve essere applicata una solida barriera 
    mobile, inasportabile e fissabile nella posizione di chiusura mediante chiavistello 
    o altro dispositivo. Detta barriera deve essere tenuta chiusa quando non siano 
    eseguite manovre di carico o scarico al piano corrispondente.
    
    3.2.9 Il sollevamento dei laterizi, pietrame, ghiaia 
    e di altri materiali minuti deve essere effettuato esclusivamente a mezzo 
    di benne o cassoni metallici; non sono ammesse le piattaforme semplici e le 
    imbracature.
    
    4 Disposizioni concernenti l’uso 
    delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare persone 
 
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    4.1 Sui ponti sviluppabili e simili gli operai addetti 
    devono fare uso di idonea cintura di sicurezza.
    
    4.2 I ponti sviluppabili devono essere usati esclusivamente 
    per l'altezza per cui sono costruiti, senza aggiunte di sovrastrutture.
    I ponti non devono essere spostati quando su di essi 
    si trovano lavoratori o sovraccarichi. E’ ammessa deroga quando si tratti 
    di lavori per le linee elettriche di contatto o dei ponti recanti la marcatura 
    CE o costruiti secondo le disposizioni dei decreti di cui all’art. II comma 
    3 del presente titolo, sempreché tale funzionalità risulti esplicitamente 
    prevista dal fabbricante.
    
    5 Disposizioni concernenti l’uso 
    di determinate attrezzature di lavoro 
 
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    5.1. Berte a caduta libera
    5.1.1. Le berte a caduta libera per la frantumazione 
    della ghisa, dei rottami metallici o di altri materiali debbono essere completamente 
    circondate da robuste pareti atte ad impedire la proiezione all’esterno di 
    frammenti di materiale.
    5.1.2. Anche l’accesso a tale recinto deve essere sistemato 
    in modo da rispondere allo stesso scopo.
    5.1.3. La manovra di sganciamento della mazza deve eseguirsi 
    dall’esterno del recinto o comunque da posto idoneamente protetto.
    
    5.2 Laminatoi siderurgici e simili
    5.2.1. Negli impianti di laminazione in cui si ha uscita 
    violenta del materiale in lavorazione, quali i laminatoi siderurgici e simili, 
    devono essere predisposte difese per evitare che il materiale investa i lavoratori.
    5.2.2. Quando per esigenze tecnologiche o per particolari 
    condizioni di impianto non sia possibile predisporre una efficiente difesa 
    diretta, dovranno essere adottate altre idonee misure per la sicurezza del 
    lavoro.
    
    5.3 Trebbiatrici
    Il datore di lavoro deve fornire occhiali di protezione 
    all’operaio imboccatore e ai suoi aiutanti e adatto copricapo a tutto il personale 
    addetto alla trebbiatrice.
    
    6 Rischi per Energia elettrica
    6.1 Tutte le attrezzature di lavoro debbono essere installate 
    in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un contatto 
    diretto o indiretto con la corrente elettrica.
    6.2 Apparecchi elettrici mobili e portatili
    6.2.1. Per i lavori all’aperto, ferma restando l’osservanza 
    di tutte le altre disposizioni del presente decreto relativo agli utensili 
    elettrici portatili, è vietato l’uso di utensili a tensione superiore a 220 
    V verso terra.
    6.2.2. Nei lavori in luoghi bagnati o molto umidi, e 
    nei lavori a contatto od entro grandi masse metalliche, è vietato l’uso di 
    utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V verso terra.
    6.2.3. Se l’alimentazione degli utensili nelle condizioni 
    previste dal presente punto è fornita da una rete a bassa tensione attraverso 
    un trasformatore, questo deve avere avvolgimenti, primario e secondario, separati 
    ed isolati tra loro e deve funzionare col punto mediano dell’avvolgimento 
    secondario collegato a terra.
    
    7 Materie e prodotti infiammabili 
    o esplodenti 
 
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    7.1. Nella fabbricazione, manipolazione, deposito e 
    trasporto di materie infiammabili od esplodenti e nei luoghi ove vi sia pericolo 
    di esplosione o di incendio per la presenza di gas, vapori o polveri esplosivi 
    o infiammabili, gli impianti, le macchine, gli attrezzi, gli utensili ed i 
    meccanismi in genere non devono nel loro uso dar luogo a riscaldamenti pericolosi 
    o a produzione di scintille.
    7.2. Per la lubrificazione delle macchine o parti di 
    macchine o apparecchi in contatto con materie esplodenti o infiammabili, devono 
    essere usati lubrificanti di natura tale che non diano luogo a reazioni pericolose 
    in rapporto alla costituzione ed alle caratteristiche delle materie stesse.
    
    8. Impianti ed operazioni di saldatura 
    ossiacetilenica, ossidrica e simili
    8.1. Non devono eseguirsi lavorazioni ed operazioni 
    con fiamme libere o con corpi incandescenti a meno di 5 metri di distanza 
    dai generatori o gasometri di acetilene.
    8.2. Il trasporto nell’interno delle aziende e dei locali 
    di lavoro degli apparecchi mobili di saldatura al cannello deve essere effettuato 
    mediante mezzi atti ad assicurare la stabilità dei gasogeni e dei recipienti 
    dei gas compressi o disciolti e ad evitare urti pericolosi.
    8.3. I recipienti dei gas compressi o sciolti, ad uso 
    di impianti fissi di saldatura, devono essere efficacemente ancorati, al fine 
    di evitarne la caduta accidentale.
    
    9 Macchine utensili per legno 
    e materiali affini 
 
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    La lavorazione di pezzi di piccole dimensioni alle macchine 
    da legno, ancorché queste siano provviste dei prescritti mezzi di protezione, 
    deve essere effettuata facendo uso di idonee attrezzature quali portapezzi, 
    spingitoi e simili.
    
    10 Macchine per filare e simili
    Il lavoratore che ha la responsabilità del funzionamento 
    del filatoio automatico intermittente, prima di mettere in moto la macchina, 
    deve assicurarsi che nessuna persona si trovi tra il carro mobile e il banco 
    fisso dei cilindri alimentatori.
    È vietato a chiunque di introdursi nello spazio fra 
    il carro mobile e il banco fisso dei cilindri alimentatori durante il funzionamento 
    del filatoio automatico intermittente. È altresì vietato introdursi nello 
    stesso spazio a macchina ferma senza l’autorizzazione del lavoratore addetto 
    o di altro capo responsabile.
    Le disposizioni del presente punto integrate con il 
    richiamo all’obbligo di assicurare la posizione di fermo della macchina prima 
    di introdursi tra il carro mobile e il banco fisso, devono essere rese note 
    al personale mediante avviso esposto presso la macchina.
    
    11 Impianti ed operazioni di 
    saldatura o taglio ossiacetilenica ossidrica, elettrica e simili 
    
 
    
 
    
    Il trasporto nell’interno delle aziende e dei locali 
    di lavoro degli apparecchi mobili di saldatura al cannello deve essere effettuato 
    mediante mezzi atti ad assicurare la stabilità dei gasogeni e dei recipienti 
    dei gas compressi o disciolti e ad evitare urti pericolosi.
    I recipienti dei gas compressi o sciolti, ad uso di 
    impianti fissi di saldatura, devono essere efficacemente ancorati, al fine 
    di evitarne la caduta accidentale. 
    
    Allegato VII - Verifiche di attrezzature
 
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|   Attrezzatura  | 
        Intervento/periodicità  | 
    
|   Scale aeree ad inclinazione variabile  | 
        Verifica annuale  | 
    
|   Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato  | 
        Verifica annuale  | 
    
|   Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano  | 
        Verifica biennale  | 
    
|   Ponti sospesi e relativi argani  | 
        Verifica biennale  | 
    
|   Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro x numero di giri>450 (m x giri/min)  | 
        Verifica biennale  | 
    
|   Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo con diametro x numero di giri >450 (m x giri/min)  | 
        Verifica triennale  | 
    
|   Idroestrattori a forza centrifuga operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive ad instabili, aventi diametro esterno del paniere maggiore di 500mm  | 
        Verifica annuale  | 
    
|   Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200kg materiali di tipo mobile o trasferibili , operanti in particolari settori di impiego come: costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo  | 
        Verifica annuale  | 
    
|   Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200kg materiali di tipo mobile o trasferibili, operanti in altri settori, con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni  | 
        Verifica biennale  | 
    
|   Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200kg materiali di tipo mobile o trasferibili, operanti in altri settori, con anno di fabbricazione antecedente 10 anni  | 
        Verifiche annuali  | 
    
|   Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200kg materiali di tipo fisso, operanti in particolari settori di impiego come: costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo, con anno di fabbricazione antecedente 10 anni  | 
        Verifiche annuali  | 
    
|   Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200kg materiali di tipo fisso, operanti in particolari settori di impiego come: costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo, con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni  | 
        Verifiche biennali  | 
    
|   Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200kg materiali di tipo fisso, operanti in latri settori, con anno di fabbricazione antecedente 10 anni  | 
        Verifiche biennali  | 
    
|   Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200kg materiali di tipo fisso, operanti in latri settori, con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni  | 
        Verifiche triennali  | 
    
|   Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.Lgs. 93/2000 art.3)  | 
        Verifica di funzionamento biennale  | 
    
|   Recipienti/insiemi classificati in III e IV categoria, recipienti contenenti gas instabili appartenenti alla categoria dalla I alla IV, forni per le industrie chimiche e affini, generatori e recipienti per liquidi surriscaldabili diversi dall’acqua  | 
        Verifica di integrità: decennale  | 
    
|   Attrezzature/insiemi 
          contenenti fluidi del gruppo 1 (D.Lgs. 93/2000 art.3)  | 
        Verifica 
          di funzionamento: quadriennale   | 
    
|   Attrezzature/insiemi 
          contenenti fluidi del gruppo 1 (D.Lgs. 93/2000 art.3)  | 
        Verifica 
          di funzionamento: quinquennale   | 
    
|   Attrezzature/insiemi 
          contenenti fluidi del gruppo 1 (D.Lgs. 93/2000 art.3)  | 
        Verifica 
          di funzionamento: quinquennale   | 
    
|   Attrezzature/insiemi 
          contenenti fluidi del gruppo 1 (D.Lgs. 93/2000 art.3)  | 
        Verifica 
          di funzionamento: quinquennale   | 
    
|   Attrezzature/insiemi 
          contenenti fluidi del gruppo 2 (D.Lgs. 93/2000 art.3)  | 
        Verifica 
          di funzionamento: triennale   | 
    
|   Attrezzature/insiemi 
          contenenti fluidi del gruppo 2 (D.Lgs. 93/2000 art.3)  | 
        Verifica 
          di funzionamento: quinquennale   | 
    
|   Attrezzature/insiemi 
          contenenti fluidi del gruppo 2 (D.Lgs. 93/2000 art.3)  | 
        Verifica 
          di funzionamento: biennale   | 
    
|   Attrezzature/insiemi 
          contenenti fluidi del gruppo 2 (D.Lgs. 93/2000 art.3)  | 
        Verifica di integrità: decennale  | 
    
|   Attrezzature/insiemi 
          contenenti fluidi del gruppo 2 (D.Lgs. 93/2000 art.3)  | 
        Verifica 
          di funzionamento: quinquennale   | 
    
|   Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell’acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolari superiore a 116kW  | 
        Verifica quinquennale  | 
    
    
    Allegato VIII  
 
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    1. Schema indicativo per l'inventario dei rischi 
    ai fini dell'impiego di attrezzature di protezione individuale 
|   | 
        RISCHI  | 
    ||||||
|   FISICI  | 
    |||||||
|   MECCANICI  | 
    |||||||
|   Cadute dall’alto  | 
        Urti, colpi, impatti, compressioni  | 
        Punture, tagli, abrasioni  | 
        Vibrazioni  | 
        Scivolamenti, cadute a livello  | 
    |||
|   PARTE DEL CORPO  | 
        TESTA  | 
        Cranio  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
    
|   Udito  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
    ||
|   Occhi  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
    ||
|   Vie respiratorie  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
    ||
|   Volto  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
    ||
|   Testa  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
    ||
|   ARTO SUPERIORE  | 
        Mano  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
    |
|   Braccio (parti)  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
    ||
|   ARTO INFERIORE  | 
        Piede  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
    |
|   Gamba (parti)  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
    ||
|   VARIE  | 
        Pelle  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
    |
|   Tronco/addome  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
    ||
|   Apparato gastrointestinale  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
    ||
|   Corpo intero  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
    ||
|   | 
        RISCHI  | 
    |||||||
|   FISICI  | 
    ||||||||
|   TERMICI  | 
        ELETTRICI  | 
        RADIAZIONI  | 
        RUMORE  | 
    |||||
|   Calore, fiamme  | 
        Freddo  | 
        Non ionizzanti  | 
        Ionizzanti  | 
    |||||
|   PARTE DEL CORPO  | 
        TESTA  | 
        Cranio  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
    
|   Udito  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
    ||
|   Occhi  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
    ||
|   Vie respiratorie  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
    ||
|   Volto  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
    ||
|   Testa  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
    ||
|   ARTO SUPERIORE  | 
        Mano  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
    |
|   Braccio (parti)  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
    ||
|   ARTO INFERIORE  | 
        Piede  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
    |
|   Gamba (parti)  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
    ||
|   VARIE  | 
        Pelle  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
    |
|   Tronco/addome  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
    ||
|   Apparato grastrointestinale  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
    ||
|   Corpo intero  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
    ||
|   | 
        RISCHI  | 
    |||||||
|   CHIMICI  | 
    ||||||||
|   AEROSOL  | 
        LIQUIDI  | 
        GAS, VAPORI  | 
    ||||||
|   Polveri, fibre  | 
        Fumi  | 
        Nebbie  | 
        Immersioni  | 
        Getti, Schizzi  | 
    ||||
|   PARTE DEL CORPO  | 
        TESTA  | 
        Cranio  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
    
|   Udito  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
    ||
|   Occhi  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
    ||
|   Vie respiratorie  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
    ||
|   Volto  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
    ||
|   Testa  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
    ||
|   ARTO SUPERIORE  | 
        Mano  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
    |
|   Braccio (parti)  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
    ||
|   ARTO INFERIORE  | 
        Piede  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
    |
|   Gamba (parti)  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
    ||
|   VARIE  | 
        Pelle  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
    |
|   Tronco/addome  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
    ||
|   Apparato grastrointestinale  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
    ||
|   Corpo intero  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
    ||
|   | 
        RISCHI  | 
    |||||
|   BIOLOGICI  | 
    ||||||
|   Batterie patogene  | 
        Virus patogeni  | 
        Funghi produttori di micosi  | 
        Antigeni biologici non microbici  | 
    |||
|   PARTE DEL CORPO  | 
        TESTA  | 
        Cranio  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
    
|   Udito  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
    ||
|   Occhi  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
    ||
|   Vie respiratorie  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
    ||
|   Volto  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
    ||
|   Testa  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
    ||
|   ARTO SUPERIORE  | 
        Mano  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
    |
|   Braccio (parti)  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
    ||
|   ARTO INFERIORE  | 
        Piede  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
    |
|   Gamba (parti)  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
    ||
|   VARIE  | 
        Pelle  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
    |
|   Tronco/addome  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
    ||
|   Apparato grastrointestinale  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
    ||
|   Corpo intero  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
        
  | 
    ||
    
    2. Elenco indicativo e non esauriente 
    delle attrezzature di protezione individuale
    
    Dispositivi di protezione della testa
    Caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere, 
    cantieri di lavori pubblici, industrie varie).
    Copricapo leggero per proteggere il cuoio capelluto 
    (berretti, cuffie, retine con o senza visiera).
    Copricapo di protezione (cuffie, berretti, cappelli 
    di tela cerata ecc., in tessuto, in tessuto rivestito, ecc.).
    
    Dispositivi di protezione dell'udito
    Palline e tappi per le orecchie.
    Caschi (comprendenti l'apparato auricolare).
    Cuscinetti adattabili ai caschi di protezione per l'industria.
    Cuffie con attacco per ricezione a bassa frequenza.
    Dispositivi di protezione contro il rumore con apparecchiature 
    di intercomunicazione.
    
    Dispositivi di protezione degli occhi e del viso
    Occhiali a stanghette.
    Occhiali a maschera.
    Occhiali di protezione, contro i raggi X, i raggi laser, 
    le radiazioni ultraviolette, infrarosse, visibili.
    Schermi facciali.
    Maschera e caschi per la saldatura ad arco (maschere 
    a mano, a cuffia o adattabili a caschi protettivi).
    
    Dispositivi di protezione delle vie respiratorie
    Apparecchi antipolvere, antigas e contro le polveri 
    radioattive.
    Apparecchi isolanti a presa d'aria.
    Apparecchi respiratori con maschera per saldatura amovibile.
    Apparecchi e attrezzature per sommozzatori.
    Scafandri per sommozzatori.
    
    Dispositivi di protezione delle mani e delle braccia
    - Guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, 
    tagli, vibrazioni, ecc.); contro le aggressioni chimiche, per elettricisti 
    e antitermici. 
    - Guanti a sacco.
    - Ditali.
    - Manicotti.
    - Fasce di protezione dei polsi.
    - Guanti a mezze dita.
    - Manopole.
    
    Dispositivi di protezione dei piedi e delle gambe
    Scarpe basse, scarponi, tronchetti, stivali di sicurezza.
    Scarpe a slacciamento o sganciamento rapido.
    Scarpe con protezione supplementare della punta del 
    piede;
    Scarpe e soprascarpe con suola anticalore;
    Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro 
    il calore;
    Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro 
    il freddo;
    Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro 
    le vibrazioni;
    Scarpe, stivali e soprastivali di protezione antistatici;
    Scarpe, stivali e soprastivali di protezione isolanti;
    Stivali di protezione contro le catene delle trance 
    meccaniche;
    Zoccoli;
    Ginocchiere;
    
    Dispositivi di protezione amovibili del collo del 
    piede
    Ghette;
    Suole amovibili (anticalore, antiperforazione o antitraspirazione);
    Ramponi amovibili per ghiaccio, neve, terreno sdrucciolevole.
    
    Dispositivi di protezione della pelle
    Creme protettive/pomate.
    
    Dispositivi di protezione del tronco e dell'addome
    Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro 
    le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, spruzzi di metallo fuso, ecc.);
    Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro 
    le aggressioni chimiche;
    Giubbotti termici;
    Giubbotti di salvataggio;
    Grembiuli di protezione contro i raggi x;
    Cintura di sicurezza del tronco.
    
    Dispositivi dell'intero corpo
    Attrezzature di protezione contro le cadute;
    Attrezzature cosiddette anticaduta (attrezzature complete 
    comprendenti tutti gli accessori necessari al funzionamento);
    Attrezzature con freno ”ad assorbimento di energia cinetica“ 
    (attrezzature complete comprendenti tutti gli accessori necessari al funzionamento);
    
    Dispositivo di sostegno del corpo (imbracatura di 
    sicurezza)
    
    Indumenti di protezione
    Indumenti di lavoro cosiddetti ”di sicurezza" (due 
    pezzi e tute);
    Indumenti di protezione contro le aggressioni meccaniche 
    (perforazioni, tagli, ecc.);
    Indumenti di protezione contro le aggressioni chimiche;
    Indumenti di protezione contro gli spruzzi di metallo 
    fuso e di raggi infrarossi;
    Indumenti di protezione contro il calore;
    Indumenti di protezione contro il freddo;
    Indumenti di protezione contro la contaminazione radioattiva;
    Indumenti antipolvere;
    Indumenti antigas;
    Indumenti ed accessori (bracciali e guanti, ecc.) fluorescenza 
    di segnalazione, catarifrangenti;
    Coperture di protezione.
    
    3. Elenco indicativo e non esauriente 
    delle attività e dei settori di attività per i quali può rendersi necessario 
    mettere a disposizione attrezzature di protezione individuale
    
    1. Protezione del capo (protezione 
    del cranio) 
 
    ![]()
    Elmetti di protezione
    - Lavori edili, soprattutto lavori sopra, sotto o in 
    prossimità di impalcature e di posti di lavoro sopraelevati, montaggio e smontaggio 
    di armature, lavori di installazione e di posa di ponteggi e operazioni di 
    demolizione.
    - Lavori su ponti d'acciaio, su opere edili in strutture 
    d'acciaio di grande altezza, piloni, torri, costruzioni idrauliche in acciaio, 
    altiforni, acciaierie e laminatoi, grandi serbatoi, grandi condotte, caldaie 
    e centrali elettriche.
    - Lavori in fossati, trincee, pozzi e gallerie di miniera.
    - Lavori in terra e in roccia.
    - Lavori in miniere sotterranee, miniere a cielo aperto 
    e lavori di spostamento di ammassi di sterile. - Uso di estrattori di bulloni.
    - Brillatura mine.
    - Lavori in ascensori e montacarichi, apparecchi di 
    sollevamento, gru e nastri trasportatori.
    - Lavori nei pressi di altiforni, in impianti di riduzione 
    diretta, in acciaierie, in laminatoi, in stabilimenti metallurgici, in impianti 
    di fucinatura a maglio e a stampo, nonché in fonderie.
    - Lavori in forni industriali, contenitori, apparecchi, 
    silos, tramogge e condotte.
    - Costruzioni navali.
    - Smistamento ferroviario.
    - Macelli.
    
    2. Protezione del piede 
    
 
    ![]()
    Scarpe di sicurezza con suola imperforabile
    - Lavori di rustico, di genio civile e lavori stradali.
    - Lavori su impalcatura.
    - Demolizioni di rustici.
    - Lavori in calcestruzzo e in elementi prefabbricati 
    con montaggio e smontaggio di armature.
    - Lavori in cantieri edili e in aree di deposito.
    - Lavori su tetti.
    Scarpe di sicurezza senza suola imperforabile
    - Lavori su ponti d'acciaio, opere edili in strutture 
    di grande altezza, piloni, torri, ascensori e montacarichi, costruzioni idrauliche 
    in acciaio, altiforni, acciaierie, laminatoi, grandi contenitori, grandi condotte, 
    gru, caldaie e impianti elettrici.
    - Costruzioni di forni, installazioni di impianti di 
    riscaldamento e di aerazione, nonché montaggio di costruzioni metalliche.
    - Lavori di trasformazione e di manutenzione.
    - Lavori in altiforni, impianti di riduzione diretta, 
    acciaierie e laminatoi, stabilimenti metallurgici, impianti di fucinatura 
    a maglio e a stampo, impianti di pressatura a caldo e di trafilatura.
    - Lavori in cave di pietra, miniere, a cielo aperto 
    e rimozione di discarica.
    - Lavorazione e finitura di pietre.
    - Produzione di vetri piani e di vetri cavi, nonché 
    lavorazione e finitura.
    - Manipolazione di stampi nell'industria della ceramica.
    - Lavori di rivestimenti in prossimità del forno nell'industria 
    della ceramica.
    - Lavori nell'industria della ceramica pesante e nell'industria 
    dei materiali da costruzione.
    - Movimentazione e stoccaggio.
    - Manipolazione di blocchi di carni surgelate e di contenitori 
    metallici di conserve.
    - Costruzioni navali.
    - Smistamento ferroviario.
    Scarpe di sicurezza con tacco o con suola continua 
    e con intersuola imperforabile
    - Lavori sui tetti.
    - Scarpe di sicurezza con intersuola termoisolante.
    - Attività su e con masse molte fredde o ardenti.
    Scarpe di sicurezza a slacciamento rapido
    - In caso di rischio di penetrazione di masse incandescenti 
    fuse.
    
    3. Protezione degli occhi o 
    del volto  
 
    ![]()
    Occhiali di protezione, visiere o maschere di 
    protezione
    - Lavori di saldatura, molatura e tranciatura
    - Lavori di mortasatura e di scalpellatura
    - Lavorazione e finitura di pietre
    - Uso di estrattori di bulloni.
    - Impiego di macchine asportatrucioli durante la lavorazione 
    di materiale che producono trucioli corti.
    - Fucinatura a stampo.
    - Rimozione e frantumazione di schegge.
    - Operazioni di sabbiatura.
    - Manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti 
    e detergenti corrosivi.
    - Impiego di pompe a getto liquido.
    - Manipolazione di masse incandescenti fuse o lavori 
    in prossimità delle stesse.
    - Lavori che comportano esposizione al calore radiante.
    - Impiego di laser.
    
    4. Protezione delle vie respiratorie
    Autorespiratori
    - Lavori in contenitori, in vani ristretti e in forni 
    industriali riscaldati a gas, qualora sussista il rischio di intossicazione 
    da gas o di carenza di ossigeno.
    - lavoro nella zona di caricamento dell'altoforno.
    - Lavori in prossimità dei convertitori e delle condutture 
    di gas di altoforno.
    - Lavori in prossimità della colata in siviera qualora 
    sia prevedibile che se ne sprigionino fumo di metalli pesanti.
    - Lavori di rivestimento di forni e di siviere qualora 
    sia prevedibile la formazione di polveri.
    - Verniciatura a spruzzo senza sufficiente aspirazione.
    - Lavori in pozzetti, canali e altri vani sotterranei 
    nell'ambito della rete fognaria.
    - Attività in impianti frigoriferi che presentino un 
    rischio di fuoriuscita del refrigerante.
    
    5. Protezione dell'udito 
     
 
    ![]()
    Otoprotettori
    - Lavori nelle vicinanze di presse per metalli.
    - Lavori che implicano l'uso di utensili pneumatici.
    - Attività del personale a terra negli aeroporti.
    - Battitura di pali e costipazione del terreno.
    - Lavori nel legname e nei tessili.
    
    6. Protezione del tronco, delle 
    braccia e delle mani 
 
    ![]()
    Indumenti protettivi
    - Manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti 
    e detergenti corrosivi.
    - Lavori che comportano la manipolazione di masse calde 
    o la loro vicinanza o comunque un'esposizione al calore.
    - Lavorazione di vetri piani.
    - Lavori di sabbiatura.
    - Lavori in impianti frigoriferi.
    Indumenti protettivi difficilmente infiammabili
    - Lavori di saldatura in ambienti ristretti
    Grembiuli imperforabili
    - Operazioni di disossamento e di squartamento nei macelli.
    - Lavori che comportano l'uso di coltelli, nel caso 
    in cui questi siano mossi in direzione del corpo.
    Grembiuli di cuoio
    - Saldatura
    - Fucinatura
    - Fonditura
    Bracciali
    - Operazioni di disossamento e di squartamento nei macelli.
    Guanti
    - Saldatura.
    - Manipolazione di oggetti con spigoli vivi, esclusi 
    i casi in cui sussista il rischio che il guanto rimanga impigliato nelle macchine.
    - Manipolazione a cielo aperto di prodotti acidi e alcalini.
    Guanti a maglia metallica
    - Operazione di disossamento e di squartamento nei macelli.
    - Attività protratta di taglio con il coltello nei reparti 
    di produzione e macellazione.
    - Sostituzione di coltelli nelle taglierine.
    
    7. Indumenti di protezione contro 
    le intemperie 
 
    ![]()
    - Lavori edili all'aperto con clima piovoso e freddo.
    
    8. Indumenti fosforescenti
    - Lavori in cui è necessario percepire in tempo la presenza 
    dei lavoratori.
    
    9. Attrezzatura di protezione 
    anticaduta (imbracature di sicurezza)
    - Lavori su impalcature.
    - Montaggio di elementi prefabbricati.
    - Lavori su piloni.
    
    10. Attacco di sicurezza con 
    corda  
 
    ![]()
    - Posti di lavoro in cabine sopraelevate di gru.
    - Posti di lavoro in cabine di manovra sopraelevate 
    di transelevatori.
    - Posti di lavoro sopraelevati su torri di trivellazione.
    - Lavori in pozzi e in fogne.
    
    11. Protezione dell'epidermide
    - Manipolazione di emulsioni.
    - Concia di pellami.
    
    4) Indicazioni non esaurienti 
    per la valutazione dei dispositivi di protezione individuale 
    
 
    ![]()
    
    1. Elmetti di protezione per l’industria
    2. Occhiali protettivi e schermi per la protezione del 
    viso
    3. Otoprotettori
    4. Dispositivi di protezione delle vie respiratorie
    5. Guanti di protezione
    6. Calzature per uso professionale
    7. Indumenti di protezione
    8. Giubbotti di salvataggio per l’industria
    9. Dispositivi di protezione contro le cadute dall’alto
|   1. ELMETTI DI PROTEZIONE PER L’INDUSTRIA  | 
    ||
|   RISCHI 
          DA CUI PROTEGGERE  | 
    ||
|   Rischi  | 
        Origine 
          e forma dei rischi  | 
        Criteri 
          di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo   | 
    
|   Meccanici  | 
        Cadute di oggetti, urti  | 
        -Capacità 
          d’ammortizzare gli urti   | 
    
|   Schiacciamento laterale  | 
        Resistenza laterale  | 
    |
|   Elettrici  | 
        Bassa tensione elettrica  | 
        Isolamento elettrico  | 
    
|   Termici  | 
        Freddo, caldo  | 
        Mantenimento delle caratteristiche alle basse e alte temperature  | 
    
|   Spruzzi di metallo fuso  | 
        Resistenza agli spruzzi di metallo fuso  | 
    |
|   Ridotta visibilità  | 
        Percettibilità insufficiente  | 
        Colore luminescente/riflettente  | 
    
|   RISCHI 
          DERIVANTI DAL DISPOSITIVO  | 
    ||
|   Rischi  | 
        Origine e forma dei rischi  | 
        Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo  | 
    
|   Disagio, interferenza con l’attività lavorativa  | 
        Comfort inadeguato  | 
        -Progetto 
          ergonomico:   | 
    
|   Infortuni e rischi per la salute  | 
        Scarsa compatibilità  | 
        Qualità dei materiali  | 
    
|   Carenza di igiene  | 
        Facilità di manutenzione  | 
    |
|   Scarsa stabilità, perdita dell’elmetto  | 
        Adattamento dell’elmetto alla testa  | 
    |
|   Contratto con le fiamme  | 
        Non infiammabilità e resistenza alla fiamma  | 
    |
|   Invecchiamento  | 
        Esposizione a fenomeni atmosferici, condizioni dell’ambiente, pulizia, utilizzo  | 
        -Resistenza 
          del dispositivo alle condizioni di utilizzo industriali  | 
    
|   RISCHI 
          DERIVANTI DALL’USO DEL DISPOSITIVO  | 
    ||
|   Rischi  | 
        Origine e forma dei rischi  | 
        Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo  | 
    
|   Protezione inadeguata  | 
        Errata scelta del dispositivo  | 
        -Scelta 
          del dispositivo in relazione al tipo, entità dei rischi e condizioni 
          di lavoro:  | 
    
|   Uso non corretto del dispositivo  | 
        -Impiego 
          appropriato del dispositivo con attenzione al rischio   | 
    |
|   Dispositivo sporco, logoro o deteriorato  | 
        -Mantenimento 
          del dispositivo in buono stato   | 
    |
|   | 
    ||
|   2. OCCHIALI PROTETTIVI E SCHERMI PER LA PROTEZIONE DEL VISO  | 
    ||
|   RISCHI DA CUI PROTEGGERE  | 
    ||
|   Rischi  | 
        Origine e forma dei rischi  | 
        Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo  | 
    
|   Generali (non specifici)  | 
        -Sollecitazioni 
          connesse con l'utilizzo   | 
        -Lente con 
          resistenza meccanica sufficiente e rottura in schegge non pericolose  | 
    
|   Meccanici  | 
        -Particelle ad alta velocità, schegge, proiezioni  | 
        -Resistenza meccanica  | 
    
|   Termici/Meccanici  | 
        Particelle incandescenti ad alta velocità  | 
        Resistenza a materiali incandescenti o fusi  | 
    
|   Bassa temperatura  | 
        Ipotermia degli occhi  | 
        Perfetto adattamento al viso  | 
    
|   Chimici  | 
        -Irritazione 
          causata da   | 
        Impenetrabilità (protezione laterale) e resistenza a prodotti chimici  | 
    
|   Radiazioni  | 
        -sorgenti 
          tecnologiche di radiazioni infrarosse, visibili e ultraviolette, di 
          radiazioni ionizzanti e di radiazioni laser   | 
        -Caratteristiche 
          filtranti delle lenti   | 
    
|   RISCHI 
          DERIVANTI DAL DISPOSITIVO   | 
    ||
|   Rischi  | 
        Origine e forma dei rischi  | 
        Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo  | 
    
|   Disagio, interferenza con l'attività lavorativa  | 
        -Comfort 
          inadeguato   | 
        -Progetto 
          ergonomico   | 
    
|   -aumento della traspirazione  | 
        -ventilazione sufficiente, lenti antiappannanti  | 
    |
|   -adattamento poco stabile, pressione di contatto troppo alta  | 
        -Adattabilità individuale all'utilizzatore  | 
    |
|   Infortuni e rischi per la salute  | 
        Scarsa compatibilità  | 
        Qualità dei materiali  | 
    
|   Carenze di igiene  | 
        Facilità di manutenzione  | 
    |
|   Rischio di riferimento causato da spigoli taglienti  | 
        -Spigoli 
          e bordi arrotondati   | 
    |
|   Alterazione della vista causata da cattiva qualità ottica, per es. distorsione delle immagini, modificazione dei colori e in particolare dei segnali, diffuzione  | 
        -Essere 
          vigilanti qualità ottica   | 
    |
|   Riduzione del campo visivo  | 
        Lenti di dimensioni sufficienti  | 
    |
|   Riverbero  | 
        Lenti e montature antiriverbero  | 
    |
|   Brusco e notevole cambiamento di trasparenza (chiaro/scuro)  | 
        Velocità di reazione degli oculari (fotocromatici)  | 
    |
|   Lente appannata  | 
        Dispositivi antiappannanti>  | 
    |
|   Invecchiamento  | 
        Esposizione a fenomeni atmosferici, condizioni dell'ambiente, pulizia, utilizzo  | 
        -Resistenza 
          del dispositivo alle condizioni di utilizzo industriali  | 
    
|   RISCHI 
          DERIVANTI DALL'USO DEL DISPOSITIVO  | 
    ||
|   Rischi  | 
        Origine e forma dei rischi  | 
        Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo  | 
    
|   Protezione inadeguata  | 
        Errata scelta del dispositivo  | 
        -Scelta 
          del dispositivo in relazione al tipo, entità dei rischi e condizioni 
          di lavoro   | 
    
|   Uso non corertto del dispositivo  | 
        -Impiego 
          appropriato del dispositivo con attenzione al rischio   | 
    |
|   Dispositivo sporco, logoro o deteriorato  | 
        -Mantenimento 
          del dispositivo in buono stato   | 
        | 
    
|   3. OTOPROTETTORI  | 
    ||
|   RISCHI DA CUI PROTEGGERE  | 
    ||
|   Rumore  | 
        -Rumore 
          continuo   | 
        -Attenuazione acustica sufficiente per ogni tipo di rumore  | 
    
|   Termici  | 
        Proiezioni di gocce di metallo, ad esempio durante la saldatura  | 
        Resistenza agli oggetti fusi o incandescenti  | 
    
|   RISCHI 
          DERIVANTI DAL DISPOSITIVO  | 
    ||
|   Rischi  | 
        Origine e forma dei rischi  | 
        Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo  | 
    
|   Disagio, interferenza con l'attività lavorativa  | 
        -Comfort 
          inadeguato:   | 
        -Progetto 
          ergonomico:   | 
    
|   Restrizione della capacità auditiva  | 
        Deterioramento dell'intelligibilità della parola, del riconoscimento dei segnali, del riconoscimento dei rumori informativi connessi con il lavoro, deterioramento della capacità di localizzazione direzionale  | 
        -Variazione 
          dell'attenuazione con la frequenza, ridotte prestazioni acustiche  | 
    
|   Infortuni e rischi per la salute  | 
        Scarsa compatibilità  | 
        Qualità dei materiali  | 
    
|   Carenze di igiene  | 
        Facilità di manutenzione  | 
    |
|   Materiali inadatti  | 
        Possibilità di sostituire gli auricolari con conchiglie, impiego di tappi auricolari a perdere  | 
    |
|   Spigoli vivi  | 
        Spigoli e angoli arrotondati  | 
    |
|   Dispositivo che si impiglia nei capelli  | 
        Eliminazione degli elementi sporgenti  | 
    |
|   Contatto con corpi incandescenti  | 
        Resistenza alla combustione e alla fusione  | 
    |
|   Contatto con le giamme  | 
        Non infiammabilità, resistenza alla fiamma  | 
    |
|   Invecchiamento  | 
        Esposizione a fenomeni atmosferici, condizioni dell'ambiente, pulizia, utilizzo  | 
        -Resistenza 
          del dispositivo alle condizioni di utilizzo industriali  | 
    
|   RISCHI 
          DERIVANTI DALL'USO DEL DISPOSITIVO  | 
    ||
|   Rischi  | 
        Origine e forma dei rischi  | 
        Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo  | 
    
|   Protezione inadeguata  | 
        Errata scelta del dispositivo  | 
        -Scelta 
          del dispositivo in relazione al tipo, entità dei rischi e condizioni 
          di lavoro:  | 
    
|   Uso non corretto del dispositivo  | 
        -Impiego 
          appropriato del dispositivo con attenzione al rischio   | 
    |
|   Dispositivo sporco, logoro o deteriorato  | 
        -Mantenimento 
          del dispositivo in buono stato   | 
    |
|   
  | 
    ||
|   RISCHI DA CUI PROTEGGERE  | 
    ||
|   Rischi  | 
        Origine e forma dei rischi  | 
        Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo  | 
    
|   Sostanze pericolose nell'aria inalata  | 
        Inquinanti in forma particellare (polveri, fumi, aerosol)  | 
        Filtro 
          antipolvere di efficienza appropriata (classe del filtro), in relazione 
          alla concentrazione, tossicità/rischio per la salute, e allo spettro 
          granulometrico delle particelle.   | 
    
|   Inquinanti in forma di gas e vapori  | 
        Selezione dell'adatto tipo di filtro antigas e dell'appropriata classe del filtro in relazione alla concentrazione, tossicità/rischio per la salute, alla durata di impiego prevista ed al tipo di lavoro  | 
    |
|   Inquinanti in forma sia particellare che gassosa  | 
        Selezione dell'adatto tipo di filtro combinato secondo gli stessi criteri indicati per i filtri antipolvere e per i filtri antigas  | 
    |
|   Carenza di ossigeno nell'aria inalata  | 
        -Consumo 
          di ossigeno   | 
        -Alimentazione 
          in ossigeno garantita dal dispositivo   | 
    
|   RISCHI 
          DERIVANTI DAL DISPOSITIVO  | 
    ||
|   Rischi  | 
        Origine e forma dei rischi  | 
        Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo  | 
    
|   Disagio, interferenza con l'attività lavorativa  | 
        -Comfort 
          inadeguato   | 
        Progetto 
          ergonomico   | 
    
|   -massa  | 
        massa ridotta, buona distribuzione del peso  | 
    |
|   -alimentazione  | 
        -ridotta interferenza con i movimenti del capo  | 
    |
|   -resistenza respiratoria  | 
        -resistenza respiratoria e sovrapposizione nella zona respiratoria  | 
    |
|   -microclima nel facciale  | 
        -dispositivi con valvole, ventilazione  | 
    |
|   -utilizzo  | 
        -maneggevolezza / utilizzo semplice  | 
    |
|   Infortuni e rischi per la salute  | 
        Scarsa compatibilità  | 
        Qualità dei materiali  | 
    
|   Carenza di igiene  | 
        Facilità di manutenzione e disinfezione  | 
    |
|   Scarsa tenuta (perdite)  | 
        Adattamento a tenuta al viso, tenuta del dispositivo  | 
    |
|   Accumulo di CO2 nell'aria inalata  | 
        Dispositivi con valvole, ventilati o con assorbitori di CO2  | 
    |
|   Contatto con fiamme, scintille, protezioni di metallo fuso  | 
        Uso di materiali non infiammabili  | 
    |
|   Riduzione del campo visivo  | 
        Adeguato campo visivo  | 
    |
|   Contaminazione  | 
        Resistenza, facilità alla decontaminazione  | 
    |
|   Invecchiamento  | 
        Esposizione a fenomeni atmosferici, condizioni dell'ambiente, pulizia, utilizzo  | 
        - 
          Resistenza del dispositivo alle condizioni di uso industriali  | 
    
|   RISCHI 
          DERIVANTI DALL'USO DEL DISPOSITIVO  | 
    ||
|   Rischi  | 
        Origine e forma dei rischi  | 
        Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo  | 
    
|   Protezione inadeguata  | 
        Errata scelta del dispositivo  | 
        -Scelta 
          del disositivo in relazione al tipo, entità dei rischi e condizioni 
          di lavoro   | 
    
|   Uso non corretto del dispositivo  | 
        -Impiego 
          appropriato del dispositivo con attenzione al rischio   | 
    |
|   Dispositivo sporco, logoro o deteriorato  | 
        Mantenimento 
          del dispositivo in buono stato   | 
    |
|   5. GUANTI DI PROTEZIONE  | 
    ||
|   RISCHI DA CUI PROTEGGERE  | 
    ||
|   Rischi  | 
        Origine e forma dei rischi  | 
        Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo  | 
    
|   Generali  | 
        Contatto  | 
        Zona della mano da proteggere  | 
    
|   Sollecitazioni connesse con l'utilizzo  | 
        Resistenza allo strappo, allungamento, abrasione  | 
    |
|   Meccanici  | 
        Abrasivi, oggetti taglienti o appuntiti  | 
        Resistenza alla penetrazione, al taglio  | 
    
|   Impatto  | 
        Imbottitura  | 
    |
|   Termici  | 
        Matariali caldi o freddi, temperatura dell'ambiente  | 
        Isolamento contro il caldo o il freddo  | 
    
|   Contatto con fiamme  | 
        Non infiammabilità, resistenza alla fiamma  | 
    |
|   Lavori di saldatura  | 
        Protezione e resistenza alla radiazione e alle proiezioni di metalli fusi  | 
    |
|   Elettrici  | 
        Elettricità  | 
        Isolamento elettrico  | 
    
|   Chimici  | 
        Effetti dei prodotti chimici  | 
        Impenetrabilità, resistenza  | 
    
|   Vibrazioni  | 
        Vibrazioni meccaniche  | 
        Attenuazione delle vibrazioni  | 
    
|   Contaminazioni  | 
        Contatto con materiali radioattivi  | 
        Impenetrabilità, facilità di decontaminazione, resistenza  | 
    
|   RISCHI 
          DERIVANTI DAL DISPOSITIVO  | 
    ||
|   Rischi  | 
        Origine e forma dei rischi  | 
        Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo  | 
    
|   Disagio, interferenza con l'attività lavorativa  | 
        Comfort inadeguato  | 
        -Progetto 
          ergonomico:   | 
    
|   Infortuni e rischi per la salute  | 
        Scarsa compatibilità  | 
        Qualità dei materiali  | 
    
|   Carenza di igiene  | 
        Facilità di manutenzione  | 
    |
|   Calzata insoddisfacente  | 
        Progetto del modello  | 
    |
|   Invecchiamento  | 
        Esposizione a fenomeni atmosferici, condizioni dell'ambiente, pulizia, utilizzo  | 
        -Resistenza 
          del dispositivo alel condizioni di utilizzo industriali   | 
    
|   RISCHI 
          DERIVANTI DALL'USO DEL DISPOSITIVO  | 
    ||
|   Rischi  | 
        Origine e forma dei rischi  | 
        Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo  | 
    
|   Protezione inadeguata  | 
        Errata scelta del dispositivo  | 
        -Scelta 
          del dispositivo in relazione al tipo, entità dei rischi e condizioni 
          di lavoro  | 
    
|   Uso non corretto del dispositivo  | 
        -Impiego 
          appropriato del dispositivo con attenzione al rischio   | 
    |
|   Dispositivo sporco, logoro o deteriorato  | 
        -Mantenimento 
          del dispositivo in buono stato   | 
    |
|   6. CALZATURE PER USO PROFESSIONALE  | 
    ||
|   RISCHI DA CUI PROTEGGERE  | 
    ||
|   Rischi  | 
        Origine e forma dei rischi  | 
        Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo  | 
    
|   Meccanici  | 
        Caduta di oggetti o schiacciamento della parte anteriore del piede  | 
        Resistenza della parte anterioer della calzatura  | 
    
|   Cadute e urti sul tallone  | 
        -Capacità 
          di assorbimento di energia nella zona del tallone   | 
    |
|   Cadute per scivolamento  | 
        Resistenza delle suole allo scivolamento  | 
    |
|   Calpestamento di oggetti appuntiti o taglienti  | 
        Resistenza delle suole alla perforazione  | 
    |
|   -Danneggiamento 
          di:   | 
        -Protezione 
          di:   | 
    |
|   Elettrici  | 
        Bassa e media tensione  | 
        Isolamento elettrico  | 
    
|   Alta tensione  | 
        Conducibilità elettrica  | 
    |
|   Termici  | 
        Freddo, caldo  | 
        Isolamento termico  | 
    
|   Proiezioni di metalli fusi  | 
        Resistenza, impermeabilità  | 
    |
|   Chimici  | 
        Polveri o liquidi dannosi  | 
        Resistenza e impermeabilità  | 
    
|   RISCHI 
          DERIVANTI DAL DISPOSITIVO  | 
    ||
|   Rischi  | 
        Origine e forma dei rischi  | 
        Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo  | 
    
|   Disagio, interferenza con l'attività lavorativa  | 
        -Comfort 
          inadeguato:   | 
        Progetto 
          ergonomico   | 
    
|   -insufficiente eliminazione della traspirazione  | 
        -permeabilità al vapore acqueo e capacità di assorbimento d'acqua  | 
    |
|   -fatica causata dall'impiego del dispositivo  | 
        -flessibilità, massa  | 
    |
|   -penetrazione di umidità  | 
        -impermeabilità all'acqua  | 
    |
|   Infortuni e rischi per la salute  | 
        Scarsa compatibilità  | 
        Facilità di manutenzione  | 
    
|   Carenza di igiene  | 
        Facilità di manutenzione  | 
    |
|   Rischio di lussazione o di storte dovuto alla scorretta posizione del piede  | 
        Rigidità trasversale della scarpa e del cambriglione, adattabilità  | 
    |
|   Invecchiamento  | 
        Esposizione a fenomeni atmosferici, condizioni dell'ambiente, pulizia, utilizzo  | 
        -Resistenza 
          alla corrosione, all'abrasione e allo sforzo della suola  | 
    
|   Carica elettrostatica  | 
        Scarica dell'elettricità statica  | 
        Conducibilità elettrica  | 
    
|   RISCHI 
          DERIVANTI DALL'USO DEL DISPOSITIVO  | 
    ||
|   Rischi  | 
        Origine e forma dei rischi  | 
        Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo  | 
    
|   Protezione inadeguata  | 
        Errata scelta del dispositivo  | 
        -Scelta 
          del dispositivo in relazione al tipo, entità dei rischi e condizioni 
          di lavoro  | 
    
|   Uso non corretto del dispositivo  | 
        -Impiego 
          appropriato del dispositivo con attenzione al rischio   | 
    |
|   Dispositivo sporco, logoro o deteriorato  | 
        -Mantenimento 
          del dispositivo in biono stato   | 
    |
|   7. INDUMENTI DI PROTEZIONE  | 
    ||
|   RISCHI DA CUI PROTEGGERE  | 
    ||
|   Rischi  | 
        Origine e forma dei rischi  | 
        Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo  | 
    
|   Generali  | 
        Contatto  | 
        Zona del corpo da proteggere  | 
    
|   Sollecitazioni derivanti dall'utilizzo  | 
        Resistenza allo strappo, allungamento, capacità di prevenire l'estensione delle lacerazioni  | 
    |
|   Meccanici  | 
        Oggetti abrasivi, appuntiti e taglienti  | 
        Resistenza alla penetrazione  | 
    
|   Termici  | 
        Materiali freddi o caldi, temperatura dell'ambiente  | 
        Isolamento contro il freddo e il caldo, mantenimento delle caratteristiche protettive  | 
    
|   Contatto con fiamme  | 
        Non infiammabilità, resistenza alla fiamma  | 
    |
|   Lavori di saldatura  | 
        Protezione e resistenza alla radiazione e alle proiezioni di metalli fusi  | 
    |
|   Elettrici  | 
        Elettricità  | 
        Isolamento elettrici  | 
    
|   Chimici  | 
        Effetti dei prodotti chimici  | 
        Impermeabilità e resistenza ai prodotti chimici  | 
    
|   Umidità  | 
        Assorbimento di acqua da parte dell'abbigliamento  | 
        Impermeabilità all'acqua  | 
    
|   Ridotta visibilità  | 
        Insufficiente percettibilità dell'abbigliamento  | 
        Colore brillante o riflettente  | 
    
|   Contaminazione  | 
        Contatto con prodotti radioattivi  | 
        Impenetrabilità, facilità di decontaminazione, resistenza  | 
    
|   RISCHI 
          DERIVANTI DAL DISPOSITIVO  | 
    ||
|   Rischi  | 
        Origine e forma dei rischi  | 
        Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo  | 
    
|   Disagio, interferenza con l'attività lavorativa  | 
        Comfort inadeguato  | 
        -Progetto 
          ergonomico   | 
    
|   Infortuni e rischi per la salute  | 
        Scarsa compatibilità  | 
        Qualità dei materiali  | 
    
|   Carenza di igiene  | 
        Facilità di manutenzione  | 
    |
|   Vestibilità insoddisfacente  | 
        | 
    |
|   Invecchiamento  | 
        Esposizione a fenomeni atmosferici, condizioni dell'ambiente, pulizia, utilizzo  | 
        -Resistenza 
          del dispositivo alle condizioni di utilizzo industriali  | 
    
|   RISCHI 
          DERIVANTI DALL'USO DEL DISPOSITIVO  | 
    ||
|   Rischi  | 
        Origine e forma dei rischi  | 
        Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo  | 
    
|   Protezione inadeguata  | 
        Errata scelta del dispositivo  | 
        Scelta 
          del disopsitivo in relazione al tipo, entità dei rischi e condizioni 
          di lavoro  | 
    
|   Uso non corretto del dispositivo  | 
        -Impiego 
          appropriato del dispositivo con attenzione al rischio   | 
    |
|   Dispositivo sporco, logoro o deteriorato  | 
        -Mantenimento 
          del dispositivo in buono stato   | 
        | 
    
|   8. GIUBBOTTI DI SALVATAGGIO PER L'INDUSTRIA  | 
    ||
|   RISCHI DA CUI PROTEGGERE  | 
    ||
|   Rischi  | 
        Origine e forma dei rischi  | 
        Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo  | 
    
|   Annegamento  | 
        Caduta in acqua di persona in abito da lavoro, priva di coscienza o delle necessarie facoltà fisiche  | 
        -Galleggiabilità 
            | 
    
|   RISCHI 
          DERIVANTI DAL DISPOSITIVO  | 
    ||
|   Rischi  | 
        Origine e forma dei rischi  | 
        Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo  | 
    
|   Disagio, interferenza con la'ttività lavorativa  | 
        Costrizione provocata da dimensioni o progetto inadeguati  | 
        Progetto ergonomico che non limiti la vista, la respirazione o il movimento  | 
    
|   Infortuni e rischi per la salute  | 
        Perdita del giubbotto nella caduta in acqua  | 
        progetto (mantenimento in posizione)  | 
    
|   Danneggiamento del giubbotto durante l'utilizzo  | 
        Resistenza al danneggiamento (urto, schiacciamento, perforazione)  | 
    |
|   Alterazione della funzionalità del sistema di gonfiaggio  | 
        -Mantenimento 
          delle caratteristiche di sicurezza in tutte le condizioni  | 
    |
|   Utilizzo improprio  | 
        Schema delle istruzioni per l'uso stampate in modo indelebile sul giubbotto  | 
    |
|   Invecchiamento  | 
        Esposizione a fenomeni atmosferici, condizioni dell'ambiente, pulizia, utilizzo  | 
        -Resistenza 
          agli agenti chimici, biologici e fisici: acqua di mare, detergenti, 
          idrocarburi, microrganismi (batteri, muffe)   | 
    
|   RISCHI 
          DERIVANTI DALL'USO DEL DISPOSITIVO  | 
    ||
|   Rischi  | 
        Origine e forma dei rischi  | 
        Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo  | 
    
|   Protezione inadeguata  | 
        Errata scelta del dispositivo  | 
        -Scelta 
          del dispositivo in relazione al tipo, entità dei rischi e condizioni 
          di lavoro:  | 
    
|   Uso non corretto del dispositivo  | 
        -Impiego 
          appropriato del dispositivo con attenzione al rischio   | 
    |
|   Dispositivo sporco, logoro o deteriorato  | 
        -Mantenimento 
          del dispositivo in buono stato   | 
    |
|   9. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE DALL'ALTO  | 
    ||
|   RISCHI DA CUI PROTEGGERE  | 
    ||
|   Rischi  | 
        Origine e forma dei rischi  | 
        Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo  | 
    
|   urto  | 
        -Cadute 
          da posizione elevata   | 
        -Resistenza e idoneità del dispositivo del punto di ancoraggio  | 
    
|   RISCHI 
          DERIVANTI DAL DISPOSITIVO  | 
    ||
|   Rischi  | 
        Origine e forma dei rischi  | 
        Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo  | 
    
|   Disagio, interferenza con l'attività lavorativa  | 
        -Progetto 
          ergonomico inadeguato   | 
        -Progetto 
          ergonomico:   | 
    
|   Infortuni e rischi per la salute  | 
        Sollecitazione dinamica esercitata sull'utilizzaotre e sul dispositivo durante la frenata  | 
        -Idoneità 
          del dispositivo   | 
    
|   Oscillazione e urto laterale  | 
        Punto d'ancoraggio al di sopra della testa, ancoraggio in altri punti  | 
    |
|   Rischio di sospensione inerte  | 
        -Progetto del dispositivo (distribuzione delle sollecitazioni)  | 
    |
|   Scivolamento del dispositivo di collegamento  | 
        -Frazionamento degli ancoraggi  | 
    |
|   Invecchiamento  | 
        Modifica della resistenza meccanica causata da esposizione a fenomeni atmosferici, condizioni dell'ambiente, pulizia, utilizzo  | 
        -Resistenza 
          alla corrosione   | 
    
|   RISCHI 
          DERIVANTI DALL'USO DEL DISPOSITIVO  | 
    ||
|   Rischi  | 
        Origine e forma dei rischi  | 
        Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo  | 
    
|   Protezione inadeguata  | 
        Errata scelta del dispositivo  | 
        -Scelta 
          del dispositivo in relazione al tipo, entità dei rischi e condizioni 
          di lavoro:  | 
    
|   Uso non corretto del dispositivo  | 
        -Impiego 
          appropriato del dispositivo con attenzione al rischio   | 
    |
|   Dispositivo sporco, logoro o deteriorato  | 
        -Mantenimento 
          del dispositivo in buono stato   | 
    |
    
    Allegato IX 
 
    ![]()
    Ai fini del presente Capo, si considerano norme di buona 
    tecnica le specifiche tecniche emanate dai seguenti organismi nazionali e 
    internazionali: 
• UNI (Ente Nazionale di Unificazione);
    • CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano);
    • CEN (Comitato Europeo di normalizzazione);
    • CENELEC (Comitato Europeo per la standardizzazione Elettrotecnica);
    • IEC (Commissione Internazionale Elettrotecnica);
    • ISO (Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione). 
L’applicazione delle suddette norme è finalizzata all’individuazione delle 
    misure di cui all’articolo 1 e dovrà tenere conto dei seguenti principi:
    
    1. La scelta di una o più norme di buona tecnica deve essere indirizzata alle 
    norme che trattano i rischi individuati.
    
    2. L’adozione di norme tecniche emesse da organismi diversi, deve garantire 
    la congruità delle misure adottate nel rispetto dei rischi individuati. 
Tab. 1 allegato IX – Distanze di sicurezza da parti 
    attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o non sufficientemente 
    protette. 
 
    ![]()
|   Un (kV)  | 
        Distanza minima consentita (M)  | 
    
|   <=1  | 
        3  | 
    
|   10  | 
        3,5  | 
    
|   15  | 
        3,5  | 
    
|   132  | 
        5  | 
    
|   220  | 
        7  | 
    
|   380  | 
        7  | 
    
    
    Allegato X - Elenco dei lavori edili 
    o di ingegneria civile di cui all'articolo 89 comma 1, lettera a) 
    
    
    1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, 
    demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, 
    la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti 
    o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri 
    materiali, comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti 
    elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche 
    e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le 
    opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
    
    2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria 
    civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati 
    utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. 
    
    Allegato XI - Elenco dei lavori 
    comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori 
    di cui all'articolo 100, comma 1 
 
    
 
    
    
    1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento 
    o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da 
    altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività 
    o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di 
    lavoro o dell'opera.
    
    2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche 
    o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute 
    dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.
    
    3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione 
    di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa 
    in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
    
    4. Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori 
    nudi in tensione.
    
    5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
    
    6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
    
    7. Lavori subacquei con respiratori.
    
    8. Lavori in cassoni ad aria compressa.
    
    9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
    
    10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati 
    pesanti. 
    
    Allegato XII - Contenuto della 
    notifica preliminare di cui all'articolo 99 
 
    
 
    
    
    1. Data della comunicazione.
    
    2. Indirizzo del cantiere.
    
    3. Committente (i) (nome (i), cognome (i), codice fiscale 
    e indirizzo (i)).
    
    4. Natura dell'opera.
    
    5. Responsabile (i) dei lavori (nome (i), cognome (i), 
    codice fiscale e indirizzo (i)).
    
    6. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza 
    e la salute durante la progettazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice 
    fiscale e indirizzo (i)).
    
    7. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza 
    e la salute durante la realizzazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice 
    fiscale e indirizzo (i)).
    
    8. Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere.
    
    9. Durata presunta dei lavori in cantiere.
    
    10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.
    
    11. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi 
    sul cantiere.
    
    12. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle 
    imprese già selezionate.
    
    13. Ammontare complessivo presunto dei lavori (€). 
    
    Allegato XIII - Prescrizioni di 
    sicurezza e di salute per la logistica di cantiere
    
    1. I luoghi di lavoro al servizio dei cantieri edili 
    devono rispondere, tenuto conto delle caratteristiche del cantiere e della 
    valutazione dei rischi, alle norme specifiche nel presente decreto legislativo.
    
    Prescrizioni per i servizi igienico-assistenziali 
    a disposizione dei lavoratori nei cantieri  
 
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    1. Spogliatoi e armadi per il vestiario 
    
    
    1.1. I locali spogliatoi devono disporre di adeguata 
    aerazione, essere illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante 
    la stagione fredda, muniti di sedili ed essere mantenuti in buone condizioni 
    di pulizia.
    
    1.2. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature 
    che consentano a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti 
    durante il tempo di lavoro.
    
    1.3. La superficie dei locali deve essere tale da consentire, 
    una dislocazione delle attrezzature, degli arredi, dei passaggi e delle vie 
    di uscita rispondenti a criteri di funzionalità e di ergonomia per la tutela 
    e l’igiene dei lavoratori, e di chiunque acceda legittimamente ai locali stessi.
    
    2. Docce
    
    2.1. I locali docce devono essere riscaldati nella stagione 
    fredda, dotati di acqua calda e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi 
    ed essere mantenuti in buone condizioni di pulizia. Il numero minimo di docce 
    è di uno ogni dieci lavoratori impegnati nel cantiere.
    
    3. Gabinetti e lavabi
    
    3.1. I locali che ospitano i lavabi devono essere dotati 
    di acqua corrente, se necessario calda e di mezzi detergenti e per asciugarsi.
    
    3.2. I servizi igienici devono essere costruiti in modo 
    da salvaguardare la decenza e mantenuti puliti.
    
    3.3. I lavabi devono essere in numero minimo di uno 
    ogni 5 lavoratori e 1 gabinetto ogni 10 lavoratori impegnati nel cantiere.
    
    3.4. Quando per particolari esigenze vengono utilizzati 
    bagni mobili chimici, questi devono presentare caratteristiche tali da minimizzare 
    il rischio sanitario per gli utenti.
    
    3.5. In condizioni lavorative con mancanza di spazi 
    sufficienti per l’allestimento dei servizi di cantiere, e in prossimità di 
    strutture idonee aperte al pubblico, è consentito attivare delle convenzioni 
    con tali strutture al fine di supplire all’eventuale carenza di servizi in 
    cantiere: copia di tali convenzioni deve essere tenuta in cantiere ed essere 
    portata a conoscenza dei lavoratori.
    
    4. Locali di riposo e di refezione
    
    4.1. I locali di riposo e di refezione devono essere 
    forniti di sedili e di tavoli, ben illuminati, aerati e riscaldati nella stagione 
    fredda. Il pavimento e le pareti devono essere mantenute in buone condizioni 
    di pulizia.
    
    4.2. Nel caso i pasti vengano consumati in cantiere, 
    i lavoratori devono disporre di attrezzature per scaldare e conservare le 
    vivande ed eventualmente di attrezzature per preparare i loro pasti in condizioni 
    di soddisfacente igienicità.
    
    4.3. I lavoratori devono disporre sul cantiere di acqua 
    potabile in quantità sufficiente nei locali occupati, nonché nelle vicinanze 
    dei posti di lavoro.
    
    4.4. Nei locali di riposo e di refezione così come nei 
    locali chiusi di lavoro è vietato fumare.
    
    5. Utilizzo di monoblocchi prefabbricati 
    per i locali ad uso spogliatoi, locali di riposo e eefezione
    
    5.1. Non devono avere altezza netta interna inferiore 
    a m 2.40, l'aerazione e l'illuminazione devono essere sempre assicurate da 
    serramenti apribili; l'illuminazione naturale, quando necessario, sarà integrata 
    dall'impianto di illuminazione artificiale.
    
    6. Utilizzo di caravan ai fini igienico assistenziali
    
    6.1. L'uso di caravan o roulottes quali servizi igienico-assistenziali, 
    è consentito esclusivamente ad inizio cantiere per un periodo massimo di 5 
    giorni, prima dell'installazione dei servizi di cantiere veri e propri.
    
    6.2. L'uso di caravan o roulottes quali servizi igienico-assistenziali, 
    è consentito nei cantieri stradali di rilevante lunghezza e brevi tempi di 
    lavorazione su singole posizioni fra loro molto lontane in aggiunta agli ordinari 
    servizi igienico assistenziali posizionati presso le aree di cantiere o i 
    campi base.
    
    Prescrizioni per i posti di 
    lavoro nei cantieri  
 
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    1. I posti di lavoro all’interno dei locali in cui si 
    esercita l'attività di costruzione, tenuto conto delle caratteristiche del 
    cantiere e della valutazione dei rischi, devono soddisfare alle disposizioni 
    di seguito riportate.
    
    1. Porte di emergenza
    
    1.1. Le porte di emergenza devono aprirsi verso l'esterno.
    
    1.2. Le porte di emergenza non devono essere chiuse 
    in modo tale da non poter essere aperte facilmente e immediatamente da ogni 
    persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza.
    
    1.3. Le porte scorrevoli e le porte a bussola sono vietate 
    come porte di emergenza.
    
    2. Aerazione
    
    2.1. Ai lavoratori deve essere garantita una sufficiente 
    e salubre quantità di aria. Qualora vengano impiegati impianti di condizionamento 
    d'aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo tale che 
    i lavoratori non vengano esposti a correnti d'aria moleste.
    
    2.2. Ogni deposito e accumulo di sporcizia che possono 
    comportare immediatamente un rischio per la salute dei lavoratori a causa 
    dell'inquinamento dell'aria respirata devono essere eliminati rapidamente.
    
    3. Illuminazione naturale e artificiale
    
    3.1. I posti di lavoro devono disporre, nella misura 
    del possibile, di sufficiente luce naturale ed essere dotati di dispositivi 
    che consentano un'adeguata illuminazione artificiale per tutelare la sicurezza 
    e la salute dei lavoratori.
    
    4. Pavimenti, pareti e soffitti dei locali
    
    4.1. I pavimenti dei locali non devono presentare protuberanze, 
    cavità o piani inclinati pericolosi; essi devono essere fissi, stabili e antisdrucciolevoli.
    
    4.2. Le superfici dei pavimenti, delle pareti e dei 
    soffitti nei locali devono essere tali da poter essere pulite e intonacate 
    per ottenere condizioni appropriate di igiene.
    
    4.3. Le pareti trasparenti o translucide, in particolare 
    le pareti interamente vetrate nei locali o nei pressi dei posti di lavoro 
    e delle vie di circolazione devono essere chiaramente segnalate ed essere 
    costituite da materiali di sicurezza ovvero essere separate da detti posti 
    di lavoro e vie di circolazione, in modo tale che i lavoratori non possano 
    entrare in contatto con le pareti stesse, nè essere feriti qualora vadano 
    in frantumi.
    
    5. Finestre e lucernari dei locali
    
    5.1. Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione 
    devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in maniera 
    sicura. Quando sono aperti essi non devono essere posizionati in modo da costituire 
    un pericolo per i lavoratori.
    
    5.2. Le finestre e i lucernari devono essere progettati 
    in maniera congiunta con le attrezzature ovvero essere dotati di dispositivi 
    che ne consentano la pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano 
    questo lavoro nonché per i lavoratori presenti.
    
    6. Porte e portoni
    
    6.1. La posizione, il numero, i materiali impiegati 
    e le dimensioni delle porte e dei portoni sono determinati dalla natura e 
    dall'uso dei locali.
    
    6.2. Un segnale deve essere apposto ad altezza d'uomo 
    sulle porte trasparenti.
    
    6.3. Le porte ed i portoni a vento devono essere trasparenti 
    o essere dotati di pannelli trasparenti.
    
    6.4. Quando le superfici trasparenti o translucide delle 
    porte e dei portoni sono costituite da materiale di sicurezza e quando c'è 
    da temere che i lavoratori possano essere feriti se una porta o un portone 
    va in frantumi, queste superfici devono essere protette contro lo sfondamento.
    
    7. Vie di circolazione
    
    7.1. Quando l'uso e l'attrezzatura dei locali lo richiedano 
    per assicurare la protezione dei lavoratori, il tracciato delle vie di circolazione 
    deve essere messo in evidenza.
    
    8. Misure specifiche per le scale e i marciapiedi 
    mobili
    
    8.1. Le scale ed i marciapiedi mobili devono funzionare 
    in modo sicuro.
    
    8.2. Essi devono essere dotati dei necessari dispositivi 
    di sicurezza.
    
    8.3. Essi devono essere dotati di dispositivi di arresto 
    di emergenza facilmente identificabili e accessibili. 
    
    Allegato XIV - Contenuti minimi 
    del corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione 
    dei lavori 
 
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    PARTE TEORICA
    
    Modulo giuridico per complessive 28 ore
    • La legislazione di base in materia di sicurezza e 
    di igiene sul lavoro; la normativa contrattuale inerente gli aspetti di sicurezza 
    e salute sul lavoro; la normativa sull’assicurazione contro gli infortuni 
    sul lavoro e le malattie professionali;
    • Le normative europee e la loro valenza; le norme di 
    buona tecnica; le direttive di prodotto;
    • Il presente decreto in materia di salute e sicurezza 
    nei luoghi di lavoro con particolare riferimento al Titolo I. I soggetti del 
    Sistema di Prevenzione Aziendale: i compiti, gli obblighi, le responsabilità 
    civili e penali. Metodologie per l’individuazione, l’analisi e la valutazione 
    dei rischi;
    • La legislazione specifica in materia di salute e sicurezza 
    nei cantieri temporanei o mobili e nei lavori in quota. Il titolo IV del Testo 
    Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
    • Le figure interessate alla realizzazione dell’opera: 
    i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali;
    • La legge quadro in materia di lavori pubblici ed i 
    principali decreti attuativi;
    • La disciplina sanzionatoria e le procedure ispettive. 
    
Modulo tecnico per complessive 52 ore
    • Rischi di caduta dall’alto. Ponteggi e opere provvisionali
    • L’organizzazione in sicurezza del Cantiere. Il cronoprogramma dei lavori
    • Gli obblighi documentali da parte dei committenti, imprese, coordinatori 
    per la sicurezza
    • Le malattie professionali ed il primo soccorso
    • Il rischio elettrico e la protezione contro le scariche atmosferiche
    • Il rischio negli scavi, nelle demolizioni, nelle opere in sotterraneo ed 
    in galleria
    • I rischi connessi all’uso di macchine e attrezzature di lavoro con particolare 
    riferimento agli apparecchi di sollevamento e trasporto
    • I rischi chimici in cantiere
    • I rischi fisici: rumore, vibrazioni, microclima, illuminazione
    • I rischi connessi alle bonifiche da amianto
    • I rischi biologici
    • I rischi da movimentazione manuale dei carichi
    • I rischi di incendio e di esplosione
    • I rischi nei lavori di montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati
    • I dispositivi di protezione individuali e la segnaletica di sicurezza 
Modulo metodologico/organizzativo per complessive 16 ore
    • I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento, del piano 
    sostitutivo di sicurezza e del piano operativo di sicurezza.
    • I criteri metodologici per : a) l’elaborazione del piano di sicurezza e 
    di coordinamento e l’integrazione con i piani operativi di sicurezza ed il 
    fascicolo; b) l’elaborazione del piano operativo di sicurezza; c) l’elaborazione 
    del fascicolo; d) l’elaborazione del P.I.M.U.S. (Piano di Montaggio, Uso, 
    Smontaggio dei ponteggi; e) la stima dei costi della sicurezza
    • Teorie e tecniche di comunicazione, orientate alla risoluzione di problemi 
    e alla cooperazione; teorie di gestione dei gruppi e leadership
    • I rapporti con la committenza, i progettisti, la direzione dei lavori, i 
    rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 
PARTE PRATICA per complessive 24 ore
    
    • Esempi di Piano di Sicurezza e Coordinamento: presentazione dei progetti, 
    discussione sull’analisi dei rischi legati all’area, all’organizzazione del 
    cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze
    • Stesura di Piani di Sicurezza e Coordinamento, con particolare riferimento 
    a rischi legati all’area, all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni 
    ed alle loro interferenze. Lavori di gruppo
    • Esempi di Piani Operativi di Sicurezza e di Piani Sostitutivi di Sicurezza
    • Esempi e stesura di fascicolo basati sugli stessi casi dei Piano di Sicurezza 
    e Coordinamento
    • Simulazione sul ruolo del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione 
    
VERIFICA FINALE DI APPRENDIMENTO 
    La verifica finale di apprendimento dovrà essere effettuata da una commissione 
    costituita da almeno 3 docenti del corso, tramite:
    
    ● Simulazione al fine di valutare le competenze tecnico – professionali
    ● Test finalizzati a verificare le competenze cognitive 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI CORSI>
    La presenza ai corsi di formazione deve essere garantita almeno nella misura 
    del 90%. Il numero massimo di partecipanti per ogni corso è fissato a 30.
    E’ inoltre previsto l’obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della 
    durata complessiva di 40 ore. 
    
    Allegato XV - Contenuti minimi dei 
    piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili 
 
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    1. DISPOSIZIONI GENERALI
    
    1.1. - Definizioni e termini di efficacia
    
    1.1.1. Ai fini del presente allegato si intendono per:
    
    a) scelte progettuali ed organizzative: insieme di scelte 
    effettuate in fase di progettazione dal progettista dell'opera in collaborazione 
    con il coordinatore per la progettazione, al fine di garantire l'eliminazione 
    o la riduzione al minimo dei rischi di lavoro. Le scelte progettuali sono 
    effettuate nel campo delle tecniche costruttive, dei materiali da impiegare 
    e delle tecnologie da adottare; le scelte organizzative sono effettuate nel 
    campo della pianificazione temporale e spaziale dei lavori;
    
    b) procedure: le modalità e le sequenze stabilite per 
    eseguire un determinato lavoro od operazione;
    
    c) apprestamenti: le opere provvisionali necessarie 
    ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere;
    
    d) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, 
    utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro;
    
    e) misure preventive e protettive: gli apprestamenti, 
    le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e servizi di protezione collettiva, 
    atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere i 
    lavoratori da rischio di infortunio ed a tutelare la loro salute;
    
    f) prescrizioni operative: le indicazioni particolari 
    di carattere temporale, comportamentale, organizzativo, tecnico e procedurale, 
    da rispettare durante le fasi critiche del processo di costruzione, in relazione 
    alla complessità dell'opera da realizzare;
    
    g) cronoprogramma dei lavori: programma dei lavori in 
    cui sono indicate, in base alla complessità dell'opera, le lavorazioni, le 
    fasi e le sottofasi di lavoro, la loro sequenza temporale e la loro durata;
    
    h) PSC: il piano di sicurezza e di coordinamento di 
    cui all'articolo100;
    
    i) PSS: il piano di sicurezza sostitutivo del piano 
    di sicurezza e di coordinamento, di cui all'articolo 131, comma 2, lettera 
    b) del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche;
    
    l) POS: il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 
    89, lettera h, e all'articolo 131, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 163/2006 
    e successive modifiche;
    
    m) costi della sicurezza: i costi indicati all'articolo 
    100, nonché gli oneri indicati all'articolo 131 del D.Lgs. 163/2006 e successive 
    modifiche. 
2. PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO 
    
 
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    2.1. - Contenuti minimi
    
    2.1.1. Il PSC è specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e 
    di concreta fattibilità; i suoi contenuti sono il risultato di scelte progettuali 
    ed organizzative conformi alle prescrizioni dell'articolo 15 del presente 
    decreto.
    
    2.1.2. Il PSC contiene almeno i seguenti elementi:
    
    a) l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con:
    
    1) l'indirizzo del cantiere;
    2) la descrizione del contesto in cui é collocata l'area di cantiere;
    3) una descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento alle 
    scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche;
    
    b) l'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con 
    l'indicazione dei nominativi del responsabile dei lavori, del coordinatore 
    per la sicurezza in fase di progettazione e, qualora già nominato, del coordinatore 
    per la sicurezza in fase di esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore 
    per l'esecuzione con l'indicazione, prima dell'inizio dei singoli lavori, 
    dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori 
    autonomi;
    
    c) una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione 
    dei rischi in riferimento all'area ed all'organizzazione dello specifico cantiere, 
    alle lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici 
    propri dell’attività delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi;
    
    d) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive 
    e protettive, in riferimento:
    
    1) all'area di cantiere, ai sensi dei punti 2.2.1. e 2.2.4.;
    
    2) all'organizzazione del cantiere, ai sensi dei punti 2.2.2. e 2.2.4.;
    
    3) alle lavorazioni, ai sensi dei punti 2.2.3. e 2.2.4.;
    
    e) le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi 
    di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, 
    ai sensi dei punti 2.3.1., 2.3.2. e 2.3.3.;
    
    f) le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più imprese 
    e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla 
    sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi 
    di protezione collettiva di cui ai punti 2.3.4. e 2.3.5.;
    
    g) le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché 
    della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori 
    autonomi;
    
    h) l'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio 
    ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle 
    emergenze è di tipo comune, nonché nel caso di cui all'articolo 104, comma 
    4; il PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture previste 
    sul territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi;
    
    i) la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la 
    complessità dell'opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono 
    il cronoprogramma dei lavori, nonché l'entità presunta del cantiere espressa 
    in uomini-giorno;
    
    l) la stima dei costi della sicurezza, ai sensi del punto 4.1.
    
    2.1.3. Il coordinatore per la progettazione indica nel PSC, ove la particolarità 
    delle lavorazioni lo richieda, il tipo di procedure complementari e di dettaglio 
    al PSC stesso e connesse alle scelte autonome dell'impresa esecutrice, da 
    esplicitare nel POS.
    
    2.1.4. Il PSC è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli 
    aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria e, ove la particolarità 
    dell'opera lo richieda, un profilo altimetrico e una breve descrizione delle 
    caratteristiche idrogeologiche del terreno o il rinvio a specifica relazione 
    se già redatta.
    
    2.1.5. L'elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili 
    alla definizione dei contenuti del PSC di cui al punto 2.1.2., è riportato 
    nell'allegato XV.1. 
2.2. - Contenuti minimi del PSC in riferimento all'area di cantiere, 
    all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni. 
 
    ![]()
    
    2.2.1. In riferimento all'area di cantiere, il PSC contiene l'analisi degli 
    elementi essenziali di cui all'allegato XV.2, in relazione:
    
    a) alle caratteristiche dell'area di cantiere, con particolare attenzione 
    alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee;
    
    b) all'eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il 
    cantiere, con particolare attenzione:
    
    b1) a lavori stradali ed autostradali al fine di garantire la sicurezza e 
    la salute dei lavoratori impiegati nei confronti dei rischi derivanti dal 
    traffico circostante;
    b2) al rischio di annegamento;
    
    c) agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare 
    per l'area circostante.
    
    2.2.2. In riferimento all'organizzazione del cantiere il PSC contiene, in 
    relazione alla tipologia del cantiere, l'analisi dei seguenti elementi:
    
    a) le modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le 
    segnalazioni;
    
    b) i servizi igienico-assistenziali;
    
    c) la viabilità principale di cantiere;
    
    d) gli impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, 
    gas ed energia di qualsiasi tipo;
    
    e) gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
    
    f) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 102;
    
    g) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 92, 
    comma 1, lettera c);
    
    h) le eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali;
    
    i) la dislocazione degli impianti di cantiere;
    
    l) la dislocazione delle zone di carico e scarico;
    
    m) le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti;
    
    n) le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di 
    esplosione.
    
    2.2.3. In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione 
    suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessità 
    dell'opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua l'analisi dei 
    rischi aggiuntivi, rispetto a quelli specifici propri dell’attività delle 
    imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, connessi in particolare ai seguenti 
    elementi:
    
    a) al rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere;
    
    b) al rischio di seppellimento da adottare negli scavi;
    
    c) al rischio di caduta dall'alto;
    
    d) al rischio di insalubrità dell'aria nei lavori in galleria;
    
    e) al rischio di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria;
    
    f) ai rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità 
    tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto;
    
    g) ai rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali 
    pericolosi utilizzati in cantiere;
    
    h) ai rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura;
    
    i) al rischio di elettrocuzione;
    
    l) al rischio rumore;
    
    m) al rischio dall'uso di sostanze chimiche.
    
    2.2.4. Per ogni elemento dell'analisi di cui ai punti 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 
    il PSC contiene:
    
    a) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive 
    e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro; 
    ove necessario, vanno prodotte tavole e disegni tecnici esplicativi;
    
    b) le misure di coordinamento atte a realizzare quanto previsto alla lettera 
    a). 
2.3. - Contenuti minimi del PSC in riferimento alle interferenze 
    tra le lavorazioni ed al loro coordinamento 
 
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    2.3.1. Il coordinatore per la progettazione effettua l'analisi delle interferenze 
    tra le lavorazioni, anche quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa 
    impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi, e predispone il 
    cronoprogramma dei lavori. Per le opere rientranti nel campo di applicazione 
    del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche, il cronoprogramma 
    dei lavori ai sensi del presente regolamento, prende esclusivamente in considerazione 
    le problematiche inerenti gli aspetti della sicurezza ed è redatto ad integrazione 
    del cronoprogramma delle lavorazioni previsto dall'articolo 42 del decreto 
    del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
    
    2.3.2. In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, il PSC contiene 
    le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni 
    interferenti e le modalità di verifica del rispetto di tali prescrizioni; 
    nel caso in cui permangono rischi di interferenza, indica le misure preventive 
    e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, atti a ridurre al 
    minimo tali rischi.
    
    2.3.3. Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, 
    il coordinatore per l'esecuzione verifica periodicamente, previa consultazione 
    della direzione dei lavori, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi 
    interessati, la compatibilità della relativa parte di PSC con l'andamento 
    dei lavori, aggiornando il piano ed in particolare il cronoprogramma dei lavori, 
    se necessario.
    
    2.3.4. Le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, 
    attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, sono 
    definite analizzando il loro uso comune da parte di più imprese e lavoratori 
    autonomi.
    
    2.3.5. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori integra il PSC con i nominativi 
    delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi tenuti ad attivare quanto 
    previsto al punto 2.2.4 ed al punto 2.3.4 e, previa consultazione delle imprese 
    esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, indica la relativa cronologia 
    di attuazione e le modalità di verifica. 
3. - PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO E PIANO OPERATIVO 
    DI SICUREZZA 
 
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    3.1. - Contenuti minimi del piano di sicurezza sostitutivo
    
    3.1.1. Il PSS, redatto a cura dell'appaltatore o del concessionario, contiene 
    gli stessi elementi del PSC di cui al punto 2.1.2, con esclusione della stima 
    dei costi della sicurezza.
    
    3.2. - Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza
    
    3.2.1. Il POS è redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, 
    ai sensi dell’articolo 17 del presente decreto, e successive modificazioni, 
    in riferimento al singolo cantiere interessato; esso contiene almeno i seguenti 
    elementi:
    
    a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:
    
    1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici 
    della sede legale e degli uffici di cantiere;
    2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa 
    esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;
    3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione 
    dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del 
    rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, 
    ove eletto o designato;
    4) il nominativo del medico competente ove previsto;
    5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
    6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
    7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa 
    esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della 
    stessa impresa;
    
    b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni 
    figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;
    
    c) la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative 
    e dei turni di lavoro;
    
    d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali 
    di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
    
    e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere 
    con le relative schede di sicurezza;
    
    f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore;
    
    g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto 
    a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi 
    connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
    
    h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
    
    i) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori 
    occupati in cantiere;
    
    l) la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite 
    ai lavoratori occupati in cantiere.
    
    3.2.2. Ove non sia prevista la redazione del PSC, il PSS, quando previsto, 
    è integrato con gli elementi del POS. 
4. - STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 
 
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    4.1. - Stima dei costi della sicurezza
    
    4.1.1. Ove è prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV, Capo I, 
    del presente decreto, nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la 
    durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi:
    
    a) degli apprestamenti previsti nel PSC;
    
    b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale 
    eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;
    
    c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, 
    degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;
    
    d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
    
    e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;
    
    f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo 
    sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
    
    g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, 
    attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.
    
    4.1.2. Per le opere rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 163 
    del 12 aprile 2006 e successive modifiche e per le quali non è prevista la 
    redazione del PSC ai sensi del Titolo IV Capo I del presente decreto, le amministrazioni 
    appaltanti nei costi della sicurezza stimano, per tutta la durata delle lavorazioni 
    previste nel cantiere, i costi delle misure preventive e protettive finalizzate 
    alla sicurezza e salute dei lavoratori.
    
    4.1.3. La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo 
    o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata 
    su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco 
    prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco 
    prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi 
    costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi 
    della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per 
    il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera 
    ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento.
    
    4.1.4. I costi della sicurezza così individuati sono compresi nell'importo 
    totale dei lavori, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare 
    a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.
    
    4.1.5. Per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori che si rendono 
    necessari a causa di varianti in corso d'opera previste dall'articolo 132 
    del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche, o dovuti alle 
    variazioni previste dagli articoli 1659, 1660, 1661 e 1664, secondo comma, 
    del codice civile, si applicano le disposizioni contenute nei punti 4.1.1, 
    4.1.2 e 4.1.3. I costi della sicurezza così individuati sono compresi nell'importo 
    totale della variante, ed individuano la parte del costo dell'opera da non 
    assoggettare a ribasso.
    
    4.1.6. Il direttore dei lavori liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza 
    previsti in base allo stato di avanzamento lavori, previa approvazione da 
    parte del coordinatore per l'esecuzione dei lavori quando previsto. 
    
    Allegato XV.1 - Elenco indicativo 
    e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti 
    del PSC di cui al punto 2.1.2. 
 
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    1. Gli apprestamenti comprendono: ponteggi; trabattelli; 
    ponti su cavalletti; impalcati; parapetti; andatoie; passerelle; armature 
    delle pareti degli scavi; gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi; refettori; 
    locali di ricovero e di riposo; dormitori; camere di medicazione; infermerie; 
    recinzioni di cantiere. 
2. Le attrezzature comprendono: centrali e impianti di betonaggio; betoniere; gru; autogrù; argani; elevatori; macchine movimento terra; macchine movimento terra speciali e derivate; seghe circolari; piegaferri; impianti elettrici di cantiere; impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; impianti antincendio; impianti di evacuazione fumi; impianti di adduzione di acqua, gas, ed energia di qualsiasi tipo; impianti fognari.
 3. Le infrastrutture comprendono: viabilità principale di cantiere per mezzi 
    meccanici; percorsi pedonali; aree di deposito materiali, attrezzature e rifiuti 
    di cantiere. 
 4. I mezzi e servizi di protezione collettiva comprendono: segnaletica di 
    sicurezza; avvisatori acustici; attrezzature per primo soccorso; illuminazione 
    di emergenza; mezzi estinguenti; servizi di gestione delle emergenze. 
    
    Allegato XV.2. - Elenco indicativo 
    e non esauriente degli elementi essenziali ai fini dell'analisi dei rischi 
    connessi all'area di cantiere, di cui al punto 2.2.1. 
 
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    1. Falde; fossati; alvei fluviali; banchine portuali; 
    alberi; manufatti interferenti o sui quali intervenire;infrastrutture quali 
    strade, ferrovie, idrovie, aeroporti; edifici con particolare esigenze di 
    tutela quali scuole, ospedali, case di riposo, abitazioni; linee aeree e condutture 
    sotterranee di servizi; altri cantieri o insediamenti produttivi; viabilità; 
    rumore; polveri; fibre; fumi; vapori; gas; odori o altri inquinanti aerodispersi; 
    caduta di materiali dall'alto. 
    
    Allegato XVI - Fascicolo con le 
    caratteristiche dell'opera 
 
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    I. Introduzione.
    Il fascicolo predisposto la prima volta a cura del coordinatore 
    per la progettazione, è eventualmente modificato nella fase esecutiva in funzione 
    dell’evoluzione dei lavori ed è aggiornato a cura del committente a seguito 
    delle modifiche intervenute in un’opera nel corso della sua esistenza. Per 
    interventi su opere esistenti già dotate di fascicolo e che richiedono la 
    designazione dei coordinatori, l’aggiornamento del fascicolo è predisposto 
    a cura del coordinatore per la progettazione.
    Per le opere di cui al D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 
    e successive modifiche, il fascicolo tiene conto del piano di manutenzione 
    dell’opera e delle sue parti, di cui all’articolo 40 del Decreto del Presidente 
    della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
    Il fascicolo accompagna l’opera per tutta la sua durata 
    di vita. 
 II. Contenuti. 
    Il fascicolo comprende tre capitoli:
    CAPITOLO I – la descrizione sintetica dell’opera e l’indicazione 
    dei soggetti coinvolti (scheda I)
    
    CAPITOLO II – l’individuazione dei rischi, delle misure preventive 
    e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie, per gli interventi 
    successivi prevedibili sull’opera, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie, 
    nonché per gli altri interventi successivi già previsti o programmati (schede 
    II-1, II-2 e II-3).
    Le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera sono le misure preventive 
    e protettive incorporate nell'opera o a servizio della stessa, per la tutela 
    della sicurezza e della salute dei lavoratori incaricati di eseguire i lavori 
    successivi sull’opera.
    Le misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece, le altre misure 
    preventive e protettive la cui adozione è richiesta ai datori di lavoro delle 
    imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi incaricati di eseguire i lavori 
    successivi sull’opera.
    Al fine di definire le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 
    e quelle ausiliarie, devono essere presi in considerazione almeno i seguenti 
    elementi:
    a) accessi ai luoghi di lavoro;
    b) sicurezza dei luoghi di lavoro;
    c) impianti di alimentazione e di scarico;
    d) approvvigionamento e movimentazione materiali;
    e) approvvigionamento e movimentazione attrezzature;
    f) igiene sul lavoro;
    g) interferenze e protezione dei terzi.
    Il fascicolo fornisce, inoltre, le informazioni sulle misure preventive e 
    protettive in dotazione dell’opera, necessarie per pianificarne la realizzazione 
    in condizioni di sicurezza, nonché le informazioni riguardanti le modalità 
    operative da adottare per:
    a) utilizzare le stesse in completa sicurezza;
    b) mantenerle in piena funzionalità nel tempo, individuandone in particolare 
    le verifiche, gli interventi manutentivi necessari e la loro periodicità.
    
    CAPITOLO III - i riferimenti alla documentazione di supporto 
    esistente (schede III-1, III-2 e III-3). 
 CAPITOLO I 
    
    Modalità per la descrizione dell'opera e l’individuazione dei soggetti 
    interessati.
    
    1. Per la realizzazione di questa parte di fascicolo è utilizzata come riferimento 
    la successiva scheda I, che è sottoscritta dal soggetto responsabile della 
    sua compilazione.
    
    Scheda I. Descrizione sintetica dell'opera ed 
    individuazione dei soggetti interessati 
 CAPITOLO II 
    
    Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione 
    dell’opera e di quelle ausiliarie.
    
    1. Per la realizzazione di questa parte di fascicolo sono utilizzate come 
    riferimento le successive schede, che sono sottoscritte dal soggetto responsabile 
    della sua compilazione.
    2.1 La scheda II-1 è redatta per ciascuna tipologia di lavori prevedibile, 
    prevista o programmata sull’opera, descrive i rischi individuati e, sulla 
    base dell’analisi di ciascun punto critico (accessi ai luoghi di lavoro, sicurezza 
    dei luoghi di lavoro, ecc.), indica le misure preventive e protettive in dotazione 
    dell’opera e quelle ausiliarie. Tale scheda è corredata, quando necessario, 
    con tavole allegate, contenenti le informazioni utili per la miglior comprensione 
    delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed indicanti 
    le scelte progettuali effettuate allo scopo, come la portanza e la resistenza 
    di solai e strutture, nonché il percorso e l’ubicazione di impianti e sottoservizi; 
    qualora la complessità dell’opera lo richieda, le suddette tavole sono corredate 
    da immagini, foto o altri documenti utili ad illustrare le soluzioni individuate.
    2.2 La scheda II-2 è identica alla scheda II-1 ed è utilizzata per eventualmente 
    adeguare il fascicolo in fase di esecuzione dei lavori ed ogniqualvolta sia 
    necessario a seguito delle modifiche intervenute in un’opera nel corso della 
    sua esistenza. Tale scheda sostituisce la scheda II-1, la quale è comunque 
    conservata fino all’ultimazione dei lavori.
    2.3 La scheda II-3 indica, per ciascuna misura preventiva e protettiva in 
    dotazione dell’opera, le informazioni necessarie per pianificarne la realizzazione 
    in condizioni di sicurezza, nonché consentire il loro utilizzo in completa 
    sicurezza e permettere al committente il controllo della loro efficienza. 
    
 Scheda II-1. Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed 
    ausiliarie 
 Scheda II-2. Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione 
    dell’opera ed ausiliarie 
 CAPITOLO III 
    
    Indicazioni per la definizione dei riferimenti della documentazione di 
    supporto esistente.
    
    1. All'interno del fascicolo sono indicate le informazioni utili al reperimento 
    dei documenti tecnici dell’opera che risultano di particolare utilità ai fini 
    della sicurezza, per ogni intervento successivo sull’opera, siano essi elaborati 
    progettuali, indagini specifiche o semplici informazioni; tali documenti riguardano:
    a) il contesto in cui è collocata;
    b) la struttura architettonica e statica;
    c) gli impianti installati.
    2. Qualora l’opera sia in possesso di uno specifico libretto di manutenzione 
    contenente i documenti sopra citati ad esso si rimanda per i riferimenti di 
    cui sopra.
    3. Per la realizzazione di questa parte di fascicolo sono utilizzate come 
    riferimento le successive schede, che sono sottoscritte dal soggetto responsabile 
    della sua compilazione. 
 Scheda III-1. Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera 
    nel proprio contesto 
 Scheda III-2. Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla 
    struttura architettonica e statica dell'opera 
 Scheda III-3. Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli 
    impianti dell'opera 
    
    Allegato XVII - Idoneità tecnico 
    professionale 
 
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    1. Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale 
    le imprese dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:
    
    a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed 
    artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto
    
    b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 
    17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 
    5, del presente decreto legislativo
    
    c) specifica documentazione attestante la conformità 
    alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, di macchine, attrezzature 
    e opere provvisionali
    
    d) elenco dei dispositivi di protezione individuali 
    forniti ai lavoratori
    
    e) nomina del responsabile del servizio di prevenzione 
    e protezione, degli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione 
    incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione 
    dell’emergenza, del medico competente quando necessario
    
    f) nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori 
    per la sicurezza
    
    g) attestati inerenti la formazione delle suddette figure 
    e dei lavoratori prevista dal presente decreto legislativo
    
    h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola 
    e relativa idoneità sanitaria prevista dal presente decreto legislativo
    
    i) documento unico di regolarità contributiva di cui 
    al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007
    
    l) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti 
    di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del presente decreto legislativo
    
    2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:
    
    a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed 
    artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto
    
    b) specifica documentazione attestante la conformità 
    alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature 
    e opere provvisionali
    
    c) elenco dei dispositivi di protezione individuali 
    in dotazione
    
    d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa 
    idoneità sanitaria previsti dal presente decreto legislativo
    
    e) documento unico di regolarità contributiva di cui 
    al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007
    
    3. In caso di sub-appalto il datore di lavoro committente 
    verifica l’idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori con gli stessi 
    criteri di cui al precedente punto 1. 
    
    Allegato XVIII - Viabilità nei 
    cantieri, ponteggi e trasporto dei materiali 
 
    ![]()
    
    1. Viabilità nei cantieri
    
    1.1. Le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento 
    o di sbancamento devono avere una carreggiata solida, atta a resistere al 
    transito dei mezzi di trasporto di cui è previsto l'impiego, ed una pendenza 
    adeguata alla possibilità dei mezzi stessi. L’accesso pedonale al fondo dello 
    scavo deve essere reso indipendente dall’accesso carrabile; solo nel caso 
    in cui non fosse possibile realizzare tale accesso, la larghezza delle rampe 
    deve essere tale da consentire un franco di almeno 70 centimetri, oltre la 
    sagoma di ingombro del veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco venga 
    limitato ad un solo lato, devono essere realizzate piazzuole o nicchie di 
    rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri lungo l'altro lato.
    1.2. I viottoli e le scale con gradini ricavati nel 
    terreno o nella roccia devono essere provvisti di parapetto nei tratti prospicienti 
    il vuoto quando il dislivello superi i 2 metri.
    1.3. Le alzate dei gradini ricavati in terreno friabile 
    devono essere sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti o altri 
    sistemi che garantiscano idonea stabilità.
    1.4. Alle vie di accesso ed ai punti pericolosi non 
    proteggibili devono essere apposte segnalazioni opportune e devono essere 
    adottate le disposizioni necessarie per evitare la caduta di gravi dal terreno 
    a monte dei posti di lavoro.
    
    2. Ponteggi
    
    2.1. Ponteggi in legname
    
    2.1.1. Collegamenti delle impalcature
    2.1.1.1. L'accoppiamento degli elementi che costituiscono 
    i montanti dei ponteggi deve essere eseguito mediante fasciatura con piattina 
    di acciaio dolce fissata con chiodi oppure a mezzo di traversini di legno 
    (ganasce); sono consentite legature fatte con funi di fibra tessile o altri 
    idonei sistemi di connessione.
    
    2.1.2. Correnti
    
    2.1.2.1. I correnti devono essere disposti a distanze 
    verticali consecutive non superiori a m 2.
    2.1.2.2. Essi devono poggiare su gattelli in legno inchiodati 
    ai montanti ed essere solidamente assicurati ai montanti stessi con fasciatura 
    di piattina di acciaio dolce (reggetta) o chiodi forgiati. Il collegamento 
    può essere ottenuto anche con gattelli in ferro e con almeno doppio giro di 
    catena metallica (agganciaponti); sono consentite legature con funi di fibra 
    tessile o altri idonei sistemi di connessione.
    2.1.2.3. Le estremità dei correnti consecutivi di uno 
    stesso impalcato devono essere sovrapposte e le sovrapposizioni devono avvenire 
    in corrispondenza dei montanti.
    
    2.1.3. Traversi
    
    2.1.3.1. I traversi di sostegno dell'intavolato devono 
    essere montati perpendicolarmente al fronte della costruzione.
    2.1.3.2. Quando l'impalcatura è fatta con una sola fila 
    di montanti, un estremo dei traversi deve poggiare sulla muratura per non 
    meno di 15 centimetri e l'altro deve essere assicurato al corrente.
    2.1.3.3. La distanza fra due traversi consecutivi non 
    deve essere superiore a m 1,20. E' ammessa deroga alla predetta disposizione 
    sulla distanza reciproca dei traversi, a condizione che:
    a) la distanza fra due traversi consecutivi non sia 
    superiore a m 1,80;
    b) il modulo di resistenza degli elementi dell'impalcato 
    relativo sia superiore a 1,5 volte quello risultante dall'impiego di tavole 
    poggianti su traversi disposti ad una distanza reciproca di m 1,20 e aventi 
    spessore e larghezza rispettivamente di cm 4 e di cm 20. Tale maggiore modulo 
    di resistenza può essere ottenuto mediante impiego, sia di elementi d'impalcato 
    di dimensioni idonee, quali tavole di spessore e di larghezza rispettivamente 
    non minore di 4 x 30 cm ovvero di 5 x 20 cm, sia di elementi d'impalcato compositi 
    aventi caratteristiche di resistenza adeguata.
    
    2.1.4. Intavolati
    
    2.1.4.1. Le tavole costituenti il piano di calpestio 
    di ponti, passerelle, andatoie ed impalcati di servizio devono avere le fibre 
    con andamento parallelo all'asse, spessore adeguato al carico da sopportare 
    ed in ogni caso non minore di 4 centimetri, e larghezza non minore di 20 centimetri. 
    Le tavole stesse non devono avere nodi passanti che riducano più del dieci 
    per cento la sezione di resistenza.
    2.1.4.2. Le tavole non devono presentare parti a sbalzo 
    e devono poggiare almeno su tre traversi, le loro estremità devono essere 
    sovrapposte, in corrispondenza sempre di un traverso, per non meno di 40 centimetri.
    2.1.4.3. Le tavole devono essere assicurate contro gli 
    spostamenti e ben accostate tra loro e all'opera in costruzione; è tuttavia 
    consentito un distacco dalla muratura non superiore a 20 centimetri soltanto 
    per la esecuzione di lavori in finitura.
    2.1.4.4. Le tavole esterne devono essere a contatto 
    dei montanti.
    
    2.1.5. Parapetti
    
    2.1.5.1. Il parapetto di cui all’articolo 126 del Capo 
    IV è costituito da uno o più correnti paralleli all'intavolato, il cui margine 
    superiore sia posto a non meno di 1 metro dal piano di calpestio, e di tavola 
    fermapiede alta non meno di 20 centimetri, messa di costa e poggiante sul 
    piano di calpestio.
    2.1.5.2. Correnti e tavola fermapiede non devono lasciare 
    una luce, in senso verticale, maggiore di 60 centimetri.
    2.1.5.3. Sia i correnti che la tavola fermapiede devono 
    essere applicati dalla parte interna dei montanti.
    2.1.5.4. E' considerata equivalente al parapetto definito 
    ai commi precedenti, qualsiasi protezione, realizzante condizioni di sicurezza 
    contro la caduta verso i lati aperti non inferiori a quelle presentate dal 
    parapetto stesso.
    
    2.1.6. Ponti a sbalzo
    
    2.1.6.1. Per il ponte a sbalzo in legno di cui all’articolo 
    127 del Capo IV devono essere osservate le seguenti norme:
    a) l'intavolato deve essere composto con tavole a stretto 
    contatto, senza interstizi che lascino passare materiali minuti, e il parapetto 
    del ponte deve essere pieno; quest’ultimo può essere limitato al solo ponte 
    inferiore nel caso di più ponti sovrapposti;
    b) l'intavolato non deve avere larghezza utile maggiore 
    di metri 1,20;
    c) i traversi di sostegno dell'impalcato devono essere 
    solidamente ancorati all'interno a parte stabile dell'edificio ricorrendo 
    eventualmente all'impiego di saettoni; non è consentito l'uso di contrappesi 
    come ancoraggio dei traversi, salvo che non sia possibile provvedere altrimenti;
    d) i traversi devono poggiare su strutture e materiali 
    resistenti;
    e) le parti interne dei traversi devono essere collegate 
    rigidamente fra di loro con due robusti correnti, di cui uno applicato contro 
    il lato interno del muro o dei pilastri e l'altro alle estremità dei traversi 
    in modo da impedire qualsiasi spostamento.
    
    2.1.7. Mensole metalliche
    
    2.1.7.1. Nei ponteggi a sbalzo possono essere usati 
    sistemi di mensole metalliche, purché gli elementi fissi portanti siano applicati 
    alla costruzione con bulloni passanti trattenuti dalla parte interna da dadi 
    e controdadi su piastra o da chiavella oppure con altri dispositivi che offrano 
    equivalente resistenza.
    
    2.2. Ponteggi in altro materiale
    
    2.2.1. Caratteristiche di resistenza
    
    2.2.1.1. Gli elementi costituenti il ponteggio devono 
    avere carico di sicurezza non minore di quello indicato nell'autorizzazione 
    ministeriale prevista all'articolo 131.
    2.2.1.2. L'estremità inferiore del montante deve essere 
    sostenuta dalla piastra di base, di adeguate dimensioni, corredata da elementi 
    di ripartizione del carico trasmesso dai montanti aventi dimensioni e caratteristiche 
    adeguate ai carichi da trasmettere ed alla consistenza dei piani di posa. 
    La piastra deve avere un dispositivo di collegamento col montante atto a regolare 
    il centraggio del carico su di essa.
    2.2.1.3. I ponteggi devono essere controventati opportunamente 
    sia in senso longitudinale che trasversale; è ammessa deroga alla controventatura 
    trasversale a condizione che i collegamenti realizzino una adeguata rigidezza 
    angolare. Ogni controvento deve resistere a trazione e a compressione.
    2.2.1.4. A giunto serrato, le due ganasce non devono 
    essere a contatto dalla parte del bullone.
    2.2.1.5. Le parti costituenti il giunto di collegamento, 
    in esercizio devono essere riunite fra di loro permanentemente e solidamente 
    in modo da evitare l'accidentale distacco di qualcuna di esse.
    
    2.2.2. Ponti su cavalletti
    
    2.2.2.1. I piedi dei cavalletti, oltre ad essere irrigiditi 
    mediante tiranti normali e diagonali, devono poggiare sempre su piano stabile 
    e ben livellato.
    2.2.2.2. La distanza massima tra due cavalletti consecutivi 
    può essere di m 3,60, quando si usino tavole con sezione trasversale di cm 
    30 x 5 e lunghe m 4. Quando si usino tavole di dimensioni trasversali minori, 
    esse devono poggiare su tre cavalletti.
    2.2.2.3. La larghezza dell'impalcato non deve essere 
    inferiore a 90 centimetri e le tavole che lo costituiscono, oltre a risultare 
    bene accostate fra loro ed a non presentare parti in sbalzo superiori a 20 
    centimetri, devono essere fissate ai cavalletti di appoggio.
    2.2.2.4. E' fatto divieto di usare ponti su cavalletti 
    sovrapposti e ponti con i montanti costituiti da scale a pioli.
    
    3. Trasporto dei materiali
    
    3.1. Castelli per elevatori
    
    3.1.1. I castelli collegati ai ponteggi e costruiti 
    per le operazioni di sollevamento e discesa dei materiali mediante elevatori, 
    devono avere i montanti controventati per ogni due piani di ponteggio.
    3.1.2. I montanti che portano l'apparecchio di sollevamento 
    devono essere costituiti, a seconda dell'altezza e del carico massimo da sollevare, 
    da più elementi collegati fra loro e con giunzioni sfalsate, poggianti sui 
    corrispondenti elementi sottostanti.
    3.1.3. I castelli devono essere progettati ai sensi 
    dell’articolo 133 ed ancorati alla costruzione ad ogni piano di ponteggio.
    
    3.2. Impalcati e parapetti dei castelli
    
    3.2.1. Gli impalcati dei castelli devono risultare sufficientemente 
    ampi e muniti, sui lati verso il vuoto, di parapetto e tavola fermapiede normali.
    3.2.2. Per il passaggio della benna o del secchione 
    può essere lasciato un varco purché in corrispondenza di esso sia applicato 
    un fermapiede alto non meno di 30 centimetri. Il varco deve essere ridotto 
    allo stretto necessario e delimitato da robusti e rigidi sostegni laterali, 
    dei quali quello opposto alla posizione del tiro deve essere assicurato superiormente 
    ad elementi fissi dell'impalcatura.
    3.2.3. Dal lato interno dei sostegni di cui sopra, all'altezza 
    di m 1,20 e nel senso normale all'apertura, devono essere applicati due staffoni 
    in ferro sporgenti almeno cm 20, da servire per appoggio e riparo del lavoratore.
    3.2.4. Gli intavolati dei singoli ripiani devono essere 
    formati con tavoloni di spessore non inferiore a cm 5 che devono poggiare 
    su traversi aventi sezione ed interasse dimensionati in relazione al carico 
    massimo previsto per ciascuno dei ripiani medesimi.
    
    3.3. Montaggio degli elevatori
    
    3.3.1. I montanti delle impalcature, quando gli apparecchi 
    di sollevamento vengono fissati direttamente ad essi, devono essere rafforzati 
    e controventati in modo da ottenere una solidità adeguata alle maggiori sollecitazioni 
    a cui sono sottoposti.
    3.3.2. Nei ponti metallici i montanti, su cui sono applicati 
    direttamente gli elevatori, devono essere di numero ampiamente sufficiente 
    ed in ogni caso non minore di due.
    3.3.3. I bracci girevoli portanti le carrucole ed eventualmente 
    gli argani degli elevatori devono essere assicurati ai montanti mediante staffe 
    con bulloni a vite muniti di dado e controdado; analogamente deve essere provveduto 
    per le carrucole di rinvio delle funi ai piedi dei montanti quando gli argani 
    sono installati a terra.
    3.3.4. Gli argani installati a terra, oltre ad essere 
    saldamente ancorati, devono essere disposti in modo che la fune si svolga 
    dalla parte inferiore del tamburo.
    3.3.5. Il manovratore degli argani "a bandiera" 
    fissati a montanti di impalcature, quando non possano essere applicati parapetti 
    sui lati e sulla fronte del posto di manovra, deve indossare la cintura di 
    sicurezza.
    3.3.6. La protezione di cui al precedente punto 3.2.3. 
    deve essere applicata anche per il lavoratore addetto al ricevimento dei carichi 
    sulle normali impalcature.
    
    3.4. Sollevamento di materiali dagli scavi
    
    3.4.1. Le incastellature per sostenere argani a mano 
    od a motore per gli scavi in genere, devono poggiare su solida ed ampia piattaforma 
    munita di normali parapetti e tavole fermapiede sui lati prospicienti il vuoto.
    3.4.2. Le armature provvisorie per sostenere apparecchi 
    leggeri per lo scavo di pozzi o di scavi a sezione ristretta (arganetti o 
    conocchie) azionati solamente a braccia, devono avere per base un solido telaio, 
    con piattaforme per i lavoratori e fiancate di sostegno dell'asse dell'apparecchio 
    opportunamente irrigidite e controventate.
    3.4.3. In ogni caso, quando i suddetti apparecchi sono 
    installati in prossimità di cigli di pozzi o scavi, devono essere adottate 
    le misure necessarie per impedire franamenti o caduta di materiali. 
    
    Allegato XIX - Verifiche di sicurezza 
    dei ponteggi metallici fissi 
 
    ![]()
    
    Si ritiene opportuno sottolineare che nel ponteggio 
    metallico fisso la sicurezza strutturale, che ha un rilievo essenziale, dipende 
    da numerosi parametri, quali: la frequenza di utilizzo, il numero dei montaggi 
    e smontaggi, il corretto stoccaggio dei componenti, l’ambiente di lavoro, 
    l’utilizzo conforme all’autorizzazione ministeriale e lo stato di conservazione 
    degli elementi costituenti lo stesso.
    In relazione a quanto sopra, non essendo possibile stabilire 
    una durata limite di vita del ponteggio, sono state elaborate le seguenti 
    istruzioni, che ribadiscono i controlli minimali, ritenuti necessari, che 
    l’utilizzatore deve eseguire prima del montaggio e durante l’uso del ponteggio, 
    focalizzando, per le diverse tipologie costruttive, gli elementi principali 
    in cui eventuali anomalie riscontrate potrebbero influire sulla stabilità 
    complessiva del sistema ridurre la sicurezza dei lavoratori.
    In particolare, le schede che seguono elencano le verifiche 
    che l’utilizzatore deve comunque eseguire prima di ogni montaggio, rispettivamente 
    per i ponteggi metallici a telai prefabbricati, a montanti e traversi prefabbricati 
    e a tubi giunti. L’ultima parte, infine, elenca le verifiche da effettuarsi 
    durante l’uso delle attrezzature in argomento.
|   Elementi  | 
        Tipo di verifica  | 
        Modalità di verifica  | 
        Misura adottata  | 
    
|   GENERALE  | 
        controllo esistenza del libretto di cui all’autorizzazione ministeriale, rilasciata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale  | 
        Visivo  | 
        Se non esiste il libretto, il ponteggio non può essere utilizzato. Occorre richiedere il libretto, che deve contenere tutti gli elementi del ponteggio, al fabbricante del ponteggio  | 
    
|   Controllo che gli elementi in tubi e giunti, eventualmente utilizzati, siano di tipo autorizzato appartenenti ad unico fabbricante  | 
        Visivo  | 
        Se il controllo è negativo, è necessario utilizzare elementi autorizzati appartenenti ad un unico fabbricante, richiedendone il relativo libretto  | 
    |
|   TELAIO  | 
        controllo marchio come da libretto  | 
        Visivo  | 
        Se il marchio non è rilevabile, o è difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare l’elemento  | 
    
|   Controllo di conservazione della protezione contro la corrosione  | 
        Visivo  | 
        Se 
          il controllo è negativo, procedere al controllo degli spessori:  | 
    |
|   Controllo verticalità montanti telaio  | 
        Visivo, ad esempio con utilizzo filo a piombo  | 
        Se la verticalità dei montanti non è soddisfatta occorre scartare l’elemento  | 
    |
|   Controllo spinotto di collegamento fra montanti  | 
        Visivo e/o funzionale  | 
        Se il controllo è negativo occorre scartare l’elemento  | 
    |
|   Controllo attacchi controventature: perni e/o boccole  | 
        Visivo e/o funzionale  | 
        Se 
          il controllo è negativo, occorre:   | 
    |
|   Controllo orizzontalità traverso  | 
        Visivo  | 
        Se il controllo è negativo occorre scartare l’elemento  | 
    |
|   CORRENTI E DIAGONALI  | 
        Controllo marchio come da libretto  | 
        Visivo  | 
        Se il marchio non è rilevabile o è difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare l’elemento  | 
    
|   Controllo stato di conservazione della protezione contro la corrosione  | 
        Visivo  | 
        Se 
          il controllo è negativo procedere al controllo degli spessori 
            | 
    |
|   Controllo lincarità dell’elemento  | 
        Visivo  | 
        Se il controllo è negativo occorre scartare l’elemento  | 
    |
|   Controllo stato di conservazione collegamenti al telaio  | 
        Visivo e/o funzionale  | 
        Se il controllo è negativo occorre scartare l’elemento  | 
    |
|   IMPALCATI PREFABBRICATI  | 
        Controllo marchio da libretto  | 
        Visivo  | 
        Se il marchio non è rilevabile, o è difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare l’elemento  | 
    
|   Controllo stato di conservazione della protezione contro la corrosione  | 
        visivo  | 
        Se 
          il controllo è negativo, procedere al controllo degli spessori:  | 
    |
|   Controllo orizzontalità piani di calpestio  | 
        Visivo  | 
        Se il controllo è negativo occorre scartare l’elemento  | 
    |
|   Controllo assenza di deformazione negli appoggi al traverso  | 
        Visivo e/o funzionale  | 
        Se il controllo è negativo occorre scartare l’elemento  | 
    |
|   Controllo dei sistemi di collegamento tra: piani di collegamento al traverso ed irrigidimenti (saldatura, rivettatura, bullonatura e cianfrinatura)  | 
        Visivo:  | 
        Se 
          il controllo è negativo:   | 
    |
|   BASETTE FISSE  | 
        Controllo marchio come da libretto  | 
        Visivo  | 
        Se il marchio non è rilevabile, o è difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare l’elemento  | 
    
|   Controllo orizzontalità piatto di base  | 
        Visivo, ad esempio con un piano di riscontro  | 
        Se il controllo è negativo occorre scartare l’elemento  | 
    |
|   BASETTE REGOLABILI  | 
        Controllo marchio come da libretto  | 
        Visivo  | 
        Se il marchio non è rilevabile, o è difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare l’elemento  | 
    
|   Controllo orizzontabilità piatto di base  | 
        Visivo, ad esempio con un piano di riscontro  | 
        Se il controllo è negativo occorre scartare l’elemento  | 
    |
|   Controllo verticalità stelo  | 
        Visivo  | 
        Se il controllo è negativo occorre scartare l’elemento  | 
    |
|   Controllo stato di conservazione della filettatura dello stelo e della ghiera filettata  | 
        Visivo 
          e funzionale   | 
        - 
          se i controlli, visivo e funzionale, sono negativi occorre scartare 
          l’elemento  | 
    |
|   N.B.: Per le verifiche relative ad altri elementi di ponteggio (quali ad esempio: fermapiede, trave per passo carraio, mensola, montante per parapetto di sommità, scala, parasassi), riportati nel libretto di cui all’autorizzazione ministeriale, occorre utilizzare: tipo, modalità di verifica e misure, analoghi a quelli descritti per gli elementi sopraelencati  | 
    |||
 
    
    B – PONTEGGI METALLICI MONTANTI E TRAVERSI PREFABBRICATI 
    
|   Elementi  | 
        Tipo di verifica  | 
        Modalità di verifica  | 
        Misura adottata  | 
    
|   GENERALE  | 
        Controllo esistenza del libretto di cui all’autorizzazione ministeriale rilasciata al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale  | 
        Visivo  | 
        Se non esiste il libretto, il ponteggio non può essere utilizzato. Occorre richiedere il libretto, che deve contenere tutti gli elementi del ponteggio, al fabbricante del ponteggio  | 
    
|   Controllo che gli elementi in tubi e giunti, siano di tipo autorizzato appartenenti ad unico fabbricante  | 
        Visivo  | 
        Se il controllo è negativo, è necessario utilizzare elementi autorizzati appartenenti ad un unico fabbricante, richiedendone il relativo libretto  | 
    |
|   MONTANTE  | 
        Controllo marchio come da libretto  | 
        Visivo  | 
        Se il marchio non è rilevabile, o è difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare l’elemento  | 
    
|   Controllo stato di conservazione della protezione contro la corrosione  | 
        Visivo  | 
        Se 
          il controllo è negativo, procedere al controllo degli spessori:  | 
    |
|   Controllo verticalità  | 
        Visivo, ad esempio con utilizzo filo a piombo  | 
        Se la verticalità del montante non è soddisfatta occorre scartare l’elemento  | 
    |
|   Controllo spinotto di collegamento fra montanti  | 
        Visivo e/o funzionale  | 
        Se il controllo è negativo occorre scartare l’elemento  | 
    |
|   Controllo attacchi elementi  | 
        Visivo e/o funzionale  | 
        Se il controllo è negativo occorre scartare l’elemento  | 
    |
|   TRAVERSO  | 
        Controllo marchio come da libretto  | 
        Visivo  | 
        Se il marchio non è rilevabile, o è difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare l’elemento  | 
    
|   Controllo orizzontalità traverso  | 
        Visivo  | 
        Se il controllo è negativo scartare l’elemento  | 
    |
|   Controllo stato di conservazione della protezione contro la corrosione  | 
        Visivo  | 
        Se 
          il controllo è negativo, procedere al controllo degli spessori:  | 
    |
|   Controllo stato di conservazione collegamenti ai montanti  | 
        Visivo e/o funzionale  | 
        Se il controllo è negativo occorre scartare l’elemento o ripristinare la funzionalità dell’elemento in conformità alle modalità previste dal fabbricante del ponteggio  | 
    |
|   CORRENTI E DIAGONALI  | 
        Controllo marchio come da libretto  | 
        Visivo  | 
        Se il marchio non è rilevabile, o è difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare l’elemento  | 
    
|   Controllo stato di conservazione della protezione contro la corrosione  | 
        Visivo  | 
        Se 
          il controllo è negativo, procedere al controllo degli spessori:  | 
    |
|   Controllo linearità dell’elemento  | 
        Visivo  | 
        Se il controllo è negativo occorre scartare l’elemento  | 
    |
|   Controllo stato di conservazione collegamenti ai montanti  | 
        Visivo e/o funzionale  | 
        Se il controllo è negativo occorre scartare l’elemento o ripristinare la funzionalità dell’elemento in conformità alle modalità previste dal fabbricante del ponteggio  | 
    |
|   IMPALCATI PREFABBRICATI  | 
        Controllo marchio come da libretto  | 
        Visivo  | 
        Se il marchio non è rilevabile, o è difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare l’elemento  | 
    
|   Controllo stato di conservazione della protezione contro la corrosione  | 
        Visivo  | 
        Se 
          il controllo è negativo, procedere al controllo degli spessori:  | 
    |
|   Controllo orizzontalità pianti di calpestio  | 
        Visivo  | 
        Se il controllo è negativo occorre scartare l’elemento  | 
    |
|   Controllo assenza di deformazioni negli appoggi al traverso  | 
        Visivo e/o funzionale  | 
        Se il controllo è negativo occorre scartare l’elemento  | 
    |
|   controllo efficienza dei sistemi di collegamento tra: piani di calpestio, testata con ganci di collegamento al traverso ed irrigidimenti (saldatura, rivettatura, bullonatura e cianfrinatura)  | 
        Visivo:  | 
        Se 
          il controllo è negativo:   | 
    |
|   BASETTE FISSE  | 
        Controllo marchio come da libretto  | 
        Visivo  | 
        Se il marchio non è rilevabile, o è difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare l’elemento  | 
    
|   Controllo orizzontalità piatto di base  | 
        Visivo, ad esempio con un piano di riscontro  | 
        Se il controllo è negativo occorre scartare l’elemento  | 
    |
|   BASETTE REGOLABILI  | 
        Controllo marchio come da libretto  | 
        Visivo  | 
        Se il marchio non è rilevabile, o è difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare l’elemento  | 
    
|   Controllo orizzontalità piatto di base  | 
        Visivo, ad esempio con un piano di riscontro  | 
        Se il controllo è negativo occorre scartare l’elemento  | 
    |
|   Controllo verticale stelo  | 
        Visivo  | 
        Se il controllo è negativo occorre scartare l’elemento  | 
    |
|   Controllo stato di conservazione della filettatura dello stelo e della ghiera filettata  | 
        Visivo 
          e funzionale:   | 
        - 
          Se i controlli, visivo e funzionale, sono negativi occorre scartare 
          l’elemento  | 
    |
|   N.B.: Per le verifiche relative ad altri elementi di ponteggio (quali ad esempio: fermapiede, trave per passo carraio, mensola, montante per parapetto di sommità, scala, parasassi), riportati nel libretto di cui all’autorizzazione ministeriale, occorre utilizzare: tipo, modalità di verifica e misure, analoghi a quelli descritti per gli elementi sopraelencati  | 
    |||
    
    C – PONTEGGI METALLICI A TUBI E GIUNTI
|   Elementi  | 
        Tipo di verifica  | 
        Modalità di verifica  | 
        Misura adottata  | 
    
|   GENERALE  | 
        controllo esistenza del libretto di cui all’utilizzazione ministeriale rilasciata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale  | 
        Visivo  | 
        Se non esiste il libretto, il ponteggio non può essere utilizzato. Occorre richiedere il libretto, che deve contenere tutti gli elementi del ponteggio, al fabbricante del ponteggio.  | 
    
|   TUBI  | 
        Controllo marchio come da libretto  | 
        Visivo  | 
        Se il marchio non è rilevabile, o è difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare l’elemento  | 
    
|   Controllo stato di conservazione della protezione contro la corrosione  | 
        Visivo  | 
        Se 
          il controllo è negativo, procedere al controllo degli spessori:  | 
    |
|   Controllo verticalità  | 
        Visivo, ad esempio con utilizzo filo a piombo  | 
        Se la verticalità del tubo non è soddisfacente occorre scartare l’elemento  | 
    |
|   GIUNTI  | 
        Controllo marchio come da libretto  | 
        Visivo  | 
        Se il marchio non è rilevabile, o è difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare l’elemento  | 
    
|   Controllo stato di conservazione della protezione contro la corrosione  | 
        Visivo  | 
        Se il controllo è negativo occorre scartare l’elemento  | 
    |
|   Controllo bulloni completi di dadi  | 
        Visivo 
          e funzionale:   | 
        Se 
          il controllo visivo è negativo occorre: sostituire il bullone e/o il 
          dado con altro fornito dal fabbricante del giunto   | 
    |
|   Controllo linearità martelletti  | 
        Visivo  | 
        Se il controllo è negativo occorre scartare l’elemento  | 
    |
|   Controllo perno rotazione giunto girevole  | 
        Visivo 
          e funzionale:   | 
        Se i controlli sono negativi occorre scartare l’elemento  | 
    |
|   IMPALCATI  | 
        Controllo marchio come da libretto  | 
        Visivo  | 
        Se il marchio non è rilevabile, o è difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare l’elemento  | 
    
|   PREFABBRICATI (non strutturali)  | 
        controllo stato di conservazione della protezione contro la corrosione  | 
        Visivo  | 
        Se 
          il controllo è negativo, procedere al controllo degli spessori:  | 
    
|   Controllo orizzontalità piani di calpestio  | 
        Visivo  | 
        Se il controllo è negativo occorre scartare l’elemento  | 
    |
|   Controllo assenza di deformazioni negli appoggi al traverso  | 
        Visivo e/o funzionale  | 
        Se il controllo è negativo occorre scartare l’elemento  | 
    |
|   Controllo efficienza dei sistemi di collegamento tra: piani di calpestio, testata con ganci di collegamento al traverso ed irrigidimenti (saldatura, rivettatura, bullonatura e cianfrinatura)  | 
        Visivo:  | 
        Se 
          il controllo è negativo:   | 
    |
|   BASETTE FISSE  | 
        Controllo marchio come da libretto  | 
        Visivo  | 
        | 
    
|   Controllo orizzontalità piatto base  | 
        Visivo, ad esempio con un piano di riscontro  | 
        Se il controllo è negativo occorre scartare l’elemento  | 
    |
|   BASETTE REGOLABILI  | 
        Controllo marchio come da libretto  | 
        Visivo  | 
        Se il marchio non è rilevabile, o è difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare l’elemento  | 
    
|   Controllo orizzontalità piatto base  | 
        Visivo, ad esempio con un piano di riscontro  | 
        Se il controllo è negativo occorre scartare l’elemento  | 
    |
|   Controllo verticalità stelo  | 
        Visivo  | 
        Se il controllo è negativo occorre scartare l’elemento  | 
    |
|   Controllo stato di conservazione della filettatura dello stelo e della ghiera filettata  | 
        Visivo 
          e funzionale:   | 
        - 
          Se i controlli, visivo e funzionale, sono negativi occorre scartare 
          l’elemento  | 
    |
|   N.B.: Per le verifiche relative ad altri elementi di ponteggio (quali ad esempio: fermapiede, trave per passo carraio, mensola, montante per parapetto di sommità, scala, parasassi), riportati nel libretto di cui all’autorizzazione ministeriale, occorre utilizzare: tipo, modalità di verifica e misure, analoghi a quelli descritti per gli elementi sopraelencati  | 
    |||
 
    
    2-Verifiche durante l'uso dei ponteggi metallici 
    fissi 
 
    ![]()
    
    • Controllare che il disegno esecutivo:
    - Sia conforme allo schema tipo fornito dal fabbricante 
    del ponteggio;
    - Sia firmato dal responsabile del cantiere per conformità 
    agli schemi tipo forniti dal fabbricante del ponteggio;
    - Sia tenuto in cantiere, a disposizione degli organi 
    di vigilanza, unitamente alla copia del libretto di cui all'autorizzazione 
    ministeriale.
    
    • Controllare che per i ponteggi di altezza superiore 
    a 20 metri e per i ponteggi non conformi agli schemi tipo:
    - Sia stato redatto un progetto, firmato da un ingegnere 
    o architetto abilitato a norma di legge all'esercizio della professione;
    - Che tale progetto sia tenuto in cantiere a disposizione 
    dell'autorità di vigilanza, unitamente alla copia del libretto di cui all'autorizzazione 
    ministeriale.
    
    • Controllare che vi sia la documentazione dell’esecuzione, 
    da parte del responsabile di cantiere, dell’ultima verifica del ponteggio 
    di cui trattasi, al fine di assicurarne l'installazione corretta ed il buon 
    funzionamento.
    
    • Controllare che qualora siano montati sul ponteggio 
    tabelloni pubblicitari, graticci, teli o altre schermature sia stato redatto 
    apposito calcolo, eseguito da Ingegnere o da Architetto abilitato a norma 
    di legge all'esercizio della professione, in relazione all'azione del vento 
    presumibile per la zona ove il ponteggio è montato. In tale calcolo deve essere 
    tenuto conto del grado di permeabilità delle strutture servite.
    
    • Controllare che sia mantenuto un distacco congruente 
    con il punto 2.1.4.3 dell’allegato XVIII o l’articolo 138, comma 2, della 
    Sezione V tra il bordo interno dell'impalcato del ponteggio e l’opera servita.
    
    • Controllare che sia mantenuta l'efficienza dell'elemento 
    parasassi, capace di intercettare la caduta del materiale dall'alto. 
    
    • Controllare il mantenimento dell'efficienza del serraggio 
    dei giunti, secondo le modalità previste dal fabbricante del ponteggio, riportate 
    nel libretto di cui all'autorizzazione ministeriale.
    
    • Controllare il mantenimento dell'efficienza del serraggio 
    dei collegamenti fra gli elementi del ponteggio, secondo le modalità previste 
    dal fabbricante del ponteggio, riportate nel libretto di cui all'autorizzazione 
    ministeriale.
    
    • Controllare il mantenimento dell'efficienza degli 
    ancoraggi, secondo le modalità previste dal fabbricante del ponteggio riportate 
    nel libretto di cui all'autorizzazione ministeriale.
    
    • Controllare il mantenimento della verticalità dei 
    montanti, ad esempio con l'utilizzo del filo a piombo. 
    
    • Controllare il mantenimento dell'efficienza delle 
    controventature di pianta e di facciata mediante:
    - Controllo visivo della linearità delle aste delle 
    diagonali di facciata e delle diagonali in pianta;
    - Controllo visivo dello stato di conservazione dei 
    collegamenti ai montanti delle diagonali di facciata e delle diagonali in 
    pianta;
    - Controllo visivo dello stato di conservazione degli 
    elementi di impalcato aventi funzione di controventatura in pianta.
    
    • Controllare il mantenimento in opera dei dispositivi 
    di blocco degli elementi di impalcato.
    
    • Controllare il mantenimento in opera dei dispositivi 
    di blocco o dei sistemi antisfilamento dei fermapiedi. 
    
    Allegato XX 
 
    ![]()
    
    A. Costruzione e impiego di scale portatili
    
    1. E' riconosciuta la conformità alle vigenti disposizioni, 
    delle scale portatili, alle seguenti condizioni:
    
    a) le scale portatili siano costruite conformemente 
    alla norma tecnica UNI EN 131 parte Ia e parte 2a;
    
    b) il costruttore fornisca le certificazioni, previste 
    dalla norma tecnica di cui al punto a), emesse da un laboratorio ufficiale. 
    Per laboratori ufficiali si intendono:
    • laboratorio dell'ISPESL;
    • laboratorio delle università e dei politecnici dello 
    Stato;
    • laboratori degli istituti tecnici dello Stato riconosciuti 
    ai sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086;
    • laboratori autorizzati in conformità a quanto previsto 
    dalla sezione B del presente allegato, con decreto dei Ministri del lavoro 
    e della previdenza sociale, dello sviluppo economico e della salute;
    • laboratori dei Paesi membri dell'Unione europea o 
    dei paesi aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo riconosciuti 
    dai rispettivi Stati;
    
    c) le scale portatili siano accompagnate da un foglio 
    o libretto recante:
    • una breve descrizione con l'indicazione degli elementi 
    costituenti;
    • le indicazioni utili per un corretto impiego;
    • le istruzioni per la manutenzione e conservazione;
    • gli estremi del laboratorio che ha effettuato le prove, 
    numeri di identificazione dei certificati, date dei rilascio) dei certificati 
    delle prove previste dalla norma tecnica UNI EN 131 parte 1a e parte 2a;
    • una dichiarazione del costruttore di conformità alla 
    norma tecnica UNI EN 131 parte 1a e parte 2a.
    
    2. L'attrezzatura di cui al punto 1 legalmente fabbricata 
    e commercializzata in un altro Paese dell'Unione europea o in un altro Paese 
    aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo, può essere commercializzata 
    in Italia purché il livello di sicurezza sia equivalente a quello garantito 
    dalle disposizioni, specifiche tecniche e standard previsti dalla normativa 
    italiana in materia.
    
    B. Autorizzazione ai laboratori 
    di certificazione (concernenti ad esempio: scale, puntelli, ponti su ruote 
    a torre e ponteggi)
    
    1. Requisiti
    1.1. I laboratori per essere autorizzati alla certificazione:
    a) non devono esercitare attività di consulenza, progettazione, 
    costruzione, commercializzazione, installazione o manutenzione nella materia 
    oggetto della certificazione. Il rapporto contrattuale a qualsiasi titolo 
    intercorrente tra i laboratori autorizzati ed il personale degli stessi deve 
    essere vincolato da una condizione di esclusiva per tutta la durata del rapporto 
    stesso;
    b) devono disporre di personale qualificato in numero 
    sufficiente e dei mezzi tecnici necessari per assolvere adeguatamente alle 
    mansioni tecniche ed amministrative connesse con le procedure riguardanti 
    l'attività di certificazione;
    c) devono dotarsi di manuale di qualità redatto in conformità 
    alla norma UNI CEI EN 45011; d) devono utilizzare locali ed impianti che garantiscano 
    le norme di igiene ambientale e la sicurezza del lavoro.
    
    2. Presentazione della domanda
    2.1. L'istanza relativa alla richiesta di autorizzazione 
    alla certificazione deve essere indirizzata al Ministero del lavoro e della 
    previdenza sociale - Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro 
    - Div. VI.
    2.2. L'istanza relativa alla richiesta di autorizzazione 
    di cui al punto 2.1, sottoscritta dal legale rappresentante del laboratorio 
    e contenente il numero di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera 
    di commercio competente, deve essere prodotta in originale bollato unitamente 
    a due copie, e contenere l'esplicita indicazione dell'autorizzazione richiesta, 
    nonché l'elenco delle certificazioni per le quali viene richiesta.
    
    3. Documentazione richiesta per l'autorizzazione 
    alla certificazione
    3.1. All'istanza di autorizzazione alla certificazione 
    da inviarsi con le modalità di cui al punto 2, devono essere allegati i seguenti 
    documenti in triplice copia:
    a) copia dell'atto costitutivo o statuto, per i soggetti 
    di diritto privato, ovvero estremi dell'atto normativo per i soggetti di diritto 
    pubblico, da cui risulti l'esercizio dell'attività di certificazione richiesta;
    b) elenco dei macchinari e attrezzature, corredato delle 
    caratteristiche tecniche ed operative, posseduti in proprio;
    c) elenco dettagliato del personale con relative qualifiche, 
    titoli di studio, mansioni e organigramma complessivo del laboratorio da cui 
    si evinca il ruolo svolto dai preposti alla direzione delle diverse attività;
    d) polizza di assicurazione di responsabilità civile 
    con massimale non inferiore a 1.549.370,70 euro per i rischi derivanti dall'esercizio 
    di attività di certificazione;
    e) manuale di qualità del laboratorio, redatto in base 
    alle norme della serie UNI CEI EN 45000 contenente, tra l'altro, la specifica 
    sezione in cui vengono dettagliate le attrezzature e gli strumenti necessari 
    alle certificazioni richieste, nonché le procedure che vengono seguite. In 
    detta sezione devono essere indicati anche i seguenti elementi: normativa 
    seguita, ente che ha effettuato la taratura e scadenza della taratura degli 
    strumenti di misura;
    f) planimetria, in scala adeguata, degli uffici e del 
    laboratorio in cui risultino evidenziate la funzione degli ambienti e la disposizione 
    delle attrezzature;
    g) dichiarazione impegnativa in ordine al soddisfacimento 
    dei requisiti minimi di cui al punto 1.1, lettere a) e d).
    3.2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale 
    si riserva di richiedere ogni altra documentazione ritenuta necessaria per 
    la verifica del possesso dei requisiti di cui al punto 1. 
    
    4. Procedura autorizzativa
    4.1. Con provvedimento del Ministero del lavoro e della 
    previdenza sociale è istituita presso lo stesso Ministero, senza nuovi o maggiori 
    oneri per il bilancio dello Stato, una Commissione per l'esame della documentazione 
    di cui al punto 3.
    4. 2. La Commissione di cui al punto 4.1 è presieduta 
    da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ed 
    e' composta da:
    a) un funzionario esperto effettivo ed uno supplente 
    del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
    b) un funzionario esperto effettivo ed uno supplente 
    del Ministero dello sviluppo economico;
    c) un funzionario esperto effettivo ed uno supplente 
    del Ministero della salute;
    d) un funzionario esperto effettivo ed uno supplente 
    dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro;
    e) un funzionario esperto effettivo ed uno supplente 
    del Consiglio nazionale delle ricerche.
    4. 3. Sulla base dei risultati positivi dell'esame della 
    documentazione di cui al punto 3, il Ministero del lavoro e della previdenza 
    sociale, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero 
    della salute, adotta il provvedimento di autorizzazione.
    
    5. Condizioni e validità dell'autorizzazione
    5. 1. L'autorizzazione alla certificazione ha validità 
    quinquennale e può essere rinnovata a seguito di apposita istanza, previo 
    esito positivo dell'esame della documentazione di rinnovo da effettuarsi secondo 
    le stesse modalità previste nel punto 4.
    5. 2. I laboratori devono riportare in apposito registro 
    gli estremi delle certificazioni rilasciate e conservare, per un periodo non 
    inferiore a dieci anni, tutti gli atti relativi all'attività di certificazione.
    
    6. Verifiche
    6. 1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale 
    per il tramite dei propri organi periferici, entro il periodo di validità 
    dell'autorizzazione, procede al controllo della sussistenza dei presupposti 
    di base dell'idoneità medesima.
    6. 2. Nel caso di verifica della non sussistenza dei 
    presupposti di base dell'idoneità medesima, l'autorizzazione viene sospesa 
    con effetto immediato, dando luogo al controllo di tutta l'attività certificativa 
    fino a quel momento effettuata. Nei casi di particolare gravità si procede 
    alla revoca dell'autorizzazione. 
    
    Allegato XXI - Accordo Stato, regioni 
    e province autonome sui corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori 
    in quota 
 
    ![]()
    
    Soggetti formatori, durata, indirizzi e requisiti minimi 
    di validità dei corsi per lavoratori e preposti addetti all’uso di attrezzature 
    di lavoro in quota
    
    INTRODUZIONE
    
    La partecipazione ai suddetti corsi, secondo quanto 
    disposto dall’articolo 37 del presente decreto legislativo, deve avvenire 
    in orario di lavoro e non può comportare oneri economici per i lavoratori.
    Si rende, inoltre, noto che la formazione di seguito 
    prevista essendo formazione specifica non è sostitutiva della formazione obbligatoria 
    spettante comunque a tutti i lavoratori e realizzata ai sensi dell’articolo 
    37 del presente decreto legislativo.
    Si ribadisce come durata e contenuti dei seguenti corsi 
    siano da considerarsi come minimi e che quindi i Soggetti formatori, qualora 
    lo ritengano opportuno, potranno decidere di organizzare corsi “specifici” 
    per lavoratori addetti e per preposti con rilascio di specifico attestato.
    Si riporta di seguito una proposta riguardante i corsi 
    di formazione per lavoratori/preposti addetti a lavori in quota.
    
    SOGGETTI FORMATORI, DURATA, INDIRIZZI E REQUISITI 
    MINIMI DEI CORSI DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI E PREPOSTI ADDETTI 
    AL MONTAGGIO / SMONTAGGIO / TRASFORMAZIONE DI PONTEGGI (articolo 136 comma 
    8)
    
    1. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA 
    DI ACCREDITAMENTO
    
    Sono soggetti formatori del corso di formazione e del 
    corso di aggiornamento:
    Regioni e Province Autonome, mediante le strutture tecniche 
    operanti nel settore della prevenzione, e/o mediante strutture della formazione 
    professionale accreditate in conformità al modello di accreditamento definito 
    in ogni Regione e Provincia Autonoma ai sensi del DM n. 166/01;
    Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante 
    il personale tecnico impegnato in attività del settore della sicurezza sul 
    lavoro;
    ISPESL;
    Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, 
    nel settore dei lavori edili e di ingegneria civile;
    Organismi paritetici istituiti nel settore dell’edilizia;
    Scuole edili.
    Qualora i soggetti indicati nell’accordo intendano avvalersi 
    di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi dovranno 
    essere in possesso dei requisiti previsti nei modelli di accreditamento definiti 
    in ogni Regione e Provincia Autonoma ai sensi del DM n. 166/01.
    
    2. INDIVIDUAZIONE E REQUISITI DEI DOCENTI
    
    Le docenze verranno effettuate, con riferimento ai diversi 
    argomenti, da personale con esperienza documentata, almeno biennale, sia nel 
    settore della formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute 
    nei luoghi di lavoro e da personale con esperienza professionale pratica, 
    documentata, almeno biennale, nelle tecniche per il montaggio/smontaggio ponteggi.
    
    3. INDIRIZZI E REQUISITI MINIMI DEI CORSI 
    
 
    
 
    
    
    3.1 ORGANIZZAZIONE
    
    In ordine all’organizzazione dei corsi di formazione, 
    si conviene sui seguenti requisiti:
    a) individuazione di un responsabile del progetto formativo;
    b) tenuta del registro di presenza dei “formandi” da 
    parte del soggetto che realizza il corso;
    c) numero dei partecipanti per ogni corso: massimo 30 
    unità;
    d) per le attività pratiche il rapporto istruttore /allievi 
    non deve essere superiore al rapporto di 1 a 5 (almeno 1 docente ogni 5 allievi); 
    nel caso di solo 5 allievi (o meno di 5) sono richiesti comunque 2 docenti 
    (un docente che si occupa delle attività teoriche e un codocente che si occupa 
    delle pratiche);
    e) assenze ammesse: massimo 10% del monte orario complessivo.
    
    3.2. ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO
    
    Il percorso formativo è finalizzato all’apprendimento 
    di tecniche operative adeguate ad eseguire in condizioni di sicurezza le attività 
    di montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi.
    Il percorso formativo è strutturato in tre moduli della 
    durata complessiva di 28 ore più una prova di verifica finale:
    a) Modulo giuridico - normativo della durata di quattro 
    ore.
    b) Modulo tecnico della durata di dieci ore
    c) Prova di verifica intermedia (questionario a risposta 
    multipla)
    d) Modulo pratico della durata di quattordici ore
    e) Prova di verifica finale (prova pratica).
    
    3.3 METODOLOGIA DIDATTICA
    
    Per quanto concerne la metodologia di insegnamento/apprendimento 
    si concorda nel privilegiare le metodologie “attive”, che comportano la centralità 
    dell’allievo nel percorso di apprendimento.
    A tali fini è necessario:
    a) garantire un equilibrio tra lezioni frontali, valorizzazione 
    e confronto delle esperienze in aula, nonché lavori di gruppo, nel rispetto 
    del monte ore complessivo e di ciascun modulo, laddove possibile con il supporto 
    di materiali anche multimediali;
    b) favorire metodologie di apprendimento basate sul 
    problem solving, applicate a simulazioni e problemi specifici, con particolare 
    attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione;
    c) prevedere dimostrazioni e prove pratiche, nonché 
    simulazione di gestione autonoma da parte dell’allievo della pratica in cantiere.
    
    4. PROGRAMMA DEI CORSI 
 
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    PONTEGGI - 28 ORE
|   Modulo giuridico - normativo (4 ore)  | 
    |
|   Legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione infortuni - Analisi dei rischi - Norme di buona tecnica e di buona prassi - Statistiche degli infortuni e delle violazioni delle norme nei cantieri  | 
        2 ore  | 
    
|   Titolo IV, capo II limitatamente ai "Lavori in quota" e Titolo IV, capo I "Cantieri"  | 
        2 ore  | 
    
|   Modulo tecnico (10 ore)  | 
    |
|   Piano di montaggio, uso e smontaggio in sicurezza (PiM.U.S.), autorizzazione ministeriale, disegno esecutivo, progetto  | 
        4 ore  | 
    
|   DPI anticaduta: uso, caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione  | 
        2 ore  | 
    
|   Ancoraggi: tipologie e tecniche  | 
        2 ore  | 
    
|   Verifiche di sicurezza: primo impianto, periodiche e straordinarie  | 
        2 ore  | 
    
|   Modulo pratico (14 ore)  | 
    |
|   Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a tubi e giunti (PTG)  | 
        4 ore  | 
    
|   Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a telai prefabbricati (PTP)  | 
        4 ore  | 
    
|   Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a montanti e traversi prefabbricati (PMTP)  | 
        4 ore  | 
    
|   Elementi di gestione prima emergenza-salvataggio  | 
        2 ore  | 
    
    
    5. VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE 
 
    ![]()
    
    Al termine dei due moduli teorici si svolgerà una prima 
    prova di verifica: un questionario a risposta multipla. Il superamento della 
    prova, che si intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte, consentirà 
    il passaggio alla seconda parte del corso, quella pratica. Il mancato superamento 
    della prova, di converso, comporta la ripetizione dei due moduli.
    Al termine del modulo pratico avrà luogo una prova pratica 
    di verifica finale, consistente in:
    
     
    montaggio-smontaggio-trasformazione di parti di ponteggi (PTG, PTP e PMTP), 
    
     
    realizzazione di ancoraggi. 
    
    Il mancato superamento delle prova di verifica finale 
    comporta l’obbligo di ripetere il modulo pratico.
    L’esito positivo delle prove di verifica intermedia 
    e finale, unitamente a una presenza pari almeno al 90% del monte ore, consente 
    il rilascio, al termine del percorso formativo, dell’attestato di frequenza 
    con verifica dell’apprendimento.
    L’accertamento dell’apprendimento, tramite le varie 
    tipologie di verifiche intermedie e finali, viene effettuato da una Commissione 
    composta da docenti interni che formula il proprio giudizio in termini di 
    valutazione globale e redige il relativo verbale, da trasmettere alle Regioni 
    e Province Autonome competenti per territorio.
    Gli attestati di frequenza, con verifica degli apprendimenti, 
    vengono rilasciati sulla base di tali verbali dalle Regioni e Province Autonome 
    competenti per territorio, ad esclusione di quelli rilasciati dai soggetti 
    individuati al punto 1 lettere a) limitatamente alle strutture tecniche operanti 
    nel settore della prevenzione, e quelli di cui alle lettere b), c), d), e), 
    f) del presente accordo.
    Le Regioni e Province Autonome in attesa della definizione 
    del sistema nazionale di certificazione delle competenze e riconoscimento 
    dei crediti, si impegnano a riconoscere reciprocamente gli attestati rilasciati.
    
    6. MODULO DI AGGIORNAMENTO
    
    I datori di lavoro provvederanno a far effettuare ai 
    lavoratori formati con il corso di formazione teorico-pratico un corso di 
    aggiornamento ogni quattro anni.
    L’aggiornamento ha durata minima di 4 ore di cui 3 ore 
    di contenuti tecnico pratici.
    
    7. REGISTRAZIONE SUL LIBRETTO FORMATIVO DEL CITTADINO
    
    L’attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento 
    e la frequenza ai corsi di aggiornamento potranno essere inseriti nella III 
    sezione “Elenco delle certificazioni e attestazioni” del libretto formativo 
    del cittadino, così come definito all’art. 2, comma 1 – lettera i), del d.lgs 
    10 settembre 2003, n. 276, approvato con Decreto del Ministero del Lavoro 
    e delle Politiche Sociali del 10 ottobre 2005.
    
    SOGGETTI FORMATORI, DURATA, INDIRIZZI E REQUISITI 
    MINIMI DEI CORSI DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI ADDETTI AI SISTEMI 
    DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI (art. 116, comma 4)
    
    1. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI 
    ACCREDITAMENTO 
 
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    Soggetti formatori del corso di formazione e del corso 
    di aggiornamento:
    a) Regioni e Province Autonome, mediante le strutture 
    tecniche operanti nel settore della prevenzione, e/o mediante strutture della 
    formazione professionale accreditate in conformità al modello di accreditamento 
    definito in ogni Regione e Provincia Autonoma ai sensi del DM n. 166/01;
    b) Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante 
    il personale tecnico impegnato in attività del settore della sicurezza sul 
    lavoro;
    c) ISPESL;
    d) Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei 
    lavoratori, nel settore dei lavori edili e di ingegneria civile;
    e) Organismi paritetici istituiti nel settore dell’edilizia;
    f) Scuole edili;
    g) Ministero dell’interno “Corpo dei VV.F.”;
    h) Collegio nazionale delle guide alpine di cui alla 
    legge 02/01/1989 n. 6 “Ordinamento della professione di guida alpina”.
    Qualora i soggetti indicati nell’accordo intendano avvalersi 
    di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi dovranno 
    essere in possesso dei requisiti previsti nei modelli di accreditamento definiti 
    in ogni Regione e Provincia Autonoma ai sensi del DM n. 166/01.
    
    2. INDIVIDUAZIONE E REQUISITI DEI DOCENTI
    
    Le docenze verranno effettuate, con riferimento ai diversi 
    argomenti, da personale con esperienza formativa, documentata, almeno biennale, 
    nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, e 
    da personale con esperienza formativa, documentata, almeno biennale nelle 
    tecniche che comportano l’impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante 
    funi e il loro utilizzo in ambito lavorativo.
    
    3. DESTINATARI DEI CORSI
    
    Sono destinatari dei corsi:
    a) lavoratori adibiti a lavori temporanei in quota con 
    impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi;
    b) operatori con funzione di sorveglianza dei lavori 
    di cui al punto a) come richiesto dal comma 1 lettera e) dell’art. 116;
    c) eventuali altre figure interessate (datori di lavoro, 
    lavoratori autonomi, personale di vigilanza ed ispezione ecc.).
    
    4. INDIRIZZI E REQUISITI MINIMI DEI CORSI
    
    4.1 ORGANIZZAZIONE
    
    In ordine all’organizzazione dei corsi di formazione, 
    si conviene sui seguenti requisiti:
    a) individuazione di un responsabile del progetto formativo;
    b) tenuta del registro di presenza dei “formandi” da 
    parte del soggetto che realizza il corso;
    c) numero dei partecipanti per ogni corso: massimo 20 
    unità. Per le attività pratiche il rapporto istruttore /allievi non deve essere 
    superiore al rapporto di 1 a 4 (almeno 1 docente ogni 4 allievi);
    d) assenze ammesse: massimo 10% del monte orario complessivo.
    
    4.2. ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO
    
    Il percorso formativo è finalizzato all’apprendimento 
    di tecniche operative adeguate ad eseguire in condizioni di sicurezza le attività 
    che richiedono l’impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi.
    
    Il percorso formativo è strutturato in moduli:
    • Modulo base (comune ai due differenti percorsi 
    formativi) propedeutico alla frequenza ai successivi moduli specifici, che 
    da solo non abilita all’esecuzione dell’attività lavorativa. I partecipanti 
    devono conseguire l’idoneità alla prosecuzione del corso, mediante test di 
    accertamento delle conoscenze acquisite. Nel caso di mancata idoneità si possono 
    attivare azioni individuali di recupero.
    • Moduli specifici (A – B) differenziati per 
    contenuti, che forniscono le conoscenze tecniche per operare negli specifici 
    settori lavorativi.
    
    4.3 METODOLOGIA DIDATTICA
    
    Per quanto concerne la metodologia di insegnamento/apprendimento 
    si concorda nel privilegiare le metodologie “attive”, che comportano la centralità 
    dell’allievo nel percorso di apprendimento.
    A tali fini è necessario:
    a) garantire un equilibrio tra lezioni frontali, valorizzazione 
    e confronto delle esperienze in aula, nonché lavori di gruppo, nel rispetto 
    del monte ore complessivo e di ciascun modulo, laddove possibile con il supporto 
    di materiali anche multimediali;
    b) favorire metodologie di apprendimento basate sul 
    problem solving, applicate a simulazioni e problemi specifici, con particolare 
    attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione;
    c) prevedere dimostrazioni e prove pratiche, nonché 
    simulazione di gestione autonoma da parte del discente della pratica in cantiere.
    Inoltre, data la specificità della formazione, le prove 
    pratiche e gli addestramenti dovranno essere effettuati in siti ove possano 
    essere ricreate condizioni operative simili a quelle che si ritrovano sui 
    luoghi di lavoro e che tengano conto della specifica tipologia di corso.
    
    5. PROGRAMMA DEI CORSI (PER LAVORATORI)
 
    
 
  
|   MODULO BASE - TEORICO - PRATICO (comune ai due indirizzi)  | 
    
|   Sede di svolgimento: aula (lezioni frontali - presentazione di attrezzature e DPI)  | 
    
|   Durata complessiva: 12 ore  | 
    
|   Argomenti  | 
    
|   Presentazione del corso. Normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento ai cantieri edili ed ai lavori in quota.  | 
    
|   Analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti nei lavori in quota (rischi ambientali, di caduta dall’alto e sospensione, da uso di attrezzature e sostanze particolari, ecc.).  | 
    
|   DPI specifici per lavori su funi (a) imbracature e caschi – b) funi, cordini, fettucce, assorbitori di energia – c) connettori, freni, bloccanti, carrucole riferiti ad accesso, posizionamento e sospensione. Loro idoneità e compatibilità con attrezzature e sostanze; manutenzione (verifica giornaliera e periodica, pulizia e stoccaggio, responsabilità).  | 
    
|   Classificazione normativa e tecniche di realizzazione degli ancoraggi e dei frazionamenti  | 
    
|   Illustrazione delle più frequenti tipologie di lavoro con funi, suddivisione in funzione delle modalità di accesso e di uscita dalla zona di lavoro.  | 
    
|   Tecniche e procedure operative con accesso dall’alto, di calata o discesa su funi e tecniche di accesso dal basso (fattore di caduta).  | 
    
|   Rischi e modalità di protezione delle funi (spigoli, nodi, usura).  | 
    
|   Organizzazione del lavoro in squadra, compiti degli operatori e modalità di comunicazione.  | 
    
|   Elementi di primo soccorso e procedure operative di salvataggio: illustrazione del contenuto del kit di recupero e della sua utilizzazione.  | 
    
|   MODULO 
          A - SPECIFICO PRATICO   | 
    
|   Sede di svolgimento: sito operativo/addestrativi  | 
    
|   Durata complessiva: 20 ore  | 
    
|   Destinatari: operatori che impiegano sistemi di accesso e posizionamento mediante funi alle quali sono direttamente sostenuti  | 
    
|   Argomenti  | 
    
|   Movimento su linee di accesso fisse (superamento dei frazionamenti, salita in sicurezza di scale fisse, tralicci e lungo funi).  | 
    
|   Applicazione di tecniche di posizionamento dell’operatore  | 
    
|   Accesso in sicurezza ai luoghi di realizzazione degli ancoraggi  | 
    
|   Realizzazione di ancoraggi e frazionamenti su strutture artificiali o su elementi naturali (statici, dinamici, ecc.).  | 
    
|   Esecuzione di calate (operatore sospeso al termine della fune) e discese (operatore in movimento sulla fune già distesa o portata al seguito), anche con frazionamenti.  | 
    
|   Esecuzione di tecniche operative con accesso e uscita situati in alto rispetto alla postazione di lavoro (tecniche di risalita e recupero con paranchi o altre attrezzature specifiche).  | 
    
|   Esecuzione di tecniche operative con accesso e uscita situati in basso rispetto alla postazione di lavoro (posizionamento delle funi, frazionamenti, ecc.).  | 
    
|   Applicazione di tecniche di sollevamento, posizionamento e calata dei materiali.  | 
    
|   Applicazione di tecniche di evacuazione e salvataggio  | 
    
|   MODULO 
          B - SPECIFICO PRATICO   | 
    
|   Sede di svolgimento: sito operativo/addestrativi  | 
    
|   Durata complessiva: 20 ore  | 
    
|   Destinatari: operatori che impiegano sistemi di accesso e posizionamento mediante funi alle quali sono direttamente sostenuti  | 
    
|   Argomenti  | 
    
|   Utilizzo delle funi e degli altri sistemi di accesso. Salita e discesa in sicurezza.  | 
    
|   Realizzazione degli ancoraggi e di eventuali frazionamenti  | 
    
|   Movimento all’interno della chioma.  | 
    
|   Posizionamento in chioma.  | 
    
|   Simulazione di svolgimento di attività lavorativa con sollevamento dell’attrezzatura di lavoro e applicazione di tecniche di calata del materiale di risulta.  | 
    
|   Applicazione di tecniche di evacuazione e salvataggio  | 
    
    
    6. VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE 
 
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    Al termine del modulo base comune si svolgerà una prima 
    prova di verifica: un questionario a risposta multipla. Il successo nella 
    prova, che si intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte, consentirà 
    il passaggio alla seconda parte del corso, quella specifico - pratica.
    Il mancato superamento della prova, di converso, comporta 
    la ripetizione del modulo.
    Eventuali errori, nella prova, attinenti argomenti riferiti 
    al rischio di caduta incontrollata o altre situazioni di pericolo grave dovranno 
    essere rilevati e fatti oggetto di valutazione mirata aggiuntiva nella successiva 
    prova pratica;
    Al termine del modulo specifico avrà luogo una prova 
    pratica di verifica finale, consistente nell’esecuzione di tecniche operative 
    sui temi del modulo specifico frequentato. La prova si intende superata se 
    le operazioni vengono eseguite correttamente.
    Il mancato superamento della prova di verifica finale 
    comporta l’obbligo di ripetere il modulo specifico pratico.
    L’esito positivo delle prove di verifica intermedia 
    e finale, unitamente a una presenza pari almeno al 90% del monte ore, consente 
    il rilascio, al termine del percorso formativo, dell’attestato di frequenza 
    con verifica dell’apprendimento. L’attestato dovrà riportare anche l’indicazione 
    del modulo specifico pratico frequentato.
    L’accertamento dell’apprendimento, tramite le varie 
    tipologie di verifiche intermedie e finali, viene effettuato da una Commissione 
    composta da docenti interni che formula il proprio giudizio in termini di 
    valutazione globale e redige il relativo verbale, da trasmettere alle Regione 
    e Provincia Autonome competenti per territorio.
    Gli attestati di frequenza, con verifica degli apprendimenti, 
    vengono rilasciati sulla base di tali verbali dalle Regioni e Province Autonome 
    competenti per territorio, ad esclusione di quelli rilasciati dai soggetti 
    individuati nel punto 1 lettere a) limitatamente alle strutture tecniche operanti 
    nel settore della prevenzione, e quelli di cui alle lettere b), c), d), e), 
    f), g), h) del presente accordo. Le Regioni e Province Autonome in attesa 
    della definizione del sistema nazionale di certificazione delle competenze 
    e riconoscimento dei crediti, si impegnano a riconoscere reciprocamente gli 
    attestati rilasciati.
    
    7. MODULO DI AGGIORNAMENTO
    
    I datori di lavoro provvederanno a far effettuare ai 
    lavoratori formati con il corso di formazione teorico-pratico un corso di 
    aggiornamento ogni cinque anni. L’aggiornamento ha durata minima di 8 ore 
    di cui almeno 4 ore di contenuti tecnico pratici.
    
    8. REGISTRAZIONE SUL LIBRETTO FORMATIVO DEL CITTADINO
    
    L’attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento 
    e la frequenza ai corsi di aggiornamento potranno essere inseriti nella III 
    sezione “Elenco delle certificazioni e attestazioni” del libretto formativo 
    del cittadino, così come definito all’art. 2, comma 1 – lettera i), del D.Lgs. 
    10 settembre 2003, n. 276, approvato con Decreto del Ministero del Lavoro 
    e delle Politiche Sociali del 10 ottobre 2005.
    
    MODULO DI FORMAZIONE SPECIFICO TEORICO-PRATICO PER 
    PREPOSTI CON FUNZIONE DI SORVEGLIANZA DEI LAVORI ADDETTI AI SISTEMI DI ACCESSO 
    E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI (art. 116 comma 4) 
 
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    I lavoratori che abbiano frequentato i corsi per operatori 
    all’effettuazione di lavori su funi potranno avere accesso ad un MODULO SPECIFICO 
    di formazione per “PREPOSTI” con funzione di sorveglianza dei lavori”, tendente 
    ad offrire gli strumenti utili ad effettuare le operazioni di programmazione, 
    controllo e coordinamento dei lavori della squadra loro affidata.
    Alla conclusione di esso è previsto un colloquio finalizzato 
    alla verifica delle capacità di valutazione, controllo, gestione delle condizioni 
    lavorative e delle possibili situazioni di emergenza, al termine del quale 
    viene rilasciato un giudizio finale di idoneità con specifico Attestato e 
    annotata la partecipazione al corso sulla Scheda Personale di Formazione.
|   Sede di svolgimento: aula → lezioni frontali / sito operativo/addestrativo → tecniche e valutazione ancoraggi  | 
    
|   Durata complessiva: 8 ore  | 
    
|   Argomenti  | 
    
|   Cenni sui criteri di valutazione delle condizioni operative e dei rischi presenti sui luoghi di lavoro.  | 
    
|   Cenni su criteri di scelta delle procedure e delle tecniche operative in relazione alle misure di prevenzione e protezione adottabili.  | 
    
|   Organizzazione dell’attività di squadra anche in relazione a macchine e attrezzature utilizzate ordinariamente e cenni di sicurezza nell’interazione con mezzi d’opera o attività di elitrasporto.  | 
    
|   Modalità di scelta e di controllo degli ancoraggi, uso dei DPI e corrette tecniche operative  | 
    
|   Modalità di verifica dell’idoneità e buona conservazione (giornaliera e periodica) dei DPI e delle attrezzature e responsabilità.  | 
    
|   Ruolo dell’operatore con funzione di sorveglianza dei lavori nella gestione delle emergenze  | 
    
 
    
    MODULO DI AGGIORNAMENTO
    
    I datori di lavoro provvederanno a far effettuare agli 
    operatori con funzione di sorveglianza dei lavori un corso di aggiornamento 
    ogni cinque anni. L’aggiornamento, per la funzione specifica, registrato sulla 
    Scheda Personale di Formazione, ha durata minima di 4 ore La formazione è 
    inerente le tecniche già apprese, l’eventuale analisi e applicazione di nuove 
    attrezzature o tecniche operative e prevede il rilascio di un giudizio di 
    affidabilità da parte dei docenti. 
    
    Allegato XXII - Contenuti minimi 
    del Pi.M.U.S. 
 
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    1. Dati identificativi del luogo di lavoro;
    
    2. Identificazione del datore di lavoro che procederà 
    alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio;
    
    3. Identificazione della squadra di lavoratori, compreso 
    il preposto, addetti alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio 
    del ponteggio;
    
    4. Identificazione del ponteggio;
    
    5. Disegno esecutivo del ponteggio;
    
    6. Progetto del ponteggio, quando previsto;
    
    7. Indicazioni generali per le operazioni di montaggio 
    e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio ("piano di applicazione 
    generalizzata"):
    7.1. planimetria delle zone destinate allo stoccaggio 
    e al montaggio del ponteggio, evidenziando, inoltre: delimitazione, viabilità, 
    segnaletica, ecc.,
    7.2. modalità di verifica e controllo del piano di appoggio 
    del ponteggio (portata della superficie, omogeneità, ripartizione del carico, 
    elementi di appoggio, ecc.),
    7.3. modalità di tracciamento del ponteggio, impostazione 
    della prima campata, controllo della verticalità, livello/bolla del primo 
    impalcato, distanza tra ponteggio (filo impalcato di servizio) e opera servita, 
    ecc.,
    7.4. descrizione dei DPI utilizzati nelle operazioni 
    di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro modalità 
    di uso, con esplicito riferimento all'eventuale sistema di arresto caduta 
    utilizzato ed ai relativi punti di ancoraggio,
    7.5. descrizione delle attrezzature adoperate nelle 
    operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e 
    loro modalità di installazione ed uso,
    7.6. misure di sicurezza da adottare in presenza, nelle 
    vicinanze del ponteggio, di linee elettriche aeree nude in tensione, di cui 
    all’articolo 117 .
    7.7. tipo e modalità di realizzazione degli ancoraggi,
    7. 8. misure di sicurezza da adottare in caso di cambiamento 
    delle condizioni meteorologiche (neve, vento, ghiaccio, pioggia) pregiudizievoli 
    alla sicurezza del ponteggio e dei lavoratori,
    7. 9. misure di sicurezza da adottare contro la caduta 
    di materiali e oggetti;
    
    8. Illustrazione delle modalità di montaggio, trasformazione 
    e smontaggio, riportando le necessarie sequenze “passo dopo passo”, nonché 
    descrizione delle regole puntuali/specifiche da applicare durante le suddette 
    operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio (“istruzioni e progetti 
    particolareggiati”), con l’ausilio di elaborati esplicativi contenenti le 
    corrette istruzioni, privilegiando gli elaborati grafici costituiti da schemi, 
    disegni e foto;
    
    9. Descrizione delle regole da applicare durante l’uso 
    del ponteggio;
    
    10. Indicazioni delle verifiche da effettuare sul ponteggio 
    prima del montaggio e durante l’uso (vedasi ad es. allegato XIX ) 
    
    Allegato XXIII - Deroga ammessa 
    per i ponti su ruote a torre 
 
    ![]()
    
    E' ammessa deroga per i ponti su ruote a torre alle 
    seguenti condizioni:
    a. il ponte su ruote a torre sia costruito conformemente 
    alla norma tecnica UNI EN 1004;
    b. il costruttore fornisca la certificazione del superamento 
    delle prove di rigidezza, di cui all'appendice A della norma tecnica citata, 
    emessa da un laboratorio ufficiale.
    
    Per laboratori ufficiali si intendono:
    • laboratorio dell'ISPESL;
    • laboratori delle università e dei politecnici dello 
    Stato;
    • laboratori degli istituti tecnici di Stato, riconosciuti 
    ai sensi della legge 5-11-1971, n. 1086;
    • laboratori autorizzati in conformità all’allegato 
    XX sezione B, con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, 
    dello sviluppo economico e della salute;
    • laboratori dei paesi membri dell'Unione europea o 
    dei Paesi aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo riconosciuti 
    dai rispettivi Stati.
    c. l'altezza del ponte su ruote non superi 12 m se utilizzato 
    all'interno (assenza di vento) e 8 m se utilizzato all'esterno (presenza di 
    vento);
    d. per i ponti su ruote utilizzati all'esterno degli 
    edifici sia realizzato, ove possibile, un fissaggio all'edificio o altra struttura;
    e. per il montaggio, uso e smontaggio del ponte su ruote 
    siano seguite le istruzioni indicate dal costruttore in un apposito manuale 
    redatto in accordo alla norma tecnica UNI EN 1004.
    
    2. L'attrezzatura di cui al punto 1 è riconosciuta ed 
    ammessa se legalmente fabbricata o commercializzata in altro Paese membro 
    dell'Unione europea o nei Paesi aderenti all'accordo sullo spazio economico 
    europeo, in modo da garantire un livello di sicurezza equivalente a quello 
    garantito sulla base delle disposizioni, specifiche tecniche e standard previsti 
    dalla normativa italiana in materia. 
    
    Allegato XXIV - Prescrizioni generali 
    per la segnaletica di sicurezza 
 
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    1. Considerazioni preliminari. 
    1.1. La segnaletica di sicurezza deve essere conforme 
    ai requisiti specifici che figurano negli allegati da II a IX. 
    1.2. Il presente allegato stabilisce tali requisiti, 
    descrive le diverse utilizzazioni delle segnaletiche di sicurezza ed enuncia 
    norme generali sull'intercambiabilità o complementarità di tali segnaletiche. 
    
    1.3. Le segnaletiche di sicurezza devono essere utilizzate 
    solo per trasmettere il messaggio o l'informazione precisati all'articolo 
    1, comma 2. 
    
    2. Modi di segnalazione.
    2.1. Segnalazione permanente. 
    2.1.1. La segnaletica che si riferisce a un divieto, 
    un avvertimento o un obbligo ed altresì quella che serve ad indicare l'ubicazione 
    e ad identificare i mezzi di salvataggio o di pronto soccorso deve essere 
    di tipo permanente e costituita da cartelli. 
    La segnaletica destinata ad indicare l'ubicazione e 
    ad identificare i materiali e le attrezzature antincendio deve essere di tipo 
    permanente e costituita da cartelli o da un colore di sicurezza. 
    2.1.2. La segnaletica su contenitori e tubazioni deve 
    essere del tipo previsto nell'allegato III. 
    2.1.3. La segnaletica per i rischi di urto contro ostacoli 
    e di caduta delle persone deve essere di tipo permanente e costituita da un 
    colore di sicurezza o da cartelli. 
    2.1.4. La segnaletica delle vie di circolazione deve 
    essere di tipo permanente e costituita da un colore di sicurezza. 
    2.2. Segnalazione occasionale 
    2.2.1. La segnaletica di pericoli, la chiamata di persone 
    per un'azione specifica e lo sgombero urgente delle persone devono essere 
    fatti in modo occasionale e, tenuto conto del principio dell'intercambiabilità 
    e complementarità previsto al paragrafo 3, per mezzo di segnali luminosi, 
    acustici o di comunicazioni verbali. 
    2.2.2. La guida delle persone che effettuano manovre 
    implicanti un rischio o un pericolo deve essere fatta in modo occasionale 
    per mezzo di segnali gestuali o comunicazioni verbali. 
    
    3. Intercambiabilità e complementarità della 
    segnaletica
    3.1. A parità di efficacia e a condizione che si provveda ad una azione specifica 
    di informazione e formazione al riguardo, è ammessa libertà di scelta fra: 
    
    - un colore di sicurezza o un cartello, per segnalare 
    un rischio di inciampo o caduta con dislivello; 
    - segnali luminosi, segnali acustici o comunicazione 
    verbale; 
    - segnali gestuali o comunicazione verbale. 
    3.2. Determinate modalità di segnalazione possono essere 
    utilizzate assieme, nelle combinazioni specificate di seguito: 
    - segnali luminosi e segnali acustici; 
    - segnali luminosi e comunicazione verbale; 
    - segnali gestuali e comunicazione verbale. 
    
    4. Colori di sicurezza. 
    4.1. Le indicazioni della tabella che segue si applicano 
    a tutte le segnalazioni per le quali è previsto l'uso di un colore di sicurezza. 
    
|   Colore  | 
        Significato o scopo  | 
        Indicazioni e precisazioni  | 
    
|   Rosso  | 
        Segnali di divieto  | 
        Atteggiamenti pericolosi  | 
    
|   | 
        Pericolo - allarme  | 
        Alt, arresto, dispositivi di interruzione d'emergenza, sgombero  | 
    
|   | 
        Materiali e attrezzature antincendio  | 
        Identificazione e ubicazione  | 
    
|   Giallo o giallo-arancio  | 
        Segnali di avvertimento  | 
        Attenzione, cautela, verifica  | 
    
|   Azzurro  | 
        Segnali di prescrizione  | 
        Comportamento o azione specifica - obbligo di portare un mezzo di sicurezza personale  | 
    
|   Verde  | 
        Segnali di salvataggio o di soccorso  | 
        Porte, uscite, percorsi, materiali, postazioni, locali  | 
    
|   | 
        Situazione di sicurezza  | 
        Ritorno alla normalità  | 
    
 
    
    5. L'efficacia della segnaletica non deve essere 
    compromessa da: 
    5.1. presenza di altra segnaletica o di altra fonte 
    emittente dello stesso tipo che turbino la visibilità o l'udibilità; ciò comporta, 
    in particolare, la necessità di: 
    5.1.1. evitare di disporre un numero eccessivo di cartelli 
    troppo vicini gli uni agli altri;
    5.1.2. non utilizzare contemporaneamente due segnali 
    luminosi che possano confondersi; 
    5.1.3. non utilizzare un segnale luminoso nelle vicinanze 
    di un'altra emissione luminosa poco distinta; 
    5.1.4. non utilizzare contemporaneamente due segnali 
    sonori; 
    5.1.5. non utilizzare un segnale sonoro se il rumore 
    di fondo è troppo intenso; 
    5.2. cattiva progettazione, numero insufficiente, ubicazione 
    irrazionale, cattivo stato o cattivo funzionamento dei mezzi o dei dispositivi 
    di segnalazione. 
    
    6. I mezzi e i dispositivi segnaletici devono, a seconda 
    dei casi, essere regolarmente puliti, sottoposti a manutenzione, controllati 
    e riparati e, se necessario, sostituiti, affinché conservino le loro proprietà 
    intrinseche o di funzionamento. 
    
    7. Il numero e l'ubicazione dei mezzi o dei dispositivi 
    segnaletici da sistemare è in funzione dell'entità dei rischi, dei pericoli 
    o delle dimensioni dell'area da coprire. 
    
    8. Per i segnali il cui funzionamento richiede una fonte 
    di energia, deve essere garantita un'alimentazione di emergenza nell'eventualità 
    di un'interruzione di tale energia, tranne nel caso in cui il rischio venga 
    meno con l'interruzione stessa. 
    
    9. Un segnale luminoso o sonoro indica, col suo avviamento, 
    l'inizio di un'azione che si richiede di effettuare; esso deve avere una durata 
    pari a quella richiesta dall'azione. I segnali luminosi o acustici devono 
    essere reinseriti immediatamente dopo ogni utilizzazione. 
    
    10. Le segnalazioni luminose ed acustiche devono essere 
    sottoposte ad una verifica del buon funzionamento e dell'efficacia reale prima 
    di essere messe in servizio e, in seguito, con periodicità sufficiente. 
    
    11. Qualora i lavoratori interessati presentino limitazioni 
    delle capacità uditive o visive, eventualmente a causa dell'uso di mezzi di 
    protezione personale, devono essere adottate adeguate misure supplementari 
    o sostitutive. 
    
    12. Le zone, i locali o gli spazi utilizzati per il 
    deposito di quantitativi notevoli di sostanze o preparati pericolosi devono 
    essere segnalati con un cartello di avvertimento appropriato, conformemente 
    all'allegato II, punto 3.2, o indicati conformemente all'allegato III, punto 
    1, tranne nel caso in cui l'etichettatura dei diversi imballaggi o recipienti 
    stessi sia sufficiente a tale scopo. 
    
    Allegato XXV - Prescrizioni generali 
    per i cartelli segnaletici 
 
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    1. Caratteristiche intrinseche.
    1.1. Forma e colori dei cartelli da impiegare sono definiti 
    al punto 3, in funzione del loro oggetto specifico (cartelli di divieto, di 
    avvertimento, di prescrizione, di salvataggio e per le attrezzature antincendio). 
    
    1.2. I pittogrammi devono essere il più possibile semplici, 
    con omissione dei particolari di difficile comprensione. 
    1.3. I pittogrammi utilizzati potranno differire leggermente 
    dalle figure riportate al punto 3 o presentare rispetto ad esse un maggior 
    numero di particolari, purché il significato sia equivalente e non sia reso 
    equivoco da alcuno degli adattamenti o delle modifiche apportati. 
    1.4. I cartelli devono essere costituiti di materiale 
    il più possibile resistente agli urti, alle in temperie ed alle aggressioni 
    dei fattori ambientali. 
    1.5. Le dimensioni e le proprietà colorimetriche e fotometriche 
    dei cartelli devono essere tali da garantirne una buona visibilità e comprensione. 
    
    1.5.1. Per le dimensioni si raccomanda di osservare 
    la seguente formula: A < L (2)/2000 
    Ove A rappresenta la superficie del cartello espressa 
    in m (2) ed L è la distanza, misurata in metri, alla quale il cartello deve 
    essere ancora riconoscibile. La formula è applicabile fino ad una distanza 
    di circa 50 metri. 
    1.5.2. Per le caratteristiche cromatiche e fotometriche 
    dei materiali si rinvia alla normativa di buona tecnica dell'UNI. 
    
    2. Condizioni d'impiego.
    2.1. I cartelli vanno sistemati tenendo conto di eventuali 
    ostacoli, ad un'altezza e in una posizione appropriata rispetto all'angolo 
    di visuale, all'ingresso alla zona interessata in caso di rischio generico 
    ovvero nelle immediate adiacenze di un rischio specifico o dell'oggetto che 
    s'intende segnalare e in un posto bene illuminato e facilmente accessibile 
    e visibile. 
    Ferme restando le disposizioni del decreto legislativo 
    626 del 1994, in caso di cattiva illuminazione naturale sarà opportuno utilizzare 
    colori fosforescenti, materiali riflettenti o illuminazione artificiale. 
    2.2. Il cartello va rimosso quando non sussiste più 
    la situazione che ne giustificava la presenza. 
    
    
    3. Cartelli da utilizzare.
    3.1. Cartelli di divieto: 
    - Caratteristiche intrinseche: 
    - forma rotonda; 
    - pittogramma nero su fondo bianco; bordo e banda (verso 
    il basso da sinistra a destra lungo il simbolo, con un inclinazione di 45º 
    rossi (il rosso deve coprire almeno il 35% della superficie del cartello). 
    
 
    
    
    
    
  
|   Vietato fumare  | 
          | 
          Vietato fumare o usare fiamma libera  | 
          | 
          Vietato ai pedoni  | 
      
 
    
    
    
    
  
|   Divieto di spegnere con acqua  | 
          | 
          Acqua non potabile  | 
          | 
          Divieto di accesso alle persone non autorizzate  | 
      
 
    
    
    
    
  
|   Vietato ai carrelli di movimentazione  | 
          | 
          | 
          Non toccare  | 
      
    
    
    3.2. Cartelli di avvertimento: 
    - Caratteristiche intrinseche: 
    - forma triangolare, 
    - pittogramma nero su fondo giallo; bordo nero il giallo 
    deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello. 
 
    
    
    
    
  
|  
           Materiale infiammabile o alta temperatura  | 
          | 
          Materiale esplosivo  | 
          | 
          Sostanze velenose  | 
      
 
    
    
    
    
  
|   Sostanze corrosive  | 
          | 
          Materiali radioattivi  | 
          | 
          Carichi sospesi  | 
      
 
    
    
    
    
  
|   Carrelli di movimentazione  | 
          | 
          Tensione elettrica pericolosa  | 
          | 
          Pericolo generico  | 
      
 
    
    
    
    
  
|   Raggi laser  | 
          | 
          Materiale comburente  | 
          | 
          Radiazioni non ionizzanti  | 
      
 
    
    
    
    
  
|   Campo magnetico intenso  | 
          | 
          Pericolo di inciampo  | 
          | 
          Caduta di dislivello  | 
      
 
    
    
    
    
  
|   Rischio biologico  | 
          | 
          Bassa temperatura  | 
          | 
          Sostanze nocive o irritanti  | 
      
    
    3.3. Cartelli di prescrizione: 
    - Caratteristiche intrinseche: 
    - forma rotonda; 
    - pittogramma bianco su fondo azzurro; l'azzurro deve 
    coprire almeno il 50% della superficie del cartello. 
 
    
    
    
    
  
|   Protezione obbligatoria degli occhi  | 
          | 
          Casco di protezione obbligatoria  | 
          | 
          Protezione obbligatoria dell'udito  | 
      
 
    
    
    
    
  
|   Protezione obbligatoria delle vie respiratorie  | 
          | 
          Calzature di sicurezza obbligatoria  | 
          | 
          Guanti di protezione obbligatoria  | 
      
 
    
    
    
    
  
|   Protezione obbligatoria del corpo  | 
          | 
          Protezione obbligatoria del viso  | 
          | 
          Protezione individuale obbligatoria contro le cadute  | 
      
 
    
    
    
    
  
|   Passaggio obbligatorio per i pedoni  | 
          | 
          | 
          Obbligo generico (con eventuale carrello supplementare)  | 
      
 
    
    3.4. Cartelli di salvataggio: 
    - Caratteristiche intrinseche: 
    - forma quadrata o rettangolare; 
    - pittogramma bianco su fondo verde; il verde deve coprire 
    almeno il 50% della superficie del cartello. 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  
 
    
    3.5. Cartelli per le attrezzature antincendio: 
    
    - Caratteristiche intrinseche: 
    - forma quadrata o rettangolare; 
    - pittogramma bianco su fondo rosso; il rosso deve coprire 
    almeno il 50% della superficie del cartello. 
 
    
    
    
    
  
    
    Allegato XXVI - Prescrizioni per 
    la segnaletica dei contenitori e dellle tubazioni 
 
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    1. I recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro e contenenti 
    sostanze o preparati pericolosi di cui ai decreti legislativi 3 febbraio 1997, 
    n.52, e 14 marzo 2003, n.65, e successive modifiche i recipienti utilizzati 
    per il magazzinaggio di tali sostanze o preparati pericolosi nonché le tubazioni 
    visibili che servono a contenere o a trasportare dette sostanze o preparati 
    pericolosi, vanno muniti dell'etichettatura (pittogramma o simbolo sul colore 
    di fondo) prevista dalle disposizioni citate. 
    Il primo comma non si applica ai recipienti utilizzati 
    sui luoghi di lavoro per una breve durata né a quelli il cui contenuto cambia 
    frequentemente, a condizione che si prendano provvedimenti alternativi idonei, 
    in particolare azioni di informazione o di formazione, che garantiscano un 
    livello identico di protezione. 
    L'etichettatura di cui al primo comma può essere: 
    - sostituita da cartelli di avvertimento previsti all'allegato 
    II che riportino lo stesso pittogramma o simbolo; 
    - completata da ulteriori informazioni, quali il nome 
    o la formula della sostanza o del preparato pericoloso, e da dettagli sui 
    rischi connessi; 
    - completata o sostituita, per quanto riguarda il trasporto 
    di recipienti sul luogo di lavoro, da cartelli utilizzati a livello comunitario 
    per il trasporto di sostanze o preparati pericolosi. 
    
    2. La segnaletica di cui sopra deve essere applicata 
    come segue: 
    - sul lato visibile o sui lati visibili; 
    - in forma rigida, autoadesiva o verniciata. 
    3. All'etichettatura di cui al punto 1 che precede si 
    applicano, se del caso, i criteri in materia di caratteristiche intrinseche 
    previsti all'allegato II, punto 1.4 e le condizioni di impiego all'allegato 
    II, punto 2, riguardanti i cartelli di segnalazione. 
    
    4. L'etichettatura utilizzata sulle tubazioni deve essere 
    applicata, fatti salvi i punti 1, 2 e 3, in modo visibile vicino ai punti 
    che presentano maggiore pericolo, quali valvole e punti di raccordo, e deve 
    comparire ripetute volte. 
    
    5. Le aree, i locali o i settori utilizzati per il deposito 
    di sostanze o preparati pericolosi in quantità ingenti devono essere segnalati 
    con un cartello di avvertimento appropriato scelto tra quelli elencati nell'allegato 
    II, punto 3.2 o essere identificati conformemente all'allegato III, punto 
    1, a meno che l'etichettatura dei vari imballaggi o recipienti sia sufficiente 
    a tale scopo, in funzione dell'allegato II, punto 1.5 relativo alle dimensioni. 
    
    Il deposito di un certo quantitativo di sostanze o preparati 
    pericolosi può essere indicato con il cartello di avvertimento "ericolo 
    generico" 
    I cartelli o l'etichettatura di cui sopra vanno applicati, 
    secondo il caso, nei pressi dell'area di magazzinaggio o sulla porta di accesso 
    al locale di magazzinaggio. 
    
    Allegato XXVII - Prescrizioni 
    per la segnaletica destinata ad identificare e ad indicare l'ubicazione delle 
    attrezzature antincendio 
 
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    1. Premessa. 
    Il presente allegato si applica alle attrezzature destinate 
    in via esclusiva alla lotta antincendio. 
    
    2. Le attrezzature antincendio devono essere identificate 
    mediante apposita colorazione ed un cartello indicante la loro ubicazione 
    o mediante colorazione delle posizioni in cui sono sistemate o degli accessi 
    a tali posizioni. 
    
    3. Il colore d'identificazione di queste attrezzature 
    è il rosso. 
    La superficie in rosso dovrà avere ampiezza sufficiente 
    per consentire un'agevole identificazione. 
    
    4. I cartelli descritti all'allegato II, punto 3.5 devono 
    essere utilizzati per indicare l'ubicazione delle attrezzature in questione. 
    
    
    Allegato XXVIII - Prescrizioni 
    per la segnalazione di ostacoli di punti di pericolo e per la segnalazione 
    delle vie di circolazione 
 
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    1. Segnalazione di ostacoli e di punti di pericolo.
    1.1. Per segnalare i rischi di urto contro ostacoli, 
    di cadute di oggetti e di caduta da parte delle persone entro il perimetro 
    delle aree edificate dell'impresa cui i lavoratori hanno accesso nel corso 
    del lavoro, si usa il giallo alternato al nero ovvero il rosso alternato al 
    bianco. 
    1.2. Le dimensioni della segnalazione andranno commisurate 
    alle dimensioni dell'ostacolo o del punto pericoloso che s'intende segnalare. 
    
    1.3. Le sbarre gialle e nere ovvero rosse e bianche 
    dovranno avere un'inclinazione di circa 45º e dimensioni più o meno uguali 
    fra loro. 
    1.4. Esempio: 
 
    
    
    
    
  
 
    
    2. Segnalazione delle vie di circolazione. 
    2.1. Qualora l'uso e l'attrezzatura dei locali lo rendano 
    necessario per la tutela dei lavoratori, le vie di circolazione dei veicoli 
    devono essere chiaramente segnalate con strisce continue di colore ben visibile, 
    preferibilmente bianco o giallo, in rapporto al colore del pavimento. 
    2.2. L'ubicazione delle strisce dovrà tenere conto delle 
    distanze di sicurezza necessarie tra i veicoli che possono circolare e tutto 
    ciò che può trovarsi nelle loro vicinanze nonché tra i pedoni e i veicoli. 
    
    2.3. Le vie permanenti situate all'esterno nelle zone 
    edificate vanno parimenti segnalate, nella misura in cui ciò si renda necessario, 
    a meno che non siano provviste di barriere o di una pavimentazione appropriate. 
    
    
    Allegato XXIX - Prescrizioni per 
    i segnali luminosi 
 
    ![]()
    
    1. Proprietà intrinseche.
    1.1. La luce emessa da un segnale deve produrre un contrasto 
    luminoso adeguato al suo ambiente, in rapporto alle condizioni d'impiego previste, 
    senza provocare abbagliamento per intensità eccessiva o cattiva visibilità 
    per intensità insufficiente. 
    1.2. La superficie luminosa emettitrice del segnale 
    può essere di colore uniforme o recare un simbolo su un fondo determinato. 
    
    1.3. Il colore uniforme deve corrispondere alla tabella 
    dei significati dei colori riportata all'allegato I, punto 4. 
    1.4. Quando il segnale reca un simbolo, quest'ultimo 
    dovrà rispettare, per analogia, le regole ad esso applicabili, riportate all'allegato 
    II. 
    
    2. Regole particolari d'impiego. 
    2.1. Se un dispositivo può emettere un segnale continuo 
    ed uno intermittente, il segnale intermittente sarà impiegato per indicare, 
    rispetto a quello continuo, un livello più elevato di pericolo o una maggiore 
    urgenza dell'intervento o dell'azione richiesta od imposta. 
    La durata di ciascun lampo e la frequenza dei lampeggiamenti 
    di un segnale luminoso andranno calcolate in modo: 
    - da garantire una buona percezione del messaggio, e 
    
    - da evitare confusioni sia con differenti segnali luminosi 
    che con un segnale luminoso continuo. 
    2.2. Se al posto o ad integrazione di un segnale acustico 
    si utilizza un segnale luminoso intermittente, il codice del segnale dovrà 
    essere identico. 
    2.3. Un dispositivo destinato ad emettere un segnale 
    luminoso utilizzabile in caso di pericolo grave andrà munito di comandi speciali 
    o di lampada ausiliaria. 
    
    Allegato XXX - Prescrizioni per 
    i segnali acustici 
 
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    1. Proprietà intrinseche. 
    1.1. Un segnale acustico deve: 
    a) avere un livello sonoro nettamente superiore al rumore 
    di fondo, in modo da essere udibile, senza tuttavia essere eccessivo o doloroso; 
    
    b) essere facilmente riconoscibile in rapporto particolarmente 
    alla durata degli impulsi ed alla separazione fra impulsi e serie di impulsi, 
    e distinguersi nettamente, da una parte, da un altro segnale acustico e, dall'altra, 
    dai rumori di fondo. 
    1.2. Nei casi in cui un dispositivo può emettere un 
    segnale acustico con frequenza costante e variabile, la frequenza variabile 
    andrà impiegata per segnalare, in rapporto alla frequenza costante, un livello 
    più elevato di pericolo o una maggiore urgenza dell'intervento o dell'azione 
    sollecitata o prescritta. 
    
    2. Codice da usarsi.
    Il suono di un segnale di sgombero deve essere continuo. 
    
    
    Allegato XXXI - Prescrizioni per 
    la comunicazione verbale 
    
    1. Proprietà intrinseche.
    1.1. La comunicazione verbale s'instaura fra un parlante 
    o un emettitore e uno o più ascoltatori, in forma di testi brevi, di frasi, 
    di gruppi di parole o di parole isolate, eventualmente in codice. 
    1.2. I messaggi verbali devono essere il più possibile 
    brevi, semplici e chiari; la capacità verbale del parlante e le facoltà uditive 
    di chi ascolta devono essere sufficienti per garantire una comunicazione verbale 
    sicura. 
    1.3. La comunicazione verbale può essere diretta (impiego 
    della voce umana) o indiretta (voce umana o sintesi vocale diffusa da un mezzo 
    appropriato). 
    
    2. Regole particolari d'impiego. 
    2.1. Le persone interessate devono conoscere bene il 
    linguaggio utilizzato per essere in grado di pronunciare e comprendere correttamente 
    il messaggio verbale e adottare, in funzione di esso, un comportamento adeguato 
    nel campo della sicurezza e della salute. 
    2.2. Se la comunicazione verbale è impiegata in sostituzione 
    o ad integrazione dei segnali gestuali, si dovrà far uso di parole chiave, 
    come: 
    via: per indicare che si è assunta la direzione dell'operazione; 
    
    alt: per interrompere o terminare un movimento; 
    ferma: per arrestare le operazioni; 
    solleva: per far salire un carico; 
    abbassa: per far scendere un carico; 
    avanti, indietro, a destra, a sinistra (se necessario, 
    questi ordini andranno coordinati coi codici gestuali corrispondenti); 
    attenzione: per ordinare un alt o un arresto d'urgenza; 
    
    presto: per accelerare un movimento per motivi di sicurezza. 
    
    
    Allegato XXXII - Prescrizioni 
    per i segnali gestuali 
 
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    1. Proprietà.
    Un segnale gestuale deve essere preciso, semplice, ampio, 
    facile da eseguire e da comprendere e nettamente distinto da un altro segnale 
    gestuale. 
    L'impiego contemporaneo delle due braccia deve farsi 
    in modo simmetrico e per un singolo segnale gestuale. 
    I gesti impiegati, nel rispetto delle caratteristiche 
    sopra indicate, potranno variare leggermente o essere più particolareggiati 
    rispetto alle figurazioni riportate al punto 3, purché il significato e la 
    comprensione siano per lo meno equivalenti. 
    
    2. Regole particolari d'impiego
    2.1. La persona che emette i segnali, detta "segnalatore" impartisce, 
    per mezzo di segnali gestuali, le istruzioni di manovra al destinatario dei 
    segnali, detto "operatore". 
    2.2. Il segnalatore deve essere in condizioni di seguire 
    con gli occhi la totalità delle manovre, senza essere esposto a rischi a causa 
    di esse. 
    2.3. Il segnalatore deve rivolgere la propria attenzione 
    esclusivamente al comando delle manovre e alla sicurezza dei lavoratori che 
    si trovano nelle vicinanze. 
    2.4 Se non sono soddisfatte le condizioni di cui al 
    punto 2.2, occorrerà prevedere uno o più segnalatori ausiliari. 
    2.5. Quando l'operatore non può eseguire con le dovute 
    garanzie di sicurezza gli ordini ricevuti, deve sospendere la manovra in corso 
    e chiedere nuove istruzioni. 
    2.6. Accessori della segnalazione gestuale. 
    Il segnalatore deve essere individuato agevolmente dall'operatore. 
    
    Il segnalatore deve indossare o impugnare uno o più 
    elementi di riconoscimento adatti, come giubbotto, casco, manicotti, bracciali, 
    palette. 
    Gli elementi di riconoscimento sono di colore vivo, 
    preferibilmente unico, e riservato esclusivamente al segnalatore. 
    
    3. Gesti convenzionali da utilizzare. 
    Premessa: 
    La serie dei gesti convenzionali che si riporta di seguito 
    non pregiudica la possibilità di impiego di altri sistemi di codici applicabili 
    a livello comunitario, in particolare in certi settori nei quali si usino 
    le stesse manovre. 
|   Significato  | 
        Descrizione  | 
        Figura  | 
    
|   &NBSP;  | 
        A. Gesti generali  | 
        &NBSP;  | 
    
|   INIZIO  | 
        Le due braccia sono aperte in senso orizzontale, le palme delle mani rivolte in avanti  | 
        
          
          
            | 
    
|   ALT  | 
        Il braccio destro è teso verso l'alto, con la palma della mano destra rivolta in avanti  | 
        
          
          
            | 
    
|   FINE delle operazioni  | 
        Le due mani sono giunte all'altezza del petto  | 
        
          
          
            | 
    
|   | 
        B. Movimenti verticali  | 
        | 
    
|   SOLLEVARE  | 
        Il braccio destro, teso verso l'alto, con la palma della mano destra rivolta in avanti, descrive lentamente un cerchio  | 
        
          
          
            | 
    
|   ABBASSARE  | 
        Il braccio destro, teso verso il basso, con la palma della mano destra rivolta verso il corpo, descrive lentamente un cerchio  | 
        
          
          
            | 
    
|   DISTANZA VERTICALE  | 
        Le mani indicano la distanza  | 
        
          
          
            | 
    
|   | 
        C. Movimenti orizzontali  | 
        | 
    
|   AVANZARE  | 
        Entrambe le braccia sono ripiegate, le palme delle mani rivolte all'indietro; gli avambracci compiono movimenti lenti in direzione del corpo  | 
        
          
          
            | 
    
|   RETROCEDERE  | 
        Entrambe le braccia piegate, le palme delle mani rivolte in avanti; gli avambracci compiono movimenti lenti che s'allontanano dal corpo  | 
        
          
          
            | 
    
|   A 
          DESTRA  | 
        Il braccio destro, teso più o meno lungo l'orizzontale, con la palma della mano destra rivolta verso il basso, compie piccoli movimenti lenti nella direzione  | 
        
          
          
            | 
    
|   A 
          SINISTRA   | 
        Il braccio sinistro, teso più o meno in orizzontale, con la palma della mano sinistra rivolta verso il basso, compie piccoli movimenti lenti nella direzione  | 
        
          
          
            | 
    
|   DISTANZA ORIZZONTALE  | 
        Le mani indicano la distanza  | 
        
          
          
            | 
    
|   | 
        D. Pericolo  | 
        | 
    
|   PERICOLO  | 
        Entrambe le braccia tese verso l'alto; le palme delle mani rivolte in avanti  | 
        
          
          
            | 
    
|   MOVIMENTO RAPIDO  | 
        I gesti convenzionali utilizzati per indicare i movimenti sono effettuati con maggiore rapidità  | 
        | 
    
|   MOVIMENTO LENTO  | 
        I gesti convenzionali utilizzati per indicare i movimenti sono effettuati molto lentamente  | 
        | 
    
    
    Allegato XXXIII 
 
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    La prevenzione del rischio di patologie da sovraccarico 
    biomeccanico, in particolare dorso-lombari, connesse alle attività lavorative 
    di movimentazione manuale dei carichi dovrà considerare, in modo integrato, 
    il complesso degli elementi di riferimento e dei fattori individuali di rischio 
    riportati nel presente allegato.
    
    ELEMENTI DI RIFERIMENTO
    
    1. Caratteristiche del carico.
    La movimentazione manuale di un carico può costituire 
    un rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari 
    nei seguenti casi:
    - il carico è troppo pesante;
    - è ingombrante o difficile da afferrare;
    - è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia 
    di spostarsi;
    - è collocato in una posizione tale per cui deve essere 
    tenuto o maneggiato a una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione 
    del tronco;
    - può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, 
    comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto.
    2. Sforzo fisico richiesto.
    Lo sforzo fisico può presentare rischi di patologie 
    da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi:
    - è eccessivo;
    - può essere effettuato soltanto con un movimento di 
    torsione del tronco;
    - può comportare un movimento brusco del carico;
    - è compiuto col corpo in posizione instabile.
    3. Caratteristiche dell'ambiente di lavoro.
    Le caratteristiche dell'ambiente di lavoro possono aumentare 
    le possibilità di rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare 
    dorso-lombari nei seguenti casi:
    - lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente 
    per lo svolgimento dell'attività richiesta;
    - il pavimento è ineguale, quindi presenta rischi di 
    inciampo o è scivoloso
    - il posto o l'ambiente di lavoro non consentono al 
    lavoratore la movimentazione manuale di carichi a un'altezza di sicurezza 
    o in buona posizione;
    - il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli 
    che implicano la manipolazione del carico a livelli diversi;
    - il pavimento o il punto di appoggio sono instabili;
    - la temperatura, l'umidità o la ventilazione sono inadeguate.
    4. Esigenze connesse all'attività.
    L'attività può comportare un rischio di patologie da 
    sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari se comporta una o 
    più delle seguenti esigenze:
    - sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna 
    vertebrale, troppo frequenti o troppo prolungati;
    - pause e periodi di recupero fisiologico insufficienti;
    - distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento 
    o di trasporto;
    - un ritmo imposto da un processo che non può essere 
    modulato dal lavoratore.
    
    FATTORI INDIVIDUALI DI RISCHIO
    
    Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente 
    in tema di tutela e sostegno della maternità e di protezione dei giovani sul 
    lavoro, il lavoratore può correre un rischio nei seguenti casi:
    - inidoneità fisica a svolgere il compito in questione 
    tenuto altresì conto delle differenze di genere e di età;
    - indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati 
    portati dal lavoratore;
    - insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della 
    formazione o dell’addestramento
    
    RIFERIMENTI A NORME TECNICHE
    
    Le norme tecniche della serie ISO 11228 (parti 1-2-3) 
    relative alle attività di movimentazione manuale (sollevamento, trasporto, 
    traino, spinta, movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza) sono 
    da considerarsi tra quelle previste all’articolo 152, comma 3. 
    
    Allegato XXXIV - Requisiti minimi 
    
    
    Osservazione preliminare .
    Gli obblighi previsti dal presente allegato si applicano 
    al fine di realizzare gli obiettivi del titolo VII.
    I requisiti minimi previsti dal presente allegato si 
    applicano anche alle attività di cui all’articolo 3, comma 7.
    
    1. Attrezzature
    
    a) Osservazione generale. L'utilizzazione in sé dell'attrezzatura 
    non deve essere fonte di rischio per i lavoratori.
    
    b) Schermo.
    La risoluzione dello schermo deve essere tale da garantire 
    una buona definizione, una forma chiara, una grandezza sufficiente dei caratteri 
    e, inoltre, uno spazio adeguato tra essi.
    L'immagine sullo schermo deve essere stabile; esente 
    da farfallamento, tremolio o da altre forme di instabilità.
    La brillanza e/o il contrasto di luminanza tra i caratteri 
    e lo sfondo dello schermo devono essere facilmente regolabili da parte dell'utilizzatore 
    del videoterminale e facilmente adattabili alle condizioni ambientali.
    Lo schermo deve essere orientabile ed inclinabile liberamente 
    per adeguarsi facilmente alle esigenze dell'utilizzatore.
    È possibile utilizzare un sostegno separato per lo schermo 
    o un piano regolabile.
    Sullo schermo non devono essere presenti riflessi e 
    riverberi che possano causare disturbi all'utilizzatore durante lo svolgimento 
    della propria attività.
    Lo schermo deve essere posizionato di fronte all’operatore 
    in maniera che, anche agendo su eventuali meccanismi di regolazione, lo spigolo 
    superiore dello schermo sia posto un pò più in basso dell’orizzontale che 
    passa per gli occhi dell’operatore e ad una distanza degli occhi pari a circa 
    50-70 cm, per i posti di lavoro in cui va assunta preferenzialmente la posizione 
    seduta
    
    c) Tastiera e dispositivi di puntamento.
    La tastiera deve essere separata dallo schermo e facilmente 
    regolabile e dotata di meccanismo di variazione della pendenza onde consentire 
    al lavoratore di assumere una posizione confortevole e tale da non provocare 
    l'affaticamento delle braccia e delle mani.
    Lo spazio sul piano di lavoro deve consentire un appoggio 
    degli avambracci davanti alla tastiera nel corso della digitazione, tenendo 
    conto delle caratteristiche antropometriche dell’operatore.
    La tastiera deve avere una superficie opaca onde evitare 
    i riflessi.
    La disposizione della tastiera e le caratteristiche 
    dei tasti devono agevolarne l'uso. I simboli dei tasti devono presentare sufficiente 
    contrasto ed essere leggibili dalla normale posizione di lavoro. Il mouse 
    o qualsiasi dispositivo di puntamento in dotazione alla postazione di lavoro 
    deve essere posto sullo stesso piano della tastiera, in posizione facilmente 
    raggiungibile e disporre di uno spazio adeguato per il suo uso.
    
    d) Piano di lavoro.
    Il piano di lavoro deve avere una superficie a basso 
    indice di riflessione, essere stabile, di dimensioni sufficienti a permettere 
    una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e 
    del materiale accessorio.
    L’altezza del piano di lavoro fissa o regolabile deve 
    essere indicativamente compresa fra 70 e 80 cm. Lo spazio a disposizione deve 
    permettere l’alloggiamento e il movimento degli arti inferiori, nonché l’ingresso 
    del sedile e dei braccioli se presenti.
    La profondità del piano di lavoro deve essere tale da 
    assicurare una adeguata distanza visiva dallo schermo.
    Il supporto per i documenti deve essere stabile e regolabile 
    e deve essere collocato in modo tale da ridurre al minimo i movimenti della 
    testa e degli occhi.
    
    e) Sedile di lavoro.
    Il sedile di lavoro deve essere stabile e permettere 
    all'utilizzatore libertà nei movimenti, nonché una posizione comoda. Il sedile 
    deve avere altezza regolabile in maniera indipendente dallo schienale e dimensioni 
    della seduta adeguate alle caratteristiche antropometriche dell’utilizzatore.
    Lo schienale deve fornire un adeguato supporto alla 
    regione dorso-lombare dell’utente. Pertanto deve essere adeguato alle caratteristiche 
    antropometriche dell’utilizzatore e deve avere altezza e inclinazione regolabile. 
    Nell’ambito di tali regolazioni l’utilizzatore dovrà poter fissare lo schienale 
    nella posizione selezionata.
    Lo schienale e la seduta devono avere bordi smussati. 
    I materiali devono presentare un livello di permeabilità tali da non compromettere 
    il comfort dell’utente e pulibili.
    Il sedile deve essere dotato di un meccanismo girevole 
    per facilitare i cambi di posizione e deve poter essere spostato agevolmente 
    secondo le necessità dell’utilizzatore.
    Un poggiapiedi sarà messo a disposizione di coloro che 
    lo desiderino per far assumere una postura adeguata agli arti inferiori. Il 
    poggiapiedi non deve spostarsi involontariamente durante il suo uso.
    
    f) Computer portatili
    L’impiego prolungato dei computer portatili necessita 
    della fornitura di una tastiera e di un mouse o altro dispositivo di puntamento 
    esterni nonchè di un idoneo supporto che consenta il corretto posizionamento 
    dello schermo.
    
    2. Ambiente
    
    a) Spazio
    Il posto di lavoro deve essere ben dimensionato e allestito 
    in modo che vi sia spazio sufficiente per permettere cambiamenti di posizione 
    e movimenti operativi.
    
    b) Illuminazione
    L'illuminazione generale e specifica (lampade da tavolo) 
    deve garantire un illuminamento sufficiente e un contrasto appropriato tra 
    lo schermo e l'ambiente circostante, tenuto conto delle caratteristiche del 
    lavoro e delle esigenze visive dell'utilizzatore.
    Riflessi sullo schermo, eccessivi contrasti di luminanza 
    e abbagliamenti dell’operatore devono essere evitati disponendo la postazione 
    di lavoro in funzione dell'ubicazione delle fonti di luce naturale e artificiale.
    Si dovrà tener conto dell’esistenza di finestre, pareti 
    trasparenti o traslucide, pareti e attrezzature di colore chiaro che possono 
    determinare fenomeni di abbagliamento diretto e/o indiretto e/o riflessi sullo 
    schermo.
    Le finestre devono essere munite di un opportuno dispositivo 
    di copertura regolabile per attenuare la luce diurna che illumina il posto 
    di lavoro.
    
    d) Rumore
    Il rumore emesso dalle attrezzature presenti nel posto 
    di lavoro non deve perturbare l'attenzione e la comunicazione verbale.
    f) Radiazioni
    Tutte le radiazioni, eccezion fatta per la parte visibile 
    dello spettro elettromagnetico, devono essere ridotte a livelli trascurabili 
    dal punto di vista della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori
    e) Parametri microclimatici
    Le condizioni microclimatiche non devono essere causa 
    di discomfort per i lavoratori.
    Le attrezzature in dotazione al posto di lavoro non 
    devono produrre un eccesso di calore che possa essere fonte di discomfort 
    per i lavoratori.
    
    3. Interfaccia elaboratore/uomo
    
    All'atto dell'elaborazione, della scelta, dell'acquisto 
    del software, o allorchè questo venga modificato, come anche nel definire 
    le mansioni che implicano l'utilizzazione di unità videoterminali, il datore 
    di lavoro terrà conto dei seguenti fattori:
    a) il software deve essere adeguato alla mansione da 
    svolgere;
    b) il software deve essere di facile uso adeguato al 
    livello di conoscenza e di esperienza dell'utilizzatore. Inoltre nessun dispositivo 
    di controllo quantitativo o qualitativo può essere utilizzato all'insaputa 
    dei lavoratori;
    c) il software deve essere strutturato in modo tale 
    da fornire ai lavoratori indicazioni comprensibili sul corretto svolgimento 
    dell’attività;
    d) i sistemi devono fornire l’informazione di un formato 
    e ad un ritmo adeguato agli operatori;
    e) i principi dell’ergonomia devono essere applicati 
    in particolare all’elaborazione dell’informazione da parte dell’uomo. 
    
    Allegato XXXV
    
    A. Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio.
    
    1. Valutazione dell'esposizione.
    La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni 
    trasmesse al sistema mano-braccio si basa principalmente sul calcolo del valore 
    dell'esposizione giornaliera normalizzato a un periodo di riferimento di 8 
    ore, A (8), calcolato come radice quadrata della somma dei quadrati (valore 
    totale) dei valori quadratici medi delle accelerazioni ponderate in frequenza, 
    determinati sui tre assi ortogonali (ahwx, ahwy, ahwz) conformemente alla 
    norma UNI EN ISO 5349-1 (2004) che viene qui adottata in toto.
    La valutazione del livello di esposizione può essere 
    effettuata sulla base di una stima fondata sulle informazioni relative al 
    livello di emissione delle attrezzature di lavoro utilizzate, fornite dai 
    fabbricanti, e sull'osservazione delle specifiche pratiche di lavoro, oppure 
    attraverso una misurazione. Come elementi di riferimento possono essere utilizzate 
    anche le banche dati dell'ISPESL e delle regioni contenenti i livelli di esposizione 
    professionale alle vibrazioni. Le linee guida per la valutazione delle vibrazioni 
    dell’ISPESL e delle regioni hanno valore di norma i buona tecnica.
    
    2. Misurazione.
    Qualora si proceda alla misurazione:
    a) i metodi utilizzati possono includere la campionatura, 
    purché sia rappresentativa dell'esposizione di un lavoratore alle vibrazioni 
    meccaniche considerate; i metodi e le apparecchiature utilizzati devono essere 
    adattati alle particolari caratteristiche delle vibrazioni meccaniche da misurare, 
    ai fattori ambientali e alle caratteristiche dell'apparecchio di misurazione, 
    conformemente alla norma ISO 5349-2 (2001);
    b) nel caso di attrezzature che devono essere tenute 
    con entrambe le mani, la misurazione e' eseguita su ogni mano. L'esposizione 
    e' determinata facendo riferimento al più alto dei due valori; deve essere 
    inoltre fornita l'informazione relativa all'altra mano.
    
    3. Interferenze.
    Le disposizioni dell'articolo 202, comma 5, lettera 
    d), si applicano in particolare nei casi in cui le vibrazioni meccaniche ostacolano 
    il corretto uso manuale dei comandi o la lettura degli indicatori.
    
    4. Rischi indiretti.
    Le disposizioni dell'articolo 202, comma 5, lettera 
    d), si applicano in particolare nei casi in cui le vibrazioni meccaniche incidono 
    sulla stabilità delle strutture o sulla buona tenuta delle giunzioni.
    
    5. Attrezzature di protezione individuale.
    Attrezzature di protezione individuale contro le vibrazioni 
    trasmesse al sistema mano-braccio possono contribuire al programma di misure 
    di cui all'articolo 203, comma 1.
    
    B. Vibrazioni trasmesse al corpo intero.
    
    1. Valutazione dell'esposizione.
    La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni 
    si basa sul calcolo dell'esposizione giornaliera A (8) espressa come l'accelerazione 
    continua equivalente su 8 ore, calcolata come il più alto dei valori quadratici 
    medi delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui tre assi 
    ortogonali (1,4·awx, 1,4·awy, 1·awz, per un lavoratore seduto o in piedi), 
    conformemente alla norma ISO 2631-1 (1997) che viene qui adottata in toto.
    La valutazione del livello di esposizione può essere 
    effettuata sulla base di una stima fondata sulle informazioni relative al 
    livello di emissione delle attrezzature di lavoro utilizzate, fornite dai 
    fabbricanti, e sull'osservazione delle specifiche pratiche di lavoro, oppure 
    attraverso una misurazione. Come elementi di riferimento possono essere utilizzate 
    anche le banche dati dell'ISPESL e delle regioni contenenti i livelli di esposizione 
    professionale alle vibrazioni.
    Le linee guida per la valutazione delle vibrazioni dell’ISPESL 
    e delle regioni hanno valore di norma i buona tecnica.
    Per quanto riguarda la navigazione marittima, si prendono 
    in considerazione, ai fini della valutazione degli effetti cronici sulla salute, 
    solo le vibrazioni di frequenza superiore a 1 Hz.
    
    2. Misurazione.
    Qualora si proceda alla misurazione, i metodi utilizzati 
    possono includere la campionatura, purché sia rappresentativa dell'esposizione 
    di un lavoratore alle vibrazioni meccaniche considerate. I metodi utilizzati 
    devono essere adeguati alle particolari caratteristiche delle vibrazioni meccaniche 
    da misurare, ai fattori ambientali e alle caratteristiche dell'apparecchio 
    di misurazione. I metodi rispondenti a norme di buona tecnica si considerano 
    adeguati a quanto richiesto dal presente punto.
    
    3. Interferenze.
    Le disposizioni dell'articolo 202, comma 5, lettera 
    d), si applicano in particolare nei casi in cui le vibrazioni meccaniche ostacolano 
    il corretto uso manuale dei comandi o la lettura degli indicatori.
    
    4. Rischi indiretti.
    Le disposizioni dell'articolo 202, comma 5, lettera 
    d), si applicano in particolare nei casi in cui le vibrazioni meccaniche incidono 
    sulla stabilità delle strutture o sulla buona tenuta delle giunzioni.
    
    5. Prolungamento dell'esposizione.
    Le disposizioni dell'articolo 202, comma 5, lettera 
    g), si applicano in particolare nei casi in cui, data la natura dell'attività' 
    svolta, un lavoratore utilizza locali di riposo e ricreazione messi a disposizione 
    dal datore di lavoro; tranne nei casi di forza maggiore, l'esposizione del 
    corpo intero alle vibrazioni in tali locali deve essere ridotto a un livello 
    compatibile con le funzioni e condizioni di utilizzazione di tali locali. 
    
    
    Allegato XXXVI - Valori limite 
    di esposizione e valori di azione per i campi elettromagnetici 
    
 
    
 
    
    
    Le seguenti grandezze fisiche sono utilizzate per descrivere 
    l'esposizione ai campi elettromagnetici:
    
    Corrente di contatto (IC). La corrente che 
    fluisce al contatto tra un individuo ed un oggetto conduttore caricato dal 
    campo elettromagnetico. La corrente di contatto è espressa in Ampere (A).
    Corrente indotta attraverso gli arti (IL). 
    La corrente indotta attraverso qualsiasi arto, a frequenze comprese tra 10 
    e 110 MHz, espressa in Ampere (A).
    Densità di corrente (J). È definita come la corrente 
    che passa attraverso una sezione unitaria perpendicolare alla sua direzione 
    in un volume conduttore quale il corpo umano o una sua parte. È espressa in 
    Ampere per metro quadro (A/m2).
    Intensità di campo elettrico. È una grandezza vettoriale 
    (E) che corrisponde alla forza esercitata su una particella carica indipendentemente 
    dal suo movimento nello spazio. È espressa in Volt per metro (V/m).
    Intensità di campo magnetico. È una grandezza vettoriale 
    (H) che, assieme all'induzione magnetica, specifica un campo magnetico in 
    qualunque punto dello spazio. È espressa in Ampere per metro (A/m).
    Induzione magnetica. È una grandezza vettoriale (B) 
    che determina una forza agente sulle cariche in movimento. È espressa in Tesla 
    (T). Nello spazio libero e nei materiali biologici l'induzione magnetica e 
    l'intensità del campo magnetico sono legate dall'equazione 1 A m-1 
    = 4..... 10-7 T.
    Densità di potenza (S). Questa grandezza si impiega 
    nel caso delle frequenze molto alte per le quali la profondità di penetrazione 
    nel corpo è modesta. Si tratta della potenza radiante incidente perpendicolarmente 
    a una superficie, divisa per l'area della superficie in questione ed è espressa 
    in Watt per metro quadro (W/m2).
    Assorbimento specifico di energia (SA). Si definisce 
    come l'energia assorbita per unità di massa di tessuto biologico e si esprime 
    in Joule per chilogrammo (J/kg). Nella presente direttiva esso si impiega 
    per limitare gli effetti non termici derivanti da esposizioni a microonde 
    pulsate.
    Tasso di assorbimento specifico di energia (SAR). Si 
    tratta del valore mediato su tutto il corpo o su alcune parti di esso, del 
    tasso di assorbimento di energia per unità di massa di tessuto corporeo ed 
    è espresso in Watt per chilogrammo (W/kg). Il SAR a corpo intero è una misura 
    ampiamente accettata per porre in rapporto gli effetti termici nocivi dell'esposizione 
    a radiofrequenze (RF). Oltre al valore del SAR mediato su tutto il corpo, 
    sono necessari anche valori locali del SAR per valutare e limitare la deposizione 
    eccessiva di energia in parti piccole del corpo conseguenti a particolari 
    condizioni di esposizione, quali ad esempio il caso di un individuo in contatto 
    con la terra, esposto a RF dell'ordine di pochi MHz e di individui esposti 
    nel campo vicino di un'antenna.
    Tra le grandezze sopra citate, possono essere misurate 
    direttamente l'induzione magnetica, la corrente indotta attraverso gli arti 
    e la corrente di contatto, le intensità di campo elettrico e magnetico, e 
    la densità di potenza.
    
    A. VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE
    
    Per specificare i valori limite di esposizione relativi 
    ai campi elettromagnetici, a seconda della frequenza, sono utilizzate le seguenti 
    grandezze fisiche:
    • sono definiti valori limite di esposizione per la 
    densità di corrente relativamente ai campi variabili nel tempo fino a1 Hz, 
    al fine di prevenire effetti sul sistema cardiovascolare e sul sistema nervoso 
    centrale;
    • fra1 Hz e 10 MHz sono definiti valori limite di esposizione 
    per la densità di corrente, in modo da prevenire effetti sulle funzioni del 
    sistema nervoso; 
    • fra100 kHz e10 GHz sono definiti valori limite di 
    esposizione per il SAR, in modo da prevenire stress termico sul corpo intero 
    ed eccessivo riscaldamento localizzato dei tessuti. Nell'intervallo di frequenza 
    compreso fra100 kHz e10 MHz, i valori limite di esposizione previsti si riferiscono 
    sia alla densità di corrente che al SAR;
    • fra10 GHz e 300 GHz sono definiti valori limite di 
    esposizione per la densità di potenza al fine di prevenire l'eccessivo riscaldamento 
    dei tessuti della superficie del corpo o in prossimità della stessa.
    
    TABELLA 1
    Valori limite di esposizione ( articolo 188, comma 1).
    Tutte le condizioni devono essere rispettate.
|   Intervallo di frequenza  | 
        Densità 
          di corrente per corpo e tronco   | 
        SAR Mediato sul corpo intero (W/kg)  | 
        SAR 
          localizzato (capo e tronco)   | 
        SAR 
          localizzato (arti)   | 
        Densità di potenza (W/m2)  | 
    
|   Fino a 1 Hz  | 
        40  | 
        /  | 
        /  | 
        /  | 
        /  | 
    
|   1-4 Hz  | 
        40/f  | 
        /  | 
        /  | 
        /  | 
        /  | 
    
|   4-1000 Hz  | 
        10  | 
        /  | 
        /  | 
        /  | 
        /  | 
    
|   1000 Hz – 100 kHz  | 
        f/100  | 
        /  | 
        /  | 
        /  | 
        /  | 
    
|   100 kHz – 10 Mhz  | 
        f/100  | 
        0,4  | 
        10  | 
        20  | 
        /  | 
    
|   10 MHz – 10 GHz  | 
        /  | 
        0,4  | 
        10  | 
        20  | 
        /  | 
    
|   10-300 GHz  | 
        /  | 
        /  | 
        /  | 
        /  | 
        50  | 
    
    
    Note:
    1. f è la frequenza in Hertz.
    2. I valori limite di esposizione per la densità di 
    corrente si prefiggono di proteggere dagli effetti acuti, risultanti dall'esposizione, 
    sui tessuti del sistema nervoso centrale nella testa e nel torace. I valori 
    limite di esposizione nell'intervallo di frequenza compreso fra 1 Hz e 10 
    MHz sono basati sugli effetti nocivi accertati sul sistema nervoso centrale. 
    Tali effetti acuti sono essenzialmente istantanei e non v'è alcuna giustificazione 
    scientifica per modificare i valori limite di esposizione nel caso di esposizioni 
    di breve durata. Tuttavia, poiché i valori limite di esposizione si riferiscono 
    agli effetti nocivi sul sistema nervoso centrale, essi possono permettere 
    densità di corrente più elevate in tessuti corporei diversi dal sistema nervoso 
    centrale a parità di condizioni di esposizione.
    
    3. Data la non omogeneità elettrica del corpo, le densità 
    di corrente dovrebbero essere calcolate come medie su una sezione di 1 cm2 
    perpendicolare alla direzione della corrente.
    
    4. Per le frequenze fino a 100 kHz, i valori di picco 
    della densità di corrente possono essere ottenuti moltiplicando il valore 
    efficace rms per (2)1/2.
    
    5. Per le frequenze fino a 100 kHz e per i campi magnetici 
    pulsati, la massima densità di corrente associata agli impulsi può essere 
    calcolata in base ai tempi di salita/discesa e al tasso massimo di variazione 
    dell'induzione magnetica. La densità di corrente indotta può essere confrontata 
    con il corrispondente valore limite di esposizione. Per gli impulsi di durata 
    tp la frequenza equivalente per l'applicazione dei limiti di esposizione va 
    calcolata come f = 1/(2tp).
    
    6. Tutti i valori di SAR devono essere ottenuti come 
    media su un qualsiasi periodo di 6 minuti.
    
    7. La massa adottata per mediare il SAR localizzato 
    è pari a ogni 10g di tessuto contiguo. Il SAR massimo ottenuto in tal modo 
    costituisce il valore impiegato per la stima dell'esposizione. Si intende 
    che i suddetti 10 g di tessuto devono essere una massa di tessuto contiguo 
    con proprietà elettriche quasi omogenee. Nello specificare una massa contigua 
    di tessuto, si riconosce che tale concetto può essere utilizzato nella dosimetria 
    numerica ma che può presentare difficoltà per le misurazioni fisiche dirette. 
    Può essere utilizzata una geometria semplice quale una massa cubica di tessuto, 
    purché le grandezze dosimetriche calcolate assumano valori conservativi rispetto 
    alle linee guida in materia di esposizione.
    
    8. Per esposizioni pulsate nella gamma di frequenza 
    compresa fra 0,3 e 10 GHz e per esposizioni localizzate del capo, allo scopo 
    di limitare ed evitare effetti uditivi causati da espansione termoelastica, 
    si raccomanda un ulteriore valore limite di esposizione. Tale limite è rappresentato 
    dall'assorbimento specifico (SA) che non dovrebbe superare 10 mJ/kg calcolato 
    come media su 10 g di tessuto.
    
    9. Le densità di potenza sono ottenute come media su 
    una qualsiasi superficie esposta di 20 cm2 e su un qualsiasi periodo di 68/f1,05 
    minuti (f in GHz) per compensare la graduale diminuzione della profondità 
    di penetrazione con l'aumento della frequenza. Le massime densità di potenza 
    nello spazio, mediate su una superficie di 1 cm2, non dovrebbero superare 
    20 volte il valore di 50 W/m2.
    
    10. Per quanto riguarda i campi elettromagnetici pulsati 
    o transitori o in generale per quanto riguarda l'esposizione simultanea a 
    campi di frequenza diversa, è necessario adottare metodi appropriati di valutazione, 
    misurazione e/o calcolo in grado di analizzare le caratteristiche delle forme 
    d'onda e la natura delle interazioni biologiche, tenendo conto delle norme 
    armonizzate europee elaborate dal CENELEC.
    
    B. VALORI DI AZIONE
    
    I valori di azione di cui alla tabella 2 sono ottenuti 
    a partire dai valori limite di esposizione secondo le basi razionali utilizzate 
    dalla Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti 
    (ICNIRP) nelle sue linee guida sulla limitazione dell'esposizione alle radiazioni 
    non ionizzanti (ICNIRP 7/99).
    
    TABELLA 2
    Valori di azione ( art. 188, comma 2)
    [valori efficaci (rms) imperturbati]
|   Intervallo di frequenza  | 
        Intensità di campo elettrico E (V/m)  | 
        Intensità di campo magnetico h (A/m)  | 
        Induzione magnetica B (uT)  | 
        Densità di potenza di onda piana Seq (W/m2)  | 
        Corrente di contatto, Ic  | 
        Corrente indotta attraverso gli arti IL (mA)  | 
    
|   0-1 Hz  | 
        /  | 
        1,63x105  | 
        2x105  | 
        /  | 
        1,0  | 
        /  | 
    
|   1-8Hz  | 
        20000  | 
        1,63x  | 
        2x105 / f2  | 
        /  | 
        1,0  | 
        /  | 
    
|   8-25Hz  | 
        20000  | 
        2x104/f  | 
        2,5x104/f  | 
        /  | 
        1,0  | 
        /  | 
    
|   0,025-0,82 kHz  | 
        500/f  | 
        20/f  | 
        25/f  | 
        /  | 
        1,0  | 
        /  | 
    
|   0,82-2,5 kHz  | 
        610  | 
        24,4  | 
        30,7  | 
        /  | 
        1,0  | 
        /  | 
    
|   2,5-65 kHz  | 
        610  | 
        24,4  | 
        30,7  | 
        /  | 
        0,4f  | 
        /  | 
    
|   65-100 kHz  | 
        610  | 
        1600/f  | 
        2000/f  | 
        /  | 
        0,4f  | 
        /  | 
    
|   0,1-1 MHz  | 
        610  | 
        1,6/f  | 
        2/f  | 
        /  | 
        40  | 
        /  | 
    
|   1-10 MHz  | 
        610/f  | 
        1,6/f  | 
        2/f  | 
        /  | 
        40  | 
        /  | 
    
|   10-100 MHz  | 
        61  | 
        0,16  | 
        0,2  | 
        10  | 
        40  | 
        100  | 
    
|   110-400 MHz  | 
        61  | 
        0,16  | 
        0,2  | 
        10  | 
        /  | 
        /  | 
    
|   400-2000 MHz  | 
        3f1/2  | 
        0,008f1/2  | 
        0,01f1/2  | 
        f/40  | 
        /  | 
        /  | 
    
|   2-300GHz  | 
        137  | 
        0,36  | 
        0,45  | 
        50  | 
        /  | 
        /  | 
    
Note :
    1. f è la frequenza espressa nelle unità indicate nella 
    colonna relativa all'intervallo di frequenza.
    
    2. Per le frequenze comprese fra 100 kHz e 10 GHz, Seq 
    , E2, H2, B2 e IL devono essere calcolati 
    come medie su un qualsiasi periodo di 6 minuti.
    
    3. Per le frequenze che superano 10 GHz, Seq 
    , E2, H2 e B2 devono essere calcolati come 
    medie su un qualsiasi periodo di 68/f1,05 minuti (f in GHz).
    
    4. Per le frequenze fino a 100 kHz, i valori di azione 
    di picco per le intensità di campo possono essere ottenuti moltiplicando il 
    valore efficace rms per (2)1/2. Per gli impulsi di durata tp la 
    frequenza equivalente da applicare per i valori di azione va calcolata come 
    f = 1/(2tp). Per le frequenze comprese tra 100 kHz e 10 MHz, i 
    valori di azione di picco per le intensità di campo sono calcolati moltiplicando 
    i pertinenti valori efficaci (rms) per 10a, dove a = (0,665 log 
    (f/10) + 0,176), f in Hz.
    Per le frequenze comprese tra 10 MHz e 300 GHz, i valori 
    di azione di picco sono calcolati moltiplicando i valori efficaci (rms) corrispondenti 
    per 32 nel caso delle intensità di campo e per 1000 nel caso della densità 
    di potenza di onda piana equivalente.
    
    5. Per quanto riguarda i campi elettromagnetici pulsati 
    o transitori o in generale l'esposizione simultanea a campi di frequenza diversa, 
    è necessario adottare metodi appropriati di valutazione, misurazione e/o calcolo 
    in grado di analizzare le caratteristiche delle forme d'onda e la natura delle 
    interazioni biologiche, tenendo conto delle norme armonizzate europee elaborate 
    dal CENELEC.
    
    6. Per i valori di picco di campi elettromagnetici pulsati 
    modulati si propone inoltre che, per le frequenze portanti che superano 10 
    MHz, Seq valutato come media sulla durata dell'impulso non superi 
    di 1000 volte i valori di azione per Seq, o che l'intensità di 
    campo non superi di 32 volte i valori di azione dell'intensità di campo alla 
    frequenza portante. 
    
    Allegato XXXVII - Radiazioni 
    ottiche 
 
    ![]()
    
    Radiazioni ottiche
    I valori limite di esposizione alle radiazioni ottiche, 
    pertinenti dal punto di vista biofisico, possono essere determinati con le 
    formule seguenti. Le formule da usare dipendono dal tipo della radiazione 
    emessa dalla sorgente e i risultati devono essere comparati con i corrispondenti 
    valori limite di esposizione indicati nella tabella 1.1. Per una determinata 
    sorgente di radiazioni ottiche possono essere pertinenti più valori di esposizione 
    e corrispondenti limiti di esposizione. 
    
    
    
 
    
    
    Ai fini della direttiva, le formule di cui sopra possono 
    essere sostituite dalle seguenti espressioni e dall'utilizzo dei valori discreti 
    che figurano nelle tabelle successive:
    
    
    
 
    
    
    
    
    
 
    
    
    
    
 
    
    
    
    
    
 
    
    
    
    
    
 
    
    
    
    
    
 
    
    
    
    
    
 
    
    
    
    n.b. le disposizioni di cui al Titolo VIII Capo V riguardanti 
    la protezione dei lavoratori a radiazioni ottiche entrano in vigore il 26 
    aprile 2010. 
    
    Allegato XXXVIII - Valori limite 
    di esposizione professionale
 
    ![]()
|   EINECS 1)  | 
        CAS 2)  | 
        NOME AGENTE  | 
        VALORI LIMITE  | 
        NOTAZIONE 3)  | 
    |||
|   8 ore 4)  | 
        Breve termine 5)  | 
    ||||||
|   mg/m3 6)  | 
        ppm 7)  | 
        mg/m3 6)  | 
        ppm 7)  | 
    ||||
|   200-467-2  | 
        60-29-7  | 
        Dietiletere  | 
        308  | 
        100  | 
        616  | 
        200  | 
        -  | 
    
|   200-662-6  | 
        67-64-1  | 
        Acetone  | 
        1210  | 
        500  | 
        -  | 
        -  | 
        -  | 
    
|   200-663-8  | 
        67-66-3  | 
        Cloroformio  | 
        10  | 
        2  | 
        -  | 
        -  | 
        Pelle  | 
    
|   200-756-3  | 
        71-55-6  | 
        Tricloroetano, 1,1,1  | 
        555  | 
        100  | 
        1110  | 
        200  | 
        -  | 
    
|   200-834-7  | 
        75-04-7  | 
        Etilammina  | 
        9,4  | 
        5  | 
        -  | 
        -  | 
        -  | 
    
|   200-863-5  | 
        75-34-3  | 
        Dicloroetano, 1,1  | 
        412  | 
        100  | 
        -  | 
        -  | 
        Pelle  | 
    
|   200-870-3  | 
        75-44-5  | 
        Fosgene  | 
        0,08  | 
        0,02  | 
        0,4  | 
        0,1  | 
        -  | 
    
|   200-871-9  | 
        75-45-6  | 
        Clorodifluorometano  | 
        3600  | 
        1000  | 
        -  | 
        -  | 
        -  | 
    
|   201-159-0  | 
        78-93-3  | 
        Butanone  | 
        600  | 
        200  | 
        900  | 
        300  | 
        -  | 
    
|   201-176-3  | 
        79-09-4  | 
        Acido propionico  | 
        31  | 
        10  | 
        62  | 
        20  | 
        -  | 
    
|   202-422-2  | 
        95-47-6  | 
        o-Xilene  | 
        221  | 
        50  | 
        442  | 
        100  | 
        Pelle  | 
    
|   202-425-9  | 
        95-50-1  | 
        Diclorobenzene 1,2  | 
        122  | 
        20  | 
        306  | 
        50  | 
        Pelle  | 
    
|   202-436-9  | 
        95-63-6  | 
        1,2,4-Trimetilbenzene  | 
        100  | 
        20  | 
        -  | 
        -  | 
        -  | 
    
|   202-704-5  | 
        98-82-8  | 
        Cumene  | 
        100  | 
        20  | 
        250  | 
        50  | 
        Pelle  | 
    
|   202-705-0  | 
        98-83-9  | 
        Fenilpropene 2  | 
        246  | 
        50  | 
        492  | 
        100  | 
        -  | 
    
|   202-849-4  | 
        100-41-4  | 
        Etilbenzene  | 
        442  | 
        100  | 
        884  | 
        200  | 
        Pelle  | 
    
|   203-313-2  | 
        105-60-2  | 
        Caprolattame (polveri evapori) 8)  | 
        10  | 
        -  | 
        40  | 
        -  | 
        -  | 
    
|   203-388-1  | 
        106-35-4  | 
        Eptan-3-one  | 
        95  | 
        20  | 
        -  | 
        -  | 
        -  | 
    
|   203-396-5  | 
        106-42-3  | 
        p-Xilene  | 
        221  | 
        50  | 
        442  | 
        100  | 
        Pelle  | 
    
|   203-400-5  | 
        106-46-7  | 
        Diclorobenzene 1,4  | 
        122  | 
        20  | 
        306  | 
        50  | 
        -  | 
    
|   203-470-7  | 
        107-18-6  | 
        Alcole Allilico  | 
        4,8  | 
        2  | 
        12,1  | 
        5  | 
        Pelle  | 
    
|   203-473-3  | 
        107-21-1  | 
        Etilen Glicol  | 
        52  | 
        20  | 
        104  | 
        40  | 
        Pelle  | 
    
|   203-539-1  | 
        107-98-2  | 
        Metossipropanolo 2,1  | 
        375  | 
        100  | 
        568  | 
        150  | 
        Pelle  | 
    
|   203-550-1  | 
        108-10-1  | 
        Metilpentan-2-one 4  | 
        83  | 
        20  | 
        208  | 
        50  | 
        -  | 
    
|   203-576-3  | 
        108-38-3  | 
        m-Xilene  | 
        221  | 
        50  | 
        442  | 
        100  | 
        Pelle  | 
    
|   203-603-9  | 
        108-65-6  | 
        2-Metossi-1-metiletilacetato  | 
        275  | 
        50  | 
        550  | 
        100  | 
        Pelle  | 
    
|   203-604-4  | 
        108-67-8  | 
        Mesitilene (1,3,5 - trimetilbenzene)  | 
        100  | 
        20  | 
        -  | 
        -  | 
        -  | 
    
|   203-628-5  | 
        108-90-7  | 
        Clorobenzene  | 
        47  | 
        10  | 
        94  | 
        20  | 
        -  | 
    
|   203-631-1  | 
        108-94-1  | 
        Cicloesanone  | 
        40,8  | 
        10  | 
        81,6  | 
        20  | 
        Pelle  | 
    
|   203-632-7  | 
        108-95-2  | 
        Fenolo  | 
        7,8  | 
        2  | 
        -  | 
        -  | 
        Pelle  | 
    
|   203-726-8  | 
        109-99-9  | 
        Tetraidrofurano  | 
        150  | 
        50  | 
        300  | 
        100  | 
        Pelle  | 
    
|   203-737-8  | 
        110-12-3  | 
        5-metilesan-2-one  | 
        95  | 
        20  | 
        -  | 
        -  | 
        -  | 
    
|   203-767-1  | 
        110-43-0  | 
        eptano-2-one  | 
        238  | 
        50  | 
        475  | 
        100  | 
        Pelle  | 
    
|   203-808-3  | 
        110-85-0  | 
        Piperazine (polvere e vapore) 8)  | 
        0,1  | 
        -  | 
        0,3  | 
        -  | 
        -  | 
    
|   203-905-0  | 
        111-76-2  | 
        Butossietanolo - 2  | 
        98  | 
        20  | 
        246  | 
        50  | 
        Pelle  | 
    
|   203-933-3  | 
        112-07-2  | 
        2-Butossietilacetato  | 
        133  | 
        20  | 
        333  | 
        50  | 
        Pelle  | 
    
|   204-065-8  | 
        115-10-6  | 
        Etere dimetilico  | 
        1920  | 
        1000  | 
        -  | 
        -  | 
        -  | 
    
|   204-428-0  | 
        120-82-1  | 
        1,2,4-Triclorobenzene  | 
        15,1  | 
        2  | 
        37,8  | 
        5  | 
        Pelle  | 
    
|   204-469-4  | 
        121-44-8  | 
        Trietilammina  | 
        8,4  | 
        2  | 
        12,6  | 
        3  | 
        Pelle  | 
    
|   204-662-3  | 
        123-92-2  | 
        Acetato di isoamile  | 
        270  | 
        50  | 
        540  | 
        100  | 
        -  | 
    
|   204-697-4  | 
        124-40-3  | 
        Dimetillamina  | 
        3,8  | 
        2  | 
        9,4  | 
        5  | 
        -  | 
    
|   204-826-4  | 
        127-19-5  | 
        N,N-Dimetilacetammide  | 
        36  | 
        10  | 
        72  | 
        20  | 
        Pelle  | 
    
|   205-480-7  | 
        141-32-2  | 
        Acrilato di n-butile  | 
        11  | 
        2  | 
        53  | 
        10  | 
        -  | 
    
|   205-563-8  | 
        142-82-5  | 
        Eptano, n-  | 
        2085  | 
        500  | 
        -  | 
        -  | 
        -  | 
    
|   208-394-8  | 
        526-73-8  | 
        1,2,3-Trimetilbenzene  | 
        100  | 
        20  | 
        -  | 
        -  | 
        -  | 
    
|   208-793-7  | 
        541-85-5  | 
        5-Metileptano-3-one  | 
        53  | 
        10  | 
        107  | 
        20  | 
        -  | 
    
|   210-946-8  | 
        626-38-0  | 
        Acetato di 1-metilbutile  | 
        270  | 
        50  | 
        540  | 
        100  | 
        -  | 
    
|   211-047-3  | 
        628-63-7  | 
        Acetato di pentile  | 
        270  | 
        50  | 
        540  | 
        100  | 
        -  | 
    
|   | 
        620-11-1  | 
        Acetato di 3-amile  | 
        270  | 
        50  | 
        540  | 
        100  | 
        -  | 
    
|   | 
        625-16-1  | 
        Acetato di terz-amile  | 
        270  | 
        50  | 
        540  | 
        100  | 
        -  | 
    
|   215-535-7  | 
        1330-20-7  | 
        Xilene, isomeri misti, puro  | 
        221  | 
        50  | 
        442  | 
        100  | 
        Pelle  | 
    
|   222-995-2  | 
        3689-24-5  | 
        Sulfotep  | 
        0,1  | 
        -  | 
        -  | 
        -  | 
        Pelle  | 
    
|   231-634-8  | 
        7664-39-3  | 
        Acido fluoridrico  | 
        1,5  | 
        1,8  | 
        2,5  | 
        3  | 
        -  | 
    
|   231-131-3  | 
        7440-22-4  | 
        Argento, metallico  | 
        0,1  | 
        -  | 
        -  | 
        -  | 
        -  | 
    
|   231-595-7  | 
        7647-01-0  | 
        Acido cloridrico  | 
        8  | 
        5  | 
        15  | 
        10  | 
        -  | 
    
|   231-633-2  | 
        7664-38-2  | 
        Acido ortofosforico  | 
        1  | 
        -  | 
        2  | 
        -  | 
        -  | 
    
|   231-635-3  | 
        7664-41-7  | 
        Ammoniaca anidra  | 
        14  | 
        20  | 
        36  | 
        50  | 
        -  | 
    
|   231-954-8  | 
        7782-41-4  | 
        Fluoro  | 
        1,58  | 
        1  | 
        3,16  | 
        2  | 
        -  | 
    
|   231-978-9  | 
        7783-07-5  | 
        Seleniuro di idrogeno  | 
        0,07  | 
        0,02  | 
        0,17  | 
        0,05  | 
        -  | 
    
|   233-113-0  | 
        10035-10-6  | 
        Acido bromidrico  | 
        -  | 
        -  | 
        6,7  | 
        2  | 
        -  | 
    
|   247-852-1  | 
        26628-22-8  | 
        Azoturo di sodio  | 
        0,1  | 
        -  | 
        0,3  | 
        -  | 
        Pelle  | 
    
|   252-104-2  | 
        34590-94-8  | 
        (2-Metossimetiletossi)-propanolo  | 
        308  | 
        50  | 
        -  | 
        -  | 
        Pelle  | 
    
|   | 
        | 
        Fluoruri inorganici (espressi come F)  | 
        2,5  | 
        -  | 
        -  | 
        -  | 
        -  | 
    
|   | 
        | 
        Piombo inorganico e suoi composti  | 
        0,15  | 
        | 
        | 
        | 
        | 
    
|   200-193-3  | 
        54-11-5  | 
        Nicotina  | 
        0,5  | 
        -  | 
        -  | 
        -  | 
        Pelle  | 
    
|   200-579-1  | 
        64-18-6  | 
        Acido formico  | 
        9  | 
        5  | 
        -  | 
        -  | 
        -  | 
    
|   200-659-6  | 
        67-56-1  | 
        Metanolo  | 
        260  | 
        200  | 
        -  | 
        -  | 
        Pelle  | 
    
|   200-830-5  | 
        75-00-3  | 
        Cloroetano  | 
        268  | 
        100  | 
        -  | 
        -  | 
        Pelle  | 
    
|   200-835-2  | 
        75-05-8  | 
        Acetonitrile  | 
        35  | 
        20  | 
        -  | 
        -  | 
        Pelle  | 
    
|   201-142-8  | 
        78-78-4  | 
        Isopentano  | 
        2000  | 
        667  | 
        -  | 
        -  | 
        -  | 
    
|   202-716-0  | 
        98-95-3  | 
        Nitrobenzene  | 
        1  | 
        0,2  | 
        -  | 
        -  | 
        Pelle  | 
    
|   203-585-2  | 
        108-46-3  | 
        Resorcinolo  | 
        45  | 
        10  | 
        -  | 
        -  | 
        Pelle  | 
    
|   203-625-9  | 
        108-88-3  | 
        Toluene  | 
        192  | 
        50  | 
        -  | 
        -  | 
        Pelle  | 
    
|   203-628-5  | 
        108-90-7  | 
        Monoclorobenzene  | 
        23  | 
        5  | 
        70  | 
        15  | 
        -  | 
    
|   203-692-4  | 
        109-66-0  | 
        Pentolo  | 
        2000  | 
        667  | 
        -  | 
        -  | 
        -  | 
    
|   203-716-3  | 
        109-89-7  | 
        Dietilammina  | 
        15  | 
        5  | 
        30  | 
        10  | 
        -  | 
    
|   203-777-6  | 
        110-54-3  | 
        n-Esano  | 
        72  | 
        20  | 
        -  | 
        -  | 
        -  | 
    
|   203-806-2  | 
        110-82-7  | 
        Cicloesano  | 
        350  | 
        100  | 
        -  | 
        -  | 
        -  | 
    
|   203-815-1  | 
        110-91-8  | 
        Morfolina  | 
        36  | 
        10  | 
        72  | 
        20  | 
        Pelle  | 
    
|   203-906-6  | 
        111-77-3  | 
        2-(2-Metossietosi) etanolo  | 
        50,1  | 
        10  | 
        -  | 
        -  | 
        Pelle  | 
    
|   203-961-6  | 
        112-34-5  | 
        2-(2-Butossietosi) etanolo  | 
        67,5  | 
        10  | 
        101,2  | 
        15  | 
        -  | 
    
|   204-696-9  | 
        124-38-9  | 
        Anidride carbonica  | 
        9000  | 
        5000  | 
        -  | 
        -  | 
        -  | 
    
|   205-483-3  | 
        141-43-5  | 
        2-Amminoetanolo  | 
        2,5  | 
        1  | 
        7,6  | 
        3  | 
        Pelle  | 
    
|   205-634-3  | 
        144-67-7  | 
        Acido ossalico  | 
        1  | 
        -  | 
        -  | 
        -  | 
        -  | 
    
|   206-992-3  | 
        420-04-2  | 
        Cianammide  | 
        1  | 
        -  | 
        -  | 
        -  | 
        Pelle  | 
    
|   207-343-7  | 
        463-82-1  | 
        Neopentano  | 
        3000  | 
        1000  | 
        -  | 
        -  | 
        -  | 
    
|   215-236-1  | 
        1314-56-3  | 
        Pentaossido di fosforo  | 
        1  | 
        -  | 
        -  | 
        -  | 
        -  | 
    
|   215-242-4  | 
        1314-80-3  | 
        Pentasolfuro di difosforo  | 
        1  | 
        -  | 
        -  | 
        -  | 
        -  | 
    
|   231-131-3  | 
        | 
        Argento (composti solubili come Ag)  | 
        0,01  | 
        -  | 
        -  | 
        -  | 
        -  | 
    
|   | 
        | 
        Bario (composti solubili come Ba)  | 
        0,5  | 
        -  | 
        -  | 
        -  | 
        -  | 
    
|   | 
        | 
        Cromo metallico, composti di cromo inorganico (II) e composti di cromo inorganico (III) (non solubili)  | 
        0,5  | 
        -  | 
        -  | 
        -  | 
        -  | 
    
|   231-714-2  | 
        7697-37-2  | 
        Acido nitrico  | 
        -  | 
        -  | 
        2,6  | 
        1  | 
        -  | 
    
|   231-778-1  | 
        7726-95-6  | 
        Bromo  | 
        0,7-  | 
        0,1  | 
        -  | 
        -  | 
        -  | 
    
|   231-959-5  | 
        7782-50-5  | 
        Cloro  | 
        -  | 
        -  | 
        1,5  | 
        0,5  | 
        -  | 
    
|   232-260-8  | 
        7803-51-2  | 
        Fosfina  | 
        0,14  | 
        0,1  | 
        0,28  | 
        0,2  | 
        -  | 
    
|   | 
        8003-34-7  | 
        Piretro (depurato dai lattoni sensibilizanti)  | 
        1  | 
        -  | 
        -  | 
        -  | 
        -  | 
    
|   233-060-3  | 
        10026-13-8  | 
        Pentacloruro di fosforo  | 
        1  | 
        -  | 
        -  | 
        -  | 
        -  | 
    
 
    
    (1) EINECS: Inventario europeo delle sostanze 
    chimiche esistenti a carattere commerciale.
    (2) CAS: Chemical abstract Service Registry 
    Number (Numero del registro del Chemical Abstract Service).
    (3) Notazione cutanea attribuita ai LEP che 
    identifica la possibilità di un assorbimento significativo attraverso la Pelle.
    (4) Misurato o calcolato in relazione ad 
    un periodo di riferimento di otto ore, come media ponderata.
    (5) Un valore limite al di sopra del quale 
    l'esposizione non deve avvenire e si riferisce ad un periodo di 15 minuti, 
    salvo indicazione contraria.
    (6) mg/m: milligrammi per metro di aria a 
    20°C e 101,3kPa.
    (7)ppm: parti per milione nell'aria (ml/m3). 
    
    
    Allegato XXXIX - Valori limite 
    biologici obbligatori e procedure di sorveglianza sanitaria 
 
    ![]()
    
    Piombo e suoi composti ionici.
    1. Il monitoraggio biologico comprende la misurazione 
    del livello di piombo nel sangue (PbB) con l'ausilio della spettroscopia ad 
    assorbimento atomico o di un metodo che dia risultati equivalenti. Il valore 
    limite biologico è il seguente: 60 mg Pb/100 ml di sangue. Per le lavoratrici 
    in età fertile il riscontro di valori di piombemia superiori a 40 microgrammi 
    di piombo per 100 millilitri di sangue comporta, comunque, allontanamento 
    dall'esposizione.
    
    2. La sorveglianza sanitaria si effettua quando:
    l'esposizione a una concentrazione di piombo nell'aria, 
    espressa come media ponderata nel tempo calcolata su 40 ore alla settimana, 
    è superiore a 0,075; mg/m3 nei singoli lavoratori è riscontrato un contenuto 
    di piombo nel sangue superiore a 40mg Pb/100 ml di sangue. 
    
    Allegato XL - Divieti 
 
    
 
    
    
    a) Agenti chimici
|   N. EINECS (1)  | 
        N. CAS (2)  | 
        Nome dell'agente  | 
        Limite di concentrazione per l'esenzione  | 
    
|   -  | 
        -  | 
        -  | 
        -  | 
    
|   202-080-4  | 
        91-59-8  | 
        2-naftilammina e suoi sali  | 
        0.1% in peso  | 
    
|   202-177-1  | 
        92-67-1  | 
        4-amminodifenile e suoi sali  | 
        0,1% in peso  | 
    
|   202-199-1  | 
        92-87-5  | 
        Benzidina e suoi sali  | 
        0,1% in peso  | 
    
|   202-204-7  | 
        92-93-3  | 
        4-nitrodifenile  | 
        0,1% in peso  | 
    
 
    
    b) Attività lavorative: Nessuna
    
    (1) EINECS European Inventory of Existing Commercial 
    Chemical Substance (2) CAS Chemical Abstracts Service
|   UNI EN 481:1994  | 
        Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Definizione delle frazioni granulometriche per la misurazione delle particelle aerodisperse.  | 
    
|   UNI EN 482:1998  | 
        Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Requisiti generali per le prestazioni dei procedimenti di misurazione degli agenti chimici.  | 
    
|   UNI EN 689 1997  | 
        Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Guida alla valutazione dell'esposizione per inalazione a composti chimici ai fini del confronto con i valori limite e strategia di misurazione.  | 
    
|   UNI EN 838 1998  | 
        Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Campionatori diffusivi per la determinazione di gas e vapori. Requisiti e metodi di prova.  | 
    
|   UNI EN 1076:1999  | 
        Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Tubi di assorbimento mediante pompaggio per la determinazione di gas e vapori. Requisiti e metodi di prova.  | 
    
|   UNI EN 1231 1999  | 
        Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Sistemi di misurazione di breve durata con tubo di rivelazione. Requisiti e metodi di prova.  | 
    
|   UNI EN 1232: 1999  | 
        Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Pompe per il campionamento personale di agenti chimici. Requisiti e metodi di prova.  | 
    
|   UNI EN 1540:2001  | 
        Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Terminologia.  | 
    
|   UNI EN 12919:2001  | 
        Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Pompe per il campionamento di agenti chimici con portate maggiori di 5 l/min. Requisiti e metodi di prova .  | 
    
    
    Allegato XLII - Elenco di sostanze, 
    preparati e processi 
 
    ![]()
    
    ELENCO DI SOSTANZE, PREPARATI E PROCESSI
    
    1. Produzione di auramina con il metodo Michler.
    2. I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici 
    aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone.
    3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie 
    prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate.
    4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di 
    alcool isopropilico.
    5. Il lavoro comportante l'esposizione a polvere di 
    legno duro. 
    
    Allegato XLIII - Valori limite 
    di esposizione professionale
|   Nome agente  | 
        EINECS (1)  | 
        CAS (2)  | 
        Valore limite esposizione professionale  | 
        Osservazioni  | 
        Misure transitorie  | 
    |
|   | 
        | 
        | 
        Mg/m3 (3)  | 
        ppm (4)  | 
        | 
        | 
    
|   Benzene  | 
        200-753-7  | 
        71-43-2  | 
        3,25 (5)  | 
        1 (5)  | 
        Pelle (6)  | 
        Sino al 31 dicembre 2001 il valore limite è 3 ppm (= 9,75mg/m 3 )  | 
    
|   Cloruro di vinile monomero  | 
        200-831  | 
        75-01-4  | 
        7,77 (5)  | 
        3 (5)  | 
        -  | 
        -  | 
    
|   Polveri di legno  | 
        -  | 
        -  | 
        5,00 (5) (7)  | 
        -  | 
        -  | 
        -  | 
    
 
    
    (1) EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche 
    esistenti (European Inventory of Existing Chemical Susbstances).
    (2) CAS: Numero Chemical Abstract Service.
    (3) mg/m3 = milligrammi per metro cubo d'aria a 20o 
    e 101,3 Kpa (corrispondenti a 760 mm di mercurio).
    (4) ppm = parti per milione nell'aria (in volume: ml/m3).
    (5) Valori misurati o calcolati in relazione ad un periodo 
    di riferimento di otto ore.
    (6) Sostanziale contributo al carico corporeo totale 
    attraverso la possibile esposizione cutanea.
    (7) Frazione inalabile; se le polveri di legno duro 
    sono mescolate con altre polveri di legno, il valore limite si applica a tutte 
    le polveri di legno presenti nella miscela in questione". 
    
    Allegato XLIV - Elenco esemplificativo 
    di attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici 
    
 
    
 
    
    
    1. Attività in industrie alimentari.
    2. Attività nell'agricoltura.
    3. Attività nelle quali vi è contatto con gli animali 
    e/o con prodotti di origine animale.
    4. Attività nei servizi sanitari, comprese le unità 
    di isolamento e post mortem.
    5. Attività nei laboratori clinici, veterinari e diagnostici, 
    esclusi i laboratori di diagnosi microbiologica.
    6. Attività impianti di smaltimento rifiuti e di raccolta 
    di rifiuti speciali potenzialmente infetti.
    7. Attività negli impianti per la depurazione delle 
    acque di scarico. 
    
    Allegato XLV - Segnale di rischio 
    biologico 
    
    
    
    
 
    
    
    
    Allegato XLVI - Elenco degli agenti 
    biologici classificati 
 
    ![]()
    
    1. Sono inclusi nella classificazione unicamente gli 
    agenti di cui è noto che possono provocare malattie infettive in soggetti 
    umani.
    I rischi tossico ovvero allergenico eventualmente presenti 
    sono indicati a fianco di ciascun agente in apposita colonna.
    Non sono stati presi in considerazione gli agenti patogeni 
    di animali e piante di cui è noto che non hanno effetto sull'uomo.
    In sede di compilazione di questo primo elenco di agenti 
    biologici classificati non si è tenuto conto dei microrganismi geneticamente 
    modificati.
    2. La classificazione degli agenti biologici si basa 
    sull'effetto esercitato dagli stessi su lavoratori sani.
    Essa non tiene conto dei particolari effetti sui lavoratori 
    la cui sensibilità potrebbe essere modificata da altre cause quali malattia 
    preesistente, uso di medicinali, immunità compromessa, stato di gravidanza 
    o allattamento, fattori dei quali è tenuto conto nella sorveglianza sanitaria 
    di cui all'art. 40.
    3. Gli agenti biologici che non sono stati inclusi nei 
    gruppi 2, 3, 4 dell'elenco non sono implicitamente inseriti nel gruppo 1.
    Per gli agenti di cui è nota per numerose specie la 
    patogenicità per l'uomo, l'elenco comprende le specie più frequentemente implicate 
    nelle malattie, mentre un riferimento di carattere più generale indica che 
    altre specie appartenenti allo stesso genere possono avere effetti sulla salute 
    dell'uomo.
    Quando un intero genere è menzionato nell'elenco degli 
    agenti biologici, è implicito che i ceppi e le specie definiti non patogeni 
    sono esclusi dalla classificazione.
    4. Quando un ceppo è attenuato o ha perso geni notoriamente 
    virulenti, il contenimento richiesto dalla classificazione del ceppo parentale 
    non è necessariamente applicato a meno che la valutazione del rischio da esso 
    rappresentato sul luogo di lavoro non lo richieda.
    5. Tutti i virus che sono già stati isolati nell'uomo 
    e che ancora non figurano nel presente allegato devono essere considerati 
    come appartenenti almeno al gruppo 2, a meno che sia provato che non possono 
    provocare malattie nell'uomo. 
    6. Taluni agenti classificati nel gruppo 3 ed indicati 
    con doppio asterisco (**) nell'elenco allegato possono comportare un rischio 
    di infezione limitato perchè normalmente non sono veicolati dall'aria. Nel 
    caso di particolari attività comportanti l'utilizzazione dei suddetti agenti, 
    in relazione al tipo di operazione effettuata e dei quantitativi impiegati 
    può risultare sufficiente, per attuare le misure di cui ai punti 2 e 13 dell'Allegato 
    XII ed ai punti 2, 3, 5 dell'Allegato XIII, assicurare i livelli di contenimento 
    ivi previsti per gli agenti del gruppo 2.
    7. Le misure di contenimento che derivano dalla classificazione 
    dei parassiti si applicano unicamente agli stadi del ciclo del parassita che 
    possono essere infettivi per l'uomo.
    8. L'elenco contiene indicazioni che individuano gli 
    agenti biologici che possono provocare reazioni allergiche o tossiche, quelli 
    per i quali è disponibile un vaccino efficace e quelli per i quali è opportuno 
    conservare per almeno dieci anni l'elenco dei lavoratori che hanno operato 
    in attività con rischio di esposizione a tali agenti.
    Tali indicazioni sono: 
    A: possibili effetti allergici;
    D: l'elenco dei lavoratori che hanno operato con detti 
    agenti deve essere conservato per almeno dieci anni dalla cessazione dell'ultima 
    attività comportante rischio di esposizione; T: produzione di tossine;
    V: vaccino efficace disponibile.
    
    Batteri e organismi 
    simili
    N.B.: Per gli agenti che figurano nel presente elenco 
    la menzione "spp" si riferisce alle altre specie riconosciute patogene 
    per l'uomo.
|   Agente biologico  | 
        Classificazione  | 
        Rilievi  | 
    
|   Actinobacillus actinomycetemcomitans  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Actinomadura madurae  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Actinomadura pelletieri  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Actinomyces gereneseriae  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Actinomyces Israelii  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Actinomyces pyogenes  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Actinomyces spp  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Arcanobacterium haemolyticum (Corynebacterium haemolyticum)  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Bacillus anthracis  | 
        3  | 
        
  | 
    
|   Bacteroides fragilis  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Bartonella bacilliformis  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Bartonella (Rochalimea) spp  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Bartonella quintana (Rochalimea quintana)  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Bordetella bronchiseptica  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Bordetella parapertussis  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Bordetella pertussis  | 
        2  | 
        V  | 
    
|   Borrelia burgdorferi  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Borrelia duttonii  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Borrelia recurrentis  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Borrelia spp  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Brucelia abortus  | 
        3  | 
        
  | 
    
|   Brucella canis  | 
        3  | 
        
  | 
    
|   Brucella melitensis  | 
        3  | 
        
  | 
    
|   Brucella suis  | 
        3  | 
        
  | 
    
|   Burkhoideria mallei (pseudomonas mallei)  | 
        3  | 
        
  | 
    
|   Burkhoideria pseudomallei (pseudomonas pseudomallei)  | 
        3  | 
        
  | 
    
|   Campylobacter fetus  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Campylobacter jejuni  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Campylobacter spp  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Cardiobacterium hominis  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Chlamydia pneumoniae  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Chlamydia trachomatis  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Chlamydia psittaci (ceppi aviari)  | 
        3  | 
        
  | 
    
|   Chlamydia psittaci (ceppi non aviari)  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Clostridium botulinum  | 
        2  | 
        T  | 
    
|   Clostridium perfringens  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Clostridium tetani  | 
        2  | 
        T.V  | 
    
|   Clostridium spp  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Corynebacterium diphtheriae  | 
        2  | 
        T.V  | 
    
|   Corynebacterium minutissimum  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Corynebacterium pseudotuberculosis  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Corynebacterium spp  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Coxiella burnetii  | 
        3  | 
        
  | 
    
|   Edwardsiella tarda  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Ehrlichia sennetsu (Rickettsia sennetsu)  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Ehrlichia spp  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Elkenella corrodens  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Enterobacter aerogenes/cloacae  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Enterobacter spp  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Enterococcus spp  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Erysipelothrix rhusiopathiae  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Escherichia coli (ad eccezione dei ceppi non patogeni)  | 
        | 
        | 
    
|   Escherichia coli. ceppi verocitotossigenici (es.0157:H7 oppure 0103)  | 
        3(**)  | 
        T  | 
    
|   Flavobacterium meningosepticum  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Fluoribacter bozemanii (Legionella)  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Francisella tularensis (Tipo A)  | 
        3  | 
        
  | 
    
|   Francisella tularensis (Tipo B)  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Fusobacterium necrophorum  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Gardnerella vaginalis  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Haemophilus ducreyl  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Haemophilus influenzae  | 
        2  | 
        V  | 
    
|   Haemophilus spp  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Helicobacter pylori  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Klebsiella oxytoca  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Klebsiella pneumoniae  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Klebsiella spp  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Legionella pneumophila  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Legionella spp  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Leptospira interrogans (tutti I serotipi)  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Listeria monocytogenes  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Listeria ivanovii  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Morganella morganii  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Mycobacterium africanum  | 
        3  | 
        V  | 
    
|   Mycobacterium avium/intracellulare  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Mycobacterium bovis (ad eccezione del ceppo BCG)  | 
        3  | 
        V  | 
    
|   Mycobacterium chelonae  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Mycobacterium fortuitum  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Mycobacterium kansasii  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Mycobacterium leprae  | 
        3  | 
        
  | 
    
|   Mycobacterium maimoense  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Mycobacterium marinum  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Mycobacterium microti  | 
        3(**)  | 
        
  | 
    
|   Mycobacterium paratuberculosis  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Mycobacterium scrofulaceum  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Mycobacterium simiae  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Mycobacterium szulgai  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Mycobacterium tuberculosis  | 
        3  | 
        V  | 
    
|   Mycobacterium ulcerans  | 
        3(**)  | 
        
  | 
    
|   Mycobacterium xenopi  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Mycoplasma caviae  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Mycoplasma hominis  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Mycoplasma pneumoniae  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Neisseria gonorrhoeae  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Neisseria meningitidis  | 
        2  | 
        V  | 
    
|   Nocardia asteroides  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Nocardia brasiliensis  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Nocardia farcinica  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Nocardia nova  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Nocardia otitidiscaviarum  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Pasteurella multocida  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Pasteurella spp  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Peptostreptococcus anaerobius  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Plesiomonas shigelloides  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Porphyromonas spp  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Prevotella spp  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Proteus mirabils  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Proteus penneri  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Proteus vulgaris  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Providencia alcalifaciens  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Providencia rettgeri  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Providencia spp  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Pseudomonas aeruginosa  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Rhodococcus equi  | 
        2  | 
        | 
    
|   Rickettsia akari  | 
        3(**)  | 
        
  | 
    
|   RickettsIa canada  | 
        3(**)  | 
        
  | 
    
|   Rickettsia conorii  | 
        3  | 
        | 
    
|   Rickettsia montana  | 
        3(**)  | 
        
  | 
    
|   Rickettsia typhi (Rickettsia mooseri)  | 
        3  | 
        
  | 
    
|   Rickettsia prowazekii  | 
        3  | 
        
  | 
    
|   Rickettsia rickettsii  | 
        3  | 
        
  | 
    
|   Rickettsia tsutsugamushi  | 
        3  | 
        
  | 
    
|   Rickettsia spp  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Salmonella arizonae  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Salmonella enteritidis  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Salmonella typhimurium  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Salmonella paratyphi A, B, C  | 
        2  | 
        V  | 
    
|   Salmonella typhi  | 
        3(**)  | 
        V  | 
    
|   Salmonella (altre varietà serologiche)  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Serpulina spp  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Shigella boydii  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Shigella dysenteriae (Tipo 1)  | 
        (3**)  | 
        T  | 
    
|   Shigella dysenteriae. diverso dal Tipo 1  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Shigella flexneri  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Shigella sonnei  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Staphylococcus aureus  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Streptobacillus moniliformis  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Streptococcus pneumoniae  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Streptococcus pyogenes  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Streptococcus spp  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Streptococcus suis  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Treponema carateum  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Treponema pallidum  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Treponema pertenue  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Treponema spp  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Vibrio cholerae (incluso El Tor)  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Vibrio parahaemolyticus  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Vibrio spp  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Yersinia enterocolitica  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Yersinia pestis  | 
        3  | 
        V  | 
    
|   Yersinia pseudotuberculosis  | 
        2  | 
        | 
    
|   Yersinia spp  | 
        2  | 
        | 
    
|   Agente biologico  | 
        Classificazione  | 
        Rilievi  | 
    
|   Adenoviridae  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Arenaviridae:  | 
        
  | 
        
  | 
    
|   LCM-Lassa Virus complex (Arenavirus del Vecchio Mondo):  | 
        
  | 
        
  | 
    
|   Virus Lassa  | 
        4  | 
        
  | 
    
|   Virus della coriomeningite linfocitaria (ceppi neurotropi)  | 
        3  | 
        
  | 
    
|   Virus della coriomeningite linfocitaria (altri ceppi)  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Virus Mopeia  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Altri LCM-Lassa Virus complex  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Virus complex Tacaribe (Arenavirus del Nuovo Mondo):  | 
        
  | 
        
  | 
    
|   Virus Guanarito  | 
        4  | 
        
  | 
    
|   Virus Junin  | 
        4  | 
        
  | 
    
|   Virus Sabia  | 
        4  | 
        
  | 
    
|   Virus Machupo  | 
        4  | 
        
  | 
    
|   Virus Flexal  | 
        3  | 
        
  | 
    
|   Altri Virus del Complesso Tacaribe  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Astroviridae  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Bunyaviridae:  | 
        
  | 
        
  | 
    
|   Bhanja  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Virus Bunyamwera  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Germiston  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Virus Oropouche  | 
        3  | 
        
  | 
    
|   Virus dell'encefalite Californiana  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Hantavirus:  | 
        
  | 
        
  | 
    
|   Hantaan (lebbre emorragica coreana)  | 
        3  | 
        
  | 
    
|   Belgrado (noto anche come Dobrava)  | 
        3  | 
        
  | 
    
|   Seoul-VIrus  | 
        3  | 
        
  | 
    
|   Sin Nombre (ex Muerto Canyon)  | 
        3  | 
        
  | 
    
|   Puumala-Virus  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Prospect HiII-Virus  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Altri Hantavirus  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Nairovirus:  | 
        
  | 
        
  | 
    
|   Virus della febbre emorragica di Crimea/Congo  | 
        4  | 
        
  | 
    
|   Virus Hazara  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Phiebovirus:  | 
        
  | 
        
  | 
    
|   Febbre della Valle del Rift  | 
        3  | 
        V  | 
    
|   Febbre da Flebotomi  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Virus Toscana  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Altri bunyavirus noti come patogeni  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Caliciviridae:  | 
        
  | 
        
  | 
    
|   Virus dell'epatite E  | 
        3(**)  | 
        
  | 
    
|   Norwalk-Virus  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Altri Caliciviridae  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Coronaviridae  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Filoviridae :  | 
        
  | 
        
  | 
    
|   Virus Ebola  | 
        4  | 
        
  | 
    
|   Virus di Marburg  | 
        4  | 
        
  | 
    
|   Flaviviridae :  | 
        
  | 
        
  | 
    
|   Encefalite d'Australia (Encefalite della Valle Murray)  | 
        3  | 
        
  | 
    
|   Virus dell'encefalite da zecca dell'Europa Centrale  | 
        3(**)  | 
        V  | 
    
|   Absettarov  | 
        3  | 
        
  | 
    
|   Hanzalova  | 
        3  | 
        
  | 
    
|   Hypr  | 
        3  | 
        
  | 
    
|   Kumlinge  | 
        3  | 
        
  | 
    
|   Virus della dengue tipi 1-4  | 
        3  | 
        
  | 
    
|   Virus dell'epatite C  | 
        3(**)  | 
        D  | 
    
|   Virus dell'epatite G  | 
        3(**)  | 
        0  | 
    
|   Encefalite B giapponese  | 
        3  | 
        V  | 
    
|   Foresta di Kyasanur  | 
        3  | 
        V  | 
    
|   Louping ill  | 
        3(**)  | 
        
  | 
    
|   Omsk (a)  | 
        3  | 
        V  | 
    
|   Powassan  | 
        3  | 
        
  | 
    
|   Rodo  | 
        3  | 
        
  | 
    
|   Encefalite verno-estiva russa (a)  | 
        3  | 
        V  | 
    
|   Encefalite di St. Louis  | 
        3  | 
        
  | 
    
|   Virus Wesselsbron  | 
        3(**)  | 
        
  | 
    
|   Virus della Valle del Nilo  | 
        3  | 
        
  | 
    
|   Febbre gialla  | 
        3  | 
        V  | 
    
|   Altri flavivirus noti per essere patogeni  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Hepadnaviridae:  | 
        
  | 
        
  | 
    
|   Virus dell'epatite B  | 
        3(**)  | 
        V, D  | 
    
|   Virus dell'epatite D (Detta) (b)  | 
        3(**)  | 
        V, D  | 
    
|   Herpesviridae:  | 
        
  | 
        
  | 
    
|   Cytomegalovirus  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Virus d'Epstein-Barr  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Herpesvirus simiae (B virus)  | 
        3  | 
        
  | 
    
|   Herpes simplex virus tipi 1 e 2  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Herpesvirus varicella-zoster  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Virus Herpes dell'uomo tipo 7  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Virus Herpes dell'uomo tipo 8  | 
        2  | 
        D  | 
    
|   Virus linfotropo B dell'uomo (HBLV-HHV6)  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Orthomyxoviridae:  | 
        
  | 
        
  | 
    
|   Virus influenzale tipi A, B e C  | 
        2  | 
        V (c)  | 
    
|   Orthomyxoviridae trasmesse dalle zecche: Virus Dhori eThogoto  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Papovaviridae:  | 
        | 
        | 
    
|   Virus BK e JC  | 
        2  | 
        D (d)  | 
    
|   Papillomavirus dell'uomo  | 
        2  | 
        D (d)  | 
    
|   Paramyxoviridae:  | 
        
  | 
        
  | 
    
|   Virus del morbillo  | 
        2  | 
        V  | 
    
|   Virus della parotite  | 
        2  | 
        V  | 
    
|   Virus della malattia di Newcastle  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Virus parainfluenzali tipi 1-4  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Virus respiratorio sinciziale  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Parvoviridae:  | 
        
  | 
        
  | 
    
|   Parvovirus dell'uomo (B 19)  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Picomaviridae:  | 
        
  | 
        
  | 
    
|   Virus della congiuntivite emorragica (AHC)  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Virus Coxackie  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Virus Echo  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Virus dell'epatite A (enterovirus dell'uomo tipo 72)  | 
        2  | 
        V  | 
    
|   Virus della poliomielite  | 
        2  | 
        V  | 
    
|   Rhinovirus  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Poxviridae:  | 
        
  | 
        
  | 
    
|   Buffalopox virus (e)  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Cowpox virus  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Elephantpox virus (f)  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Virus del nodulo del mungitori  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Molluscum contagiosum virus  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Monkeypox virus  | 
        3  | 
        V  | 
    
|   Orf virus  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Rabbitpox virus (g)  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Vaccinia virus  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Variola (mayor & minor) virus  | 
        4  | 
        V  | 
    
|   Whitepox virus (variola virus)  | 
        4  | 
        V  | 
    
|   Yatapox virus (Tana & Yaba)  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Reoviridae:  | 
        
  | 
        
  | 
    
|   Coltivirus  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Rotavirus umano  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Orbivirus  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Reovirus  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Retroviridae  | 
        
  | 
        
  | 
    
|   Virus della sindrome di immunodeficienza umana (AIDS)  | 
        3(**)  | 
        D  | 
    
|   Virus di leucemie umane a cellule T (HTLV) tipi 1 e 2  | 
        3(**)  | 
        0  | 
    
|   SIV (h))  | 
        3(**)  | 
        
  | 
    
|   Rhabdoviridae:  | 
        
  | 
        
  | 
    
|   Virus della rabbia  | 
        3(**)  | 
        V  | 
    
|   Virus della stomatite vescicolosa  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Togaviridae :  | 
        
  | 
        
  | 
    
|   Alfavirus:  | 
        
  | 
        
  | 
    
|   Encefalomielite equina dell'America dell'est  | 
        3  | 
        V  | 
    
|   Virus Bebaru  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Virus Chikungunya  | 
        3(**)  | 
        
  | 
    
|   Virus Everglades  | 
        3(**)  | 
        
  | 
    
|   Virus Mayaro  | 
        3  | 
        
  | 
    
|   Virus Mucambo  | 
        3(**)  | 
        
  | 
    
|   Virus Ndumu  | 
        3  | 
        
  | 
    
|   Virus O'nyong-nyong  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Virus del fiume Ross  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Virus della foresta di Semliki  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Virus Sindbis  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Virus Tonate  | 
        3(**)  | 
        
  | 
    
|   Encefalomielite equina del Venezuela  | 
        3  | 
        V  | 
    
|   Encefalomielite equina dell'America dell'Ovest  | 
        3  | 
        V  | 
    
|   Altri alfavirus noti  | 
        2  | 
        | 
    
|   Rubivirus (rubella)  | 
        2  | 
        | 
    
|   Toroviridae:  | 
        2  | 
        | 
    
|   Virus non classificati:  | 
    ||
|   Virus dell'epatite non ancora identificati  | 
        3(**)  | 
        D  | 
    
|   Morbillivirus equino  | 
        4  | 
        | 
    
|   Agenti non classici associati con le encefaliti spongiformi trasmissibili (TSE) (i):  | 
    ||
|   Morbo di Creutzfeldt-Jakob  | 
        3(**)  | 
        D (d)  | 
    
|   Variante del morbo di Creutzfeldt-Jacob  | 
        3(**)  | 
        D (d)  | 
    
|   Encefalite spongiforme bovina (BSE) ed altre TSE degli animali a queste associate  | 
        3(**)  | 
        D (d)  | 
    
|   Sindrome di Gerstmann-Straussler-Scheinker  | 
        3(**)  | 
        D (d)  | 
    
|   Kuru  | 
        3(**)  | 
        D (d)  | 
    
    
    (a) Tick-borne encefalitis.
    (b) Il virus dell'epatite D esercita il suo potere patogeno nel lavoratore 
    soltanto in caso di infezione simultanea o secondaria rispetto a quella provocata 
    dal virus dell'epatite B. La vaccinazione contro il virus dell'epatite B protegge 
    pertanto i lavoratori non affetti dal virus dell'epatite B contro il virus 
    dell'epatite D (Delta).
    (c) Soltanto per i tipi A e B.
    (d) Raccomandato per i lavori che comportano un contatto diretto con questi 
    agenti.
    (e) Alla rubrica possono essere identificati due virus, un genere "buffalopox" 
    e una variante del virus "vaccinia".
    (f) Variante del "Cowpox".
    (g) Variante di "Vaccinia".
    (h) Non esiste attualmente alcuna prova di infezione dell'uomo provocata da 
    retrovirus di origine scimmiesca. A titolo di precauzione si raccomanda un 
    contenimento di livello 3 per i lavori che comportano un'esposizione di tale 
    retrovirus.
    (i) Non esiste attualmente alcuna prova di infezione dell'uomo provocata dagli 
    agenti responsabili di altre TSE negli animali. Tuttavia a titolo precauzionale, 
    si consiglia di applicare nei laboratori il livello di contenimento 3 (**), 
    ad eccezione dei lavori relativi ad un agente identificato di "scrapie" 
    per cui un livello di contenimento 2 è sufficiente. 
    
    PARASSITI
|   Agente biologico  | 
        Classificazione  | 
        Rilievi  | 
    
|   Acanthamoeba castellanii  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Ancylostoma duodenale  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Angiostrongylus cantonensis  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Angiostrongylus costaricensis  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Ascaris lumbricoides  | 
        2  | 
        A  | 
    
|   Ascaris suum  | 
        2  | 
        A  | 
    
|   Babesia divergens  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Babesia microti  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Balantidium coli  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Brugia malayi  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Brugia pahangi  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Capillaria philippinensis  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Capillaria spp  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Clonorchis sinensis  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Ctonorchis viverrini  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Cryptosporidium parvum  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Cryptosporidium spp  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Cyclospora cayetanensis  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Dipetalonema streptocerca  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Diphyllobothrium latum  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Dracunculus medinensis  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Echinococcus granulosus  | 
        3(**)  | 
        
  | 
    
|   Echinococcus multilocularis  | 
        3(**)  | 
        
  | 
    
|   Echinococcus vogeli  | 
        3(**)  | 
        
  | 
    
|   Entamoeba histolytica  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Fasciola gigantica  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Fasciola hepatica  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Fasciolopsis buski  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Giardia lamblia (Giardia intestinalis)  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Hymenolepis diminuta  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Hymenolepis nana  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Leishmania braziliensis  | 
        3(**)  | 
        
  | 
    
|   Leishmania donovani  | 
        3(**)  | 
        
  | 
    
|   Leishmania aethiopica  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Leishmania mexicana  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Leishmania peruviana  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Leishmanla tropica  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Leishmania major  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Leishmanla spp  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   LoaLoa  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Mansonella ozzardi  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Mansonella persiana  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Naegleria fowleri  | 
        3  | 
        
  | 
    
|   Necator americanus  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Onchocerca volvulus  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Opisthorchis felineus  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Opisthorchis spp  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Paragonimus westermani  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Plasmodium falciparum  | 
        3(**)  | 
        
  | 
    
|   Plasmodium spp (uomo & scimmia)  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Sarcocystis suihominis  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Schistosoma haematobium  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Schistosoma intercalatum  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Schistosoma japonicum  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Schistosoma mansoni  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Shistosoma mekongi  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Strongyioides stercoralis  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Strongyloides spp  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Taenia saginata  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Taenia solium  | 
        3(**)  | 
        
  | 
    
|   Toxocara canis  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Toxoplasma gondii  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Trichinella spiralis  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Trichuris trichiura  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Trypanosoma brucei brucei  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Trypanosoma brucei gambiense  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Trypanosoma brucei rhodesiense  | 
        3(**)  | 
        
  | 
    
|   Trypanosoma cruzi  | 
        3  | 
        
  | 
    
|   Wuchereria bancrofti  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Agente biologico  | 
        Classificazione  | 
        Rilievi  | 
    
|   Aspergillus fumigatus  | 
        2  | 
        A  | 
    
|   Blastomyces dermatitidis (Ajellomyces dermatitidis)  | 
        3  | 
        
  | 
    
|   Candida albicans  | 
        2  | 
        A  | 
    
|   Candida tropicalis  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Cladophialophora bantiana (es. Xylohypha bantiana. Cladosporium bantianum o trichoides)  | 
        3  | 
        
  | 
    
|   Coccidioides Immitis  | 
        3  | 
        A  | 
    
|   Cryptococcus neoformans var. neoformans (Filobasidiella neoformans var. neoformans)  | 
        2  | 
        A  | 
    
|   Cryptococcus neoformans var. gattii (Filobasidiella bacillispora)  | 
        2  | 
        A  | 
    
|   Emmonsia parva var. parva  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Emmonsia parva var. crescens  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Epidermophyton fioccosum  | 
        2  | 
        A  | 
    
|   Fonsecaea compacta  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Fonsecaea pedrosoi  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Histoplasma capsulatum var. capsulatum (Aiellomyces capsulatum)  | 
        3  | 
        
  | 
    
|   Histoplasma capsulatum duboisii  | 
        3  | 
        
  | 
    
|   Madurella grisea  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Madurella mycetomatis  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Microsporum spp  | 
        2  | 
        A  | 
    
|   Neotestudina rosatii  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Paracoccidioides brasiliensis  | 
        3  | 
        
  | 
    
|   Penicillium marneffei  | 
        2  | 
        A  | 
    
|   Scedosporium apiospermum, Psaudallescheria boydii  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Scedosporium prolificans (inflantum)  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Sporothrix schenckii  | 
        2  | 
        | 
    
|   Trichophyton rubrum  | 
        2  | 
        
  | 
    
|   Trichophyton spp  | 
        2  | 
        
  | 
    
    
    Allegato XLVII - Specifiche sulle 
    misure di contenimento e sui livelli di contenimento 
 
    ![]()
    
    Nota preliminare: Le misure contenute in questo allegato 
    debbono essere applicate in base alla natura delle attività, la valutazione 
    del rischio per i lavoratori e la natura dell'agente biologico di cui trattasi.
|   A. Misure di contenimento  | 
        B. Livelli di contenimento  | 
    ||
|   2  | 
        3  | 
        4  | 
    |
|   1. La zona di lavoro deve essere separata da qualsiasi altra attività nello stesso edificio  | 
        No  | 
        Raccomandato  | 
        Sì  | 
    
|   2. L'aria immessa nella zona di lavoro e l'aria estratta devono essere filtrate attraverso un ultrafiltro (HEPA) o un filtro simile  | 
        No  | 
        Sì, sull'aria estratta  | 
        Sì, sull'aria immessa e su quella estratta  | 
    
|   3. L'accesso deve essere limitato alle persone autorizzate  | 
        Raccomandato  | 
        Sì  | 
        Sì, attraverso una camera di compensazione  | 
    
|   4. La zona di lavoro deve poter essere chiusa a tenuta per consentire la disinfezione  | 
        No  | 
        Raccomandato  | 
        Sì  | 
    
|   5. Specifiche procedure di disinfezione  | 
        Sì  | 
        Sì  | 
        Sì  | 
    
|   6. La zona di lavoro deve essere mantenuta ad una pressione negativa rispetto a quella atmosferica  | 
        No  | 
        Raccomandato  | 
        Sì  | 
    
|   7. Controllo efficace dei vettori, ad esempio, roditori ed insetti  | 
        Raccomandato  | 
        Sì  | 
        Sì  | 
    
|   8. Superfici idrorepellenti e di facile pulitura  | 
        Sì, per il banco di lavoro  | 
        Sì, per il banco di lavoro e il pavimento  | 
        Sì, per il banco di lavoro, l'arredo, i muri, il pavimento e il soffitto  | 
    
|   9. Superfici resistenti agli acidi, agli alcali, ai solventi, ai disinfettanti  | 
        Raccomandato  | 
        Sì  | 
        Sì  | 
    
|   10. Deposito sicuro per agenti biologici  | 
        Sì  | 
        Sì  | 
        Sì, deposito sicuro  | 
    
|   11. Finestra d'ispezione o altro dispositivo che permetta di vederne gli occupanti  | 
        Raccomandato  | 
        Raccomandato  | 
        Sì  | 
    
|   12. I laboratori devono contenere l'attrezzatura a loro necessaria  | 
        No  | 
        Raccomandato  | 
        Sì  | 
    
|   13. I materiali infetti, compresi gli animali, devono essere manipolati in cabine di sicurezza, isolatori o altri adeguati contenitori  | 
        Ove opportuno  | 
        Sì, quando l'infezione è veicolata dall'aria  | 
        Sì  | 
    
|   14. Inceneritori per l'eliminazione delle carcasse di animali  | 
        Raccomandato  | 
        Sì (disponibile)  | 
        Sì, sul posto  | 
    
|   15. Mezzi e procedure per il trattamento dei rifiuti  | 
        Sì  | 
        Sì  | 
        Sì, con sterilizzazione  | 
    
|   16. Trattamento delle acque reflue  | 
        No  | 
        Facoltativo  | 
        Facoltativo  | 
    
    
    Allegato XLVIII - Specifiche 
    per processi industriali 
 
    ![]()
    
    Agenti biologici del gruppo 1
    Per le attività con agenti biologici del gruppo 1, compresi 
    i vaccini spenti, si osserveranno i principi di una buona sicurezza ed igiene 
    professionali. 
    
    Agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4
    Può risultare opportuno selezionare ed abbinare specifiche 
    di contenimento da diverse categorie tra quelle sottoindicate, in base ad 
    una valutazione di rischio connessa con un particolare processo o parte di 
    esso.
|   Misure di contenimento  | 
        Livelli di contenimento  | 
    ||
|   2  | 
        3  | 
        4  | 
    |
|   1. Gli organismi vivi devono essere manipolati in un sistema che separi fisicamente il processo dall'ambiente  | 
        Sì  | 
        Sì  | 
        Sì  | 
    
|   2. I gas di scarico del sistema chiuso devono essere trattati in modo da:  | 
        ridurre al minimo le emissioni  | 
        evitare le emissioni  | 
        evitare le emissioni  | 
    
|   3. Il prelievo di campioni, l'aggiunta di materiali in un sistema chiuso e il trasferimento di organismi vivi in un altro sistema chiuso devono essere effettuati in modo da:  | 
        ridurre al minimo le emissioni  | 
        evitare le emissioni  | 
        evitare le emissioni  | 
    
|   4. La coltura deve essere rimossa dal sistema chiuso solo dopo che gli organismi vivi sono stati:  | 
        inattivati con mezzi collaudati  | 
        inattivati con mezzi chimici o fisici collaudati  | 
        inattivati con mezzi chimici o fisici collaudati  | 
    
|   5. I dispositivi di chiusura devono essere previsti in modo da:  | 
        ridurre al minimo le emissioni  | 
        evitare le emissioni  | 
        evitare le emissioni  | 
    
|   6. I sistemi chiusi devono essere collocati in una zona controllata  | 
        Facoltativo  | 
        Facoltativo  | 
        Sì e costruita all'uopo  | 
    
|   a) Vanno previste segnalazioni di pericolo biologico  | 
        Facoltativo  | 
        Sì  | 
        Sì  | 
    
|   b) È ammesso solo il personale addetto  | 
        Facoltativo  | 
        Sì  | 
        Sì, attraverso camere di condizionamento  | 
    
|   c) Il personale deve indossare tute di protezione  | 
        Sì, tute da lavoro  | 
        Sì  | 
        Ricambio completo  | 
    
|   d) Occorre prevedere una zona di decontaminazione e le docce per il personale  | 
        Sì  | 
        Sì  | 
        Sì  | 
    
|   e) Il personale deve fare una doccia prima di uscire dalla zona controllata  | 
        No  | 
        Facoltativo  | 
        Sì  | 
    
|   f) Gli effluenti dei lavandini e delle docce devono essere raccolti e inattivati prima dell'emissione  | 
        No  | 
        Facoltativo  | 
        Sì  | 
    
|   g) La zona controllata deve essere adeguatamente ventilata per ridurre al minimo la contaminazione atmosferica  | 
        Facoltativo  | 
        Facoltativo  | 
        Sì  | 
    
|   h) La pressione ambiente nella zona controllata deve essere mantenuta al di sotto di quella atmosferica  | 
        No  | 
        Facoltativo  | 
        Sì  | 
    
|   i) L'aria in entrata e in uscita dalla zona controllata deve essere filtrata con ultrafiltri (HEPA)  | 
        No  | 
        Facoltativo  | 
        Sì  | 
    
|   j) La zona controllata deve essere concepita in modo da impedire qualsiasi fuoriuscita dal sistema chiuso  | 
        No  | 
        Facoltativo  | 
        Sì  | 
    
|   k) La zona controllata deve poter essere sigillata in modo da rendere possibile le fumigazioni  | 
        No  | 
        Facoltativo  | 
        Sì  | 
    
|   l) Trattamento degli effluenti prima dello smaltimento finale  | 
        Inattivati con mezzi collaudati  | 
        Inattivati con mezzi chimici o mezzi fisici collaudati  | 
        Inattivati con mezzi fisici collaudati  | 
    
    
    Allegato XLIX - Ripartizione delle 
    aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive
 
    ![]()
    
    OSSERVAZIONE PRELIMINARE.
    
    Il sistema di classificazione che segue si applica alle 
    aree in cui vengono adottati provvedimenti di protezione in applicazione degli 
    articoli 289, 290, 293, 294.
    
    1. Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive.
    
    Un'area in cui può formarsi un'atmosfera esplosiva in 
    quantità tali da richiedere particolari provvedimenti di protezione per tutelare 
    la sicurezza e la salute dei lavoratori interessati è considerata area esposta 
    a rischio di esplosione ai sensi del presente titolo.
    Un'area in cui non è da prevedere il formarsi di un'atmosfera 
    esplosiva in quantità tali da richiedere particolari provvedimenti di protezione 
    è da considerare area non esposta a rischio di esplosione ai sensi del presente 
    titolo.
    Le sostanze infiammabili e combustibili sono da considerare 
    come sostanze che possono formare un'atmosfera esplosiva a meno che l'esame 
    delle loro caratteristiche non abbia evidenziato che esse, in miscela con 
    l'aria, non sono in grado di propagare autonomamente un'esplosione.
    
    2. Classificazione delle aree a rischio di esplosione.
    
    Le aree a rischio di esplosione sono ripartite in zone 
    in base alla frequenza e alla durata della presenza di atmosfere esplosive.
    Il livello dei provvedimenti da adottare in conformità 
    dell'allegato L, parte A, è determinato da tale classificazione.
    
    Zona 0.
    Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi 
    o frequentemente un'atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria 
    e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia.
    
    Zona 1.
    Area in cui la formazione di un'atmosfera esplosiva, 
    consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma 
    di gas, vapori o nebbia, è probabile che avvenga occasionalmente durante le 
    normali attività.
    
    Zona 2.
    Area in cui durante le normali attività non è probabile 
    la formazione di un'atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria 
    e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia o, qualora 
    si verifichi, sia unicamente di breve durata.
    
    Zona 20.
    Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi 
    o frequentemente un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile 
    nell'aria.
    
    Zona 21.
    Area in cui la formazione di un'atmosfera esplosiva 
    sotto forma di nube di polvere combustibile nell'aria, è probabile che avvenga 
    occasionalmente durante le normali attività.
    
    Zona 22.
    Area in cui durante le normali attività non è probabile 
    la formazione di un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile 
    o, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata.
    
    Note.
    1. Strati, depositi o cumuli di polvere combustibile 
    sono considerati come qualsiasi altra fonte che possa formare un'atmosfera 
    esplosiva.
    2. Per "normali attività" si intende la situazione 
    in cui gli impianti sono utilizzati entro i parametri progettuali.
    3. Per la classificazione delle aree si può fare riferimento 
    alle norme tecniche armonizzate relative ai settori specifici, tra le quali:
    EN 60079-10 (CEI 31-30) per atmosfere esplosive in presenza 
    di gas;
    EN 50281-3 per atmosfere esplosive in presenza di polveri 
    combustibili. 
    
    Allegato L (articolo 293, articolo 
    294, comma 2, lettera d), articolo 295, commi 1 e 2)
 
    ![]()
    
    A. PRESCRIZIONI MINIME PER IL MIGLIORAMENTO DELLA 
    PROTEZIONE DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI CHE POSSONO ESSERE 
    ESPOSTI AL RISCHIO DI ATMOSFERE ESPLOSIVE.
    
    Osservazione preliminare.
    
    Le prescrizioni di cui al presente allegato si applicano:
    a) alle aree classificate come pericolose in conformità 
    dell'allegato XLIX, in tutti i casi in cui lo richiedano le caratteristiche 
    dei luoghi di lavoro, dei posti di lavoro, delle attrezzature o delle sostanze 
    impiegate ovvero i pericoli derivanti dalle attività correlate al rischio 
    di atmosfere esplosive;
    b) ad attrezzature in aree non esposte a rischio di 
    esplosione che sono necessarie o contribuiscono al funzionamento delle attrezzature 
    che si trovano nelle aree a rischio di esplosione.
    
    1. Provvedimenti organizzativi.
    
    1.1. Formazione professionale dei lavoratori.
    Il datore di lavoro provvede ad una sufficiente ed adeguata 
    formazione in materia di protezione dalle esplosioni dei lavoratori impegnati 
    in luoghi dove possono formarsi atmosfere esplosive.
    
    1.2. Istruzioni scritte e autorizzazione al lavoro.
    
    Ove stabilito dal documento sulla protezione contro 
    le esplosioni:
    a) il lavoro nelle aree a rischio si effettua secondo 
    le istruzioni scritte impartite dal datore di lavoro;
    b) è applicato un sistema di autorizzazioni al lavoro 
    per le attività pericolose e per le attività che possono diventare pericolose 
    quando interferiscono con altre operazioni di lavoro.
    Le autorizzazioni al lavoro sono rilasciate prima dell'inizio 
    dei lavori da una persona abilitata a farlo.
    
    2. Misure di protezione contro le esplosioni.
    
    2.1. Fughe e emissioni, intenzionali o no, di gas, vapori, 
    nebbie o polveri combustibili che possano dar luogo a rischi di esplosioni 
    sono opportunamente deviate o rimosse verso un luogo sicuro o, se ciò non 
    è realizzabile, contenuti in modo sicuro, o resi adeguatamente sicuri con 
    altri metodi appropriati.
    
    
    2.2. Qualora l'atmosfera esplosiva contenga più tipi 
    di gas, vapori, nebbie o polveri infiammabili o combustibili, le misure di 
    protezione devono essere programmate per il massimo pericolo possibile.
    
    2.3. Per la prevenzione dei rischi di accensione, conformemente 
    all'articolo 289, si tiene conto anche delle scariche elettrostatiche che 
    provengono dai lavoratori o dall'ambiente di lavoro che agiscono come elementi 
    portatori di carica o generatori di carica. I lavoratori sono dotati di adeguati 
    indumenti di lavoro fabbricati con materiali che non producono scariche elettrostatiche 
    che possano causare l'accensione di atmosfere esplosive.
    
    2.4. Impianti, attrezzature, sistemi di protezione e 
    tutti i loro dispositivi di collegamento sono posti in servizio soltanto se 
    dal documento sulla protezione contro le esplosioni risulta che possono essere 
    utilizzati senza rischio in un'atmosfera esplosiva. Ciò vale anche per attrezzature 
    di lavoro e relativi dispositivi di collegamento che non sono apparecchi o 
    sistemi di protezione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 
    23 marzo 1998, n. 126, qualora possano rappresentare un pericolo di accensione 
    unicamente per il fatto di essere incorporati in un impianto. Vanno adottate 
    le misure necessarie per evitare il rischio di confusione tra i dispositivi 
    di collegamento.
    
    2.5. Si devono prendere tutte le misure necessarie per 
    garantire che le attrezzature di lavoro con i loro dispositivi di collegamento 
    a disposizione dei lavoratori, nonchè la struttura del luogo di lavoro siano 
    state progettate, costruite, montate, installate, tenute in efficienza e utilizzate 
    in modo tale da ridurre al minimo i rischi di esplosione e, se questa dovesse 
    verificarsi, si possa controllarne o ridurne al minimo la propagazione all'interno 
    del luogo di lavoro e dell'attrezzatura. Per detti luoghi di lavoro si adottano 
    le misure necessarie per ridurre al minimo gli effetti sanitari di una esplosione 
    sui lavoratori.
    
    2.6. Se del caso, i lavoratori sono avvertiti con dispositivi 
    ottici e acustici e allontanati prima che le condizioni per un'esplosione 
    siano raggiunte.
    
    2.7. Ove stabilito dal documento sulla protezione contro 
    le esplosioni, sono forniti e mantenuti in servizio sistemi di evacuazione 
    per garantire che in caso di pericolo i lavoratori possano allontanarsi rapidamente 
    e in modo sicuro dai luoghi pericolosi.
    
    2.8. Anteriormente all'utilizzazione per la prima volta 
    di luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possano formarsi atmosfere 
    esplosive, è verificata la sicurezza dell'intero impianto per quanto riguarda 
    le esplosioni. Tutte le condizioni necessarie a garantire protezione contro 
    le esplosioni sono mantenute. La verifica del mantenimento di dette condizioni 
    è effettuata da persone che, per la loro esperienza e formazione professionale, 
    sono competenti nel campo della protezione contro le esplosioni.
    
    2.9. Qualora risulti necessario dalla valutazione del 
    rischio:
    a) deve essere possibile, quando una interruzione di 
    energia elettrica può dar luogo a rischi supplementari, assicurare la continuità 
    del funzionamento in sicurezza degli apparecchi e dei sistemi di protezione, 
    indipendentemente dal resto dell'impianto in caso della predetta interruzione;
    b) gli apparecchi e sistemi di protezione a funzionamento 
    automatico che si discostano dalle condizioni di funzionamento previste devono 
    poter essere disinseriti manualmente, purchè ciò non comprometta la sicurezza. 
    Questo tipo di interventi deve essere eseguito solo da personale competente;
    c) in caso di arresto di emergenza, l'energia accumulata 
    deve essere dissipata nel modo più rapido e sicuro possibile o isolata in 
    modo da non costituire più una fonte di pericolo.
    
    2.10. Nel caso di impiego di esplosivi è consentito, 
    nella zona 0 o zona 20 solo l'uso di esplosivi di sicurezza antigrisutosi, 
    dichiarati tali dal fabbricante e classificati nell'elenco di cui agli articoli 
    42 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320. 
    L'accensione delle mine deve essere fatta elettricamente dall'esterno. Tutto 
    il personale deve essere fatto uscire dal sotterraneo durante la fase di accensione 
    delle mine.
    
    2.11. Qualora venga rilevata in qualsiasi luogo sotterraneo 
    una concentrazione di gas infiammabile o esplodente superiore all'1 per cento 
    in volume rispetto all'aria, con tendenza all'aumento, e non sia possibile, 
    mediante la ventilazione o con altri mezzi idonei, evitare l'aumento della 
    percentuale dei gas oltre il limite sopraindicato, tutto il personale deve 
    essere fatto sollecitamente uscire dal sotterraneo. Analogo provvedimento 
    deve essere adottato in caso di irruzione massiva di gas.
    
    2.12. Qualora non sia possibile assicurare le condizioni 
    di sicurezza previste dal punto precedente possono essere eseguiti in sotterraneo 
    solo i lavori strettamente necessari per bonificare l'ambiente dal gas e quelli 
    indispensabili e indifferibili per ripristinare la stabilità delle armature 
    degli scavi. Detti lavori devono essere affidati a personale esperto numericamente 
    limitato, provvisto dei necessari mezzi di protezione, comprendenti in ogni 
    caso l'autoprotettore, i quali non devono essere prelevati dalla dotazione 
    prevista dall'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica n. 
    320 del 1956 per le squadre di salvataggio.
    
    B. CRITERI PER LA SCELTA DEGLI APPARECCHI E 
    DEI SISTEMI DI PROTEZIONE.
    
    Qualora il documento sulla protezione contro le esplosioni 
    basato sulla valutazione del rischio non preveda altrimenti, in tutte le aree 
    in cui possono formarsi atmosfere esplosive sono impiegati apparecchi e sistemi 
    di protezione conformi alle categorie di cui al decreto del Presidente della 
    Repubblica 23 marzo 1998, n. 126.
    In particolare, in tali aree sono impiegate le seguenti 
    categorie di apparecchi, purchè adatti, a seconda dei casi, a gas, vapori 
    o nebbie e/o polveri:
    - nella zona 0 o nella zona 20, apparecchi di categoria 
    1;
    - nella zona 1 o nella zona 21, apparecchi di categoria 
    1 o di categoria 2;
    - nella zona 2 o nella zona 22, apparecchi di categoria 
    1, 2 o 3. 
    
    Allegato LI (articolo 293, comma 
    3) - Segnale di avvertimento per indicare le aree in cui possono formarsi 
    atmosfere esplosive 
 
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    Area in cui puo' formarsi un'atmosfera esplosiva