Il Miur ha reso note, con il Decreto Ministeriale n. 15 del 28 gennaio, le materie per la seconda prova scritta degli esami di Stato 2013. Le prove dell’esame di maturità dell’anno scolastico 2012/2013 si svolgeranno il 19 giugno (prima prova) e il 20 giugno (seconda prova).
| Tipo Corso | Codice Indirizzo | Denominazione Indirizzo | Diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo | 
| ORDINAMENTO | TF51 | ELETTROTECNICA ED AUTOMAZIONE | Perito Industriale Capotecnico - Specializzazione: ELETTROTECNICA E AUTOMAZIONE | 
| Materia oggetto della I prova scritta | 
Italiano 
        (insegnamento: 
        M540 Classe 
        di concorso: A050) 
        Affidata 
        a commissario 
        interno 
          | 
  
| Materia oggetto di II prova scritta | 
Impianti Elettrici (insegnamento: M292 Classe di concorso: A035) Affidata a commissario esterno  | 
  
| Numero componenti la commissione: 6 (di cui 3 commissari interni e 3 commissari esterni) | 
Materie affidate a commissari 
          esterni (Classe di concorso):  | 
  
O.M. 
  n. 13 del 24 aprile 2013 ![]()
  Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli 
  esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di II 
  grado nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2012/2013
  
  Modelli 
  di verbale (allegati alla O.M. n. 13 del 24 aprile 
  2013) ![]()
Altri 
  allegati alla O.M. n. 13 del 24 aprile 2013 (Schemi dichiarazioni varie) 
  
 
  
I testi dei Temi 
        di esame della seconda prova scritta dal 1986  | 
    Esempi di terza prova | 
INFORMAZIONI GENERALI
Tendono ad accertare, per ciascun candidato, le conoscenze generali e specifiche, le competenze applicative e le capacità critiche ed elaborative acquisite.
E' stata ripristinata l'ammissione da parte del Consiglio di Classe.
Le principali novità in sintesi
 Legge 
  10 dicembre 1997, n. 425 (Disposizioni per la riforma 
  degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria 
  superiore)
  
  Legge 
  11 Gennaio 2007 (modifica degli artt. 2, 3 e 4 della 
  legge 10 dicembre 1997, n. 425)
  
Modalità di svolgimento dell'esame
 Chi è ammesso
  Le scuole, in sede di scrutinio finale, procederanno 
  ad una valutazione che tenga conto delle conoscenze e delle competenze da te 
  acquisite nell'ultimo anno del corso di studi, delle tue capacità critiche 
  ed espressive e degli sforzi da te compiuti per colmare eventuali lacune e raggiungere 
  una preparazione complessiva tale da consentirti di affrontare l'esame.
Necessaria la sufficienza 
  in tutte le materie
  In base al nuovo Regolamento per la valutazione degli studenti, varato nel 2009 
  ed entrato in vigore nell’anno scolastico 2009/2010, saranno ammessi agli 
  Esami di Stato soltanto gli studenti che, nello scrutinio finale, abbiano conseguito 
  una votazione non inferiore a 6 in tutte le materie e in condotta. 
  L’ammissione agli esami dunque non sarà più possibile con 
  la sola media del 6. La sufficienza dovrà essere conseguita dallo studente 
  in ogni singola disciplina.
  
Possono essere ammessi agli esami di Stato:
Gli studenti che abbiano frequentato l’ultimo anno 
  di corso che siano stati ammessi in sede di scrutinio finale secondo le modalità 
  sopra esplicitate; 
  
  I candidati esterni che abbiano regolarmente presentato domanda; 
  Esame preliminare: partecipazione dei candidati agli esami di Stato. Ammissione 
  all’esame ai sensi del D.M. 
  99 del 16 dicembre 2009 
  Nota 
  prot.n. 236 del 14 gennaio 2010 
  
  Gli studenti che, oltre ad aver riportato, nello 
  scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna 
  disciplina, hanno seguito un corso regolare di studi di istruzione secondaria 
  superiore, riportando una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna 
  disciplina negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza 
  essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti ed abbiano regolarmente presentato 
  domanda; 
  
  I candidati non appartenenti a Paesi dell’Unione Europea, che abbiano 
  frequentato con esito positivo in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane 
  all’estero classi di istruzione secondaria superiore, che si presentino 
  in qualità di candidati esterni, previo superamento dell’esame 
  preliminare qualora non abbiano conseguito la promozione o l’idoneità 
  all’ultima classe. 
Voto finale: è espresso in centesimi. Il voto minimo per la promozione è 60/100.
I punteggi che formano il voto finale per ciascun candidato sono così attribuiti :
Credito scolastico: 25 punti. (Tabella per l'attribuzione del credito scolastico allegata alla O.M. 44 del 5.5.2010)
Prove scritte: 45 il totale dei punti, ripartiti in ugual misura tra le tre prove (da 0 a 15 punti ciascuna). A ciascuna delle prove scritte giudicata sufficiente non potrà essere attribuito un punteggio inferiore a 10.
Colloquio: 30 punti .
|   MASSIMO 25 PUNTI Per il credito scolastico     | 
      MASSIMO 45 PUNTI Per le tre prove scritte    | 
      MASSIMO 30 PUNTI Per il colloquio     | 
  
|   Vengono attribuiti dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio finale in base a delle tabelle allegate al testo del regolamento (art. 11 Comma 2) Fermo restando il massimo di 20 punti, il Consiglio di Classe, nello scrutinio finale dell'ultimo anno può integrare il punteggio complessivo dell'alunno (art. 11 Comma 4)  | 
      Vengono attribuiti dalla Commissione ripartendoli in parti uguali tra le tre prove scritte (cioè 15 punti massimo per ogni prova scritta). A ciascuna prova giudicata sufficiente non può essere attribuito un punteggio inferiore a 10 punti. L'esito delle prove scritte è pubblicato , per tutti i candidati all'Albo dell'Istituto almeno 2 giorni prima della data fissata per l'inizio dei colloquio (art. 4 Comma 6)  | 
      Vengono attribuiti dalla Commissione alla conclusione del colloquio. Se il colloquio è giudicato sufficiente non può essere attribuito un punteggio inferiore a 22 punti. Il colloquio ha inizio con un argomento o con la presentazione di esperienze di ricerca e/o di progetto scelti dal candidato e prosegue su argomenti proposti dalla Commissione attinenti ai programmi ed al lavoro didattico dell'ultimo anno. (art. 5 Comma 2) (vedi 8) (art. 4 Commi 5 e 6)  | 
  
Il  punteggio 
  massimo complessivo, da attribuire al termine delle prove, è di 100 
  punti.
  La Commissione può attribuire la lode agli 
  studenti che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire del bonus 
  integrativo di 5 punti.
  
  Criteri per l’attribuzione della lode nei corsi 
  di studio di istruzione secondaria superiore e tabelle di attribuzione del credito 
  scolastico 
  D.M. 
  n.99 del 16 dicembre 2009
Il voto finale è determinato dalla somma di vari componenti:
Credito scolastico: ciascun 
  candidato può far valere un massimo di 25 punti quale credito per l'andamento 
  degli studi e per le esperienze formative e culturali maturate fuori della scuola 
  (tabella A)
  Punteggio prove scritte: sono 45 i punti totali a 
  disposizione, ripartiti in ugual misura tra le tre prove (da 0 a 15 punti ciascuna). 
  Ognuna delle prove è giudicata sufficiente se consegue almeno 10 punti 
  
  Punteggio colloquio: sono 30 i punti da assegnare. 
  Il colloquio è giudicato sufficiente se consegue almeno 22 punti 
  Bonus: è di 5 punti e può essere assegnato 
  dalla Commissione in aggiunta al voto finale a condizione che si abbia un credito 
  scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nelle prove d'esame 
  di almeno 70 punti 
Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame è di 60/100.